Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 3790 du 9 mai 1988 - Resoconto

OGGETTO N. 3790/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "DISCIPLINA SULL'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ DI BILINGUISMO AL PERSONALE ISPETTIVO, DIRETTIVO E DOCENTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA".

PRESIDENT: Le Président de la Junte, Rollandin, a demandé à prendre la parole; il y a droit.

ROLLANDIN (U.V.): Des amendements ont déjà été présentés par différentes forces au moment de la discussion. Je crois tout de même que le texte prévu compte déjà prendre en considération les requêtes principales qui avaient été présentées. Il n'y a guère à ajouter à propos du texte.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Cout; ne ha facoltà.

COUT (P.C.I.): Noi siamo d'accordo su questa legge, che assegna l'indennità di bilinguismo al personale insegnante della scuola, così come saremo d'accordo sull'altro progetto di legge che discuteremo in un prossimo punto all'ordine del giorno. Come siamo stati d'accordo per l'assegnazione dell'indennità di bilinguismo ai dipendenti del pubblico impiego, allo stesso modo, ed anzi a maggior ragione, lo siamo per la sua assegnazione al personale insegnante, anche per gli effetti che questa legge potrà avere nel mondo della scuola, perché auspichiamo e speriamo che l'indennità possa contribuire a sopperire alla differenza che vi è ancora tra il bilinguismo previsto dal nostro Statuto e quello realmente praticato in Valle d'Aosta.

Abbiamo sentito il Presidente della Giunta parlare di emendamenti proposti dalle organizzazioni sindacali: su questo problema, come Commissione consiliare, abbiamo avuto un incontro con le organizzazioni sindacali ed abbiamo sentito diverse osservazioni. Non abbiamo sentito, però, se il Presidente della Giunta intenda o meno presentare suoi emendamenti. Ci pare di aver capito che non ne presenterà.

In merito a questo progetto di legge noi, invece, presentiamo al Presidente una prima richiesta, anche perché a suo tempo abbiamo con lui concordato che la Regione ha potestà di legiferare in materia. In Commissione, però, ci è sorto un dubbio, che è stato anche sottolineato da altre parti, sul punto 15, degli impegni per la riorganizzazione dei servizi scolastici, che, come è stato affermato in sede contrattuale, è parte integrante dell'accordo che è stato firmato per il triennio 1985/87 e che, come è detto nella relazione e nella legge, è stato recepito con D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209.

Tuttavia, proprio per evitare che la Commissione di Coordinamento avanzi delle osservazioni in merito, noi vogliamo sperare che, come era stato sottolineato in altre occasioni, il Presidente della Giunta abbia verificato con i competenti organi ministeriali che non sorgano dei problemi.

Sul testo della legge sono state fatte diverse osservazioni che, a nostro avviso, sarebbe stato opportuno recepire in sede di Commissione. Lo stesso vale anche per l'altra legge. La maggioranza, tuttavia, non ha accettato di discutere e di concordare degli emendamenti.

Visto, però, che siamo agli sgoccioli di questa legislatura e considerato che noi riteniamo più che opportuno procedere alla votazione di questa legge, auspicando che la stessa passi, il Collega Dolchi ed io presentiamo solo un emendamento all'articolo 2, affinché, laddove si fa riferimento all'indennità che viene corrisposta nella stessa misura che è prevista dalla legge n. 454 del Trentino-Alto Adige, si aggiungano le parole: "e successive eventuali modificazioni".

Poiché detta legge, dal 1980 in poi, è già stata modificata un paio di volte e pensiamo che la stessa cosa si possa verificare in futuro, reputiamo necessario che venga inserito questo emendamento.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Sandri; ne ha facoltà.

SANDRI (N.S.): Noi voteremo questa legge perché dà sicuramente un grosso apporto anche alla situazione stipendiale degli insegnanti, che in questo momento è sicuramente molto precaria, come risulta evidente anche dalle manifestazioni di protesta e dal contenzioso in atto a livello nazionale.

Ritengo, però, che di questa legge non possiamo troppo vantarci pubblicamente, in quanto io penso che il bilinguismo, l'autonomia e la specificità della nostra Regione non debbano e non possano essere monetizzabili in alcun modo. Credo anche che almeno una parte di questa legge avrebbe potuto essere evitata se noi avessimo riconosciuto, pur non essendo nelle nostre competenze, in maniera diversa, la professionalità e le capacità del personale insegnante.

Io mi auguro che a livello nazionale il Ministero sappia accogliere le richieste degli insegnanti, che mi sembrano in larga parte giustificate, in modo che anche noi non abbiamo più a trovarci in condizioni tali da essere quasi pressantemente obbligati a votare questa legge.

Tutto sommato, penso che nei prossimi anni questa ed altre leggi sul bilinguismo porteranno notevoli problemi a livello locale e solo allora, forse, ci renderemo conto di come lo Stato sia riuscito a "fregarci", sorpassando, d'accordo con i sindacati a livello nazionale, con quelle famose norme contrattuali, le nostre competenze statutarie.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Pascale; ne ha facoltà.

