Oggetto del Consiglio n. 838 del 21 luglio 1994 - Verbale

OGGETTO N. 838/X - APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO TRIENNALE (19941995-1996) DI CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI PRESIDI RESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 1990, N. 80.

Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 22 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra l'Assessore alla Sanitą ed Assistenza Sociale VICQUERY.

Interviene il Consigliere COLLE'.

Replica l'Assessore VICQUERY.

IL CONSIGLIO

Richiamata la legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80, concernente "Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate";

Visto l'art. 3 della sopracitata legge regionale n. 80/1990, concernente l'approvazione del piano annuale d'intervento per le opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate;

Ravvisata la necessitą di proporre al Consiglio regionale l'approvazione del piano triennale di riparto che prevede, per l'anno 1994, finanziamenti per un importo complessivo di lire 3.000.000.000 e per gli anni 1995 e 1996 la somma di lire 3.500.000.000 ciascuno, per la realizzazione, da parte di enti locali, per cui č previsto il contributo massimo del 90% della spesa, di opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali, dell'Assessorato alla Sanitą ed Assistenza Sociale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimitą della presente deliberazione;

Visto il parere della V Commissione consiliare permanente;

Ad unanimitą di voti favorevoli (presenti e votanti: ventotto);

DELIBERA

1) di approvare il piano triennale per gli anni 1994-1995-1996 per il finanziamento di opere pubbliche realizzate da enti locali, per cui č previsto il contributo massimo del 90%, destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate come d'allegato A);

2) di approvare ed impegnare per l'anno 1994 la spesa complessiva di lire 3.000.000.000 (tremiliardi) da imputare al capitolo 58540 "Contributi agli enti locali per la costruzione e ristrutturazione di presidi residenziali socio-assistenziali" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 che presenta la necessaria disponibilitą;

3) di stabilire che alla liquidazione dei contributi assegnati agli Enti Locali provveda, su presentazione di rendiconti di spesa, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 7/12/1989, n. 90, la Giunta regionale con successivi provvedimenti deliberativi;

4) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 lettera b) del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.

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