Oggetto del Consiglio n. 338 del 14 dicembre 1973 - Verbale

OGGETTO N. 338/73 - Disegno di legge regionale concernente: "Aumento per l'anno 1973 della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, recante norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernerte: "Aumento per l'anno 1973 della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, recante norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura", disegno di legge regionale trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14 dicembre 1973:

La legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, "Norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura", ha autorizzato una spesa di lire cinquecentomilioni per gli anni dal 1972 al 1976 e ha demandato a successivi provvedimenti legislativi l'approvazione ed il finanziamento delle eventuali maggiori spese per gli anni successivi al 1972.

Allo scopo di permettere il finanziamento delle maggiori spese eventualmente derivanti dall'applicazione della legge citata, la previsione suindicata, limitatamente all'anno 1973, è stata elevata da lire cinquecentomilioni a ottocentomilioni (vedi capitolo 206 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E", del bilancio 1973).

Dal numero delle domande pervenute, la conseguente maggiore spesa risulta oggi determinabile in lire trecentomilioni. Ciò comporta la necessità che, limitatamente all'anno 1973, lo stanziamento del capitolo 342 della parte Spesa del bilancio sia elevata a lire ottocentomilioni e che sia autorizzata la relativa corrispondente spesa.

Per quanto concerne gli esercizi successivi sarà provveduto di anno in anno, a seconda delle necessità man mano accertate.

SEGUE: Allegato disegno di legge regionale. (...Omissis...)

Illustra l'Assessore all'agricoltura e foreste LUSTRISSY.

Intervengono i Consiglieri ANDRIONE e FOSSON.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Maquignaz, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventisette;

- Voti favorevoli: venticinque;

- Voti contrari: due.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della vota zione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento per l'anno 1973 della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 7 marzo 1973, n.7, recante norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura".

(SEGUE disegno di legge regionale n. 45)

---

Disegno di legge regionale n. 45

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ... n. ...: AUMENTO PER L'ANNO 1973 DELLA SPESA ANNUA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1973, N. 7, RECANTE NORME ED INTERVENTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA PER LA CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO AGRICOLO MONTANO E PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata, per l'anno 1973, la maggiore spesa di lire trecentomilioni per l'applicazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, "Norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura".

Art. 2

La maggiore spesa di lire trecentomilioni per l'anno 1973 derivante dall'applicazione della presente legge, sarà finanziata sull'apposito capitolo 342 ("Spese per interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura" - legge regionale 7/3/1973, n. 7) della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973, il cui stanziamento viene aumentato della somma di lire trecentomilioni da prelevare dal Capitolo 206 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E").

È approvata per l'anno 1973 la spesa di lire trecentomilioni, con impegno sul precitato capitolo di spesa 342 del bilancio.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì