Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 857 del 27 luglio 1994 - Resoconto

OGGETTO N. 857/X - Proposta di regolamento: "Regolamento di applicazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura) e successive modificazioni".

Articolo 1 - (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per l'applicazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), come modificata con le leggi regionali 12 dicembre 1986, n. 62, 13 giugno 1991, n. 19, 23 dicembre 1991, n. 84 e 28 febbraio 1994, n. 6.

Articolo 2 - (Procedure di appalto)

1. Qualora il contributo erogato dall'Ammi­nistrazione regionale per l'esecuzione di opere superi il cinquanta percento della spesa ritenuta ammissibile, i consorzi di miglioramento fondiario, le cooperative agricole, le consorterie, le associazioni di produttori agricoli legalmente costituite devono esperire gare di appalto ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di opere pubbliche.

2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla dimostrazione, da parte dei beneficiari, della disponibilità della somma corrispondente alla quota non coperta dal contributo, integrabile, totalmente o parzialmente, da prestazioni rese direttamente dai beneficiari per un corrispondente importo, che dovrà essere documentato nella contabilità dei lavori.

Articolo 3 - (Contributi in conto interessi)

1. I contributi sui prestiti di conduzione di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), della legge regionale 30/1984 sono prioritariamente destinati alle cooperative agricole o loro consorzi con attività prevalente rientrante nei settori della produzione, raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione, commercializ­zazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e alle cooperative di servizi regolarmente iscritte nel settore agricolo del registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi.

2. Nell'ambito delle priorità di cui al comma 1 sono considerate in primo luogo le imprese, in fase di avviamento, quelle che applicano il rapporto prezzo/qualità e quelle nelle quali sono in corso programmi concordati di riconversione o diversificazione produttiva.

3. I contributi sui prestiti di anticipazione sono concessi esclusivamente alle cooperative agricole e loro consorzi di cui al comma 1, con esclusione delle cooperative di servizi.

4. I contributi per i prestiti di dotazione di cui all'articolo 4, comma 2, lett. b), della legge regionale 30/1984 sono concessi per l'acquisto di bestiame di allevamento di razze valdostane per la durata massima di anni quattro, per l'acquisto di bestiame di ingrasso per la durata di anni due, per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole per la durata di anni cinque. L'importo dei prestiti non può superare il novanta percento del valore degli acquisti, documentati da regolare fattura. Qualora il bestiame di allevamento provenga da aziende zootecniche esterne al territorio della Valle d'Aosta, dovrà risultare iscritto al libro genealogico delle razze valdostane pezzata rossa e pezzata nera castana.

5. La Giunta regionale stabilisce, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, i parametri economico-­produttivi per l'erogazione delle provvi­denze previste dal presente articolo.

Articolo 4 - (Alpeggi e fabbricati rurali)

1. Al fine della concessione dei contributi di cui all'articolo 6 della legge regionale 30/1984, l'Assessora­to dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali elabora, ogni anno, uno specifico programma di intervento che, sulla base delle risorse disponibili, definisce il numero delle domande finanziabili e indica le proiezioni finanziarie per gli anni successivi, dando priorità agli interventi di adeguamento alle norme sanitarie.

Articolo 5 - (Giudizio di razionalità)

1. La determinazione della spesa ammissibile e l'eventuale erogazione delle provvidenze presuppone che le opere oggetto di finan­ziamento siano state giudicate razionali dalla commissione tecnica di cui all'articolo 18.

Articolo 6 - (Determinazione della spesa ammissibile)

1. La spesa ammissibile a contributo è determinata dagli uffici competenti operan­do una revisione del computo metrico estimativo, nel rispetto dei massimali e dei criteri che in funzione della tipologia del fabbricato sono proposti dal servizio competente dell'Assessorato dell'agricol­tura, forestazione e risorse naturali e deliberati dalla Giunta regionale.

2. La comunicazione della spesa ammissibile determinata ai sensi del comma 1 non rap­presenta impegno finanziario, ma riconosce l'esistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'erogazione del contributo.

3. La spesa ammissibile è comunicata all'interessato per accettazione della stessa e per la scelta del tipo di finanziamento entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Contro tale determinazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla Giunta regionale, che si esprimerà in merito.

4. La spesa ammessa è comunicata all'interessato dopo la deliberazione di impegno del contributo da parte della Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda e potrà essere eventualmente rideterminata in sede di accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori.

Articolo 7 - (Inizio lavori)

1. Le opere per le quali vengono richieste le provvidenze possono essere iniziate previo ricevimento della comunicazione dell'ottenuto giudizio di razionalità.

Articolo 8 - (Stati di avanzamento)

1. Il previsto contributo potrà essere erogato in base a stati di avanzamento, nel numero massimo di quattro. L'importo di questi ultimi non potrà comunque superare l'ottanta percento dell'importo ammesso.

Articolo 9 - (Variazioni in corso d'opera)

1. A seguito dell'approvazione dell'investi­mento eventuali variazioni in corso d'opera possono essere realizzate se preventivamente richieste e autorizzate.

Articolo 10 - (Ultimazione lavori)

1. Le opere oggetto del finanziamento devono essere ultimate entro i tempi stabiliti e nei termini previsti dal provvedimento di concessione ed in conformità con quanto previsto dalle vigenti norme in materia di urbanistica. Eventuali proroghe possono essere concesse su motivata richiesta preventiva, corredata di concessione edilizia.

2. In caso di mancata ultimazione dei lavori, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30/1984, provvede ad emettere un provvedimento di revoca dei contributi relativi alle opere non eseguite, qualora queste non abbiano incidenza sulla razionalità dell'impianto.

Articolo 11 - (Accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori)

1. L'accertamento finale dell'avvenuta esecuzione delle opere è effettuato dai tecnici dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, su richiesta dell'interessato, previa presentazione dello stato finale dei lavori e delle eventuali concessioni di variante entro sessanta giorni dalla richiesta.

2. Eventuali opere eseguite in variante al progetto approvato, se prive di concessione edilizia, sono segnalate all'autorità competente, ai sensi di legge. Su richiesta motivata dell'interessato possono essere esaminate dalla commissione tecnica di cui all'articolo 18, che ne valuta la compatibilità ed il possibile accoglimento.

Articolo 12 - (Vincolo di destinazione)

1. I beneficiari delle provvidenze previste dall'articolo 6 della legge regionale 30/1984 devono impegnarsi a non modificare la destinazione delle strutture oggetto dell'intervento pubblico per un periodo di quindici anni dalla data di accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori, con esclusione degli impianti di cui all'articolo 17, comma 1, punti 2 e 3, della sopracitata legge regionale, per i quali il vincolo è di vent'anni.

2. Possono essere autorizzate, previo parere della commissione tecnica di cui all'articolo 18, modificazioni della destinazione di locali o di porzioni di fabbricato che hanno beneficiato di provvidenze, su motivata richiesta e qualora non venga compromessa la razionalità complessiva.

3. É ammessa la restituzione dei finanziamenti, con le modalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 30/1984, qualora il beneficiario intenda utilizzare diversa­mente l'immobile.

Articolo 13 - (Vincolo aziendale)

1. I beneficiari devono sottoscrivere un impegno a non ridurre l'estensione della propria azienda agricola come risulta dalla relazione tecnico?agraria relativa alle superfici aziendali allegata alla richiesta di contributo, salvo in presenza dei seguenti casi di forza maggiore:

a) esproprio per pubblica utilità;

b) risoluzione del contratto d'affitto;

c) frazionamenti conseguenti a successioni ereditarie;

d) gravi motivi familiari.

2. I terreni di proprietà del richiedente risulteranno vincolati alle opere finanziate per la durata corrispondente al vincolo di destinazione.

3. Le superfici catastali in affitto che hanno contribuito a formare, in sede di presentazione della richiesta di contributo, l'estensione aziendale del richiedente, non possono, per un periodo di nove anni dalla data di accertamento finale dell'avvenuta esecuzione delle opere, essere utilizzate da altri titolari di azienda, fatta eccezione per il proprietario, ai fini di beneficiare delle provvidenze di cui all'articolo 6 della legge regionale 30/1984.

Articolo 14 - (Controlli aziendali)

1. I funzionari dell'Assessorato dell'agricol­tura, forestazione e risorse naturali provvederanno periodicamente ad effettuare controlli aziendali atti ad accertare il rispetto dei vincoli di cui agli articoli 12 e 13.

Articolo 15 - (Provvedimento di revoca e procedura di restituzione)

1. Chi contravviene al vincolo di destinazione sarà sottoposto ad un provvedimento di revoca delle provvidenze, emanato dalla Giunta regionale.

2. Nell'ambito del provvedimento di cui al comma 1 sarà disposta la restituzione dei contributi in conto capitale liquidati, fatta salva la quota relativa al periodo in cui il richiedente ha rispettato il vincolo, dalla data di riscossione del contributo alla data dell'accertamento della diversa destina­zione. L'inadempiente è inoltre tenuto a versare una maggiorazione che tiene conto degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto per il periodo di beneficio dell'agevolazione. La stessa procedura si applica nel caso in cui le agevolazioni siano state concesse sotto forma di contributi in conto interessi.

3. Il provvedimento di revoca deve essere trasmesso all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. La restituzione delle provvidenze deve essere effettuata entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del provvedimento di revoca, mediante versamento su un conto corrente intestato all'Amministrazione regionale.

4. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso da presentare entro trenta giorni alla Giunta regionale.

