Oggetto del Consiglio n. 858 del 27 luglio 1994 - Verbale
OGGETTO N. 858/X - APPROVAZIONE DEI CRITERI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1994, N. 21 RECANTE: "INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DEGLI ENTI LOCALI E DEGLI ENTI AD ESSI STRUMENTALI DOTATI DI PERSONALITĄ GIURIDICA".
Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 9 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra l'Assessore al Bilancio e Finanze LEVEQUE.
IL CONSIGLIO
Richiamata la legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 recante "Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalitą giuridica", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 25 del 7 giugno 1994 ed in vigore dal giorno successivo;
Considerato che l'articolo 8 della richiamata legge regionale n. 21/1994 dispone che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima la Giunta deve proporre al Consiglio regionale l'approvazione dei criteri sulla base dei quali stabilire, nel caso in cui la disponibilitą di fondi non consenta il finanziamento di tutte le iniziative, una graduatoria delle iniziative stesse, da elaborarsi sulla base della tipologia degli interventi e prevedendo, nell'ambito di ogni tipologia, la prioritą in base all'ordine cronologico;
Considerato che in base alla predetta legge entro il 31 luglio 1994, i soggetti beneficiari debbono presentare domanda all'Amministrazione regionale e che entro il 30 ottobre p.v. la Giunta, tenendo conto delle disponibilitą del bilancio pluriennale, dei criteri di prioritą e delle indicazioni fornite dalla Conferenza di servizi, deve approvare una graduatoria delle domande accolte in via preliminare ed impegnare la spesa presunta;
Tenuto conto altresģ della deliberazione del Consiglio regionale n. 719/X in data 10 giugno 1994 con la quale venivano approvati i criteri per il finanziamento dei progetti a valere sul fondo per speciali programmi di investimento di cui alla legge regionale n. 46/1993, nei confronti della quale si ritiene opportuno mantenere coerenza di orientamento e compatibilitą di indirizzo;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Vice Dirigente della Direzione Generale delle Finanze dell'Assessorato del Bilancio e delle Finanze, in assenza del Dirigente ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimitą della presente deliberazione;
Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;
Con voti favorevoli: ventisei (presenti: ventisette; votanti: ventisei; astenuto: uno, il Consigliere MARGUERETTAZ);
DELIBERA
1) che le iniziative che verranno presentate per i finanziamenti disposti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 recante "Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalitą giuridica" aventi i requisiti di ammissibilitą previsti dalla legge medesima siano finanziate entro i limiti delle disponibilitą di bilancio, sulla base di una graduatoria da definirsi:
1.1. assegnando un primo ordine di prioritą in relazione alla tipologia/finalitą degli interventi che preveda:
1.1.1. al primo posto, i "progetti integrati di area", intendendosi tali i progetti programmati e inerenti una determinata area geografica comprendente pił comuni appartenenti alla stessa Comunitą Montana e proposti da quest'ultima per il finanziamento al fine di favorire lo sviluppo dell'area interessata. Tali progetti devono riguardare un insieme coordinato di interventi riconducibili a due o pił delle tipologie di cui all'art. 3 della legge regionale 21/1994;
1.1.2. al secondo posto, le opere igieniche e di recupero ambientale (acquedotti, fognature, impianti di depurazione, discariche, impianti di smaltimento rifiuti solidi urbani) e connesse dotazioni strumentali e mezzi di trasporto;
1.1.3. al terzo posto, la costruzione di opere di urbanizzazione secondaria (scuole, municipi, altri edifici pubblici, cimiteri, autorimesse) e connesse attrezzature e dotazioni strumentali;
1.1.4. al quarto posto, la costruzione e l'adeguamento di altre opere di urbanizzazione primaria (strade, connessi parcheggi, linee elettriche ed impianti di illuminazione, aree verdi attrezzate) e connesse attrezzature e dotazioni strumentali;
1.1.5. al quinto posto, le altre opere di urbanizzazione secondaria (servizi sociali, culturali, sportivi e polifunzionali) e connesse attrezzature e dotazioni strumentali.
1.2. assegnando un secondo ordine di prioritą, all'interno di ognuna delle categorie di cui al punto 1.1., in relazione alle modalitą di esecuzione degli interventi che preveda:
1.2.1. al primo posto, il recupero e la valorizzazione del patrimonio immobiliare avente rilevanza dal punto di vista storico, artistico o ambientale;
1.2.2. al secondo posto, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni di proprietą degli enti mutuatari destinati ad uso pubblico;
1.2.3. al terzo posto, l'acquisto e la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria di immobili gią costruiti da destinare ad uso pubblico;
1.2.4. al quarto posto, la realizzazione di nuove opere pubbliche;
1.2.5. al quinto posto, l'acquisizione o il recupero di aree da destinare a rimboschimento e verde pubblico;
1.2.6. al sesto posto, l'acquisizione di immobili gią costruiti da destinare ad uso pubblico;
1.2.7. al settimo posto, l'acquisto di mezzi di trasporto e di automezzi speciali destinati ai servizi del mutuatario;
1.2.8. all'ottavo posto, l'acquisto o la realizzazione di attrezzature fisse indispensabili al funzionamento o al miglioramento di un'opera;
1.2.9. al nono posto, l'acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per edifici scolastici, sedi comunali, case per anziani;
Le modalitą di intervento 1.2.7., 1.2.8. e 1.2.9., se associate ai punti precedenti, acquisiscono il livello di prioritą relativo alla modalitą a cui sono associate.
1.3. assegnando un terzo ordine di prioritą, all'interno di ognuna delle categorie di cui ai punti 1.1. e 1.2. in relazione alle caratteristiche degli interventi che preveda:
1.3.1. il completamento di progetti organici o di stralci funzionali;
1.3.2. gli stralci funzionali di progetti organici gią avviati;
1.3.3. i nuovi interventi;
1.3.4. le sostituzioni e/o le integrazioni di mezzi di trasporto e di automezzi speciali, di attrezzature fisse indispensabili al funzionamento ed al miglioramento di un'opera, di beni mobili costituenti la dotazione base per edifici scolastici, sedi comunali, case per anziani.
1.4. assegnando un quarto ordine di prioritą, all'interno di ognuna delle categorie di cui ai punti 1.1., 1.2. e 1.3. in relazione all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, lettera e), del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.
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