Oggetto del Consiglio n. 337 del 14 dicembre 1973 - Verbale

OGGETTO N. 337/73 - Disegno di legge regionale concernente: "Aumento - limitatamente all'anno 1973 - della spesa annua per l'applicazione della Legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, recante provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento - limitatamente agli anni 1973 e 1974 - della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, recante provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14 dicembre 1973:

Con legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, veniva autorizzato l'intervento finanziario regionale nel settore dell'elettrificazione rurale, degli acquedotti rurali, dei miglioramenti fondiari negli alpeggi e mayens, al fine di sopperire alle carenze venutesi a creare in seguito alla scadenza delle leggi statali 25 luglio 1952, n. 991, 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.

La spesa annua prevista dalla legge regionale citata ammonta a lire 250.000.000 così ripartita:

- elettrificazione rurale

L.

25.000.000

- acquedotti rurali

L.

25.000,000

- fabbricati rurali al servizio di alpeggi e mayens

L.

200.000.000

L'esperienza acquisita in questo primo periodo di applicazione della legge ha consigliato una revisione degli stanziamenti per gli esercizi 1973 e 1974 per quanto riguarda i miglioramenti fondiari negli alpeggi e mayens e gli acquedotti rurali. Più precisamente si ritiene necessario stanziare per ognuno dei detti esercizi finanziari lire 60.000.000 per contributi per acquedotti rurali e lire 265.000.000 per contributi per alpeggi e mayens.

Nel settore degli alpeggi e mayens l'aumento dello stanziamento è pienamente giustificato dalla giacenza presso l'Assessorato di numerose pratiche tecnicamente valide che non hanno potuto essere prese in considerazione in conseguenza della mancata applicazione, per tre esercizi finanziari, delle provvidenze statali.

È evidente che l'aumento dello stanziamento consentirà la definizione delle pratiche in un periodo di tempo ragionevole.

Anche per gli interventi nel settore degli acquedotti rurali lo stanziamento di lire 25.000.000 per l'esercizio finanziario si è dimostrato del tutto inadeguato a soddisfare le esigenze delle aziende agrarie della Regione, tanto più se si tiene conto che questo tipo di opere assume rilevanti aspetti sociali e di progresso civile ed economico.

È ancora da osservare che per tutte le opere di miglioramento fondiario, ed in particolare per quelle da realizzarsi in montagna, si è verificato un notevole aumento dei costi necessari per la loro esecuzione; di conseguenza si rende necessario lo stanziamento di una maggiore spesa per poter dare corso alle domande di contributo che pervengono all'Amministrazione Regionale.

La maggiore spesa annua di lire centomilioni, da imputare al Capitolo di spesa 372 del bilancio - il cui stanziamento annuo viene aumentato di lire centomilioni per gli anni 1973 e 1974 - può essere finanziata e coperta:

a) mediante prelievo della somma di lire cinquantamilioni dal Capitolo 271 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973 (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F), nel quale è prevista la relativa spesa;

b) mediante aumento per lire cinquantamilioni della previsione di entrata del Capitolo 16 (Proventi della Casa da gioco di Saint-Vincent) della Parte Entrata del predetto bilancio.

Per i motivi sopra esposti si sottopone all'esame del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge regionale.

Segue: allegato disegno di legge regionale (...Omissis...)

Illustra l'Assessore all'agricoltura e foreste LUSTRISSY.

Intervengono i Consiglieri FOSSON, BORBEY, MAQUIGNAZ, l'Assessore LUSTRISSY.

Sugli articoli interviene l'Assessore LUSTRISSY.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame e relativi emendamenti sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori CHABOD, CRETIER e MAQUIGNAZ, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventotto; - Voti favorevoli: ventisette;

- Voti contrari: uno.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento - limitatamente all'anno 1973 - della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, recante provvidente nel settore dei miglioramenti fondiari".

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 44)

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Disegno di legge regionale n. 44

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ... n....: AUMENTO - LIMITATAMENTE ALL'ANNO 1973 - DELLA SPESA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1972, N. 19, RECANTE PROVVIDENZE NEL SETTORE DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per l'anno 1973 è autorizzata la maggiore spesa di lire centomilioni per l'applicazione delle norme della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, recante provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari.

Art. 2

Limitatamente all'anno 1973 le spese annue a carico della Regione di cui all'articolo 13 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, sono autorizzate nei seguenti importi:

a) Titolo I - Elettrificazione rurale

£.

25.000.000

b) Titolo II - Acquedotti rurali

£.

60.000.000

c) Titolo III - Fabbricati rurali al servizio di alpeggi e di mayens

£.

265.000.000

Art. 3

La maggiore spesa di lire centomilioni graverà sul l'apposito capitolo 372 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione (Provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari) per l'anno 1973; a tal fine, lo stanziamento del capitolo stesso è aumentato di lire centomilioni.

Al finanziamento della maggiore spesa di cui sopra si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione della parte Entrata e della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973:

VARIAZIONE IN AUMENTO ALLA PARTE ENTRATA:

Lo stanziamento del Capitolo 16 (Proventi della Casa da gioco di Saint-Vincent) è aumentato di lire cinquantamilioni.

VARIAZIONI ALLA PARTE SPESA:

Lo stanziamento del Capitolo 372 (Provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari) è aumentato di lire centomilioni, di cui lire cinquantamilioni finanziati con la precedente variazione in aumento allo stanziamento del capitolo 16 della parte Entrata, e lire cinquantamilioni finanziati mediante prelievo di corrispondente somma dal capitolo 271 (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese in conto capitale - Allegato F).

È approvata per l'anno 1973 la spesa di lire centomilioni, con impegno sul precitato capitolo di spesa 372 del bilancio.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccola ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma del la Valle d'Aosta.

Aosta, li