Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 647 du 4 juillet 1989 - Resoconto

OGGETTO N. 647/IX - DISEGNO DI LEGGE: "TRASFERIMENTI FINANZIARI DELLA REGIONE AI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA A GARANZIA DI UN ADEGUATO LIVELLO DI SPESA CORRENTE PRO CAPITE, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI LORO COMPETENZA".

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Rollandin; ne ha facoltà.

ROLLANDIN (UV):Cette loi a été l'objet d'une consultation avec les forces syndicales et surtout avec les Communes. Je crois que après l'expérience de la loi précédente, qui prévoyait une intervention similaire pour ce qui est de la gestion des Communes, on peut aujourd'hui présenter ce projet de loi en connaissant les résultats et surtout les difficultés des Communes pour gérer la partie courante. Je pense que tout le monde connaît les difficultés qu'on rencontre avec le personnel et celles des gestions que les lois de l'Etat ont confiées aux Communes sans prévoir une recette corréspondante.

Par conséquent, surtout pour les petites Communes, il y a eu des difficultés remarquables et je crois que avec cette loi qui prévoit cette intervention, se reliant aux possibilités d'examiner les programmes que les Communes mêmes se donnent, nous avons déjà de bons résultats et on est dans la direction de considérer à nouveau les fonctions des Communes dans notre Région.

Si vous avez eu la possibilité de lire la relation, en particulier là où on énonce les buts de cette loi ("assicurare a ciascun Comune un livello di spesa corrente ritenuto congruo in relazione alle specifiche caratteristiche demografiche, territoriali ed economico-urbanistiche, assegnando così ai trasferimenti stessi funzione integrativa delle entrate comunali provenienti dalle altre fonti di finanziamento ("altre entrate correnti"); incentivare i Comuni a predisporre in tempi ragionevoli e tenendo conto degli obiettivi programmatici della Regione i propri strumenti di programmazione delle attività e della spesa"), vous pouvez comprendre que c'est dans ce sens qu'on a cherché de primer les activités responsables de la part des Communes et on a fait une répartition qui, même si ne donnera pas une réponse ponctuelle aux différentes exigences des Communes, est pour le 90% satisfaisante.

Pour le reste, on a prévu aussi que dans des cas échéants, où les formules mathématiques qui vont répondre à des répartitions statistiques des activités économiques (surtout pour la gestion du territoire) ne fonctionnent pas, il y ait une intervention particulière.

Celle-ci est donc la route sur laquelle on s’est mis pour intervenir dans les problèmes des Communes avec des critères objectifs, ce qui permettra d'avoir une réponse positive de la part de l'Association des Communes.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Tonino; ne ha facoltà.

TONINO (PCI):Io voglio un chiarimento in merito all'articolo 6 di questo disegno di legge, al cui secondo comma si prevede che la liquidazione delle somme a favore dei Comuni, previste dal primo comma dello stesso articolo, sia disposta:

"a) nella misura del 40%, dalla Giunta regionale con lo stesso atto amministrativo di determinazione e impegno della spesa;

b) nella misura del 40%, dal Presidente della Giunta regionale, previa analisi e positiva valutazione (effettuate con le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 giugno 1988, n. 40) della relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 3 della stessa legge e ad avvenuta approvazione, da parte della Commissione regionale di controllo, del bilancio di previsione del Comune".

Io voglio capire se qui si introduce un principio di valutazione di merito da parte del Presidente della Giunta sulla relazione previsionale programmatica dei Comuni, oppure no. Se no, che senso ha il punto b) del secondo comma dell'articolo 6? Perché la liquidazione viene fatta dal Presidente della Giunta "previa analisi e positiva valutazione" della relazione previsionale e programmatica?

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA (PCI):Noi voteremo a favore di questa legge, perché dal punto di vista politico i Comuni hanno bisogno di questi interventi. Voglio però sottolineare come la discussione in Commissione sia stata prettamente politica e non sia stato possibile approfondire, come si sarebbe voluto, la parte tecnica delle formule in base alle quali vengono poi calcolate le somme attribuite ai Comuni. Se ci fosse stato più tempo, sarebbe stato possibile verificare anche più concretamente come vanno le cose rispetto ai differenti Comuni della Valle.