PASCALE (P.S.I.): Sarò molto breve. Condivido molte delle osservazioni fatte dal Consigliere Cout, che avevamo già affrontato in sede di Commissione, su richiesta delle organizzazioni sindacali, e condivido anche i chiarimenti del Presidente della Giunta.

Noi socialisti riteniamo che si debba votare anche quell'emendamento che accenna alle successive modificazioni della legge del Trentino-Alto Adige. Comunque, in linea di massima, siamo favorevoli al provvedimento.

PRESIDENT: Le Président de la Junte a demandé à prendre la parole; il y a droit.

ROLLANDIN (U.V.): On peut accepter l'amendement présenté. Les possibilités de modification de la loi, à laquelle on se réfère pour prendre en considération le salaire et l'augmentation prévue, doivent être considérées.

PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1.

Articolo 1

(Indennità di bilinguismo)

1. Al personale ispettivo tecnico, direttivo e docente delle scuole primarie, secondarie e di istruzione artistica di cui all'articolo 1 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, al personale direttivo ed educativo del Convitto regionale "Federico Chabod", nonché al personale ispettivo, direttivo, insegnante ed assistente delle scuole materne, di cui agli articoli 31 e 32 della legge 17 maggio 1978, n. 196, per il quale è richiesta la piena conoscenza della lingua francese per operare in un ambiente bilingue in conformità degli articoli 39 e 40 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, è corrisposta a decorrere dal 1° gennaio 1986 una indennità di bilinguismo a carico dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, in applicazione del punto XV degli impegni per la riorganizzazione dei servizi scolastici di cui alle integrazioni all'accordo contrattuale per il triennio 1985-87, recepito con D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209.

2. Per il finanziamento e la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo, per il periodo 1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1987, si provvederà con apposita legge regionale.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.

Articolo 2

(Misura dell'indennità)

1. L'indennità è corrisposta nella misura prevista dalla legge 13 agosto 1980, n. 454, per il Trentino-Alto Adige, tenendo conto delle corrispondenze derivanti dalle norme del titolo II della legge 11 luglio 1980, n. 312.

PRESIDENTE: Do lettura di un emendamento all'articolo 2, presentato dai Consiglieri Dolchi e Cout.

EMENDAMENTO

All'art. 2, dopo le parole "dalla legge 13 agosto 1980, n. 454", aggiungere le parole:

"e successive eventuali modificazioni".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2 emendato.

Articolo 2

(Misura dell'indennità)

1. L'indennità è corrisposta nella misura prevista dalla legge 13 agosto 1980, n. 454, e successive eventuali modificazioni, per il Trentino-Alto Adige, tenendo conto delle corrispondenze derivanti dalle norme del titolo II della legge 11 luglio 1980, n. 312.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2, nel testo emendato testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.

Articolo 3

(disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in complessive annue £. 4.500.000.000 graverà sui capitoli n. 43000 e n. 43005 del bilancio di previsione della regione per l'esercizio 1988, come indicato al successivo articolo 4, e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l'anno 1988

a) quanto a £. 1.500.000.000 mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50150 "fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo. Spese di investimento" a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'esercizio in corso relativo alla convenzione con l'A.N.A.S. per ristrutturazione e adeguamento grande viabilità in Valle d'Aosta, su detto intervento, risulta, quindi disponibile la minor somma di £. 4.000.000.000.

b) quanto a £. 3.000.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 36400 del bilancio preventivo per l'anno 1988.

- per gli anni 1989 e 1990 mediante utilizzo per £. 9.000.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 3 - 2 altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1988/1990.

- per gli anni successivi gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4.

Articolo 4

(variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

cap. 36400 "Spese per la costituzione del fondo di dotazione della FINAOSTA S.p.A. per gli interventi della gestione speciale"

L.r. 28.6.1982, n. 16 artt. 5 e 9

L.r. 19.6.1984, n. 24

£. 3.000.000.000

cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo" (spese di investimento)

£. 1.500.000.000

Totale in diminuzione £. 4.500.000.000

in aumento

cap. 43000 "Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istituzioni educative della Regione - Stipendi ed altri assegni fissi

- 01 scuola materna

- 02 scuola elementare

- 03 scuola media 1° grado

- 04 scuole secondarie superiori ed artistiche

- 05 convitto "F. Chabod"

£. 4.100.000.000

cap. 43005 "Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istituzioni educative della Regione - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi ed altri assegni fissi

- 01 scuola materna

- 02 scuola elementare

- 03 scuola media 1° grado

- 04 scuole secondarie superiori ed artistiche

- 05 convitto "F. Chabod"

£. 400.000.000

Totale in aumento £. 4.500.000.000

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

Si dà atto che alle ore 0,31 riassume la Presidenza il Presidente Bondaz.

PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 29

Favorevoli: 25

Contrari: 4

Il Consiglio approva