Oggetto del Consiglio n. 836 del 21 luglio 1994 - Verbale
OGGETTO N. 836/X - RINNOVO, PER LA DURATA DI ANNI DIECI, E RIDELIMITAZIONE DELLA CONCESSIONE DELLA SORGENTE DI ACQUA MINERALE DENOMINATA "MORON" A FAVORE DEL COMUNE DI SAINT-VINCENT.
Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 21 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra l'Assessore ai Lavori Pubblici FERRERO.
IL CONSIGLIO
Tenuto presente che:
Con domanda in data 26.07.1993, a modifica della domanda in data 25.11.1992, il Comune di Saint-Vincent ha chiesto alla Amministrazione regionale il rinnovo della concessione mineraria di acqua minerale denominata "Moron" sita nel territorio del Comune di Saint-Vincent;
Della presentazione della domanda è stato inviato avviso, con una copia del piano topografico, al Comando Militare Territoriale di Torino ai sensi dell'art. 5 della legge mineraria 29 luglio 1927 n. 1443;
E' stato dato avviso al pubblico mediante pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio del Comune di Saint-Vincent e inserzione della stessa nel F.A.L. della Valle d'Aosta;
Con note n. 6368/5, n. 6372/5 e n. 6374/5 in data 26.08.1993 è stata data notizia della presentazione della domanda ai corrispondenti Assessorati, Assessorato all'Industria, Commercio e Artigianato, Assessorato dell'Ambiente, Territorio e Trasporti, Assessorato del Turismo, Sport e Beni Culturali e all'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali;
Con nota 26.08.1993 n. 6373/5 è stata data notizia al Distretto Minerario di Torino e successivamente all'Ufficio regionale di Polizia Mineraria;
Contro l'istanza, in sede di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Saint-Vincent e di inserzione sul Foglio Annunzi Legali della Regione, non sone state prodotte opposizioni;
L'autorità militare con foglio n. 26.10.1993 n° FR/706 ha inviato il proprio nulla osta per il rinnovo della concessione di cui trattasi;
Gli assessorati interpellati hanno comunicato di non avere particolari osservazioni da rilevare;
Constatata la continuità del bacino utile del giacimento di acque minerali, in virtù dello studio di dettaglio relativo al bacino idrogeologico ed alla relazione geomineraria ed idrogeologica, a firma del prof. dott. Pietro Bruno Celico, si è provveduto all'ampliamento e alla conseguente rideterminazione e ridelimitazione, con verbale in data 22 aprile 1994, dell'area interessata dalla concessione (ha. 527 ettari cinquecentoventisette) per un più razionale e corretto esercizio minerario;
Per l'Ufficio miniere e cave e polizia mineraria dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, anche in considerazione dei pareri acquisiti, non vi sono elementi ostativi al rinnovo della concessione mineraria denominata "Moron".
Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
Visto lo statuto speciale per la Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
Vista la legge regionale 8 febbraio 1958, n. 1 recante norme per la ricerca e la coltivazione delle miniere in Valle d'Aosta;
Visto il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620;
Visto il D.P.R. 27 dicembre 1985, n. 1142;
Preso atto di quanto riferito dall'Assessore Ferrero;
Visto il parere favorevole rilasciato dal dirigente del Servizio assetto e tutela del territorio dell'Assessorato dei LL.PP., ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e dell'articolo 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;
Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventiquattro);
DELIBERA
1) di approvare il rinnovo, a favore del Comune di Saint-Vincent per la durata di anni 10 (dieci), a decorrere dal 3 ottobre 1992, previo aumento dell'area da ha. 463 a ha. 527 (ettari cinquecentoventisette), la concessione della sorgente di acqua minerale denominata "Moron" sita in Comune di Saint-Vincent, rilasciata dal Comune stesso per la durata di anni trenta con D.M. 3 ottobre 1932 e rinnovata per ulteriori anni trenta con D.M. 18 settembre 1970;
2) di approvare la nuova delimitazione dell'area della concessione di cui trattasi, di ha. 527 (ettari cinquecentoventisette) segnata con linea rossa continua sul piano topografico e descritta nel verbale di delimitazione nelle premesse citato; piano e verbale da allegare al decreto, di cui al successivo punto 3), perché ne formino parte integrante;
3) di approvare l'emanazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, del decreto di rinnovo della concessione di cui trattasi contenente le seguenti disposizioni ed obblighi:
Il Comune concessionario è tenuto:
a) a inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'Ufficio miniere e cave e Polizia Mineraria dell'Assessorato dei Lavori Pubblici:
1) un rapporto sui procedimenti dei lavori di coltivazione, di recupero ambientale nell'intera area della concessione sunnominata, nonché sui risultati ottenuti e sull'andamento generale della propria attività;
2) il programma dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale per l'anno successivo, di cui al R.D.L. 15 giugno 1936, n. 1347, convertito nella legge 25 gennaio 1937, n. 218, alla legge 30 luglio 1990, n. 221, e nel rispetto delle norme tecniche contenute nel D.M. 11 marzo 1988, n. 47;
b) a fornire ai funzionari dell'Ufficio miniere e cave e Polizia Mineraria dell'Assessorato dei Lavori Pubblici tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare le notizie, i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste;
c) ad attenersi a tutte le disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Ufficio miniere e cave e Polizia Mineraria dell'Assessorato dei Lavori Pubblici;
d) a corrispondere allo Stato il diritto annuo anticipato di lire 10.118.400 (diecimilionicentodiciottomilaquattrocento), pari a lire 19.200 per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area della concessione, nonché la tassa di concessione governativa di lire 1.200.000 (unmilioneduecentomila) prevista dalla voce n. 102 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modifiche e l'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6 della tariffa I allegata al D.P.R. n. 642/72 e successive modificazioni e integrazioni;
e) a far pervenire all'Amministrazione regionale, Ufficio miniere e cave e Polizia Mineraria dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, entro tre mesi dalla data di notifica del presente decreto, copia autentica di avvenuta trascrizione del decreto stesso all'Ufficio dei Registri Immobiliari;
f) ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 3 ottobre 1932 e il D.M. 18 settembre 1970 nelle premesse citate, i quali si intendono qui integralmente trascritti;
4) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, lettera d), del decreto legislativo 22.04.1994, n. 320.
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