La formulazione della legge è un po' critica. Non sappiamo se ciò dipende dalla complessità di un'equa distribuzione tra i Comuni, che richiede quindi degli accorgimenti tecnici particolari, oppure se dipende casualmente dalla sua estensione.

Per il futuro ci auguriamo di poter approfondire leggi di questo tipo con più calma, non solo dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista tecnico.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Rollandin; ne ha facoltà.

ROLLANDIN (UV):Pour répondre aux questions posées par les Conseillers Tonino et Mafrica, l'article 6 de la loi n° 40 (qui reprend l'article 7 de la loi n° 15 du 1986) modifie la loi qui prévoyait la présentation des relations programmatiques et dit qu’on donnera le 40% "previa analisi e positiva valutazione". Ca veut dire qu'on peut suivre les modalités prévues par la loi n° 40, c'est-à-dire que si la relation suit les modalités, on va allouer le 40% automatiquement. Or ce n'est pas le cas d'entrer dans le mérite, mais on veut seulement souligner qu'il y a la possibilité d'avoir une réponse aux modèles prévus pour cette relation

Pour ce qui concerne ce que M. Mafrica a dit, s'il le veut on pourra même faire une analyse de toutes les tentatives faites pour modifier et intervenir avec des formules générales (sans prendre en considération les problèmes des petites Communes) pour trouver une solution qui puisse s'adapter aux différences entre une Commune et l'autre.

Dans le cas spécifique on a cherché à examiner surtout les frais que certaines Communes doivent payer par rapport à d'autres Communes qui, au contraire, n'ont pas ces frais. Par exemple le système scolaire comporte toute une série de services qui doivent être soutenus par certaines Communes et non pas par les autres.

Alors on a fait une représentation graphique de cette situation, en prévoyant aussi les possibles modifications. On a trouvé une optimisation d'une courbe qui signale les pourcentages statistiques que cette loi a repris et qui donne comme résultat l'annexe à la loi même.

Voilà le sens technique de cette loi; je dois dire que, malheureusement, une réponse universelle est impossible à obtenir: il y aura toujours des cas exceptionnels qui, malgré les tentatives, on n’arrivera pas à prévoir; c'est justement pour cela qu'on a décidé de prévoir la possibilité d'apporter des modifications successives à la loi.

PRESIDENTE:Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo Articolo 1

(Finalità della legge)

1 - La presente legge disciplina le modalità di determinazione e di erogazione dei trasferimenti finanziari della Regione ai Comuni della Valle d'Aosta, al fine di garantire a ciascuno di questi un livello di spesa corrente pro-capite, per l'esercizio delle funzioni di competenza, congruo in relazione alle specifiche caratteristiche demografiche, territoriali ed economico-urbanistiche.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2.

Articolo 2

(Determinazione dei trasferimenti finanziari)

1 - I trasferimenti finanziari di cui all'articolo 1 sono determinati, per ciascun Comune, come differenza tra la "spesa corrente di riferimento" e le "altre entrate correnti di riferimento" di cui all'articolo 3, intendendosi queste ultime come entrate correnti provenienti da fonti di finanziamento diverse da quella disciplinata dalla presente legge.

2 - I trasferimenti di cui al primo comma non potranno essere, in termini nominali, inferiori alla metà di quelli assegnati nell'anno precedente ai sensi della presente legge.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3.

Articolo 3

(Determinazione della "spesa corrente di riferimento" e delle "altre entrate correnti di riferimento" di ciascun Comune)

1 - La "spesa corrente di riferimento "' e le "altre entrate correnti di riferimento", arrotondate al milione di lire, sono determinate per ciascun Comune applicando alla "spesa corrente" e alle "altre entrate correnti ", di cui all'articolo 4, di tutti i Comuni consolidate su base regionale i corrispondenti valori percentuali indicati per ogni Comune nella tabella A allegata alla presente legge.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 4.

