Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 3776 du 9 mai 1988 - Resoconto

OGGETTO N. 3776/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "INTERVENTO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA NELLA COSTRUZIONE DI EDIFICI DI CULTO".

PRESIDENT: Le Président de la Junte, Rollandin, a demandé à prendre la parole; il y a droit.

ROLLANDIN (U.V.): Je crois qu'on a déjà illustré la loi et la Commission compétente est suffisamment claire dans les doutes et dans l'engagement que l'on avait pris au moment de la présentation de notre loi. Donc, je crois qu'il n'y a rien à ajouter.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Sandri; ne ha facoltà.

SANDRI (N.S.): Io sono rimasto quasi allibito dalla presentazione di questa proposta di legge, anche se so che il Presidente della Giunta ne ha più volte rigettato sull'opposizione la responsabilità. Personalmente continuo a ripetere in tutte le lingue di aver sempre rifiutato questa proposta e la rifiuto anche oggi ed in questo mi conforta il materiale che il Presidente della Giunta ci ha voluto cortesemente far arrivare e che comprende anche i pareri di alcune Chiese e congregazioni religiose.

Mi si consenta di leggere la risposta della Chiesa evangelica valdese, che rappresenta anche la Chiesa metodista:

"Egregio signor Presidente, a nome dell'assemblea di Chiese di Aosta e sentito il parere della Tavola valdese, organo esecutivo delle Chiese valdesi e metodiste d'Italia, le esprimiamo innanzitutto la nostra gratitudine per l'attenzione dimostrata nel voler sottoporre anche alla nostra attenzione il tema in oggetto.

Atti, come quello da lei intrapreso, di origine laica ed amministrativa, risultano significativi di un reale spirito di sensibilità verso le minoranze. Nella nostra visione, nella nostra sensibilità, nei nostri atti procedurali e nelle intese con lo Stato italiano, come espresso secondo la legge n. 449 del 13 agosto 1984, è nostra persuasione che il sostentamento del culto di qualsiasi confessione non debba risultare fra i compiti dello Stato, ma a responsabilità dei singoli membri di quel culto. Riteniamo cioè che il vero progresso, a partire da uno Stato monoconfessionale, non sia quello di arrivare ad uno Stato pluriconfessionale, ma ad uno Stato laico.

In considerazione di questa visione, non possiamo che esprimere un parere negativo in merito alla bozza regionale sottopostaci e finalizzata all'assunzione, da parte della R.A.V.A., a totale suo carico, dei lavori relativi ai nuovi edifici per il culto connessi alla pratica religiosa delle comunità locali. Tale affermazione" - prosegue il comunicato della Chiesa evangelica valdese - "non è opinione di singoli o di realtà locali, ma trova riscontro in una precisa posizione del nostro Sinodo, espressa nel 1985 con l'atto 60, quando precisa il proprio giudizio negativo sull'assunzione da parte dello Stato di oneri di mantenimento degli enti ecclesiastici, dei ministri di culto e di sostegni finanziari ai cosiddetti bisogni religiosi della popolazione. Ringraziando...".

Io credo che questa sia la più evidente testimonianza che persone laiche nello spirito pubblico, anche se religiose nello spirito privato, sono concordi con chi è laico da tutte e due le parti nel ritenere fondamentale la separazione tra Stato e Chiesa e fra Stato e religione. Ciò anche perché - e questa a mio parere è la parte più grave del presente provvedimento di legge - questa legge interviene profondamente nel sentimento religioso delle persone, perché fa una scelta netta anche all'interno della religione.

Signor Presidente, secondo me, questa legge non incentiva tutta la religione o meglio non tutte le volontà religiose della popolazione, ma solo quelle delle istituzioni. Questa proposta di legge, nel caso della religione cattolica, serve alla Chiesa intesa come istituzione, ma non alle comunità di base e non, per esempio, ad altre istanze religiose che esistono nella popolazione. In termini più banali e concreti, possiamo dire che questa proposta di legge è un supporto ai vescovi e non alla Chiesa "spontanea", nata dal Concilio Vaticano II.

Non soltanto per gli intrallazzi tra Stato e religione, tra la nostra Valle d'Aosta e le varie Chiese o istituzioni religiose presenti, ma anche perché noi interveniamo con un atto all'interno di un dibattito religioso per preferire le posizioni di una parte rispetto alle altre, noi non voteremo questa legge, ma voteremo contro ed è soltanto per un accordo sul buon andamento delle istituzioni che, seppure "obtorto collo", non facciamo ostruzionismo su questo tipo di legge.

Io presento degli emendamenti che tendono almeno a modificare la cosa più indegna che esiste in questa legge e cioè le parole in cui si dice che la legge è diretta esclusivamente "alla pratica religiosa delle comunità locali", che vengono sostituite dalle parole "con attività culturali, educative e morali delle comunità locali", in modo che nel provvedimento siano comprese anche quelle persone che svolgono attività religiose e filosofiche di altra natura, ma che comunque tendono al miglioramento umano delle popolazioni locali.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Torrione; ne ha facoltà.

TORRIONE (P.S.I.): Non credo sia opportuno tornare a ribadire quello che già è stato oggetto di un'accesa seduta alcuni mesi fa, quando abbiamo discusso il provvedimento di legge relativo al finanziamento della costruzione del convento del Carmelo.

Noi abbiamo un profondo rispetto per chi professa una religione, però riteniamo che la distinzione delle due sfere di competenza, di ciò che è dello Stato e di ciò che è della Chiesa, debba essere rigorosamente rispettata. Non certo per citare una frase storica, ma credo che il detto "libera Chiesa in libero Stato" possa adattarsi anche al provvedimento che la Giunta regionale ci propone. Non vogliamo che ci siano interferenze di nessun tipo, ma, proprio perché rispettiamo la religiosità, dobbiamo essere altrettanto rispettosi della laicità. Credo che questo discorso valga per noi, come per altre forze politiche, indipendentemente dal fatto che si possa essere credenti o meno.

Non sto qui a ripetere tutte le considerazioni che avevo fatto la volta scorsa, compreso il mio momento di silenzio, che mi è stato ricordato e sottolineato in altre occasioni dal Presidente della Giunta, però non ritengo possibile che l'ente pubblico, in questo caso la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, si accolli un onere di questo tipo: non lo riteniamo giusto, anche se ci sono dei precedenti illustri, come abbiamo letto con attenzione nella relazione, che noi non neghiamo, e benché ci siano delle disposizioni di legge che, per qualche verso, si possono adattare anche alla nostra realtà.

Non aggiungo altro, ma ritengo che si tratti di un atto estremamente discutibile anche per coloro che credono. Le reazioni al precedente provvedimento, infatti, sono state di vario tipo anche all'interno dello stesso mondo cattolico, dove si è aperto un dibattito su questo argomento e alcune comunità di base, o perlomeno alcune organizzazioni collaterali, non hanno apprezzato che la Chiesa, nella sua ufficialità o meglio come istituzione, come diceva il Consigliere Sandri, abbia in qualche modo avallato l'intervento finanziario della Regione.

Alcuni mesi orsono, e mi sembra proprio in occasione della Pasqua, è stata riproposta all'attenzione di noi tutti una famosa intervista di Sergio Zavoli ad una carmelitana scalza. Dalle risposte dell'intervistata mi sono reso conto di quanto fosse trascendentale il modo di essere di quella religiosa e di quante poche connessioni avesse con le cose di questa terra. Sono rimasto stupito, anche perché in una sua risposta ha detto che, in fondo, attendeva la morte per poter tornare a Dio.

Ho citato questa intervista per precisare fino a che punto può arrivare la religiosità di una persona che ha scelto una strada molto difficile e molto dura, ma che noi, tutto sommato, abbiamo "offeso" con un'offerta di vile denaro. Devo confessare di essermi sentito, allora, un po' mortificato, come uomo che siede in questo Consiglio, per aver in qualche modo toccato una sfera così personale e religiosa che aveva reso quella persona completamente diversa dagli altri uomini che affrontano la comune realtà di tutti i giorni. Credo che l'adesione al Carmelo possa anche trasformare una persona.

Voglio solo ribadire che il nostro "no" non è un "no" purchessia, ma è un "no" convinto, che vuole mantenere rigorosamente separate la sfera dell'ente Regione e quella della religione. Tale separazione, in questo caso, viene invece violata dalla costruzione di edifici per il culto. Torniamo a ribadire, quindi, che su questo piano non possiamo seguire la Giunta regionale e mi auguro che anche altre forze politiche abbiano un atteggiamento uguale al nostro. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA (P.C.I.): Questo disegno di legge fa seguito al disegno di legge per il finanziamento della costruzione del monastero di clausura e, in qualche modo, trae anche la sua origine da una discriminazione, che si faceva in quel momento, tra una religione e altre religioni.

Devo però dire che il risultato è del tutto deludente e non corrisponde alle nostre aspettative. Ci dispiace che questo disegno di legge sia arrivato all'ultimo Consiglio. Ci dispiace che, mentre sul monastero si è discusso per mesi, non si sia riusciti a rinviare l'esame di questo disegno di legge neanche di una settimana, e lo si sia portato direttamente in Consiglio. Ci dispiace di non aver potuto sentire alcune delle Chiese interessate, perché ci pare che, per andare incontro ad esigenze che erano state espresse, sia stata scelta una strada abbastanza facile, ma forse non così produttiva.

Ricordo che il disegno di legge per il finanziamento del Monastero, dopo tutta la discussione, interveniva soltanto sugli interessi: dapprima si rimborsavano sia gli interessi che una parte del capitale, mentre, dopo il confronto nelle Commissioni ed in Consiglio, si era corretta quell'impostazione e si era arrivati ad intervenire solo sul 75 per cento degli interessi.

In questo caso, invece, si è andati in una direzione completamente diversa, perché la Regione si fa carico della costruzione "al rustico" degli edifici di culto e dei locali loro connessi. Non mi risulta che in altre regioni sia stata seguita la stessa impostazione. Io ricordo che esistevano leggi che davano contributi in conto interessi o contributi in conto capitale, ma non ricordo interventi che avessero il carattere di sostituire l'ente pubblico all'iniziativa degli enti religiosi.

La formulazione con cui si arriva alla scelta, inoltre, non ci sembra così chiara mentre, per ciò che riguarda la Chiesa cattolica, si individua il soggetto di proposta, per il resto si rimane su questo tipo di formulazione: "...su proposta delle Chiese i cui rapporti con lo Stato sono regolati da Intesa in attuazione dell'art. 8 della Costituzione Italiana". A noi non sembra che questa formulazione sia sufficientemente precisa e che sia comprensiva di tutte le possibili fedi e religioni. Su questo abbiamo dei dubbi, anche se non siamo in grado di dimostrarli.

Dobbiamo fare, infine, ancora due considerazioni. Noi preferiremmo, ed in questo senso presenterò un emendamento, che il programma annuale fosse fissato dal Consiglio regionale e non dalla Giunta regionale, perché, in pratica, con questo meccanismo, le Chiese, che in alcuni casi sono soggetti non ben identificati, fanno domanda alla Giunta ed essa le accoglie o meno. Noi preferiremmo, invece, che questo programma fosse valutato dal Consiglio regionale.

Aggiungiamo inoltre che, a fronte dell'intervento, per cui si costruisce e si completa fino "al rustico" e si interviene anche sui locali accessori, anche se poi non è ben chiarito che cosa si intenda per locali accessori e connessi agli edifici di culto, lo stanziamento è previsto in soli 100 milioni. C'è, quindi, qualcosa di riduttivo, perché da una parte si dà l'impressione di essere disponibili nei confronti di tutti, mentre poi lo stanziamento è di soli 100 milioni.

Noi, quindi, abbiamo grosse perplessità su questo disegno di legge ed avremmo preferito discuterlo con più calma a settembre.

PRESIDENTE:Si passa ora all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1.

CAPO I - Intervento della Regione autonoma Valle d'Aosta nella costruzione di edifici di culto.

Art. 1

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta è autorizzata ad assumere a totale suo carico i lavori per la costruzione al rustico o per il completamento al rustico di edifici per il culto e di quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica religiosa delle comunità locali.

2. È altresì a carico della Regione Autonoma Valle d'Aosta l'onere per l'acquisto delle aree occorrenti nel caso che queste non siano cedute gratuitamente da altri.

3. I locali funzionalmente connessi alla pratica religiosa possono essere costruiti indipendentemente dagli edifici di culto già esistenti o da costruirsi.

4. Per costruzione al rustico si intende la costruzione delle fondazioni e dell'ossatura, dei muri in genere e delle tramezzature interne, della copertura, comprese le opere di impermeabilizzazione e di convogliamento delle acque piovane, dei solai, degli infissi, nonché la esecuzione dei lavori di isolamento dall'umidità e di protezione dagli agenti atmosferici come intercapedini, vespai, intonaci esterni od interni, magisteri di faccia vista, esclusi gli impianti, i pavimenti, le rifiniture, le opere d'arte ed in generale tutto l'arredamento.

5. Il programma annuale delle opere da ammettere a contributo e la relativa spesa a carico della Regione Autonoma Valle d'Aosta è fissato dalla Giunta Regionale su proposta del Consiglio degli Affari Economici della Diocesi di Aosta per gli edifici di culto cattolico e su proposta delle Chiese i cui rapporti con lo Stato sono regolati da Intesa in attuazione dell'art. 8 della Costituzione Italiana.

6. I lavori sono affidati in concessione agli Enti giuridicamente riconosciuti, proprietari o beneficiari degli edifici di culto e di quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro connessi alla pratica religiosa delle comunità locali.

PRESIDENTE: Do lettura di un emendamento all'articolo 1, proposto dal Consigliere Mafrica.

EMENDAMENTO

All'articolo 1, quinto comma, le parole "dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "dal Consiglio regionale".

PRESIDENT: Le Président de la Junte, Rollandin, a demandé à prendre la parole; il y a droit.

ROLLANDIN (U.V.): La loi, qui a été illustrée à la Commission compétente, est suffisamment claire dans les buts; c'est un engagement que nous avions pris au moment de la présentation de notre loi. Il n'y a donc pas grand'chose à ajouter.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Mafrica.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 6

Favorevoli: 6

Astenuti: 20 (Beneforti, Bondaz, Borbey, Breuvé, Fosson, Lanièce,Lanivi, Maquignaz, Marcoz, Martin, Pascale, Perrin, Pollicini, Ricco, Rolando, Rollandin, Stévenin, Tamone, Torrione e Voyat)

Il Consiglio non approva

PRESIDENTE: Do lettura del primo emendamento all'articolo 1, presentato dal Consigliere Sandri.

EMENDAMENTO

All'art. 1 le parole "alla pratica religiosa delle comunità locali" sono sostituite con le parole "con attività culturali, educative e morali delle comunità locali".

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Pascale; ne ha facoltà.

PASCALE (P.S.I.): Vorrei solo giustificare la nostra astensione su tutti gli emendamenti presentati, sia quelli del Consigliere Sandri, sia quello del Consigliere Mafrica. Noi siamo contrari al disegno di legge per una questione di principio e voteremmo contro anche se il testo fosse emendato da tutti gli emendamenti che sono stati presentati.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Sandri; ne ha facoltà.

SANDRI (N.S.): In considerazione della dichiarazione che ha fatto poco fa, penso che il Presidente della Giunta si dovrebbe porre il problema di fare in modo che anche gli enti che non hanno scopo di lucro, ma che esercitano delle attività culturali, educative e morali laiche, possano utilizzare finanziamenti agevolati, come quelli previsti da questa legge per gli enti religiosi. Attualmente, infatti, ciò non è possibile, perché tali enti sono sottoposti ad una disparità di trattamento e quindi incontrano maggiori problemi degli enti religiosi.

Pertanto, se il Presidente nella prossima legislatura dovesse accogliere i suggerimenti del Partito Comunista, sarebbe opportuno che provvedesse anche all'abolizione di queste differenze, proprio perché esistono anche enti morali laici che vogliono intraprendere delle iniziative e costruire dei "batiments". Poiché è opportuno attuare degli interventi anche a loro favore, ritengo di dover mantenere gli emendamenti che avevo presentato.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione il primo emendamento all'articolo 1, presentato dal Consigliere Sandri e del quale abbiamo già dato lettura.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 6

Favorevoli: 6

Astenuti: 20 (Beneforti, Bondaz, Borbey, Breuvé, Fosson, Lanièce,Lanivi, Maquignaz, Marcoz, Martin, Pascale, Perrin, Pollicini, Ricco, Rolando, Rollandin, Stévenin, Tamone, Torrione e Voyat)

Il Consiglio non approva

PRESIDENTE: Do lettura del secondo emendamento all'articolo 1, presentato dal Consigliere Sandri.

EMENDAMENTO

All'art. 1 è eliminato il 3° comma.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Sandri; ne ha facoltà.

SANDRI (N.S.): Ad alcuni sarà sfuggito questo elemento, ma consentitemi di illustrarlo brevemente. Con questo comma si finanzia la costruzione di locali funzionalmente connessi alla pratica religiosa anche là dove già ne esistono.

Quando si affronteranno i piani annuali, sarà bene rivedere questo concetto, per evitare di assistere ad una possibile proliferazione di strutture anche là dove, forse, già ci sono e dove, magari, sono addirittura anche poco utilizzate.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione il secondo emendamento all'articolo 1, presentato dal Consigliere Sandri.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 6

Favorevoli: 6

Astenuti: 20 (Beneforti, Bondaz, Borbey, Breuvé, Fosson, Lanièce,Lanivi, Maquignaz, Marcoz, Martin, Pascale, Perrin, Pollicini, Ricco, Rolando, Rollandin, Stévenin, Tamone, Torrione e Voyat)

Il Consiglio non approva

PRESIDENTE: Do lettura del terzo emendamento all'articolo 1, presentato dal Consigliere Sandri.

EMENDAMENTO

All'art. 1 il 5° comma è sostituito dal seguente comma:

"Il programma annuale delle opere da ammettere a contributo e la relativa spesa a carico della Regione Autonoma della Valle d'Aosta è fissato con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 6

Favorevoli: 6

Astenuti: 20 (Beneforti, Bondaz, Borbey, Breuvé, Fosson, Lanièce,Lanivi, Maquignaz, Marcoz, Martin, Pascale, Perrin, Pollicini, Ricco, Rolando, Rollandin, Stévenin, Tamone, Torrione e Voyat)

Il Consiglio non approva

PRESIDENTE: Do lettura del quarto emendamento all'articolo 1, presentato dal Consigliere Sandri.

EMENDAMENTO

All'art. 1, 6° comma, sono eliminate le parole "connessi alla pratica religiosa delle comunità locali".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 6

Favorevoli: 6

Astenuti: 20 (Beneforti, Bondaz, Borbey, Breuvé, Fosson, Lanièce, Lanivi, Maquignaz, Marcoz, Martin, Pascale, Perrin, Pollicini, Ricco, Rolando, Rollandin, Stévenin, Tamone, Torrione e Voyat)

Il Consiglio non approva

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, nel testo originale già letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 25

Votanti: 25

Favorevoli: 17

Contrari: 8

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.

Art. 2

1. Per ottenere i benefici indicati dall'art. 1 gli Enti proprietari o beneficiari degli edifici di culto devono presentare domanda alla Giunta Regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, allegando il progetto di massima corredato da relazione dimostrativa della necessità della stessa, nel rispetto delle leggi urbanistiche esistenti e di tutte le leggi e regolamenti inerenti le nuove costruzioni.

2. Il pagamento della somma corrispondente alla spesa delle opere ed all'acquisto delle aree a norma dell'art. 1 è effettuato dopo il collaudo dei lavori. Sono tuttavia ammesse liquidazioni parziali in corso d'opera in base a documenti giustificanti della effettiva esecuzione delle opere.

PRESIDENTE: Do lettura di un emendamento all'articolo 2, presentato dal Consigliere Sandri.

EMENDAMENTO

All'art. 2, 1° comma, sono abrogate le parole "degli edifici di culto".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 25

Votanti: 5

Favorevoli: 5

Astenuti: 20 (Beneforti, Bondaz, Borbey, Breuvé, Fosson, Lanièce,Lanivi, Maquignaz, Marcoz, Martin, Pascale, Perrin, Pollicini, Ricco, Rolando, Rollandin, Stévenin, Tamone, Torrione e Voyat)

Il Consiglio non approva

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2, nel testo originale già letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 25

Votanti: 25

Favorevoli: 17

Contrari: 8

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.

Art. 3

1. L'esecuzione delle opere previste nella presente legge è sottoposta alla vigilanza degli uffici dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

2. In ogni progetto è computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, una somma corrispondente al 5% dell'ammontare dei lavori a carico della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 25

Votanti: 25

Favorevoli: 17

Contrari: 8

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4.

CAPO II - Concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto e di opere annesse.

Art. 4

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta è autorizzata a concedere agli Enti giuridicamente riconosciuti, proprietari o beneficiari di edifici di culto e di quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica religiosa delle comunità locali, mutui agevolati assistiti dal contributo regionale, della durata massima di anni 20, da contrarre con la propria Finanziaria Regionale o con gli Istituti di Credito convenzionati con la Regione Autonoma Valle d'Aosta.

2. La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare con gli Istituti di Credito apposite convenzioni in cui saranno precisate le modalità relative al pagamento dei contributi ed alla erogazione dei mutui. L'impegno della Regione nei mutui citati non può eccedere il 75% delle quote interessi relativi ai piani di ammortamento dei mutui stessi, da versarsi direttamente ed inevocabilmente, agli Istituti di credito Mutuanti.

PRESIDENTE: Do lettura di un emendamento, all'articolo 4, presentato dal Consigliere Sandri.

EMENDAMENTO

All'art. 4, 1° comma, sono abrogate le parole "di culto e di quelli" e "funzionalmente connessi alla pratica religiosa delle comunità locali".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 5

Favorevoli: 5

Astenuti: 21 (Beneforti, Bondaz, Borbey, Breuvé, Faval, Fosson, Lanièce, Lanivi, Maquignaz, Marcoz, Martin, Pascale, Perrin, Pollicini, Ricco, Rolando, Rollandin, Stévenin, Tamone, Torrione e Voyat)

Il Consiglio non approva

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4, nel testo originale già letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 25

Votanti: 25

Favorevoli: 18

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5.

Art. 5

1. La spesa da ammettere a mutuo è determinata:

a) dall'importo dei lavori di costruzione o di rifinitura indispensabili per il funzionamento degli edifici;

b) dal costo dell'area che debba essere acquistata;

c) dalle spese generali di progettazione, direzione e collaudo dei lavori, nella misura del cinque per cento degli importi di cui alle lettere a) e b).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 25

Votanti: 25

Favorevoli: 18

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6.

Art. 6

1. Per l'istruttoria delle domande intese ad ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli precedenti si applicano le norme contenute nel Capo I della presente legge.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 25

Votanti: 25

Favorevoli: 18

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 7.

CAPO III - Norme Finanziarie

Art. 7

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono così determinati e graveranno sui sottoindicati capitoli che vengono all'uopo istituiti sul bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:

a) per gli interventi previsti dal Capo I £. 100.000.000 per l'anno 1988 - Cap. 23620.

A decorrere dal 1989 i relativi oneri saranno determinati con legge finanziaria di cui all'art. 19 della legge regionale 7.12.1979, n. 68 e successive modificazioni;

b) per gli interventi previsti dal Capo II £. 100.000.000 annue a decorrere dal 1988 per anni 20 - Cap. 23625.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede:

- per l'anno 1988 mediante riduzione per £. 200.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 "fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per il corrente esercizio relativo agli interventi per la costruzione della sede di uffici finanziari dello Stato"; suddetto intervento risulta, quindi disponibile la minor somma di £. 300.000.000;

- per gli anni 1989 e 1990 mediante utilizzo per £. 200.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. "altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1988/1990.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 25

Votanti: 25

Favorevoli: 18

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 8.

Art. 8

1. Alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)"

£. 200.000.000

in aumento

2.1. Interventi a carattere generale

2.1.2. Altri interventi

Cap. 23620 (di nuova istituzione) Codificazione 2.1.2.1.0.3.08.15.02 "Spese per interventi nella costruzione di edifici di culto - L.r. n." CAPO I

£. 100.000.000

Cap. 23625 (di nuova istituzione) Codificazione 2.1.2.4.2.4.08.15.02 "Concorso nel pagamento di interessi sui mutui per la costruzione di edifici di culto - L.r. n." CAPO II

£. 100.000.000

Totale in aumento £. 200.000.000

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 25

Votanti: 25

Favorevoli: 18

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

PRIMA VOTAZIONE: NULLA

SECONDA VOTAZIONE: NULLA

ESITO DELLA VOTAZIONE PER SCHEDE

Presenti: 27

Votanti: 27

Favorevoli: 18

Contrari: 8

Schede nulle: 1

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: L'oggetto n. 61 è rinviato.

Il Consiglio sospende i propri lavori sino alle ore 21,39.

Si dà atto che i lavori del Consiglio sono sospesi dalle ore 20,39 alle ore 21,59.

PRESIDENTE: Signori Consiglieri, proseguiamo nella trattazione dell'ordine del giorno con l'esame dell'oggetto n. 62.