Articolo 16 - (Priorità dei finanziamenti)

1. Per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 6 della legge regionale 30/1984 è adottato il seguente ordine di priorità:

a) imprenditore a titolo principale e titolari d'imprese diretto?coltivatrici;

b) consorzi di miglioramento fondiario, cooperative agricole, associazioni di produttori agricoli e consorterie legalmente costituite, comuni;

c) altri imprenditori agricoli.

2. Nell'ambito di ciascuna delle categorie di beneficiari di cui al comma 1 debbono essere rispettate le seguenti precedenze in funzione delle tipologie del fabbricato per il quale è richiesto il contributo:

a) investimenti nell'ambito di piani di miglioramento approvati;

b) stalle razionali, alpeggi, mayens e relativi alloggi di conduzione;

c) strutture per la lavorazione, trasfor­mazione e conservazione di prodotti agricoli e zootecnici;

d) deposito e ricovero macchine ed attrezzi;

e) strutture al servizio di aziende floro­vivaistiche;

f) altri fabbricati rurali.

3. Il finanziamento delle domande secondo le priorità stabilite dal presente articolo sarà attuato in funzione delle risorse disponibili.

Articolo 17 - (Gestione anagrafica delle aziende)

1. L'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali predispone un sistema informativo per la gestione dei dati delle aziende agrarie beneficiarie delle provvidenze in materia di fabbricati rurali e di altri provvedimenti previsti dalla normativa per il settore agricolo. L'anagrafe contiene i dati relativi all'azienda (riparto colturale, superfici, terreni di proprietà o in affitto, eccetera), al titolare ed al suo nucleo familiare, nonché ai finanziamenti richiesti e concessi.

Articolo 18 - (Commissione tecnica)

1. Nell'ambito dei Servizi agrari ed affari generali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali è istituita una commissione tecnica per la valutazione delle richieste di contributo nel settore dei fabbricati rurali. Tale commissione provvede in particolare a:

a) esprimere il giudizio di razionalità sulle opere oggetto del finanziamento;

b) approvare, sulla base delle priorità stabilite dal presente regolamento, l'elenco delle domande da finanziare;

c) verificare la corretta determinazione della spesa ammissibile a contributo.

2. La commissione tecnica è così composta:

a) capo servizio tecnico dei Servizi agrari ed affari generali, o suo delegato, con funzione di presidente;

b) istruttore tecnico responsabile dell'uf­ficio competente;

c) un perito agrario dell'ufficio competente;

d) due geometri dell'ufficio competente.

3. Nell'esprimere il giudizio di razionalità la commissione tecnica dovrà tener conto dei parametri tecnici ed economici previsti per il rilascio dell'attestato di funzionalità degli edifici rurali.

4. Il giudizio di razionalità relativo all'opera oggetto di finanziamento deve essere comunicato al richiedente entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Articolo 19 - (Viabilità rurale, irrigazione, acquedotti ed elettrificazione rurale)

1. La redazione di progetti concernenti opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 7 della legge regionale 30/1984 deve essere preventivamente autorizzata dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, previo sopralluogo da parte dei competenti uffici tecnici che devono documentare l'effettiva valenza agricola dell'opera proposta.

2. I progetti sono ammessi a finanziamento previa verifica tecnico?economica effettuata da una commissione tecnica composta da:

a) capo servizio tecnico dei Servizi agrari ed affari generali, o suo delegato, con funzione di presidente;

b) istruttore tecnico dell'ufficio competente;

c) un perito agrario dell'ufficio competente;

d) un geometra dell'ufficio competente.

3. Rispetto alla tipologia delle opere sono attribuite, in ordine decrescente, le seguenti priorità:

a) interventi che rivestono carattere d'urgenza, diretti ad evitare smotta­menti, frane, dissesti del territorio in genere o danni a persone o a cose;

b) progetti che riguardano l'organizzazione agraria territoriale globale nell'ambito del riordino fondiario;

c) progetti che riguardano l'organizzazione agraria territoriale globale con l'accorpamento volontario;

d) progetti che riguardano l'organizzazione agraria territoriale globale senza riordino fondiario o accorpamento volontario;

e) acquedotti rurali;

f) irrigazione con miglioramento dei terreni;

g) irrigazione;

h) viabilità rurale, monorotaie e teleferiche.

4. Le strade vicinali e gli acquedotti sono considerati di interesse prevalentemente agricolo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 30/1984 quando la loro utenza è composta, per almeno il sessanta percento, da persone che si dedicano ad attività agricola.

5. Il criterio di cui al comma 2 è applicabile anche per valutare l'interesse rurale e l'ammissibilità a contributo delle opere di elettrificazione rurale di cui all'articolo 12 della legge regionale 30/1984.

Articolo 20 - (Contributi nelle spese di gestione e costituzione delle organizzazioni collettive)

1. Allo scopo di razionalizzare la gestione e la conduzione delle organizzazioni collettive, la Giunta regionale determina i parametri entro cui devono comunque essere contenute le spese di gestione, in funzione delle singole tipologie produttive.

2. Le spese di promozione e di pubblicità sono ammissibili a contributo solo se rientrano nel programma concordato preventivamente con l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali. Tale programma dovrà contenere una valutazione degli obiettivi prefissati in relazione ai costi.

Articolo 21 - (Garanzie fidejussorie)

1. L'importo della garanzia fidejussoria concessa dalla Regione ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 30/1984, a garanzia dei prestiti contratti dalle organizzazioni collettive, non può superare l'importo dei prestiti agevolati concessi ad ognuna di esse ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30/1984.

Articolo 22 - (Acquisto tori)

1. Il contributo di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 30/1984 è concesso, su presentazione di copia autentica delle fatture di acquisto, per i tori iscritti alla sezione riproduttori maschi del libro genealogico, acquistati da società di allevamento differenti e che abbiano effettuato servizi su almeno venti femmine.

2. Il contributo può essere concesso una sola volta nel]'anno per lo stesso soggetto.

3. Le domande di contributo devono essere presentate all'Ufficio "zootecnico e bonifica sanitaria" dei Servizi agrari ed affari generali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Articolo 23 - (Prove di progenie)

1. Il contributo di cui all'articolo 30, comma 2, della legge regionale 30/1984 è concesso per un numero massimo di capi pari al trenta percento del numero di vacche in lattazione e per i soli capi che hanno chiuso la prima lattazione con un minimo di duecentoquaranta giorni e che sono nati in azienda o sono stati acquistati dal richiedente nei primi quattro mesi di vita.

2. Per i capi che hanno partorito prima dei trenta mesi di età, il contributo è corrisposto se i dati produttivi consentono la valutazione genetica e, pertanto, alla chiusura della seconda lattazione.

3. Le domande devono essere presentate all'Ufficio "zootecnico e bonifica sanitaria" dei Servizi agrari ed affari generali dell'Assessorato dell'agricoltura, foresta­zione e risorse naturali entro il 30 settembre di ciascun anno per il tramite dell'Association régionale éleveurs valdô­tains (AREV), che provvederà alla certificazione sull'ammissibilità a contributo.

Articolo 24 - (Prestazioni tecniche di fecondazione artificiale)

1. La Regione provvede al pagamento diretto delle prestazioni tecniche di fecondazione artificiale di cui all'articolo 30, comma 3, della legge regionale 30/1984, effettuate da veterinari convenzionati, secondo un programma definito annualmente dalla Giunta regionale.

2. Le tariffe per le prestazioni di inseminazione artificiale rese all'interno del libro genealogico della razza bovina valdostana per fecondazioni in purezza sono stabilite dalla Giunta regionale d'intesa con l'ordine regionale dei veterinari e l'AREV.

3. La Regione provvede al pagamento del prezzo del seme proveniente da tori approvati per l'utilizzo in fecondazione artificiale secondo il disciplinare per i controlli dei soggetti maschi in stazione del libro genealogico ed al pagamento delle attrezzature necessarie.

4. Con apposita convenzione da stipulare con l'AREV sono regolate le modalità di gestione del recapito per la distribuzione del seme, nonché di distribuzione del materiale e dell'attrezzatura necessari, che sono pagati direttamente dalla Regione, anche in forma forfettaria.

5. La Regione provvede altresì al pagamento delle operazioni sull'ipofertilità bovina secondo programmi definiti annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 25 - (Premi e contributi per l'allevamento)

1. Il premio di cui all'articolo 33, comma 1, della legge regionale 30/1984 è concesso agli allevatori per i tori inseriti nella sezione riproduttori maschi del libro genealogico e iscritti al mercato concorso e per i torelli inseriti nel registro giovane bestiame per i quali è stata presentata domanda, entro il 31 maggio di ogni anno, ai fini dell'iscrizione al registro riproduttori maschi del libro genealogico.

2. Il premio a favore degli allevatori di tori e torelli è concesso altresì agli allevatori che mettono a disposizione i propri tori all'interno delle società di allevamento per il servizio di monta, in relazione al numero di servizi prestati.

Articolo 26 - (Anticipazione all'AREV)

1. Ai fini della concessione dell'anticipazione di cui all'articolo 36 della legge regionale 30/1984, entro il 30 novembre di ogni anno l'AREV presenta all'Assessorato dell'agricoltura, forestazio­ne e risorse naturali una previsione di spesa, approvata dal comitato direttivo, corredata di relazione tecnico ? economica, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Articolo 27 - (Concimazione)

1. Ai fini della concessione di contributi nelle spese sostenute per l'acquisto di fertilizzanti destinati alla concimazione negli alpeggi e mayens, di cui all'articolo 38 della legge regionale 30/1984, è necessario rispettare le disposizioni previste dagli articolo 28, 29, 30, 31, 32, 33 del presente regolamento, che saranno verificate dagli uffici tecnici del Servizio assistenza tecnica?economica, sociale e dello sviluppo agricolo dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazio­ne e risorse naturali.

