Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 3777 du 9 mai 1988 - Resoconto

OGGETTO N. 3777/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1984, N. 46, RECANTE LA DISCIPLINA DELLA VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE E INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE PER LA FORMAZIONE DEI PIANI COMUNALI".

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Lanivi; ne ha facoltà.

LANIVI (A.D.P.): Il disegno di legge che viene sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio regionale concerne l'adattamento della normativa regionale alle modificazioni sopravvenute a livello di legislazione nazionale in materia.

La proposta è stata esaminata e discussa in seno alla competente Commissione consiliare, dalla quale ha ottenuto l'unanimità dei consensi.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Sandri; ne ha facoltà.

SANDRI (N.S.): Questo provvedimento di legge è abbastanza interessante e credo che meriti un'ampia discussione, perché affronta temi che hanno una notevole ripercussione nel campo commerciale ed in quello della programmazione di tipo turistico, ovviamente in rapporto ai problemi dell'informazione. Cercherò di spiegarmi meglio.

La normativa di questo articolato, che modifica la legge regionale precedente, peraltro neppure tanto vecchia, del 19 agosto 1984, n. 46, che disciplina la "vendita di giornali e riviste e indirizzi di programmazione per la formazione dei piani comunali", prevede di modificare la vendita di periodici e quotidiani, non limitandola solo alle attività più tipicamente interessate alla loro distribuzione, ma estendendola, per la prima volta, anche alle strutture di tipo turistico-alberghiero. Da ciò discende l'aggettivo "turistico" che ha fatto sorridere qualche Consigliere della minoranza, che forse non aveva letto con sufficiente attenzione questa legge.

Quello su cui non siamo molto d'accordo e su cui sarebbe interessante rivedere le posizioni è il discorso che "per la vendita automatica dei quotidiani", come dice l'articolo 1, "si deve tenere conto delle esigenze derivanti dalla esistenza di altri punti di vendita"; però il modo in cui questa "vendita automatica" deve essere correlata con i punti-vendita esistenti non è specificato nella legge e, pertanto, non si capisce con quali criteri si potrà stabilire se e come...

(...INTERRUZIONE...)

... Presidente, non si sente...!

Dicevo che non si capisce in che modo questi nuovi punti di vendita devono integrarsi con quelli già esistenti. Non si tratta di un problema secondario, perché noi sappiamo, ad esempio, che nel Comune di Aosta esistono almeno quattro o cinque rivendite che hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese, perché hanno degli incassi non adeguati al "ritorno possibile mensile" per una persona fisica.

In effetti, questa preoccupazione...

(...INTERRUZIONE...)

... Io vorrei chiedere, in particolare al Partito Socialista, che fino ad oggi ha svenduto l'atteggiamento della minoranza, di non disturbare quantomeno un Consigliere che sta leggendo!

Mi sembra che un'altra disattenzione nei confronti delle persone fisiche che gestiscono questi punti di vendita sia originata dall'articolo 2, laddove si dice: "Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di un'autorizzazione". Mentre alle persone giuridiche, che hanno già delle situazioni fortunate, come, per esempio, quando già si occupano di altri settori merceologici, può essere concessa l'autorizzazione per la rivendita di giornali quotidiani e di periodici.

Direi, quindi, che c'è una forma di discriminazione nei confronti dei punti di vendita più piccoli e, considerando che questa legge recepisce una tendenza ormai inarrestabile nel panorama merceologico italiano, e cioè quella della grande distribuzione, ho l'impressione che arriveranno tempi magri per le persone che svolgono questo tipo di attività.

Tra l'altro, penso che la normativa prevista dal quinto comma dell'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1984, n. 46, dovrebbe essere verificata fra un anno o due, per vedere che quota di mercato avrà raggiunto la grande distribuzione. Considerando che questo argomento non è stato ancora affrontato in maniera chiara e corretta a livello regionale, ho l'impressione che le conseguenze sulla distribuzione dei quotidiani non saranno particolarmente sentite.

Vorrei far presente a questo onorevole Consiglio che l'iniziativa di una grande distribuzione intrapresa a Pont-Saint-Martin è stata bloccata in maniera aleatoria e poco comprensibile. Resta il fatto, però, che in quella zona la grande distribuzione non ha ancora una sua particolare presenza. L'unica eccezione è rappresentata dalle cooperative che sono presenti con la COINOP nella zona di Verrès ed in quella di Pont-Saint-Martin.

Considerando che qui si fa una normativa per la grande distribuzione, ma non essendoci ancora, in Valle d'Aosta, un piano per la grande distribuzione, vorrei proprio sapere come sarà possibile regolamentare la distribuzione dei quotidiani.

Mi sembra importante ricordare, inoltre, che l'affidamento in gestione è posto correttamente per quanto concerne la malattia e gli infortuni, e questa è una garanzia, quasi sindacale, nei confronti dei gestori di questi esercizi commerciali. Mi sembra del tutto inaccettabile, però, la questione del superamento dell'età pensionabile, perché mi sembra che si potrebbe approfittare di quella particolare circostanza.

Io penso che, nel momento in cui si raggiunge l'età pensionabile, debba essere rivista l'attribuzione della licenza, per evitare che la stessa diventi una specie di diritto divino che possa essere tramandata, in questo caso, dal titolare, con una forma di affidamento in gestione che nell'arco di pochi anni potrebbe estendersi su tutto il territorio regionale, con il risultato che un gruppo di persone si ritroverebbe a godere di questo diritto solo per essere riuscite ad ottenere il primo affidamento.

Io penso che, in tema di pubblicazioni specializzate, si sarebbe potuta fare un'eccezione per i quotidiani di partito, politici o di cooperative, inserendoli tra le pubblicazioni la cui vendita è possibile sulla base di un'azione di volontariato o comunque presso le sedi dei partiti, dei sindacati o degli ordini religiosi, anche se in questo caso, come è già stato evidenziato nel corso del pomeriggio, in occasione dell'approvazione della legge sul finanziamento agli edifici di culto, sarebbe più importante distinguere molto bene le iniziative rivolte alle strutture laiche da quelle rivolte alle strutture di tipo religioso.

Tra l'altro, non si capisce perché sia necessaria l'autorizzazione per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole. Faccio un esempio. Non so se necessitino di autorizzazione i libri che Nuova Sinistra ha prodotto in questi anni e che, in effetti, sono delle pubblicazioni assimilabili a quelle di tipo specializzato. Questi libri ("Parchi e popolazioni locali", "La valutazione dell'impatto ambientale" o "Dossier Casino") sono venduti anche nelle edicole e, quindi, in base a questa legge non potrebbero essere venduti senza autorizzazione, né attraverso la vendita militante, né attraverso la vendita nelle sedi dei partiti. A mio parere ciò è incomprensibile e si potrebbe chiedere all'Assessore di rinviare l'esame di questa legge a domani, per predisporre degli emendamenti che possano recepire queste indicazioni.

Credo, inoltre, che in tema di "consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti", si giunga ad andare contro la normativa sindacale, perché mi sembra che queste norme contrastino pesantemente con la normativa in vigore sul commercio ambulante e, soprattutto, con quella sugli agenti di commercio, che hanno delle tutele sindacali. In questo modo, invece, si assegna ad altri soggetti, e cioè agli editori, ai distributori ed agli edicolanti, la facoltà di svolgere una mansione in concorrenza con gli agenti di commercio, che, quindi, potrebbero vedersi alterare i propri introiti.

Si poteva infine specificare decisamente meglio la vendita in alberghi e pensioni, quando essa costituisce un servizio offerto ai clienti, con l'identificazione di meccanismi per i quali, ad esempio, le copie distribuibili non dovrebbero superare i letti presenti nelle strutture alberghiere, in modo che non si possano configurare delle forme di commercio abusivo. Vorrei sapere anche come ci si dovrebbe comportare, in questi casi, per il calcolo ed il versamento della tassa sul valore aggiunto, se si deve fare a parte un apposito calcolo dell'I.V.A. oppure se tali vendite possono rientrare nella più generale offerta dei vari servizi alberghieri.

Considerando, inoltre, l'importanza dell'I.V.A. per le casse regionali, questa precisione, nell'esatta determinazione delle particolari categorie che devono sottostare a questa dichiarazione, consentirebbe di incrementare in misura notevole le entrate della Regione, in quanto si eviterebbero delle erosioni, più che delle evasioni, nei confronti di questa tassa.

Nell'articolo 7 si fa riferimento ai piani comunali ed in proposito ritorna un problema che abbiamo già citato questa mattina e cioè che, mentre i piani comunali hanno un senso per alcuni grandi comuni, come ad esempio Châtillon, Saint-Vincent o Aosta, per i comuni più piccoli si potrebbe indicare già nella stessa legge un ente intermedio che consenta di predisporre dei piani almeno attendibili e con ripercussioni corrette sulla distribuzione commerciale.

In questo caso, invece, e specie nelle situazioni molto piccole, si delega il sindaco al rilascio di questa autorizzazione, ma voi potete ben capire che l'autorizzazione all'apertura di una rivendita in un paese molto piccolo, come ad esempio Rhêmes-Notre-Dame, quando magari ce n'è già una a Rhêmes-Saint-Georges, può rivelarsi come una contraddizione sotto l'aspetto economico. In questo senso potrebbe essere identificata una fascia di distribuzione agevolata, per certi periodi dell'anno, quando l'attività turistica consente effettivamente di mantenere un livello di vendite utile alla positiva gestione del servizio.

Tale normativa potrebbe essere ripresa nell'articolo 5, laddove si consente la vendita di quotidiani negli alberghi e nelle pensioni, permettendo al sindaco di autorizzare la prima rivendita ad esercizi già esistenti, legandola soprattutto al discorso turistico e cioè alla prima pensione o al primo albergo che ne faccia richiesta.

La gente del posto potrebbe essere danneggiata dal fatto che questo tipo di vendita sarebbe limitata ai mesi estivi, ma io penso che in materia si debba fare un discorso legato soprattutto agli operatori e cioè a quelli che vivono su questo tipo di attività commerciale, per cui non è possibile scendere al di sotto di determinati livelli di vendita. Credo che nei comuni più piccoli e nelle situazioni più decentrate, nei mesi dell'anno privi di attività turistica, non ci sia altra soluzione che quella di ricevere per abbonamento postale le informazioni, i giornali ed i periodici.

Il parere della III Commissione consiliare permanente, espresso in data 22 aprile, presenti i Consiglieri Pollicini, Stévenin, Beneforti e Millet, non precisa se ci sia stato un incontro, ad esempio, con i partiti, con le associazioni sindacali o religiose, per averne un parere od orientamento nei confronti di questo disegno di legge. Se non vado errato, non c'è alcun riscontro di eventuali pareri delle organizzazioni di categoria, degli albergatori, editori, distributori ed edicolanti, per cui mi sembra di poter dire che la documentazione che ci è stata fornita sia abbastanza modesta.

Per queste ragioni, il Gruppo di Nuova Sinistra chiede il rinvio a domani dell'esame del presente disegno di legge, per poter studiare alcuni emendamenti illustrati nella premessa, specie per quanto concerne le persone fisiche ed il superamento dell'età pensionabile. Se ciò non sarà possibile, non voteremo questa legge, perché ci pare che non offra sufficienti garanzie per la preparazione dei piani comunali.

PRESIDENTE: Si passa ora all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1.

Articolo 1

1. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1984, n. 46 è così sostituito:

"4) Per la vendita automatica si deve tenere conto delle esigenze derivanti dalla esistenza di altri punti di vendita.

È fatta salva la norma di cui all'art. 35 della legge 11.6.71, n. 426."

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Sandri)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.

Articolo 2

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1984, n. 46, sono aggiunti i seguenti tre commi:

"3) L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali quotidiani e periodici può essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche.

Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche e a persone giuridiche."

"4) Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di un'autorizzazione."

"5) L'autorizzazione al commercio rilasciata per gli esercizi della grande distribuzione, per le librerie e per le rivendite di tabacchi comprende, qualora richiesta, anche l'autorizzazione alla rivendita di giornali quotidiani e periodici, quando gli stessi esercizi sono programmati a tal fine nei piani comunali di cui alla presente legge."

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 27

Favorevoli: 26

Contrari: 1

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.

Articolo 3

1. Il n. 2 della lettera b) del primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1984, n. 46, è così sostituito:

"2. domande presentate da coadiutori che dimostrino di aver coadiuvato in una rivendita per almeno due anni o da gestori di cui al secondo comma del successivo articolo 10."

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 27

Favorevoli: 26

Contrari: 1

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4.

Articolo 4

1. Il secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1984; n. 46, è così sostituito:

"2) È vietato l'affidamento in gestione a terzi, salvo nel caso di comprovato impedimento per malattia o di infortunio o di superamento dell'età pensionabile."

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Sandri; ne ha facoltà.

SANDRI (N.S.): Visto che non mi è stato risposto, vorrei sapere dall'Assessore se sia disponibile o meno a togliere le parole "o di superamento dell'età pensionabile", come avevo chiesto nel mio precedente intervento.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Lanivi; ne ha facoltà.

LANIVI (A.D.P.): Chiedo scusa al Consigliere Sandri per non avergli risposto prima, ma, come ho già detto nel mio intervento di presentazione del disegno di legge, la competenza della Regione in questo settore non è primaria ma è soltanto attuativa ed integrativa.

Questo testo di legge, che aggiorna la normativa regionale rispetto a quella nazionale - compito cui la Regione è tenuta per Statuto -, è stato messo a punto e studiato insieme ai diretti interessati e tenendo conto degli interessi delle organizzazioni per le quali il Consigliere Sandri ha manifestato una particolare attenzione.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Sandri; ne ha facoltà.

SANDRI (N.S.): Io ringrazio l'Assessore per la conferma che, almeno, mi toglie il dubbio che questa legge non sia stata fatta con la collaborazione dei diretti interessati e ritiro la proposta di "riemendamento" che avevo fatto in precedenza.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 1 (Sandri)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5.

Articolo 5

1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1984, n. 46, è così sostituito:

"1) Non è necessaria alcuna autorizzazione:

a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;

b) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

c) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

d) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti.

2) Le vendite di cui ai precedenti paragrafi a-b-d possono anche essere effettuate a mezzo di distributori automatici."

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 1 (Sandri)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6.

Articolo 6

1. In assenza del piano comunale, qualora nel territorio di un comune o di una frazione di comune non esistano punti di rivendita, il Sindaco è tenuto a rilasciare l'autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti fra quelli di cui al quinto comma dell'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1984, n. 46. È parimenti dovuta l'autorizzazione qualora nelle aree urbane non esistano altri punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve, di 400 metri.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 7.

Articolo 7

1. I piani comunali di localizzazione dei punti fissi di vendita o la loro riformulazione in base alla presente legge devono essere adottati entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Sandri)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 28

Votanti: 28

Favorevoli: 24

Contrari: 4

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: L'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Lanièce, mi ha detto di aver fornito personalmente, ai Consiglieri interessati, le delucidazioni relative alla deliberazione n. 2651, adottata dalla Giunta in via d'urgenza, e che pertanto viene posta in ratifica.