Objet du Conseil n. 3203 du 11 novembre 1987 - Resoconto
OGGETTO N. 3203/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "APPLICAZIONE NELLA VALLE D'AOSTA DEL REGOLAMENTO CEE N. 1401 DEL CONSIGLIO DEL 6 MAGGIO 1986 CHE COSTITUISCE UN'AZIONE COMUNE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'AGRICOLTURA IN ALCUNE ZONE SVANTAGGIATE".
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, Perrin; ne ha facoltà.
PERRIN (U.V.): La Communauté Economique Européenne a institué une action commune pour les zones de l'arc alpin italien et donne comme remboursement de frais à l'Etat et, partant, aux régions, 40% des dépenses faites sur un plan que la CEE doit approuver. Ce programme prévoit des interventions dans les différents secteurs.
Pour l'année 87 l'Etat italien a alloué à la Vallée d'Aoste 1 milliard 246 millions; nous avions prévu, quant à nous, 800 millions dans le fonds global. Il s'agit ici de légiférer, et pour recevoir l'argent attribué par l'Etat italien, et pour prélever ces 800 millions du fonds global.
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
ARTICOLO 1
1. La presente legge regionale applica in Valle d'Aosta il regime di aiuti comunitari previsti dal regolamento 1401/86 del 6 maggio 1986 del Consiglio delle Comunità Europee che istituisce un'azione comune per il miglioramento dell'agricoltura in alcune zone svantaggiate dell'Italia settentrionale.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.
ARTICOLO 2
1. Gli interventi previsti, secondo un programma che sarà approvato dalla Commissione delle Comunità Economiche Europee, riguardano i seguenti settori:
- miglioramento dell'infrastruttura rurale con particolare riguardo alla elettrificazione rurale, agli acquedotti rurali e alla viabilità rurale nelle zone di particolare interesse agricolo;
- l'imboschimento, il miglioramento delle foreste, comprese altre misure complementari quali opere di sterro, interventi sulla stabilità del suolo, protezione contro il fuoco;
- ricomposizione fondiaria;
- latta contro l'erosione;
- miglioramento, purché inserito nel quadro di un'azione collettiva, delle superfici agricole di proprietà privata con particolare riguardo al drenaggio ed altre misure di miglioramento del suolo;
- miglioramento o creazione di infrastrutture collettive, che favoriscano l'agriturismo, nei comprensori che dipendono essenzialmente dall'agricoltura e che hanno un buon potenziale turistico.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2, testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.
ARTICOLO 3
1. Le modalità e le norme degli interventi dovranno, in ogni caso, essere conformi a quanto previsto dal regolamento CEE 1401/86 del 6 maggio 1986 e alle leggi in vigore della Regione Valle d'Aosta in materia di agricoltura e forestazione.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3, testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4.
ARTICOLO 4
1. Per l'applicazione della seguente legge è autorizzata nell'anno 1987 la spesa di lire 2.046.000.000, che graverà sul capitolo 34950 che si istituisce nella Parte Spesa del bilancio di previsione della regione per l'esercizio in corso.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:
- quanto a lire 1.246.000.000, mediante iscrizione dell'assegnazione prevista dall'art. 5 della legge 8 novembre 1986, n. 752, per gli interventi previsti dal regolamento CEE n. 1401/86 in materia di azioni strutturali; detta assegnazione sarà introitata nel capitolo 05875 che si istituisce nella Parte Entrata del bilancio di previsione per l'anno in corso;
- quanto a lire 800.000.000, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato 8 del bilancio di previsione per l'anno 1987.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4, testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5.
ARTICOLO 5
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
Variazione in aumento
Titolo 2 Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato.
Categoria 4 Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per funzioni proprie.
Codificazione: 2.3.4.
Cap. 05875 (di nuova istituzione) "Fondi per il finanziamento di interventi nel settore dell'agricoltura" previsti dal regolamento CEE 1401/86 in materia di azioni strutturali
L. 8.11.1986, n. 752 art. 5
£. 1.246.000.000
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione
Cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)"
£. 800.000.000
Variazione in aumento
Settore: Sviluppo economico
Programma 2.2.2.06:
Interventi per l'attuazione delle direttive CEE in agricoltura.
Codificazione: 2.1.2.1.0.3.10.10.04.
Cap. 34950 (di nuova istituzione) "Interventi per il miglioramento dell'agricoltura in zone svantaggiate" in attuazione del regolamento CEE n. 1401 del 6 maggio 1986
- L. 8.11.1986, n. 752, art. 5
- L.R. n.
£. 2.046.000.000
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5, testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6.
ARTICOLO 6
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terza comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6, testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge:
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 28
Favorevoli: 27
Contrari: 1
Il Consiglio approva