Articolo 28 - (Limiti)

1. Non è ammesso l'uso di concimi minerali nelle eventuali zone dell'alpeggio o mayen che presentino le seguenti caratteristiche:

a) zone sortumose, umide o paludose;

b) cotiche con produzione inferiore a dieci quintali di sostanza secca per ettaro, generalmente a quota superiore a 2.200 metri sul livello del mare;

c) pascoli con presenza notevole di essenze infestanti, incolti produttivi e pascoli non utilizzati al giusto stadio vegetativo;

d) zone in forte pendio.

2. Non è ammesso l'uso di concimi minerali, ad eccezione di venti chilogrammi per ettaro di fosforo nei pascoli più alti dell'alpeggio in cui si pratica una sola utilizzazione.

3. Non è altresì ammesso l'uso di concimi minerali qualora il liquame aziendale non sia ripartito omogeneamente, dopo la diluizione, a turno nei diversi pascoli dell'alpeggio.

Articolo 29 - (Ammissibilità di tipologie di concimi)

1. Al fine di evitare un'ulteriore acidificazione dei terreni, è vietato l'uso del concime minerale denominato solfato ammonico.

2. Sono ammessi soltanto i concimi complessi con rapporto azoto, fosforo, potassio crescente o concimi semplici mantenendo, però, lo stesso rapporto crescente tra i tre elementi nutritivi.

Articolo 30 - (Dosi massime di concimi ammesse nei mayens)

1. Le dosi annue massime per superficie a servizio di mayen sono determinate dagli uffici competenti in funzione della quantità di superficie irrigata e non irrigata, del numero di utilizzazioni dei pascoli, della produzione in quintali di sostanza secca, e sono proposte dal Servizio assistenza tecnica?economica e sociale e dello sviluppo agricolo dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali e deliberate dalla Giunta regionale.

Articolo 31 - (Dosi massime di concimi ammesse negli alpeggi)

1. Tenuto conto anche del regime di aiuti nelle zone particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale, previsto dall'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 1991, n. 83 (Modificazioni alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, come modificata dalla legge regionale 27 dicembre 1989, n. 89, concernente l'applicazione in Valle d'Aosta del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie), l'uso dei fertilizzanti è limitato ad un massimo proposto dal servizio competente dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali e deliberato dalla Giunta regionale.

Articolo 32 - (Importo dei contributi)

1. L'importo totale dell'aiuto non può superare la spesa massima ammissibile, che verrà determinata in funzione della superficie aziendale, dell'altitudine dell'alpeggio o del mayen e della tipologia colturale, determinata dagli uffici competenti dell'Assessorato dell'agricol­tura, forestazione e risorse naturali e deliberata dalla Giunta regionale.

Articolo 33 - (Autorizzazione all'impiego dei fertilizzanti)

1. Per gli alpeggi che intendono beneficiare delle agevolazioni previste per le zone sen­sibili (reg. (CEE) 2328/91, articolo 21, 22, 23, 24 e reg. (CEE) 2078/92), è indispensabile utilizzare fertilizzanti nel rispetto dell'ap­posita autorizzazione preventiva rilasciata negli uffici periferici del Servizio assisten­za tecnica?economica, sociale e dello svilup­po agricolo dell'Assessorato dell'agri­coltura, forestazione e risorse naturali.

Articolo 34 - (Modificazione di disposizioni tecniche)

1. Il Servizio assistenza tecnica?economica, sociale e dello sviluppo agricolo dell'Asses­sorato dell'agricoltura, forestazione e risor­se naturali è autorizzato ad emanare appo­sita circolare per integrare o modificare le disposizioni applicative in materia di concimi e fertilizzanti in caso di variazione delle condizioni tecnico?ambientali.

Articolo 35 - (Antiparassitari)

1. I contributi nelle spese sostenute per la lotta contro i parassiti della vite, delle pomacee e delle drupacee, previsti dall'articolo 39 della legge regionale 30/1984, sono concessi anche nelle spese riconosciute ammissibili relative alle operazioni di distribuzione e trattamento esclusivamente nel caso che i trattamenti siano effettuati in comune.

2. I contributi sono concessi inoltre per le spese di acquisto, posa e recupero di reti idonee alla lotta meccanica contro i maggiolini.

3. Il numero massimo dei trattamenti ammessi a contributo è stabilito annualmente dall'Assessorato dell'agricol­tura, forestazione e risorse naturali.

4. La documentazione presentata dai presidenti delle associazioni o cooperative può essere relativa a fatture di acquisto collettive o anche di singoli soci, purché aderenti agli organismi associativi.

Articolo 36 - (Contributi agricoli unificati)

1. I contributi agricoli unificati netti, previsti agli articoli 44 e 45 della legge regionale 30/1984, sono rimborsabili unicamente se versati per il personale salariato dipendente.

2. Sono esclusi i contributi versati a qualunque titolo per i titolari di aziende (vecchiaia, sanità, invalidità, eccetera), come pure i versamenti di tipo associativo e sindacale.

3. Sono esclusi i contributi per il personale la cui attività non è pertinente ai lavori colturali strettamente agricoli o connessi con la conduzione del fondo agricolo, l'allevamento del bestiame ed in genere la produzione agricola.

4. Per le aziende floro?vivaistiche e ittiologiche il titolare deve presentare copia dell'ultima dichiarazione dei redditi dalla quale risulti che l'attività svolta dal titolare rientra, ai fini delle imposte dirette, nel concetto di reddito agrario.

5. Per l'Institut agricole régional e per l'Associazione nazionale allevatori bovini razza valdostana (ANABORAVA) ? centro genetico è ammesso a contributo tutto il personale salariato, anche se non svolge attività agricola.

Presidente - Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Perrin Carlo.

Perrin C. (UV) - Cette proposition de règlement a été analysée par la IIIème Commission et a eu l'avis favorable par tous les commissaires présents.

Quelques considérations générales: la loi régionale n° 30/84, portant "Interventions régionales dans le domaine de l'agriculture" a représenté un texte très important, qui a envisagé presque tous les aspects du secteur agricole, et elle représente encore, avec quelques modifications successives, la base des interventions dans le domaine agricole.

Après 10 ans d'application, en considération aussi des changements survenus, le contexte agricole a nettement évolué, l'organisation des coopératives aussi, et s'est adaptée aux nouvelles règles; des exploitations agricoles se sont modernisées.

Je crois qu'aussi merci à cette loi l'évolution agricole a été énorme; à travers cette loi on a donné des réponses à une énorme quantité des requêtes, et je crois pouvoir affirmer en connaissance de cause qu'elle a été et elle est encore une loi fondamentale pour le monde agricole.

Quelques considérations à propos de ce règlement: la loi n° 30 nécessitait d'un règlement d'application en considération des prémisses que je venais de faire. Il est nécessaire de réglementer les interventions pour garantir surtout des critères d'équité pour fixer des priorités dans les choix.

Ce règlement, qui est encore partiel et qui pourra être amplifié par l'analyse intégrale de la loi, donne quand même une réponse précise aux faits les plus urgents.

Dans le détail, je me permets de souligner quelques aspects. A l'article 2 on règle les procédures d'adjudication des travaux pour les consortiums d'amélioration foncière, les coopératives, les consortéries, les associations agricoles; réglementation qui, jusqu'à maintenant, était insuffisante.

A l'article 3 on règle les subventions en compte d'intérêt et l'on fixe les destinataires et les priorités.

A l'article 4, alpages et bâtiments ruraux, on prévoit un programme annuel d'interventions, à condition que les oeuvres à réaliser aient subi une appréciation de rationalité. C'est une nouvelle appréciation qu'on va fixer pour analyser la présentation des demandes quant aux alpages et bâtiments ruraux. Cette rationalité sera définie par une commission technique, dont à l'article 18.

A l'article 6 il y a les critères sur la détermination de la dépense admise, les temps de communication et les modalités d'éventuel recours.

Les articles suivants précisent le parcours de la pratique.

L'article 12 prévoit l'affection obligatoire, dont on a discuté surtout par la presse dans cette période, et l'article 13 prévoit la contrainte des superficies pour les entreprises agricoles.

L'article 16 fixe les priorités pour le financement.

L'article 17 prévoit la gestion des registres publics des entreprises agricoles, afin d'avoir une situation précise et univoque de la documentation. Je crois là aussi que c'est un principe très important.

A l'article 18 on prévoit la constitution d'une commission technique, qui devra s'exprimer sur l'appréciation de rationalité, définir les priorités d'intervention selon le présent règlement et vérifier le montant de la dépense admise.

A l'article 19 on prévoit une autorisation préalable pour la rédaction des projets, le temps de communication des réponses et on définit les priorités. Dans les priorités on prend en considération aussi l'importance du remaniement foncier.

A l'article 20 sont prévues les subventions pour les dépenses de gestion et d'administration des organisations collectives.

Les articles 22, 23, 24, 25 et 26 règlent toutes les interventions dans le secteur de la zootechnie.

L'article 27 et suivants règlent le remboursement pour les charges agricoles unifiées.

