Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 92 del 27 luglio 1993 - Resoconto

OGGETTO N. 92/X - Riapprovazione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale della legge regionale: "Interventi per lo sviluppo delle piste destinate alla pratica agonistica dello sci alpino e per il loro utilizzo".

Presidente - La parola all'Assessore al turismo, sport e beni culturali, Voyat.

Voyat (UV) - Questa legge è necessaria in quanto le modalità di assegnazio­ne delle Coppe del Mondo vengono fatte su criteri che sono mutati. Abbiamo carenza di piste omologate per le alte velocità, discesa e super G, abbiamo anche carenza di piste per le altre discipline. Sappiamo anche che c'è la necessità di avere delle strutture da mettere a disposizione delle nazionali per allena­r si, c'è anche carenza di piste omologate per fare gare di livello inferiore. Si ritiene pertanto di aumentare le piste omologate in Valle d'Aosta e si ritiene di accettare le osservazioni della Commissione portando alcune variazioni all'articolo 5 comma 3, articolo 7 comma 1 e comma 9, articolo 10 comma 1 e la sop­pressione dell'articolo 11.

Presidente - La parola al Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (LN) - Spero che questi soldi vengano utilizzati in maniera utile e non come è successo per i soldi spesi per omologare la pista di bob di Cervinia.

Presidente - Possiamo votare l'articolo 5.

Articolo 5 - (Istruttoria)

1. Il Servizio infrastrutture ricreativo-sportive dell'Assessorato del turismo sport e beni culturali provvede a verificare l'am­missibilità formale della documentazione, a stralciare le spese non ritenute ammissibili e, ove occorra, a ridurre l'entità delle spese ammissibili avuto riguardo anche al tipo di omologazione e all'importanza delle attività e delle utenze previste.

2. Le domande, unitamente ai progetti e alle valutazioni pre­liminari formulate dall'Ufficio competente, vengono trasmesse e sottoposte all'esame della Commissione tecnica di cui all'arti­colo 7 entro i tre mesi successivi al termine di presentazione.

3. Entro i successivi due mesi dalla espressione di parere da parte della Commissione le istanze formano oggetto di proposta di provvedimento alla Giunta regionale.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Votiamo l'articolo 7.

Articolo 7 - (Commissione tecnica)

1. Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali è co­stituita presso l'Assessorato del turismo, sport e beni culturali una Commissione tecnica composta da:

a) il Dirigente dell'Ufficio regionale del turismo e sport, con compiti di Coordinatore;

b) il Dirigente dell'Ufficio regionale di tutela dell'ambiente;

c) un rappresentante dell'A.S.I.V.A.;

d) un rappresentante dell'Associazione valdostana impianti a fune (A.V.I.F.);

e) un tecnico esperto incaricato dalla Giunta regionale.

2. L'assistenza e le funzioni tecniche del Comitato nonché l'espletamento delle attività di segreteria sono affidate al Ser­vizio infrastrutture ricreativo sportive dell'Assessorato del turi­smo, sport e beni culturali, che a ciò provvede con il proprio personale.

3. I dirigenti di cui al comma 1, punti a) e b), possono delegare in tutto o in parte, ad altro funzionario dei rispettivi uffici, i compiti loro assegnati; le associazioni di cui al comma 1, punti c) e d), designano un supplente atto a sostituire il titolare nei casi di impedimento.

4. Compiti della Commissione tecnica sono:

a) formulare una proposta di programma di interventi per il potenziamento di infrastrutture agonistiche per lo sci alpino, definendo specifici indirizzi e criteri programmatici, tenuto al­tresì conto delle categorie di infrastrutture di cui all'articolo 2, avuto anche riguardo:

1) alle esigenze di infrastrutture per l'organizzazione di com­petizioni sportive in rapporto ai prevedibili benefici in termini promozionali che la Regione può conseguire, nonché alla con­formità delle condizioni delle località regionali ai requisiti ri­chiesti per ottenere l'omologazione F.I.S. e l'assegnazione di competizioni internazionali;

2) alle esigenze e all'entità delle prevedibili attività agonistiche e promozionali, in relazione anche alla potenzialità dei com­prensori;

3) all'obiettivo di ottimizzare la spesa regionale, in relazione alle risorse disponibili e in relazione alle necessita di riequili­brio territoriale di infrastrutture e di servizi.

b) selezionare i progetti da realizzare sulla base del programma approvato dal Consiglio regionale e formulare proposte della Giunta regionale in ordine all'entità dei finanziamenti e alle percentuali di intervento;

c) fornire eventualmente indirizzi, indicazioni e suggerimenti in merito alle soluzioni tecniche dei progetti selezionati;

5. La Commissione, con riferimento alla necessità di acquisire pareri tecnici necessari allo svolgimento dei compiti alla stessa affidati, può avvalersi anche delle prestazioni di consulenti esterni all'Amministrazione oltre che di consulenti ufficiali F.I.S.; alla nomina dei consulenti provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato al turismo, sport e beni culturali.

6. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono assunte con almeno tre voti favorevoli.

7. L'istruttoria della Commissione deve essere espletata, salvo non si presentino condizioni che rendono necessaria la sospen­sione dei termini, entro tre mesi dalla data di trasmissione delle istanze da parte del servizio competente per l'istruttoria preliminare.

8. Ai membri della Commissione non dipendenti della Regione spetta un gettone di presenza giornaliero di lire 100.000, al lor­do delle ritenute di legge; al tecnico incaricato spettano le com­petenze previste dal relativo ordinamento Professionale.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Votiamo l'articolo 10.

Articolo 10 - (Delega ai comuni)

1. Eventuali oneri e incombenze previste a carico della Regione possono essere delegate ai comuni territorialmente interessati dalle infrastrutture.

2. In tale caso le convenzioni di cui all'articolo 9, comma 1, sono stipulate in accordo tra i soggetti beneficiari e i comuni territo­rialmente interessati sentita l'A.S.I.V.A..

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Votiamo ora l'articolo 11.

Articolo 11 - (Modalità di decisione)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere ogni deter­minazione in merito ai finanziamenti, alle nomine, alle deleghe e agli atti comunque previsti e necessari per l'applicazione della presente legge.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Votiamo ora la legge nel suo complesso.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Se tutti i consiglieri sono d'accordo io porrei un ordine del gior­no un punto che ritengo impellente, esso sarà porto solo se c'è l'accordo unanime di tutti.