Objet du Conseil n. 3789 du 9 mai 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 3789/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "ADESIONE DELLA REGIONE AL CONSORZIO GARANZIA FIDI FRA IMPORTATORI E CASE DI SPEDIZIONE OPERANTI PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI AOSTA".
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore alle Finanze, Martin; ne ha facoltà.
MARTIN (A.D.P.): Vorrei presentare un emendamento all'articolo 1, per aggiungere le parole "operanti nella circoscrizione doganale di Aosta", dopo le parole "e le Case di spedizione".
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
Articolo 1
1. La Regione Valle d'Aosta, al fine di garantire l'attuazione dei necessari programmi di sviluppo e di riconversione delle imprese operanti nel settore degli scambi internazionali, in vista dell'entrata in vigore del mercato unico europeo, è autorizzata, ai sensi dell'art. 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675, a partecipare al consorzio garanzia fidi fra gli importatori e le Case di spedizione, costituito ad Aosta in data 11 giugno 1987.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.
MAFRICA (P.C.I.): Questo disegno di legge era già stato presentato nell'autunno scorso, ma non fu vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento.
Torna ora dopo una classica gestazione di nove mesi, ma non ci pare che il testo sia molto migliorato rispetto a quello al quale ci eravamo opposti nello scorso autunno, anzi, l'intervento regionale, che è sempre consistente, perché è di ben 4 miliardi, è ancora più indefinito della volta precedente. Dall'articolo 2, infatti, non risulta ben chiaro che cosa si possa o non si possa fare attraverso questo tipo di intervento.
Riconfermiamo, pertanto, il nostro voto negativo nei confronti di questo provvedimento.
PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento all'articolo 1 presentato dall'Assessore alle Finanze Martin.
EMENDAMENTO
All'art. 1 del D.L. n. 536 dopo le parole: "e le Case di spedizione" sono aggiunte le seguenti parole: "operanti nella circoscrizione doganale di Aosta".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 22
Favorevoli: 22
Astenuti: 5 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica e Millet)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 1 emendato.
Articolo 1
1. La Regione Valle d'Aosta, al fine di garantire l'attuazione dei necessari programmi di sviluppo e di riconversione delle imprese operanti nel settore degli scambi internazionali, in vista dell'entrata in vigore del mercato unico europeo, è autorizzata, ai sensi dell'art. 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675, a partecipare al consorzio garanzia fidi fra gli importatori e le Case di spedizione operanti nella circoscrizione doganale di Aosta, costituito ad Aosta in data 11 giugno 1987.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, nel testo emendato testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 27
Favorevoli: 22
Contrari: 5
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2
1. La Regione Valle d'Aosta, sempre per il raggiungimento delle finalità indicate nel precedente art. 1, è autorizzata ad erogare, a decorrere dall'esercizio 1988 e fino all'anno 1992, al predetto consorzio di garanzia fidi, contributi da utilizzarsi per l'attuazione di interventi finanziari, nelle forme del contributo in conto interesse, atti a favorire il mantenimento dell'attuale livello occupazionale nonché il processo di riconversione, di ristrutturazione e di sviluppo delle medie e piccole imprese collegate all'attività del Centro autoportuale in Pollein.
2. Il contributo a carico della Regione è determinato per l'anno 1988 in Lire 4 miliardi; per gli anni successivi sarà determinato con la legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7.12.1979, n. 68.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 27
Favorevoli: 22
Contrari: 5
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.
Articolo 3
1. Il Consiglio regionale provvederà a stabilire le condizioni e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge, individuando le tipologie dei programmi da incentivare e graduando la misura degli interventi in funzione del mantenimento dei livelli occupazionali e delle esigenze di sviluppo delle piccole e medie imprese collegate all'attività del centro autoportuale di Pollein.
2. La Giunta regionale riscontra la sussistenza dei requisiti stabiliti a norma del comma precedente e ammette ai contributi, di cui alla presente legge, gli interventi proposti dal Consorzio Garanzia Fidi.
3. I contributi possono essere concessi fino ad una misura tale che il tasso di interesse a carico dei beneficiari non sia inferiore al 50 per cento del tasso di riferimento fissato dal Ministro del Tesoro ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, vigente al momento della stipula.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 27
Favorevoli: 22
Contrari: 5
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4.
Articolo 4
1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto per l'anno 1988 in £. 4 miliardi, si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)" del bilancio di previsione per l'esercizio 1988 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 27
Favorevoli: 22
Contrari: 5
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5.
Articolo 5
1. Alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 vengono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
Cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento"
£. 4.000.000.000
in aumento
Settore 2.2.2. - Sviluppo economico
Programma 2.2.2.11. Interventi promozionali per il commercio
Cap. 36910 (di nuova istituzione) Codificazione 2.1.2.4.3.5.10.25.03 "Contributi al Consorzio Garanzia Fidi fra gli importatori e le case di spedizione per attività connesse ai servizi internazionali di importazione
- L.R. n.
£. 4.000.000.000
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 27
Favorevoli: 22
Contrari: 5
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6.
Articolo 6
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 27
Favorevoli: 22
Contrari: 5
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 29
Favorevoli: 21
Contrari: 8
Il Consiglio approva