Presidente - É aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (LN) - Senz'altro la legge n. 30/84 ha permesso al settore agricolo e zootecnico valdostano una larga espansione, perché prevede una serie di interventi regionali che hanno permesso agli agricoltori e agli allevatori di far fronte alle loro esigenze nella conduzione delle rispettive aziende. Però, d'altro canto, non bisogna dimenticare che la stessa legge per interpretazioni forse errate o azzardate ha dato adito ad eccessi, ad utilizzi impropri di contributi ed erogazioni, ed anche a sperequazioni fra i singoli destinatari di questi contributi, nel senso che non tutti gli agricoltori e gli allevatori sono stati trattati con il medesimo peso e con la medesima misura.

Quindi l'introduzione di un regolamento chiaro, di una normativa specifica su come distribuire questi interventi regionali e come articolare anche tutto un insieme di operazioni che riguardano il comparto primario, è più che mai necessaria. Per questo riteniamo opportuno fare alcune osservazioni su questa proposta di regolamento, e nello stesso tempo porre anche alcune domande all'Assessore competente.

Vado in ordine. Secondo come sono state articolate le varie norme, in particolare inizio dall'articolo 2 (che riguarda le procedure di appalto) dove, al comma 2, si parla di concessione di contributi: "La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla dimostrazione, da parte dei beneficiari, della disponibilità della somma corrispondente alla quota non coperta dal contributo, integrabile, totalmente o parzialmente, da prestazioni rese direttamente dai beneficiari per un corrispondente importo, che dovrà essere documentato nella contabilità dei lavori". Mi pare che ci fosse una legge regionale che prevedeva addirittura la copertura totale della spesa, che aveva già avuto anche il placet di Bruxelles, e che poi non si sa bene in quale luogo istituzionale si sia arenata. Quindi sarebbe opportuno avere anche qualche chiarimento su questa normativa regionale.

Un punto che invece ritengo sostanziale è il vincolo aziendale, di cui all'articolo 13, comma 2, dove la III Commissione ha modificato in maniera sostanziale il contenuto di questo comma, sancendo che i terreni di proprietà del richiedente risulteranno vincolati alle opere finanziate per la durata corrispondente al vincolo di destinazione. Mi sembra che il comma proposto dalla Giunta nella versione originaria fosse più rispondente a determinate esigenze che oggi si presentano, per il semplice fatto che altrimenti si rischia di sganciare la realtà aziendale dalla proprietà. Mi spiego: si rischia di arrivare all'assenza di una superficie aziendale proporzionata al numero di capi di bestiame che vengono allevati. Allora, visto che si prevedeva il vincolo del 40 percento, non dico che debba comunque essere mantenuto questo valore numerico, però comunque un vincolo deve esistere, per evitare che ci siano delle stalle dove sono allevati, ad esempio, 50 capi, che non abbiano l'estensione di pascolo sufficiente al loro nutrimento, quindi con problemi di foraggiamento del bestiame, ed anche di smaltimento del letame. E sappiamo che sono problemi particolarmente pressanti nel mondo agricolo.

Inoltre, il conduttore non sempre ha interesse nel realizzare opere murarie, ad intervenire sotto il profilo edilizio su un terreno che non è di sua proprietà. Quindi, per evitare fenomeni spiacevoli come si sono verificati ultimamente, fenomeni che poi addirittura sono decaduti a livello di illecito giudiziario (mi riferisco alle stalle d'oro), e quindi per evitare che vengano costruiti edifici rurali che poi, proprio perché non esiste questo nesso di vincolo aziendale, vengono successivamente - in quanto si interrompe il rapporto fra il conduttore e il proprietario - non più utilizzati a fini agricoli o zootecnici, e di conseguenza destinati magari a seconda casa, credo fermamente che il vincolo aziendale sia più che mai necessario. Ritengo che la formulazione originaria del comma 2 dell'articolo 13 sia decisamente più rispondente alla realtà attuale.

Importante è anche un'altra annotazione, che si riferisce alla composizione della commissione tecnica che esprime il giudizio di razionalità sulle opere oggetto del finanziamento, approva l'elenco delle domande da finanziare, eccetera. Lì è stata prevista una composizione che è tutta espressione della Regione, perché c'è un capo servizio tecnico dei servizi agrari ed affari generali, o un suo delegato, un istruttore tecnico responsabile dell'ufficio, un perito agrario dell'ufficio competente, due geometri dell'ufficio competente, una composizione che, se vogliamo, è di parte. Manca, secondo noi, una controparte non voglio dire "autorevole", ma necessaria perlomeno, cioè un rappresentante delle organizzazioni professionali di categoria, in modo che anche la voce di questa controparte sia rappresentata in seno a questa commissione e possa fornire il suo parere, la sua opinione, il suo punto di vista, sulle domande che devono essere finanziate e sulle valutazioni che devono comunque essere esternate.

Per quanto riguarda l'articolo 20, comma 1, allo scopo di razionalizzare la gestione e la conduzione delle organizzazioni collettive, sarebbe opportuno, visto un'interpellanza che la stessa Lega ha proposto relativa alle cooperative, per evitare che contributi di un certo tipo abbiano una destinazione poco precisa e poco finalizzata, fare una precisazione di questo tipo: "le organizzazioni collettive di cui all'articolo 3, primo comma", dove c'è stata una puntuale identificazione di quali possono essere i beneficiari di questi contributi.

Un'altra osservazione riguarda le spese di gestione, che verranno determinate dalla Giunta regionale, spese di gestione che rischiano in questo modo di essere variabili in funzione dell'umore politico che, di volta in volta, cambia a livello di esecutivo. Le uniche spese che vengono in qualche modo segnalate con una sufficiente precisione, sono quelle previste al comma 2, le spese di promozione e di pubblicità, che sono ammissibili a contributo solo previo assenso dell'Assessorato. Sarebbe forse anche qui opportuno introdurre una elencazione un po' più precisa di quali sono queste spese, perlomeno a grandi linee. Vediamo di inserire, ad esempio, assicurazioni, contributi associativi, affitti, locazioni, somministrazioni di energia elettrica, eccetera, in modo da evitare una discrezionalità variabile e quindi anche una confusione soprattutto per i beneficiari di questi contributi, che prima magari sono tenuti a dimostrare determinate spese, poi un domani - ripeto: cambiando l'umore politico - si trovano disorientati in quanto alcune spese sono state stralciate ed altre invece incluse.

Infine, mi sembra che l'ultimo articolo contenga una palese disparità di trattamento tra due istituti, che sono l'Institut agricole régional e l'Associazione nazionale allevatori bovini razza valdostana (ANABORAVA) e gli altri consorzi e cooperative; per i primi, infatti, è ammesso a contributo tutto il personale salariato anche se non svolge attività agricola; per i secondi invece, decisamente più penalizzati, i contributi sono rimborsabili unicamente se versati per il personale salariato dipendente. Sarebbe opportuno anche qui o includerli entrambi o escluderli entrambi.

Alle presenti osservazioni allego una serie di emendamenti, per la precisione tre, che vorrei sottoporre all'attenzione e dell'Assessore innanzitutto, e del Consiglio, che riassumono alcune delle segnalazioni che ho fatto adesso.

Si dà atto che dalle ore 9,51 alle ore 10,16 assume la Presidenza il Vicepresidente Aloisi.

Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Lanièce.

Lanièce (GA) - Questa proposta di regolamento è molto importante perché riguarda la legge n. 30, una legge fondamentale per l'agricoltura valdostana; però, all'interno di questa proposta, vi sono delle situazioni che vorrei evidenziare meglio a tutti i consiglieri, anche perché penso sia opportuno, prima di votare, sapere cosa si vota.

Partendo dall'articolo 2, che ritengo un articolo molto importante e anche molto delicato, al 2° comma si parla della concessione dei contributi che è subordinata alla dimostrazione della disponibilità delle somme o altrimenti integrabile da prestazioni rese direttamente dai beneficiari. Bisogna tener conto che oltre il 50 percento dei terreni è condotto da affittuari; pertanto, nel caso che la concessione di contributi sia collegata alla prestazione resa direttamente dai beneficiari, si pone un problema pratico, nel senso che se si stanno facendo dei lavori, ci saranno degli operai dell'impresa assieme agli stessi beneficiari, quindi ai consorzisti e, nel caso di incidente, vorrei sapere di chi è la responsabilità ai fini dell'INPS, dell'INAIL, dell'USL.

Questo problema lo segnalo solamente per evitare una bocciatura da parte della Commissione di Coordinamento, ed anche per evitare l'insorgere del problema che prima dicevo, cioè che in caso di lavori ci siano delle persone che fanno parte dell'impresa ed altre persone, che sono i diretti beneficiari, e in caso di incidente ci potrebbero essere dei problemi ad individuare il livello di responsabilità, se dell'INAIL o dell'INPS.

Chiederei di fare particolare attenzione al secondo comma; nel mio emendamento chiedo di sopprimere questo comma o, altrimenti, di modificarlo, perché è molto rischioso. Ovviamente, la mia votazione sull'intera legge sarà subordinata a questo articolo, perché rischiamo, da una parte, di mettere in difficoltà i consorzi dal punto di vista dell'INPS e dell'INAIL, e dall'altra, di far sì che molti consorzi non abbiano più questi contributi, perché bisogna dimostrare di avere la disponibilità delle somme o delle prestazioni rese dai consorzisti.

Mi auguro che l'Assessore mi dia una spiegazione pratica di come si può operare con il 2° comma dell'articolo 2, però ho molti dubbi; quindi mi auguro che si dia particolare attenzione a questo comma.

