Objet du Conseil n. 639 du 4 juillet 1989 - Resoconto
OGGETTO N. 639/IX - INTERVENTI DISPOSTI DALLA REGIONE E DALLA FINAOSTA IN FAVORE DELLA DITTA BUZZI. (Interpellanza)
PRESIDENTE:Do lettura dell'interpellanza presentata dai Consiglieri Mafrica e Tonino ed iscritta al punto 13 dell'ordine del giorno.
INTERPELLANZA
RICORDATE le numerose critiche avanzate negli anni passati dal gruppo comunista alle agevolazioni concesse alla ditta Buzzi;
RICORDATO ALTRESI' che nel corso della campagna elettorale per le elezioni regionali il suddetto imprenditore si era presentato come esempio di capacità manageriale del privato rispetto all'incapacità dell'ente pubblico;
CONSTATATO che con propria deliberazione n. 4636 del 12 maggio 1989 la Giunta regionale abbuona 250 milioni di debiti al predetto candidato;
i sottoscritti Consiglieri regionali del Gruppo comunista
INTERPELLANO
la Giunta regionale per conoscere:
1) quali interventi la Regione o la Finaosta hanno disposto negli anni passati a favore della Ditta Buzzi;
2) per quali motivi si è deciso di accettare una transazione che comporta una così rilevante perdita per la Regione, mentre in altri casi le procedure fallimentari sono state condotte fino in fondo.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.
MAFRICA (PCI):Abbiamo voluto sollevare il problema della ditta Buzzi, per ché a nostro giudizio merita qualche riflessione: è in qualche misura esemplare di una parte di attività che non dovremmo fare; è un esempio di come, a volte, in quanto Regione procediamo nel modo sbagliato.
Avendo avuto l'opportunità di seguire questa vicenda fin dall'inizio, devo dire che la sua fine era già scritta nelle premesse. Eravamo partiti con un imprenditore a cui la Regione aveva trovato il locale ed i macchinari, aveva dato le scorte di filo e ricordo che gli aveva anche comperato le maglie.
Noi avevamo detto: "Mah, sarà anche opportuno; ci sarà anche una certa occupazione". L'occupazione per un certo periodo era stata garantita in una qualche misura dai corsi di formazione professionale.
Sono passati gli anni e ci troviamo di fronte ad una deliberazione con cui la Giunta regionale stabilisce che questo signore, che aveva 300 milioni di debiti con la Regione, possa sanare i suoi debiti con 50 milioni, sulla base del seguente ragionamento: se andassimo a vendere all'asta questi macchinari, potremmo ricavarne al massimo 50 milioni. Se questi milioni ce li dà lui, ricaviamo la stessa cifra e chiudiamo la vicenda così.
Tutto potrebbe avere anche una certa logica, se non ricordassimo che l'anno passato questo signore si era presentato alle elezioni regionali e nei suoi comizi aveva sostenuto che era ora che ci fosse nella Regione qualche manager efficiente, che portasse la capacità imprenditoriale in questa Valle sconsiderata, in cui gli imprenditori pubblici non sapevano gestire.
Io mi chiedo se con tutte queste premesse la decisione della Giunta regionale sia così logica ed avveduta.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Lanivi; ne ha facoltà.
LANIVI (ADP):La deliberazione alla quale ha fatto cenno il Consigliere Mafrica è ormai superata dalle più recenti vicende.
Ricordo brevemente che l'azienda Buzzi è una ditta artigiana che aveva usufruito di un finanziamento di 200 milioni al tasso di interesse del 13%, ammortizzabile in rate annuali costanti per un periodo di 5 anni, che le era stato concesso il 9 gennaio 1984.
In seguito al mancato pagamento delle rate di rimborso, sono stati pignorati i macchinari e le attrezzature, il cui valore è stato stimato con perizia asseverata in 75.730.000 lire.
Tenuto conto che la vendita all'asta dei beni pignorati avrebbe comportato un realizzo non superiore al 30% o 40% del valore stimato e pertanto inferiore alla somma di lire 50.000.000 offerta dal debitore, si era ritenuta accettabile la proposta, perché il parere favorevole ci era venuto dalla Finaosta.
In ogni caso questa situazione è ormai superata, perché la ditta Buzzi è stata dichiarata fallita il 1° giugno 1989 e pertanto è da ritenersi superata anche la transazione che era autorizzata con la deliberazione citata.