Articolo 4

(Determinazione della "spesa corrente" e delle "altre entrate correnti" consolidate su base regionale)

1 - La "spesa corrente" e le "altre entrate correnti" di tutti i Comuni, consolidate su base regionale, previste per l'anno di assegnazione dei trasferimenti, a cui applicare le percentuali di cui all'articolo 3, sono fissate annualmente - con riferimento all'anno e al periodo pluriennale considerati dal bilancio della Regione - con la legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, sulla base dei corrispondenti valori desumibili dai bilanci di previsione dei Comuni relativi all'anno precedente quello di assegnazione dei trasferimenti disciplinati dalla presente legge.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 5.

Articolo 5

(Ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari)

1 - L'ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari correnti disciplinati dalla presente legge è determinato con le modalità di calcolo indicate nei precedenti articoli, tenuto conto del vincolo di bilancio della Regione.

2 - L'onere corrispondente ai trasferimenti finanziari di cui al primo comma è, per l’anno 1990 e successivi, determinato annualmente - con riferimento all'anno e al periodo pluriennale considerati dal bilancio della Regione con la legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 6.

Articolo 6

(Impegno e liquidazione dei trasferimenti finanziari)

1 - La Giunta regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione della Regione, determina, con le modalità indicate nei precedenti articoli, le somme da trasferire a favore di ciascun Comune ed impegna la relativa spesa.

2 - La liquidazione a favore dei Comuni delle somme di cui al primo comma è disposta:

a) nella misura del 40%, dalla Giunta regionale con lo stesso atto amministrativo di determinazione e impegno della spesa;

b) nella misura del 40%, dal Presidente della Giunta regionale, previa analisi e positiva valutazione - effettuate con le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 giugno 1988, n. 40 - della relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 3 della stessa legge e ad avvenuta approvazione, da parte della Commissione regionale di controllo, del bilancio di previsione del Comune;

c) nella misura del 20%, dal Presidente della Giunta regionale ad avvenuta trasmissione alla Commissione regionale di controllo, da parte del Comune, del conto consuntivo relativo all'anno precedente quello a cui si riferisce la liquidazione dei trasferimenti.

3 - Nel caso in cui la relazione previsionale e programmatica sia restituita al Comune con richiesta di riesame, non si dà luogo all'erogazione dei finanziamenti di cui al secondo comma, lettere b) e c), fino ad avvenuta positiva valutazione della relazione quale risulta dopo il riesame del Comune.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 7.

Articolo 7

(Concessione di contributi una tantum)

1 - Possono essere concessi, in aggiunta ai trasferimenti finanziari di cui agli articoli precedenti, contributi per il finanziamento di spese correnti ai Comuni per i quali, in sede di assestamento del bilancio di previsione, l'ammontare delle entrate correnti, comprensive del trasferimento finanziario di cui alla presente legge, non copra la "spesa corrente di riferimento", pur a fronte di una piena utilizzazione sia delle potenziali entrate tributarie ed extratributarie, sia della parte di avanzo di amministrazione destinabile al finanziamento di spese correnti ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n 55, aggiunto dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131.

2 - Il contributo di cui al comma precedente non può essere superiore alla differenza tra la "spesa corrente di riferimento" e le entrate correnti del Comune comprensive del trasferimento finanziario concesso ai sensi della presente legge.

3 - La Giunta regionale, su motivata richiesta dei Comuni e previo parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 19, secondo comma, della legge regionale 12 novembre 1987, n. 91, delibera la concessione dei contributi di cui al primo comma nonché l'impegno e la liquidazione della relativa spesa a favore dei Comuni interessati.

4 - L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare alla concessione dei contributi di cui al primo comma è fissato annualmente con la legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 8.