Passando all'articolo 4, qui non ho presentato nessun emendamento; volevo solo chiedere un chiarimento all'Assessore. Si dice che al fine della concessione dei contributi l'Assessorato elabora ogni anno uno specifico programma: mi auguro che ogni anno voglia dire prima della fine dell'anno per l'anno successivo, per evitare che tutti chiedano i contributi e poi si rimandi sempre, per evitare anche dei problemi dal punto di vista finanziario delle casse regionali. Eventualmente chiederei di integrare specificando ogni anno per l'anno successivo, oppure che l'Assessore dichiari questa disponibilità.

All'articolo 9, ho presentato due emendamenti che comportano un'integrazione dell'articolato; in pratica, questo articolo parla delle variazioni in corso d'opera in cui si dice che, a seguito dell'approvazione dell'investimento, variazioni in corso d'opera possono essere realizzate, se preventivamente richieste e autorizzate. Ho inserito che la richiesta dovrà essere esaminata entro trenta giorni dalla sua presentazione e in caso di risposta negativa la stessa dovrà essere motivata. Il terzo comma che aggiungerei, dice che avverso il provvedimento di diniego è ammesso ricorso; dato che in sede di commissione avevamo emendato il testo inserendo i ricorsi ammissibili nelle altre parti dell'articolato e della legge, penso che sia giusto anche inserirlo in questo articolo.

Passando all'articolo 17, qui vorrei solo ribadire un concetto che è già stato discusso più volte in commissione, cioè quello di cercare di fare il possibile per lasciare un'unica anagrafe, altrimenti sappiamo che ci sono dei grossi problemi. Vorrei un'assicurazione da parte dell'Assessore sulla volontà da parte della Giunta di fare un'unica anagrafe, anche per evitare dei problemi agli agricoltori che devono fare per il verde agricolo delle domande, per un'altra anagrafe altre domande; quindi cercare di uniformare il tutto per semplicità, e anche per chiarezza.

Per quanto riguarda l'articolo 18, anch'io chiedo che al secondo comma venga aggiunta una lettera e) con la seguente dicitura: "due rappresentanti delle organizzazioni di categoria più rappresentative", perché penso che la commissione debba tener conto anche dei rappresentanti del mondo agricolo, quindi giustamente di due rappresentanti di organizzazioni che trattano questi problemi e che, meglio di chiunque altro, sanno a fondo i problemi che riguardano il mondo agricolo.

Sempre nell'articolo 18, chiedo all'Assessore (senza presentare emendamento) se è previsto al comma 4 la possibilità di fare ricorso contro questo giudizio di razionalità.

All'articolo 19, ho presentato un altro emendamento, che specifica meglio i tempi; inizialmente questo testo era carente dal punto di vista dei tempi, cioè non era previsto nessun tempo; poi, in seguito alla discussione in commissione, sono stati inseriti dei tempi, e con questo emendamento vorrei aggiungerne un altro, in quanto al primo comma dell'articolo 19, dopo le parole "uffici tecnici" inserirei "da effettuarsi entro 90 giorni dalla domanda". Eventualmente i 90 giorni possono essere cambiati, però questo darebbe una indicazione di quando verranno fatti questi sopralluoghi, per evitare che vengano fatti dopo 2-3 anni e quindi si fermi tutto quanto.

Sempre all'articolo 19, chiedo l'inserimento al 2° comma di una nuova lettera e) per l'indicazione di un rappresentante delle organizzazioni di categorie, per la ragione che ho spiegato precedentemente.

Per quanto riguarda l'articolo 19, comma 3, non ho presentato ancora un emendamento; verificherò la possibilità di presentarlo, avevo già sollevato in sede di commissione il problema degli acquedotti rurali. Secondo me l'ordine delle priorità prevede la collocazione degli acquedotti rurali troppo in basso rispetto all'importanza degli stessi, anche perché sappiamo che sono obbligatori per gli alpeggi e i mayens e sappiamo anche che per produrre la fontina bisogna avere l'acqua potabile. Vogliamo che gli agricoltori, ogni volta che devono produrre fontina, scendano a valle? Vogliamo incentivare la produzione di fontina migliore? Questo è importante, quindi si potrebbe spostare l'acquedotto rurale cambiando l'ordine di priorità, inserendolo al 2° o al 3° punto, proprio per tenere conto del problema degli alpeggi, dei mayens, collegati anche alla produzione della fontina.

Per quanto riguarda l'articolo 20, 2° comma, anche qui c'era una cosa che è stata sottolineata in commissione ed era quella del programma concordato; bisognerebbe togliere la parola "concordato", altrimenti da una parte si dice che questa legge è stata fatta per cercare di evitare le interferenze da parte dell'Assessorato, poi si inserisce "concordato", per cui c'è una disparità. Secondo me è un programma presentato all'Assessorato dalle organizzazioni collettive, altrimenti da una parte si dice che siamo disposti a mettere delle priorità perché non vogliamo fare discriminazioni, e poi si mette la parola concordato, che è il contrario di quello che si dice precedentemente. Si potrebbe superare questa disparità, o eliminando la parola "concordato" o sostituendo con "programma presentato preventivamente" ma senza che sia concordato, per lasciare autonomia alle organizzazioni collettive. Questa è un'indicazione, rispetto alla quale aspetto la risposta dell'Assessore.

All'articolo 23 ho presentato un emendamento al 3° comma, il quale prevede l'eliminazione delle ultime due righe, per cui il comma termina dopo la parola "(AREV)", togliendo le parole "che provvederà alla certificazione sull'ammissibilità a contributo". Presento questo emendamento per due semplici motivi: il primo, perché potrebbe portare come conseguenza eventuali ricorsi da parte di persone che non sono iscritte all'AREV e che vedono bocciata la propria domanda di contributo. Ovviamente sembra strano che un'associazione privata non solo partecipi, ma che addirittura si pronunci sull'ammissibilità a contributo, perché questo può portare a delle conseguenze dal punto di vista della Commissione di Coordinamento, che potrebbe sollevare dei dubbi, e può anche portare a dei ricorsi presentati da persone che, non iscritte all'AREV, si vedono bocciato il contributo ed attribuiscono il rifiuto alla non iscrizione all'AREV. Questo è un emendamento per evitare problemi successivi: non si limiterebbe assolutamente l'attività benefica dell'AREV, però si direbbe solo che non deve provvedere lei alla certificazione, ma provvede l'Assessorato.

Poi all'articolo 36 chiederei, per evitare di usare due pesi e due misure, di inserire dopo le parole "Institut agricole régional" le parole "per le cooperative agricole, per i consorzi di miglioramento fondiario, per i consorzi di tutela", in modo da equiparare tutte le associazioni. Non mi sembra giusto che solo l'Institut agricole régional e l'ANABORAVA possano avere contributi per il personale salariato.

C'era poi il comma 4, dove ho detto che secondo me non è necessaria la presentazione della dichiarazione dei redditi, ma è necessaria solo l'iscrizione allo SCAU, ma già in sede di commissione l'Assessore mi ha assicurato che invece questa dicitura è esatta, quindi mi rimetto a quanto ha detto l'Assessore.

Poi vorrei fare un'ultima precisazione: in tutto il testo non viene fatta menzione dei termini di istruzione e definizione delle pratiche; vorrei sapere se c'è da parte della Giunta l'applicazione della legge n. 241 in merito ai tempi di definizione delle pratiche.

Per quanto riguarda la proposta di regolamento, ribadisco l'importanza del regolamento, ribadisco ancora l'importanza dell'articolo 2 e quindi del contenuto del 2° comma, che per me, così com'è, è pericoloso, perché può portare a dei problemi dal punto di vista della Commissione di Coordinamento, ma soprattutto dei problemi agli stessi consorzisti sia per ricevere i contributi, ma soprattutto nel caso in cui succedano degli incidenti.

Se succedono gli incidenti, di chi è la responsabilità? Come si fa a dividere gli operai di un'impresa dai consorzisti e dal punto di vista dell'INPS e dell'INAIL? Quindi chiederei una riflessione su questo 2° comma che è molto importante e che può portare a dei problemi.

Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, Vallet.

Vallet (UV) - Prima di chiudere la discussione generale, vorrei presentare due emendamenti. Il primo, è all'articolo 17, e in parte già risponde ad un'osservazione del Consigliere Lanièce. L'articolo 17 è l'articolo che prevede l'istituzione di una gestione anagrafica per quanto riguarda i terreni da asservire alla realizzazione di fabbricati; si propone di aggiungere "in armonia con quanto disposto dalla legge regionale 26 marzo 1993 n. 17" che è la legge istitutiva dell'anagrafe zootecnica.

Il secondo, è all'articolo 20, comma 2, che viene riformulato in base a quanto definito e concordato in sede di III Commissione: "Le spese di promozione e di pubblicità sono ammissibili a contributo solo se rientrano nel programma concordato annualmente fra l'Assessorato all'agricoltura, forestazione e risorse naturali e le organizzazioni collettive di ogni comparto produttivo. Tale programma dovrà contenere una valutazione degli obiettivi prefissati in relazione ai costi".

Presidente - Ci sono altri consiglieri che chiedono la parola? Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, Vallet.

Vallet (UV) - Ringrazio il relatore e i consiglieri che hanno voluto dare il proprio contributo alla discussione di questo regolamento che, come già è stato sottolineato, è sicuramente un punto importante per quanto riguarda la gestione degli interventi in agricoltura. Una gestione che a nostro modo di vedere deve essere rapportata a criteri ben precisi, in un ambito che non lasci spazio a discrezionalità. Questo regolamento si pone questo obiettivo.

Per quanto riguarda le osservazioni che sono state fatte, cercherò di rispondere puntualmente, articolo per articolo.

