Oggetto del Consiglio n. 92 del 27 luglio 1993 - Verbale
OGGETTO N. 92/X - RIAPPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 31 DELLO STATUTO SPECIALE, DELLA LEGGE REGIONALE: "INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE PISTE DESTINATE ALLA PRATICA AGONISTICA DELLO SCI ALPINO E PER IL LORO UTILIZZO".
Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta di riapprovazione della legge regionale, indicata in oggetto (disegno di legge n. 544), iscritta al punto 20.15 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra l'Assessore al Turismo, Sport e Beni Culturali VOYAT.
Interviene il Consigliere TIBALDI.
Ai sensi del secondo comma dell'articolo 70 del Regolamento interno del Consiglio, il Presidente STEVENIN pone ai voti la proposta di riapprovazione della legge in oggetto. Gli articoli 5, 7, 10 e 11 sono riapprovati con le modificazioni proposte dalla I Commissione consiliare permanente e dalla Giunta regionale.
Dopo aver proceduto alla votazione sul complesso della legge, il Presidente STEVENIN accerta e comunica che il Consiglio, con il seguente risultato:
- Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno;
ha riapprovato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale, la sottoriportata legge regionale: "Interventi per lo sviluppo delle piste destinate alla pratica agonistica dello sci alpino e per il loro utilizzo."
(SEGUE: legge regionale)
