Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 858 del 27 luglio 1994 - Resoconto

OGGETTO N. 858/X - Approvazione dei criteri per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21, recante: "Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica".

Deliberazione - Il Consiglio

Richiamata la legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 recante "Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 25 del 7 giugno 1994 ed in vigore dal giorno successivo;

Considerato che l'articolo 8 della richiamata legge regionale n. 21/1994 dispone che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima la Giunta deve proporre al Consiglio regionale l'approvazione dei criteri sulla base dei quali stabilire, nel caso in cui la disponibilità di fondi non consenta il finanziamento di tutte le iniziative, una graduatoria delle iniziative stesse, da elaborarsi sulla base della tipologia degli interventi e prevedendo, nell'ambito di ogni tipologia, la priorità in base all'ordine cronologico;

Considerato che in base alla predetta legge entro il 31 luglio 1994, i soggetti beneficiari debbono presentare domanda all'Amministrazione regionale e che entro il 30 ottobre p.v. la Giunta, tenendo conto delle disponibilità del bilancio pluriennale, dei criteri di priorità e delle indicazioni fornite dalla Conferenza di servizi, deve approvare una graduatoria delle domande accolte in via preliminare ed impegnare la spesa presunta;

Tenuto conto altresì della deliberazione del Consiglio regionale n. 719/X in data 10 giugno 1994 con la quale venivano approvati i criteri per il finanziamento dei progetti a valere sul fondo per speciali programmi di investimento di cui alla legge regionale n. 46/1993, nei confronti della quale si ritiene opportuno mantenere coerenza di orientamento e compatibilità di indirizzo;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Vice Dirigente della Direzione Generale delle Finanze dell'Assessorato del Bilancio e delle Finanze, in assenza del Dirigente ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'articolo 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;

Delibera

1) che le iniziative che verranno presentate per i finanziamenti disposti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 recante "Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica" aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla legge medesima siano finanziate entro i limiti delle disponibilità di bilancio, sulla base di una graduatoria da definirsi:

1.1. assegnando un primo ordine di priorità in relazione alla tipologia/finalità degli interventi che preveda:

1.1.1. al primo posto, i "progetti integrati di area", intendendosi tali i progetti programmati e inerenti una determinata area geografica comprendente più comuni appartenenti alla stessa Comunità montana e proposti da quest'ultima per il finanziamento al fine di favorire lo sviluppo dell'area interessata. Tali progetti devono riguardare un insieme coordinato di interventi riconducibili a due o più delle tipologie di cui all'articolo 3 della legge regionale 21/1994;

1.1.2. al secondo posto, le opere igieniche e di recupero ambientale (acquedotti, fognature, impianti di depurazione, discariche, impianti di smaltimento rifiuti solidi urbani) e connesse dotazioni strumentali e mezzi di trasporto;

1.1.3. al terzo posto, la costruzione di opere di urbanizzazione secondaria (scuole, municipi, altri edifici pubblici, cimiteri, autorimesse) e connesse attrezzature e dotazioni strumentali;

1.1.4. al quarto posto, la costruzione e l'adeguamento di altre opere di urbanizzazione primaria (strade, connessi parcheggi, linee elettriche ed impianti di illuminazione, aree verdi attrezzate) e connesse attrezzature e dotazioni strumentali;

1.1.5. al quinto posto, le altre opere di urbanizzazione secondaria (servizi sociali, culturali, sportivi e polifunzionali) e connesse attrezzature e dotazioni strumentali.

1.2. assegnando un secondo ordine di priorità, all'interno di ognuna delle categorie di cui al punto 1.1., in relazione alle modalità di esecuzione degli interventi che preveda:

1.2.1. al primo posto, il recupero e la valorizzazione del patrimonio immobiliare avente rilevanza dal punto di vista storico, artistico o ambientale;

1.2.2. al secondo posto, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni di proprietà degli enti mutuatari destinati ad uso pubblico;

1.2.3. al terzo posto, l'acquisto e la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria di immobili già costruiti da destinare ad uso pubblico;

1.2.4. al quarto posto, la realizzazione di nuove opere pubbliche;

1.2.5. al quinto posto, l'acquisizione o il recupero di aree da destinare a rimboschimento e verde pubblico;

1.2.6. al sesto posto, l'acquisizione di immobili già costruiti da destinare ad uso pubblico;

1.2.7. al settimo posto, l'acquisto di mezzi di trasporto e di automezzi speciali destinati ai servizi del mutuatario;

1.2.8. all'ottavo posto, l'acquisto o la realizzazione di attrezzature fisse indispensabili al funzionamento o al miglioramento di un'opera;

1.2.9. al nono posto, l'acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per edifici scolastici, sedi comunali, case per anziani;

Le modalità di intervento 1.2.7., 1.2.8. e 1.2.9., se associate ai punti precedenti, acquisiscono il livello di priorità relativo alla modalità a cui sono associate.