Osservazioni sono state fatte per quanto riguarda l'articolo 2, in modo particolare il comma 2, che definisce le modalità di contabilizzazione dei lavori. Qui si tratta di introdurre una procedura che risolva, in parte, i problemi a cui si trovano confrontati i consorzi di miglioramento fondiario nel momento in cui appaltano le opere, tenuto conto che il contributo regionale, a seconda degli interventi, è a volte del 95 percento - strade, viabilità ed irrigazione - e del 70 percento per quanto riguarda le opere di sistemazione e di miglioramento fondiario.

É evidente che qui le possibilità sono due: la prima, si modifica la legge n. 30 e si va a prevedere per questo tipo di intervento un contributo del 100 percento che copre totalmente le spese per l'intervento, e in questo senso il Consiglio regionale aveva già legiferato nella scorsa legislatura, legge che non fu vistata dal Presidente della Commissione di Coordinamento. Si può fare una riflessione su questo argomento, nel senso che si potrebbe anche ipotizzare di ripresentare questa modifica alla legge n. 30. Dico però che è opportuno, tenuto conto del fatto che queste sono opere volte al miglioramento delle strutture, e quindi sono opere volte a facilitare in qualche maniera il lavoro degli agricoltori, sono opere che devono essere sentite come proprie dai fruitori; quindi credo sia opportuno cercare di responsabilizzare quelli che saranno i fruitori di queste opere.

La nostra tradizione contempla (anzi contemplava, perché non vanno più di moda) un istituto importante che era quello delle corvées. Ora, prevedendo questo tipo di contabilità, noi invitiamo il consorzio a provvedere in due maniere: o per coprire questa differenza di spesa non coperta dal contributo regionale, o mettendo a ruolo la spesa, e quindi suddividendo fra gli utenti quanto manca per coprire la spesa dei lavori, oppure, molto semplicemente, provvedendo direttamente a realizzare quei lavori che possono essere realizzati direttamente dal proprietario dei terreni, per quanto riguarda le strade, ad esempio, la sistemazione e l'inerbimento delle scarpate, per quanto riguarda gli impianti di irrigazione, ad esempio, il rinverdimento, la risemina degli scavi.

Questo comma, così come formulato, semplifica il compito dei consorzi e consente all'Amministrazione di tenere conto di questa possibilità, tenuto conto che la legge n. 30 prevede che le spese siano documentate e accompagnate da relativa fattura.

Noi ora andiamo ad introdurre un concetto nuovo e diciamo che i lavori fatti ed eseguiti dall'impresa sono contabilizzati e documentati con la presentazione di fattura, mentre per quanto riguarda la parte di spesa non coperta dal contributo accettiamo una documentazione integrativa e quindi una contabilità dei lavori integrativa, che preveda quella parte di lavori che è stata eseguita direttamente dal proprietario dei terreni interessati.

Per quanto riguarda l'articolo 9 ci sono degli emendamenti proposti dal Consigliere Lanièce; l'articolo 9 vuole definire dei tempi per l'esame e la risposta in relazione alle varianti in corso d'opera; noi abbiamo inteso i tempi di risposta per le varianti in corso d'opera assimilabili ai tempi che già ci siamo fissati per l'esame e le risposte ed eventuali ricorsi che dobbiamo dare per l'esame della pratica originale. Quindi sono gli stessi tempi e le stesse procedure della pratica originale.

Per quanto riguarda l'articolo 18, questo è l'articolo che istituisce la commissione tecnica che deve esprimere il giudizio di razionalità, definire le spese ammesse e approvare, sulla base dei criteri stabiliti da questa legge, le priorità. Qui non è accoglibile la proposta fatta dai consiglieri di inserire in questa commissione un rappresentante delle associazioni, tenuto conto del fatto che, proprio perché è una commissione tecnica, questa svolge compiti eminentemente tecnici, sono giudizi tecnici, che non si prestano a valutazioni di tipo politico. Quindi la commissione deve operare all'interno dei criteri che sono fissati da questo regolamento, all'interno di altri criteri e parametri che il regolamento demanda ad una delibera della Giunta, che andrà a definire precisamente i parametri rapportati, ad esempio, ai costi, alla definizione dei prezzi unitari, eccetera. Ripeto, è un momento squisitamente tecnico e, in quanto tale, deve essere svolto dai tecnici, e quindi dal Servizio dell'Assessorato.

Ho saltato le osservazioni svolte dal Consigliere Tibaldi in relazione all'articolo 13 e quindi all'introduzione del vincolo aziendale. In parte, di questo vincolo si teneva già conto nell'esame che viene fatto attualmente per l'ammissibilità o meno a contributi per la realizzazione di fabbricati rurali. Lo abbiamo però voluto definire meglio per evitare che ci possano essere delle fughe in avanti o degli sbandamenti nell'applicazione di questo criterio.

Il testo che era stato proposto all'esame del Consiglio prevedeva che per poter usufruire di sovvenzioni almeno il 40 percento del terreno fosse di proprietà; ho già spiegato in commissione che si è trattato di un refuso, nel senso che questo regolamento, come i consiglieri ben potranno capire, ha avuto una serie di evoluzioni e di messe a punto, e quel parametro che era previsto in una prima stesura è stato poi in parte riassorbito dai vincoli che vengono posti con il comma 3, in cui si dice che questi terreni, che sono vincolati alla realizzazione di un'azienda, quindi vengono definite le superfici necessarie in rapporto alla dimensione dell'azienda, sono vincolati per nove anni. Ma in cosa consiste questo vincolo? Il vincolo consiste nel fatto che questi terreni non possono essere presentati per la giustificazione o per motivare la realizzazione di un'altra azienda, se non trascorsi nove anni dalla data di collaudo della prima opera.

Questo è stato un articolo molto discusso anche all'interno del Servizio, nel senso che qui bisogna tenere in considerazione e mediare con quella che potrebbe essere la direzione più giusta - e forse quel 40 percento di terreni in proprietà potrebbe essere la soluzione più giusta -, però, ripeto, bisogna mediare con quella che è la situazione attuale dell'agricoltura in Valle d'Aosta.

Assistiamo a due fenomeni, fondamentalmente: tante aziende non sono più condotte oggi dal proprietario, ed inoltre è difficilissimo, in agricoltura, stipulare dei contratti di locazione. Questo deriva da una vecchia mentalità che in qualche modo dava al possessore di un contratto di affitto la possibilità di godere di tutta una serie di vantaggi, che ponevano spesso il proprietario del terreno nella condizione di non poter più rientrare in possesso e nel libero godimento della sua proprietà. Situazione che è completamente cambiata con la nuova legge sui contratti agrari, che prevede, fra l'altro, la possibilità di stipulare contratti in deroga; situazione però che ancora non è stata recepita totalmente nel pieno del suo significato dal mondo agricolo. Quindi, ripeto, questa formulazione e l'introduzione di questo vincolo, così come formulato, tiene conto complessivamente di tutto questo discorso.

Per quanto riguarda l'articolo 18 ho già detto, si tratta di un momento squisitamente tecnico. Per quanto riguarda l'articolo 20, è giusta l'osservazione del Consigliere Tibaldi, però è già riassorbita quest'osservazione, nel senso che l'articolo della legge n. 30, che prevede i contributi nelle spese di gestione e di costituzione (l'articolo 22), già è preciso e indica quali sono i soggetti che hanno diritto a questo rimborso e al comma 2, sempre dell'articolo 20, indica con precisione quelle che sono le spese di gestione ammissibili a contributo.

Quello che intendiamo fare formulando questo articolo 20 del regolamento è demandare ad una delibera di Giunta la determinazione dei parametri, in modo che, tenendo conto evidentemente delle realtà che sono le più diverse, si possa definire che fino a X lire riteniamo che sia congruo e razionale intervenire, e quindi è una spinta o un invito alle cooperative a gestirsi più razionalmente; oltre quella cifra si sappia che noi giudichiamo non più razionale la spesa fatta e quindi non intendiamo contribuire. L'emendamento proposto da Tibaldi mi pare che sia superfluo, nel senso che quanto lui intendeva precisare è già tutto definito dalla legge.

Per quanto riguarda l'articolo 19, c'è un'osservazione del Consigliere Lanièce al comma 1, con cui intende introdurre la tempistica, cioè dare all'Assessorato 90 giorni di tempo per eseguire il sopralluogo. Qui non avevamo precisato i tempi, tenuto conto che giustamente i sopralluoghi vengono fatti non appena c'è la disponibilità degli uffici e dei tecnici di poterlo fare. Allungando un po' questo tempo, che porterei a 120 giorni, credo che l'emendamento possa essere accolto.

Ancora un'osservazione è stata fatta circa l'articolo 36, che è l'articolo che norma il rimborso dei contributi agricoli unificati. Qui la legge già definisce quali sono i contributi che possono essere rimborsati; si tratta evidentemente dei contributi versati allo SCAU.

Per quanto riguarda il rimborso all'Institut agricole régional, abbiamo voluto puntualizzare, tenuto conto che l'Institut iscrive allo SCAU una parte di personale, anche il personale che non svolge strettamente attività agricola, come ad esempio, la cuoca. Non si tratta comunque di personale di tipo impiegatizio.

Ripeto, per quanto riguarda i soggetti che hanno diritto ai rimborsi, sono già definiti dalla legge e quindi non è in sede di regolamento che possiamo andare ad integrare.