Articolo 8

(Modificazione di norme)

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 16 giugno 1988, n. 40, è sostituito dal seguente:

"2 - La relazione previsionale e programmatica che risultasse incompleta o presentasse sostanziali incoerenze nelle indicazioni di cui all'articolo 3, secondo comma, o con gli obiettivi programmatici della Regione è restituita al Comune con richiesta di riesame. In tal caso non si dà luogo all'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 2, quarto comma, lettere b) e c), fino ad avvenuta positiva valutazione della relazione quale risulta dopo il riesame del Comune".

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all’unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 9.

Articolo 9

(Abrogazione di norme)

1 - L'ulteriore applicazione della legge regionale 22 aprile 1986, n. 15, è limitata alla gestione delle sole risorse finanziarie ancora da trasferire ai Comuni ai sensi della legge medesima. Alla conclusione di detta gestione, la legge regionale 22 aprile 1986, n.15, cessa di avere vigore.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 10.

Articolo 10

(Norme transitorie)

1 - Nel primo biennio e nel terzo anno di applicazione della presente legge, i trasferimenti di cui al primo comma dell'articolo 2 non potranno essere, in termini nominali, inferiori rispettivamente al totale e a 3/4 di quelli assegnati nell'anno precedente in applicazione della legge regionale 22 aprile 1986, n. 15 o della presente legge.

2 - La "spesa corrente", di cui all'articolo 4, di tutti i Comuni consolidata su base regionale è prevista in lire 340.300 milioni per il triennio 1989/1991, di cui lire 106.900 milioni per l'anno 1989.

3 - Le "altre entrate correnti", di cui all'articolo 4, di tutti i Comuni consolidate su base regionale sono previste in lire 312.000 milioni per il triennio 1989/91, di cui lire 98.000 milioni per l'anno 1989.

4 - L'ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari correnti di cui all'articolo 5 è previsto in lire 51.713 milioni per il triennio 91989/1991 ed è determinato in lire 17.780 milioni per l'anno 1989.

5 - L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare alla concessione dei contributi di cui all'articolo 7 è fissato per l'anno 1989 in lire 520 milioni.

6 - L'anno amministrativo di cui al primo comma dell'articolo 6 è assunto dalla Giunta regionale, per l'anno 1989, entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 11.

Articolo 11

(Stanziamento della spesa)

1 - L'onere di lire 17.780 milioni, relativo ai trasferimenti finanziari correnti di cui all'articolo 5 per l'anno 1989, ed i corrispondenti oneri per gli anni futuri graveranno sul capitolo 22700 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.

2 - L'onere di lire 520 milioni, relativo alla concessione dei contributi di cui all'articolo 7 per l'anno 1989, ed i corrispondenti oneri per gli anni futuri graveranno sul capitolo, di nuova istituzione, n. 22718 "Contributi una tantum ai Comuni per il finanziamento di spese correnti in sede di assestamento del bilancio di previsione" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.

3 - Alla copertura degli oneri di cui al primo e al secondo comma si provvede, per l'anno 1989, mediante riduzione di pari importi del capitolo 50100 "Fondo globale per il finanziamento di spesa per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti)" - allegato n. 8: interventi a carattere generale del bilancio di previsione dalla Regione per l'anno 1989.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 11 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 12.

Articolo 12

(Variazioni di bilancio)

1 - Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Cap. 50100 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti)"

£. 18.300.000.000

VARIAZIONI IN AUMENTO

Cap. 22700 "Trasferimenti finanziari correnti ai Comuni a garanzia di un adeguato livello di spesa pro-capite per l’esercizio delle funzioni di competenza" (l.r. ,

n. .)

£. 17.780.000.000

Cap. 22718 di nuova istituzione programma regionale 2.1.1. finanza locale codificazione 2.1.1.5.2.2. 11.33.02 "contributi una tantum ai Comuni per il finanziamento di spese correnti in sede di assestamento del bilancio di previsione"

£. 520.000.000

------------------------

Totale in aumento £. 18.300.000.000

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 12 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 13.

Articolo 13

(Dichiarazione di urgenza)

1 - La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 13 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura della Tabella A.

Tabella A

(...omissis...)

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la Tabella A testé letta.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità