Oggetto del Consiglio n. 722 del 1° giugno 1994 - Resoconto
OGGETTO N. 722/X - Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)".
Articolo 1 - (Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) sono aggiunti i seguenti:
"1bis. Per quanto concerne i Piani regolatori comunali ed intercomunali non sono sottoposte a valutazione di impatto ambientale le varianti non sostanziali. Per varianti non sostanziali si intendono quelle che:
a) con riferimento alle singole zone B, C, D, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444:
1) comportino riduzioni agli indici di fabbricabilità e/o alla superficie della zona e/o alla volumetria complessiva ammessa;
2) non comportino aumento agli indici di fabbricabilità, alla superficie della zona, alla volumetria complessiva ammessa in misura superiore al dieci per cento dei valori vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) comportino la rilocalizzazione all'interno delle singole zone delle aree per servizi e attrezzature di interesse generale senza ridurne la superficie complessiva;
c) comportino limitati spostamenti dei tracciati stradali o eliminazione dei tracciati stessi;
d) modifichino la delimitazione delle aree assoggettate alla formazione di piani urbanistici di dettaglio in misura non superiore al dieci per cento;
e) dispongano modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente.
1ter. Non sono sottoposte a V.I.A. le varianti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) e le riapprovazioni dei vincoli destinati ad aree a servizio previsti dai piani regolatori."
Articolo 2 - (Modificazioni all'articolo 8 della legge regionale 6/1991)
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 6/1991 sono aggiunte, in fine, le parole: "Per i piani urbanistici di dettaglio di iniziativa di privati, spetta al privato proponente provvedere all'acquisizione del parere del Comitato Scientifico per l'Ambiente prima dell'esame da parte del Consiglio comunale."
Articolo 3 - (Modificazioni all'articolo 9 della legge regionale 6/1991)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 6/1991, è inserito il seguente:
"1bis. Lo studio di impatto ambientale relativo ai piani urbanistici di dettaglio di iniziativa dei privati, di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 marzo 1979, n. 11 (Disciplina concernente l'edificabilità dei suoli in Valle d'Aosta e ulteriori norme in materia urbanistica), è reso pubblico mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Servizio tutela dell'ambiente. Chiunque può prendere visione dello studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, proprie osservazioni scritte al servizio competente".
Articolo 4 - (Modificazioni all'articolo 11 della legge regionale 6/1991)
1. Il comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 6/1991 è sostituito dal seguente:
"6. Non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e le varianti non sostanziali, qualunque siano le opere e gli impianti ai quali essi si riferiscono. Non sono altresì sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale i lavori di somma urgenza e le opere urgenti e indifferibili ai sensi della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche)".
Articolo 5 - (Modificazioni all'articolo 16 della legge regionale 6/1991)
1. Al comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 6/1991, sono aggiunte, in fine, le parole: "Essa contiene altresì la deliberazione di cui all'articolo 1, comma terzo, della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale), come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1981, n. 32."
Articolo 6 - (Modificazioni all'articolo 19 della legge regionale 6/1991)
1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 6/1991, è sostituito dal seguente:
"2. Lo studio di impatto ambientale per i progetti a procedura semplificata si limita ad una relazione tecnica, da parte del progettista dell'opera, che contenga i seguenti elementi:
a) la descrizione dell'opera e degli interventi proposti, delle modalità e dei tempi di attuazione e la stima dei costi;
b) l'illustrazione delle coerenze delle opere e degli interventi proposti con le norme in materia ambientale e con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
c) la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli effetti negativi sull'ambiente, sia durante la realizzazione, sia durante la gestione delle opere o degli interventi."
Articolo 7 - (Modificazioni agli articoli 8, 9, 13, 14, 15, 17, 21, 23 della legge regionale 6/1991)
1. Le parole: "dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale" sono sostituite con "dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti", nelle seguenti disposizioni della legge regionale 6/1991:
a) articolo 8, commi 2 e 3;
b) articolo 9, comma 2;
c) articolo 13, commi 1 e 4;
d) articolo 14, comma 4;
e) articolo 15, comma 1;
f) articolo 17, comma 2;
g) articolo 21, comma 4;
h) articolo 23, comma 1.
Presidente - Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Florio.
Florio (VA) - Si tratta di un disegno di legge che modifica, in misura per la verità non particolarmente approfondita, la legge 4 marzo 1991, n. 6, che istituisce la disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale.
Le modificazioni che sono apportate da questo disegno di legge sono sostanzialmente di tre tipi.
Il primo, riguarda ed individua l'eliminazione della procedura di VIA per le varianti non sostanziali ai piani regolatori generali comunali, individuando, ovviamente, e descrivendo quali siano e cosa si debba intendere per varianti non sostanziali ai PRG. La definizione che qui compare nell'articolo 1 di questo disegno di legge, la si trova poi nel disegno di legge n. 50, che è quello di revisione e di riforma delle leggi urbanistiche regionali, tentando così di giungere ad una unitarietà di definizioni in relazione a questioni di ordine urbanistico, paesaggistico e di VIA.
Il secondo tipo di modificazioni che vengono apportate con questo disegno di legge, riguarda l'eliminazione dall'obbligo di VIA di quelle opere urgenti che, in quanto indifferibili ed urgenti appunto, non saranno più assoggettate alla procedura di VIA.