Non credo che si tratti di disparità di trattamento: per quanto riguarda l'Institut agricole, trattandosi di fondazione che viene finanziata totalmente dall'Amministrazione regionale, si tratta solo di scegliere se darli così o darli comunque finanziando il finanziamento della fondazione: non cambia la sostanza.

Per quanto riguarda l'ANABORAVA, questa è una scelta di tipo "politico" riconoscendo il ruolo che quest'Associazione svolge per la salvaguardia e il miglioramento della razza valdostana.

C'era ancora un'osservazione del Consigliere Lanièce in merito alla zootecnia e la regolamentazione prevista dall'articolo 23 per i premi per le prove di progenie. Qui non si tratta di fare delle differenziazioni fra iscritti oppure no all'AREV; la legge prevede questo tipo di incentivo finalizzato a test di progenie, quindi sono test che servono al miglioramento genetico della razza. Sono test che vengono fatti esclusivamente su bestiame e bovini che sono iscritti o che sono iscrivibili al libro genealogico della razza valdostana, quindi è chiaro che ci si limita a questi. É altrettanto chiaro che per poter avere questo tipo di lavoro di selezione, bisogna essere iscritti all'AREV e seguire quelle che sono le norme per l'iscrizione al libro genealogico. Di conseguenza, credo non sia neanche pertinente l'osservazione del Consigliere Lanièce, che chiedeva di togliere quel paragrafo che prevede la certificazione dell'AREV sull'ammissibilità a contributo: qui si tratta solo di fare riferimento a quello che è lo strumento tecnico e quindi al libro genealogico, la cui gestione è demandata con provvedimenti anche del Ministero dell'agricoltura all'Associazione regionale degli allevatori. É chiaro che sono quelli i bovini per i quali si intende intervenire, e non altri.

Spero di aver risposto a tutte le domande; non ho precisato su quali emendamenti concordo, tranne che per quello dell'articolo 19, comma 1; sugli altri proporrò che la maggioranza si astenga.

Presidente - Si passa all'esame dell'articolato nel testo predisposto dalla III Commissione.

Sull'articolo 1 ha chiesto la parola il Consigliere Lanièce.

Lanièce (GA) - L'Assessore non mi ha risposto in merito all'articolo 19 sugli acquedotti rurali, se c'era la possibilità di modificare la priorità, tenuto conto dell'importanza degli acquedotti.

Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (LN) - Prendo la parola anche per una breve replica a quanto ha detto l'Assessore.

Anzitutto lo ringrazio perché puntualmente ha risposto perlomeno alle osservazioni che sono state fatte dal sottoscritto. Accolgo totalmente quelle che riguardano l'articolo 20, nel senso che le organizzazioni collettive sono già state puntualmente identificate nella legge n. 30 e lo stesso per quanto riguarda le spese di gestione, per cui l'emendamento n. 3 che ho presentato lo ritiro.

Mantengo invece inalterati gli altri due emendamenti, cioè quello relativo all'articolo 13, 2° comma, e quello relativo all'articolo 18, 2° comma, che ritengo di notevole importanza, perché nonostante le argomentazioni addotte dall'Assessore non si sono dissipati i dubbi che riguardano l'applicazione concreta di questo articolo, e quindi le situazioni critiche che potrebbero crearsi.

La necessità del vincolo aziendale è importante, così come è formulato, proprio facendo leva su quanto ha detto l'Assessore, ovvero che la situazione valdostana è caratterizzata da tante aziende che non sono più condotte dai proprietari e che difficilmente si vede la stipulazione di contratti agrari fra proprietario e conduttore. Penso che queste siano proprio le ragioni su cui far leva per richiedere l'esistenza di un vincolo aziendale, per evitare che si crei uno scollamento fra la conduzione e la proprietà, o meglio per evitare che si realizzino stalle o edifici rurali che non hanno poi la necessaria estensione agraria a pascolo o a prato, per far fronte al fabbisogno alimentare del bestiame allevato.

Ritengo che queste formulazioni, come previste nella maniera originaria, fossero decisamente più rispondenti alle nostre necessità, e non ritengo di ritirare l'emendamento.

Per quanto riguarda invece il rappresentante delle organizzazioni professionali di categoria, è sì una valutazione tecnica, ma non penso che un rappresentante delle organizzazioni possa inserirsi quale voce politica all'interno di queste valutazioni. É anch'egli un tecnico che può addirittura dare un fattivo contributo a quella che è l'elaborazione di una valutazione più ampia, in quanto viene sentito anche un rappresentante di quelli che sono i destinatari dei contributi.

Quindi non si tratta di politicizzare questa fase della procedura, si tratta solamente di ampliarne la cognizione tecnica, non solo limitata a rappresentanti dei servizi degli uffici regionali, ma estesa anche ad un rappresentante degli effettivi destinatari, cioè agricoltori o allevatori.

Presidente - L'Assessore Vallet chiede la parola?

Vallet - (fuori microfono) ...incomprensibile...

Presidente - Va bene, l'Assessore darà la risposta a Lanièce quando arriviamo all'esame dell'articolo su cui ha posto le domande. Pongo in votazione l'articolo 1.

Presenti: 27

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Marguerettaz)

Presidente - All'articolo 2 c'è un emendamento proposto dal Consigliere Lanièce, che pongo in votazione, e che recita:

Emendamento - Articolo 2, comma 2.

Si chiede la soppressione dello stesso.

Presenti: 26

Votanti e favorevoli: 1

Astenuti: 25 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Florio, Lanivi, Lavoyer, Linty, Mafrica, Marguerettaz, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Stévenin, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo originario.

Presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 25

Contrari: 1

Astenuti: 1 (Marguerettaz)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3.

Presenti: 27

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Marguerettaz)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4.

Presenti: 27

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Marguerettaz)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5.

Presenti: 27

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Marguerettaz)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6.

Presenti: 27

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Marguerettaz)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7.

Presenti: 27

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Marguerettaz)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8.

Presenti: 27

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Marguerettaz)

Presidente - All'articolo 9 c'è un emendamento del Consigliere Lanièce, che pongo in votazione, e che recita:

Emendamento - All'articolo 9 aggiungere due commi i cui contenuti sono i seguenti:

"2. La richiesta dovrà essere esaminata entro trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di risposta negativa la stessa dovrà essere motivata.

3. Avverso il provvedimento di diniego è ammesso ricorso da presentare, entro trenta giorni, alla Giunta regionale."

Presenti: 27

Votanti e favorevoli: 4

Astenuti: 23 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Florio, Lanivi, Lavoyer, Mafrica, Marguerettaz, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo originario.

Presenti: 27

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 5 (Bavastro, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10.

Presenti: 27

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Marguerettaz)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11.

Presenti: 27

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Marguerettaz)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 12.

Presenti: 27

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Marguerettaz)

Presidente - All'articolo 13 c'è un emendamento presentato dal Consigliere Tibaldi, che pongo in votazione, e che recita:

Emendamento - L'articolo 13, 2° comma, è così modificato:

"I terreni di proprietà del richiedente, che devono costituire almeno il quaranta percento della superficie aziendale, risulteranno vincolati alle opere finanziate per la durata corrispondente al vincolo di destinazione."

Presenti: 27

Votanti e favorevoli: 3

Astenuti: 24 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Florio, Lanièce, Lanivi, Lavoyer, Mafrica, Marguerettaz, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo originario.

Presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 23

Contrari: 3

Astenuti: 1 (Marguerettaz)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 14.

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 15.

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 16.

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - All'articolo 17 c'è un emendamento presentato dall'Assessore Vallet, che pongo in votazione, e che recita:

Emendamento - Articolo 17, comma 1

al 7° rigo dopo le parole "settore agricolo" aggiungere:

"..., in armonia con quanto disposto dalla legge regionale 26 marzo 1993, n. 17."

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo così emendato:

Articolo 17 - (Gestione anagrafica delle aziende)

1. L'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali predispone un sistema informativo per la gestione dei dati delle aziende agrarie beneficiarie delle provvidenze in materia di fabbricati rurali e di altri provvedimenti previsti dalla normativa per il settore agricolo, in armonia con quanto disposto dalla legge regionale 26 marzo 1993, n. 17. L'anagrafe contiene i dati relativi all'azienda (riparto colturale, superfici, terreni di proprietà o in affitto, eccetera), al titolare ed al suo nucleo familiare, nonché ai finanziamenti richiesti e concessi.

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - All'articolo 18 sono stati presentati, rispettivamente dal Consigliere Lanièce e dal Consigliere Tibaldi, due emendamenti di cui do lettura:

Emendamento - Articolo 18, comma 2.

Inserire la lettera e) con la seguente dicitura: "Due rappresentanti delle organizzazioni di categoria più rappresentative."

Emendamento - All'articolo 18, secondo comma, dopo il punto d) si aggiunge la seguente voce:

"e) un rappresentante delle organizzazioni professionali di categoria."

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Lanièce:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 4

Astenuti: 24 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Dujany, Florio, Lanivi, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Tibaldi:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 4

Astenuti: 25 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Collé, Dujany, Florio, Lanivi, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Marguerettaz, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo originario.

Presenti: 30

Votanti: 28

Favorevoli: 24

Contrari: 4

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - All'articolo 19 ci sono due emendamenti del Consigliere Lanièce, di cui do lettura:

Emendamento - Articolo 19, comma 1

Aggiungere dopo le parole "uffici tecnici" le parole "da effettuarsi entro 120 giorni dalla data di presentazione domanda".

Emendamento - Articolo 19, comma 2

Inserire la lettera e) il cui contenuto è il seguente: "un rappresentante delle organizzazioni di categoria".

Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, Vallet.

