Objet du Conseil n. 613 du 21 juin 1989 - Resoconto
OGGETTO N. 613/IX - Disegno di legge: "Concessione di un contributo ad una associazione protezionistica legalmente riconosciuta per la sua attività statutaria e per la gestione del canile regionale".
Presidente: Per questo testo la I Commissione aveva predisposto un nuovo articolato, su cui il Consiglio doveva pronunciarsi. E' stato espresso ieri il parere della V Commissione, di cui do lettura:
"La V Commissione consiliare permanente, riunitasi in data 20 maggio 1989, presente il Presidente Vallet e i componenti Rusci, Pascale, Dolchi, Mafrica, ha preso in esame il disegno di legge in oggetto e sentita l'illustrazione dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale Perrin, che propone emendamenti; considerato che la Commissione stessa ha ritenuto di predisporre ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del regolamento interno un testo proprio da sottoporre al Consiglio, visto l'art. 28 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio stesso; tutto ciò premesso ad unanimità esprime parere favorevole al disegno di legge nel nuovo testo predisposto dalla Commissione".
Presidente: Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale Perrin, ne ha facoltà.
Perrin (UV): Le budget régional pour l'année 1989 avait prévu une somme de 125 millions pour la gestion du chenil régional; ce dessein de loi justement pourvoit à doter de 125 millions de lires une association de protection des animaux légalement reconnue.
En effet, ainsi que j'avais promis il y a quelque temps dans ce Conseil, j'avais fourni aux Commissions compétentes aussi une ébauche de convention à faire ensuite de ce que récite l'art. 1 de ce dessein de loi. Les Commissions ont examiné cette convention, ont fait des propositions de modification qui ont été acceptées, et en même temps il y eu la requête de faire une loi qui ne prévoit pas quel est l'organisme qui devra gérer le chenil régional, mais indique simplement que ce chenil devra être géré par une association de protection légalement reconnue. C'est ce que nous avons accepté et les deux Commissions compétentes qui ont examiné le projet, ont délibéré ce nouveau texte qui est accepté par la Junte; donc nous proposons de le voter.
Presidente: Dichiaro aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.
Mafrica (PCI): La Giunta regionale ha voluto tener conto delle osservazioni che venivano dalle Commissioni, per cui, come ha d'altronde riferito l'Assessore, il disegno di legge, che era indirizzato a concedere la gestione del canile ad una associazione ben definita, stabilisce la somma per una associazione legalmente riconosciuta senza stabilire ancora esattamente quale delle due concorrenti sarà la destinataria.
Per questi motivi, vista la disponibilità della Giunta a tener conto delle osservazioni delle Commissioni, il nostro Gruppo voterà a favore del disegno di legge.
Presidente: Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art.1:
Art. 1
1. La Giunta Regionale è autorizzata a corrispondere un contributo annuo di L. 125.000.000 a favore di una Associazione protezionistica legalmente riconosciuta, per la sua attività statutaria e per la gestione del canile regionale.
2. I rapporti fra la Regione e l'Ente o Associazione protezionistica prescelta per la gestione del canile regionale saranno regolati da apposita convenzione.
Presidente: Pongo in votazione l'art. 1:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 22
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente: Do lettura dell'art.2:
Art. 2
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo n. 29360 del Bilancio della Regione per l'anno 1989 la cui denominazione viene cosi modificata: "Concessione di un contributo annuo ad una associazione protezionistica legalmente riconosciuta per la sua attività statutaria e per la gestione del canile regionale" e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
2. Alla copertura dell'onere di L. 125.000.000= si provvede:
- per l'anno 1989 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto al Capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" del bilancio per l'esercizio in corso a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio stesso;
- per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per L. 250.000.000= delle risorse già iscritte al programma 2.2.1.08. Parchi e riserve naturali del bilancio pluriennale 1989/91.
3. A decorrere dall'anno 1990 si provvederà alla rideterminazione dell'onere previsto dalla presente legge in relazione all'adeguamento I.S.T.A.T. con la legge finanziaria di cui all'art. 19 della L.R. 7 Dicembre 1979, n. 68.
Presidente: Pongo in votazione l'art. 2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 22
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente: Do lettura dell'art.3:
Art. 3
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono approvate le seguenti variazioni:
in diminuzione
Cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per
l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)"
L. 125.000.000=
in aumento
Cap. 29360 "Concessione di un contributo annuo ad una Associazione protezionistica legalmente riconosciuta per la sua attività statutaria e per la gestione del canile regionale"
L. 125.000.000=
Presidente: Pongo in votazione l'art. 3:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 22
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente: Do lettura dell'art.4:
Art. 4
1. E' abrogata la legge regionale 2 Novembre 1987, N. 89, concernente "Concessione di un contributo annuo all'Ente Nazionale Protezione Animali, sede regionale di Aosta, per la sua attività statutaria e per la gestione del nuovo canile regionale".
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Presidente: Pongo in votazione l'art. 4:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 22
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente: Do lettura dell'art.5:
Art. 5
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Presidente: Pongo in votazione l'art. 5:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 22
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente: Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