1.3. assegnando un terzo ordine di priorità, all'interno di ognuna delle categorie di cui ai punti 1.1. e 1.2. in relazione alle caratteristiche degli interventi che preveda:

1.3.1. il completamento di progetti organici o di stralci funzionali;

1.3.2. gli stralci funzionali di progetti organici già avviati;

1.3.3. i nuovi interventi;

1.3.4. le sostituzioni e/o le integrazioni di mezzi di trasporto e di automezzi speciali, di attrezzature fisse indispensabili al funzionamento ed al miglioramento di un'opera, di beni mobili costituenti la dotazione base per edifici scolastici, sedi comunali, case per anziani.

1.4. assegnando un quarto ordine di priorità, all'interno di ognuna delle categorie di cui ai punti 1.1.,1.2. e 1.3. in relazione all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

2) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.

Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore al bilancio e finanze, Lévêque.

Lévêque (Ass.tec.) - Brevemente, per inquadrare la delibera.

La legge n. 21/94, quella che ha modificato la legge n. 40/91, all'articolo 8 prevede che entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Consiglio l'approvazione dei criteri, sulla base dei quali stabilire nel caso in cui la disponibilità di fondi non consenta il finanziamento di tutte le iniziative, una graduatoria delle iniziative stesse, da elaborarsi sulla base della tipologia degli interventi e prevedendo nell'ambito di ogni tipologia la priorità in base all'ordine cronologico.

La delibera che è in discussione propone una griglia, sulla cui base la conferenza dei servizi, e successivamente la Giunta, dovranno esprimersi in ordine ad una graduatoria nella quale inserire le diverse richieste che gli enti locali avranno fatto.

Questa griglia si articola su tre livelli, più un quarto livello che è di tipo cronologico, ed ha una sua coerenza con una deliberazione, la n. 719, che il Consiglio ha adottato il primo giugno scorso - quindi poco meno di due mesi fa - che fissava dei criteri per la valutazione degli interventi proposti ai sensi della legge n. 46, articolo 13, comma 2, cioè gli ex FRIO.

Poiché la natura degli interventi finanziabili con la legge n. 21 è diversa, nel senso che è più ampia rispetto agli interventi finanziabili con il FRIO, la coerenza a mio modo di vedere è piena, anche se vi sono alcune differenze dettate dalle diverse tipologie di interventi finanziabili.

Il primo livello di priorità è in relazione alla tipologia e alle finalità degli interventi e pone al primo posto quelli che vengono definiti progetti integrati di area, cioè progetti di rilevanza sovracomunale, concernenti più di una tipologia di interventi.

Seguono le opere igieniche di recupero ambientale, le opere di urbanizzazione secondaria principali, le altre opere di urbanizzazione primaria come strade, connessi parcheggi, linee elettriche, illuminazione, aree verdi attrezzate e, al quinto posto, le altre opere di urbanizzazione secondaria.

Nell'ambito di ognuno di questi c'è un secondo livello di priorità, che è legato alla tipologia, alle modalità di esecuzione degli interventi, e qui le priorità vanno in ordine decrescente dal recupero di beni e di patrimonio immobiliare con una rilevanza storica, artistica o ambientale, la ristrutturazione o la manutenzione; quindi anche in questo caso il recupero di altre tipologie di edifici però destinati ad uso pubblico, l'acquisto, la ristrutturazione e la manutenzione di immobili già costruiti da destinare ad uso pubblico, e poi la realizzazione delle nuove opere.

Segue poi l'acquisto di beni strumentali, che la legge consente, che se sono associati ad uno degli interventi di cui parlavo prima assumono il livello di priorità della modalità a cui fanno riferimento.

Infine c'è un terzo criterio, quello legato alla fase di attuazione dell'iniziativa, che ha priorità 1 se è un completamento di progetti organici o di stralci funzionali già esistenti, ha priorità 2 se sono stralci funzionali di progetti già avviati, ha priorità 3 se sono nuovi interventi, ha priorità 4 se sono sostituzioni o integrazioni di beni mobili in sostanza.

A parità di condizioni in questi tre livelli c'è, dovesse essere ancora necessario, l'ordine cronologico che per questo tipo di iniziativa ha un significato estremamente limitato; non dovrebbe verificarsi.

Presidente - É aperta la discussione generale. Qualcuno chiede la parola?

Se nessuno chiede la parola, si passa alla votazione della delibera in oggetto:

Presenti: 27

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Marguerettaz)

Il Consiglio approva