Vallet (UV) - Per precisare che la scelta che è stata fatta nell'indicare le priorità va nella direzione di privilegiare comunque - al di là degli interventi che rivestono carattere d'urgenza - gli interventi di comprensorio.

Se il Consigliere Lanièce nota, per quanto riguarda i singoli interventi gli acquedotti rurali hanno la priorità 1, però appena dopo gli interventi di tipo comprensoriale, con particolare riferimento al riordino fondiario. Quindi ci asteniamo sull'emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento al comma 1, credo possa essere accolto; lo riformulerei però, per maggiore chiarezza, in questo modo: al sesto rigo del comma 1, dopo la parola sopralluogo, inserire lì le parole "da effettuarsi entro 120 giorni dalla presentazione della domanda". Pertanto il comma si leggerebbe in questa maniera:

"1. La redazione di progetti concernenti opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 7 della legge regionale 30/1984 deve essere preventivamente autorizzata dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, previo sopralluogo, da effettuarsi entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, da parte dei competenti uffici tecnici che devono documentare l'effettiva valenza agricola dell'opera proposta."

Presidente - Ci sono due emendamenti del Consigliere Lanièce: il primo è sostanzialmente accolto con la modifica proposta dall'Assessore, ovvero al sesto rigo del comma 1, dopo la parola sopralluogo, vengono inserite le parole "da effettuarsi entro 120 giorni dalla presentazione della domanda".

Il secondo emendamento invece alla lettera e) del 2° comma viene posto in votazione e su questo l'Assessore ha detto di non essere d'accordo.

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Lanièce, su cui l'Assessore ha detto di non essere d'accordo.

Presenti: 30

Votanti e favorevoli: 4

Astenuti: 26 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Collé, Dujany, Florio, Lanivi, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Marguerettaz, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo così emendato:

Articolo 19 - (Viabilità rurale, irrigazione, acquedotti ed elettrificazione rurale)

1. La redazione di progetti concernenti opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 7 della legge regionale 30/1984 deve essere preventivamente autorizzata dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, previo sopralluogo, da effettuarsi entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, da parte dei competenti uffici tecnici che devono documentare l'effettiva valenza agricola dell'opera proposta.

2. I progetti sono ammessi a finanziamento previa verifica tecnico?economica effettuata da una commissione tecnica composta da:

a) capo servizio tecnico dei Servizi agrari ed affari generali, o suo delegato, con funzione di presidente;

b) istruttore tecnico dell'ufficio competente;

c) un perito agrario dell'ufficio competente;

d) un geometra dell'ufficio competente.

3. Rispetto alla tipologia delle opere sono attribuite, in ordine decrescente, le seguenti priorità:

a) interventi che rivestono carattere d'urgenza, diretti ad evitare smotta­menti, frane, dissesti del territorio in genere o danni a persone o a cose;

b) progetti che riguardano l'organizzazione agraria territoriale globale nell'ambito del riordino fondiario;

c) progetti che riguardano l'organizzazione agraria territoriale globale con l'accorpamento volontario;

d) progetti che riguardano l'organizzazione agraria territoriale globale senza riordino fondiario o accorpamento volontario;

e) acquedotti rurali;

f) irrigazione con miglioramento dei terreni;

g) irrigazione;

h) viabilità rurale, monorotaie e teleferiche.

4. Le strade vicinali e gli acquedotti sono considerati di interesse prevalentemente agricolo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 30/1984 quando la loro utenza è composta, per almeno il sessanta percento, da persone che si dedicano ad attività agricola.

5. Il criterio di cui al comma 2 è applicabile anche per valutare l'interesse rurale e l'ammissibilità a contributo delle opere di elettrificazione rurale di cui all'articolo 12 della legge regionale 30/1984.

Presenti: 30

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - All'articolo 20 ci sono due emendamenti.

Il primo, presentato dal Consigliere Tibaldi, viene ritirato. L'emendamento recitava:

Emendamento - L'articolo 20, primo comma, è così modificato:

"Allo scopo di razionalizzare la gestione e la conduzione delle organizzazioni collettive di cui all'articolo 3, primo comma, la Giunta regionale determina i parametri entro cui devono comunque essere contenute le spese di gestione, in funzione delle singole tipologie produttive."

Presidente - Il secondo emendamento, presentato dall'Assessore Vallet e che pongo in votazione, recita:

Emendamento - Il comma 2 dell'articolo 20 è così da riformulare:

2. Le spese di promozione e di pubblicità sono ammissibili a contributo solo se rientrano nel programma concordato annualmente fra l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali e le organizzazioni collettive di ogni comparto produttivo. Tale programma dovrà contenere una valutazione degli obiettivi prefissati in relazione ai costi.

Presenti: 30

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo così emendato:

Articolo 20 - (Contributi nelle spese di gestione e costituzione delle organizzazioni collettive)

1. Allo scopo di razionalizzare la gestione e la conduzione delle organizzazioni collettive, la Giunta regionale determina i parametri entro cui devono comunque essere contenute le spese di gestione, in funzione delle singole tipologie produttive.

2. Le spese di promozione e di pubblicità sono ammissibili a contributo solo se rientrano nel programma concordato annualmente fra l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali e le organizzazioni collettive di ogni comparto produttivo. Tale programma dovrà contenere una valutazione degli obiettivi prefissati in relazione ai costi.

Presenti: 30

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 21.

Presenti: 30

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 22.

Presenti: 30

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - All'articolo 23 c'è un emendamento del Consigliere Lanièce, che pongo in votazione, e di cui do lettura:

Emendamento - Articolo 23, comma 3

Eliminare le parole "che provvederà alla certificazione sull'ammissibilità a contributo".

Presenti: 30

Votanti: 6

Favorevoli: 2

Contrari: 4

Astenuti: 24 (Agnesod, Bavastro, Bionaz, Collé, Dujany, Florio, Lanivi, Lavoyer, Linty, Louvin, Mafrica, Marguerettaz, Mostacchi, Parisi, Perron, Piccolo, Riccarand, Squarzino, Stévenin, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo originario.

Presenti: 31

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 24.

Presenti: 31

Votanti e favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 25.

Presenti: 31

Votanti e favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 26.

Presenti: 30

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 5 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 27.

Presenti: 30

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 28.

Presenti: 30

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 29.

Presenti: 30

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 30.

Presenti: 30

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 31.

Presenti: 30

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 32.

Presenti: 30

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 33.

Presenti: 30

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 34.

Presenti: 30

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 35.

Presenti: 30

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Presidente - All'articolo 36 c'è l'emendamento presentato dal Consigliere Lanice, che pongo in votazione, e che recita:

Emendamento - Articolo 36, comma 5

Dopo la parola "régional" mettere la virgola e aggiungere "per le cooperative agricole, per i consorzi di miglioramento fondiario, per i consorsi di tutela..."

Presenti: 30

Votanti e favorevoli: 1

Astenuti: 29 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Chenuil, Collé, Dujany, Florio, Lanivi, Lavoyer, Linty, Louvin, Mafrica, Marguerettaz, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Stévenin, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 36 nel testo originario.

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)

Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, Vallet.

Vallet (UV) - Per chiedere di inserire l'articolo che riguarda l'urgenza.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 37, relativo all'urgenza, di cui do lettura:

Articolo 37 - (Urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Presenti: 30

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 5 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi)

Presidente - Per dichiarazione di voto ha chiesto la parola il Consigliere Florio.

Florio (VA) - Finalmente si sta tendando di mettere ordine nell'applicazione della legge regionale n. 30/84. Vorrei sottolineare alcuni aspetti di questo testo e portare un paio di altre riflessioni.

Su questo testo, ho votato con estrema difficoltà gli articoli che vanno dal 27 al 33, che sono quelli che si riferiscono all'utilizzo dei concimi di sintesi in alpeggio. É un metodo di conduzione dei fondi che non condivido, mi sembra che volersi incaponire ad utilizzare questi metodi a quelle quote sia nocivo per gran parte del territorio della nostra Regione, per le acque, e per quanto altro ancora esiste nel territorio stesso.

Per quanto riguarda poi l'insieme del regolamento, lo stesso Assessore, in sede di commissione, ha sostenuto che vi sono ben altre parti della legge n. 30 ancora da regolamentare e vorrei sollecitarlo ad avviare anche la predisposizione della regolamentazione di quelle parti.

Infine, l'ultima considerazione. L'insieme degli interventi regionali nel settore agricolo è ormai tale ed ha raggiunto una tale estensione e diffusione, da dover richiedere una presenza precisa e specifica dell'Assessorato in termini di reale programmazione degli interventi.

Anche qui, credo che non sia possibile operativamente, di punto in bianco, e di colpo, correggere abitudini invalse nei decenni precedenti; credo però che lo sforzo che si intravede in questo regolamento debba essere ancor più accelerato in questo senso, perché dalla stessa delibera di variazioni di bilancio che esaminere fra poco si nota quanta e quale sia la continua modificazione delle previsioni di spesa, con cancellazioni e aggiunte di finanziamenti sui diversi capitoli nel settore agricolo e per importi comunque sempre finali estremamente consistenti.

É bene veramente aumentare lo sforzo di organizzazione e di controllo di questo settore e dei finanziamenti della Regione in questo settore.

Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Lanièce.

Lanièce (GA) - Mi asterrò da questa votazione non per il contenuto, che ritengo importante, ma per il fatto che non è stato accettato l'emendamento all'articolo 2.

Presidente - Pongo in votazione il regolamento in oggetto.

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 5 (Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi)

Il Consiglio approva