Infine, c'è anche l'individuazione del fatto che all'articolo 1 ter di quella che sarà la legge n. 6 modificata, si precisa che non sono sottoposte a VIA quelle opere connesse con la legge 3 gennaio 1978, n. 1, che riguarda opere pubbliche, l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche, di impianti e costruzioni industriali, oltre che le eventuali varianti ai PRG che riguardano la riapprovazione dei vincoli destinati ad aree di servizio.
C'è poi la definizione della semplificazione dello studio dei progetti di VIA per opere di rilevanza trascurabile, e infine ancora all'articolo 3 del disegno di legge la precisazione circa i criteri di adozione e di approvazione dei piani urbanistici di dettaglio presentati a cura dei privati.
Nel corso della discussione in III Commissione si è determinata l'esigenza, accettata dalla Commissione e dall'Assessore, di due emendamenti che risultano allegati all'oggetto, uno si riferisce alla lettera a), comma 1bis, dell'articolo 1 di questo disegno di legge, con l'aggiunta delle zone urbanistiche f) oltre alle zone b), c) e d), e un secondo emendamento al comma 1bis dell'articolo 3, là dove si elimina dalla parola "chiunque" alla parola "competente", eliminando quindi la possibilità per chiunque di prendere visione, di presentare osservazioni ai progetti di VIA relativi a piani urbanistici di dettaglio presentati dai privati.
Presidente - É aperta la discussione generale.
Ha chiesto la parola il Consigliere Borre.
Borre (UV) - Chiedo che l'Assessore ci spieghi il contenuto del comma 2.
Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti, Riccarand.
Riccarand (VA) - L'emendamento n. 2 è un emendamento di carattere tecnico. Per errore nella formulazione del disegno di legge, si è inserito questo concetto che in realtà è già presente all'articolo 3 della legge sul VIA, pertanto diventava una ripetizione inserirlo nel disegno di legge di variazione.
Presidente - Altri che chiedono la parola? Se nessun altro chiede la parola, chiudo la discussione generale e si passa all'esame dell'articolato.
All'articolo 1 c'è un emendamento della III Commissione di cui do lettura:
Emendamento - Alla lettera a), comma 1bis dell'articolo 1, dopo le parole "zone B, C, D," sono aggiunte le parole "e F".
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo così emendato:
Articolo 1 - (Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) sono aggiunti i seguenti:
"1bis. Per quanto concerne i Piani regolatori comunali ed intercomunali non sono sottoposte a valutazione di impatto ambientale le varianti non sostanziali. Per varianti non sostanziali si intendono quelle che:
a) con riferimento alle singole zone B, C, D e F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444:
1) comportino riduzioni agli indici di fabbricabilità e/o alla superficie della zona e/o alla volumetria complessiva ammessa;
2) non comportino aumento agli indici di fabbricabilità, alla superficie della zona, alla volumetria complessiva ammessa in misura superiore al dieci per cento dei valori vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) comportino la rilocalizzazione all'interno delle singole zone delle aree per servizi e attrezzature di interesse generale senza ridurne la superficie complessiva;
c) comportino limitati spostamenti dei tracciati stradali o eliminazione dei tracciati stessi;
d) modifichino la delimitazione delle aree assoggettate alla formazione di piani urbanistici di dettaglio in misura non superiore al dieci per cento;
e) dispongano modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente.
1ter. Non sono sottoposte a V.I.A. le varianti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) e le riapprovazioni dei vincoli destinati ad aree a servizio previsti dai piani regolatori."
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2.
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Presidente - All'articolo 3, comma 1bis, c'è un emendamento della III Commissione di cui do lettura:
Emendamento - Al comma 1bis dell'articolo 3 viene eliminato l'ultimo capoverso:
"Chiunque può prendere visione dello studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, proprie osservazioni scritte al servizio competente".
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo così emendato:
Articolo 3 - (Modificazioni all'articolo 9 della legge regionale 6/1991)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 6/1991, è inserito il seguente:
"1bis. Lo studio di impatto ambientale relativo ai piani urbanistici di dettaglio di iniziativa dei privati, di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 marzo 1979, n. 11 (Disciplina concernente l'edificabilità dei suoli in Valle d'Aosta e ulteriori norme in materia urbanistica), è reso pubblico mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Servizio tutela dell'ambiente".
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4.
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5.
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6.
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Presidente - All'articolo 7 c'è un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, presentato dall'Assessore Riccarand, di cui do lettura:
Emendamento
Articolo 7 - (Modificazioni agli articoli 8, 9, 13, 14, 15, 17, 21, 23 della legge regionale 6/1991)
1. Le parole: "dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale" sono sostituite con "dell'Assessorato dell'Ambiente, territorio e trasporti", nelle seguenti disposizioni della legge regionale 6/1991:
a) articolo 8, commi 2 e 3;
b) articolo 9, comma 2;
c) articolo 13, commi 1 e 4;
d) articolo 14, comma 4;
e) articolo 15, comma 1;
f) articolo 17, comma 2;
g) articolo 23, comma 1.
2. Il comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 6/1991 è sostituito dal seguente:
"4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 3, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale). In tali casi, l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge n. 689/1981 spetta al Presidente della Giunta regionale."
Presidente - Lo pongo in votazione.
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Presidente - Qualcuno chiede la parola per dichiarazione di voto?
Allora si può passare alla votazione della legge nel suo complesso.
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità