Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 3207 du 12 novembre 1987 - Resoconto

OGGETTO N. 3207/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 1978, N. 23, CONCERNENTE L'ADESIONE DELLA REGIONE AL CONSORZIO GARANZIA FIDI FRA GLI ARTIGIANI DELLA VALLE D'AOSTA".

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Lanivi; ne ha facoltà.

LANIVI (A.D.P.): Faccio un'unica presentazione dei rifinanziamenti del consorzio garanzia fidi per gli artigiani, per i commercianti e per gli industriali della Valle d'Aosta, e, nel contempo, dichiaro di accettare gli emendamenti proposti, in fase di discussione, presso le Commissioni competenti.

Osservo, inoltre, che i vari consorzi stanno intavolando una trattativa per realizzare una specie di federazione tra tutti i consorzi già operanti: industriali, commercianti, artigiani, albergatori ed agricoltori. Nel corso delle riunioni con i rappresentanti delle varie cooperative è stata più volte sottolineata l'esigenza di realizzare una specie di consorzio di garanzia fidi tra e cooperative; dato però il numero relativamente modesto delle cooperative, solo la costituzione di una sorta di federazione tra i consorzi di garanzia fidi darebbe loro la possibilità di beneficiare di questo utile strumento.

Il Consigliere Sandri, in sede di Commissione, aveva richiamato l'attenzione sulla giusta esigenza di consentire a tutti gli istituti di credito operanti in Valle d'Aosta di partecipare ai consorzi.

Io credo che le due esigenze potrebbero essere collegate nel perseguire sia l'obiettivo di realizzare una federazione tra i consorzi, per garantire un trattamento più equo tra gli imprenditori, sia l'altro obiettivo di utilizzare appieno le risorse degli istituti finanziari che operano in Valle d'Aosta.

Ai Consiglieri interessati potrei far avere le fotocopie dei documenti di cui dispongo relativamente ai movimenti interni di ogni singolo consorzio, al numero degli aderenti, nonché ai tassi e agli abbattimenti praticati, per cui non mi dilungo nella loro lettura.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Millet; ne ha facoltà.

MILLET (P.C.I.): Anch'io intervengo su tutti e tre i provvedimenti. perché sono abbastanza simili. anche se riguardano settori diversi.

Sono d'accordo che si realizzi la federazione alla quale ha fatto cenno l'Assessore, vorrei ricordare, però, che forse sarebbe opportuno rivedere il rapporto tra le banche ed i consorzi. Se è vero che i consorzi, di fatto, hanno delegato molte operazioni di loro competenza alle banche, traendone in beneficio ulteriori elementi di garanzia, è anche vero, però, che si sono privati del ruolo che loro compete di trattare con le banche, garantendo essi stessi, proprio come consorzi, le varie operazioni.

L'intervento diretto delle banche può aver contribuito a ridurre i fallimenti, ma così facendo esse si sono appropriate di un ruolo improprio.

Ribadisco, pertanto, che, nel tendere alla realizzazione della federazione tra i consorzi, pur nella sicurezza delle garanzie offerte a tutela degli investimenti. bisognerebbe favorire una maggiore apertura, perché, oggi come oggi, il prestito è uno strumento discriminante, soprattutto nei confronti dei giovani che non possono offrire garanzie reali. Bisognerebbe, quindi, trovare il modo di andare incontro alle esigenze di coloro che, pur avendone le capacità, non hanno avuto la fortuna di avere, alle spalle, patrimoni familiari consistenti.

Siamo certamente interessati a conoscere i dati ai quali ha fatto riferimento l'Assessore e lo inviterei ad affrontare quanto prima ed in modo approfondito questo tema, perché c'è un gran numero di persone che non può accedere ai prestiti perché non ha beni patrimoniali da offrire in garanzia. Facendo delle opportune valutazioni, si potrebbero trovare dei meccanismi che, pur offrendo valide garanzie, rendano possibile l'utilizzo di questo strumento che si sta rivelando molto valido per la nostra economia.

Siamo soddisfatti che l'Assessore abbia accettato gli emendamenti proposti in sede di Commissione e ripetutamente da noi sollecitati per rendere più equo, per tutti gli operatori, l'accesso al prestito nel quale prima esistevano notevoli discriminazioni e, pertanto, voteremo a favore di tutti e tre questi provvedimenti.

PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1.

Art 1

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'esercizio finanziario 1987, un ulteriore contributo di £ 600.000.000 per l'abbattimento del tasso d interesse fissato fra gli Istituti di credito ed il Consorzio Garanzia Fidi fra gli artigiani della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 23.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 1, proposto in sede di discussione presso le Commissioni competenti:

Dopo il primo comma dell'art. 1 sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

"2. L'utilizzazione del contributo regionale per i finanziamenti concessi ai soci è subordinata al versamento della quota di iscrizione al Consorzio.

3. Gli aderenti al Consorzio dovranno impegnarsi a consentire, in qualsiasi momento, il controllo regionale sulla destinazione dei finanziamenti che beneficiano dell'abbattimento del tasso di interesse".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 1 nel testo emendato:

Art. 1

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 1987, un ulteriore contributo di £. 600.000.000 per l'abbattimento del tasso d'interesse fissato fra gli Istituti di credito ed il Consorzio Garanzia Fidi fra gli artigiani della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 23.

2. L'utilizzazione del contributo regionale per i finanziamenti concessi ai soci è subordinata al versamento della quota di iscrizione al Consorzio.

3. Gli aderenti al Consorzio dovranno impegnarsi a consentire, in qualsiasi momento, il controllo regionale sulla destinazione dei finanziamenti che beneficiano dell'abbattimento del tasso di interesse.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, nel testo emendato testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.

Art, 2

1. Le somme eventualmente non utilizzate dal predetto Consorzio nell'anno 1987, saranno utilizzate negli anni successivi. per lo stesso fine indicato all'art. 1.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.

Art. 3

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in £. 600.000.000 per l'anno 1987, graverà sul capitolo 36670 del bilancio preventivo della Regione per l'anno stesso.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante accertamento di maggiori entrate di lire 600.000.000 sul cap. 00300 del bilancio di previsione per l'anno 1987 per tasse di concessione della Casa da Gioco di Saint-Vincent.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 3, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4.

Art. 4

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

Parte Entrata

"Cap. 00300" Tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint Vincent

£. 600.000.000

Parte Spesa

"Cap. 36670" Contributo al Consorzio Garanzia Fidi fra gli Artigiani della Valle d Aosta

£. 600.000, 000

- L.R. 16.6.1978, n. 23

- L.R. 19 6.1984, n. 25

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5.

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge:

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 26

Favorevoli: 24

Contrari: 2

Il Consiglio approva