Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 3204 du 11 novembre 1987 - Resoconto

OGGETTO N. 3204/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "RIFINANZIAMENTO PER L'ANNO 1987 DELLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1982, N. 43, CONCERNENTE L'ADESIONE DELLA REGIONE AL CONSORZIO GARANZIA FIDI TRA GLI AGRICOLTORI DELLA VALLE D'AOSTA".

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, Perrin; ne ha facoltà.

PERRIN (U.V.): La loi n° 43 de 82 prévoit une subvention à la "CONFIDI Agricoltori" pour abattre les taux d'intérêt jusqu'à un maximum de 7 points. Pour maintenir ce même taux, la "CONFIDI" a besoin, pour les années 86 et 87, d'une autre subvention de 384 millions que la loi prévoit. Il y a une méditation à faire sur les différents "CONFIDI" à travers une modification de la législation actuelle, la création d'un consortium des différents "CONFIDI" et... vu le retard, je laisserais la parole demain à l'Assesseur Lanivi pour illustrer le tout.

PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1.

ARTICOLO 1

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Consorzio garanzia fidi tra gli agricoltori della Valle d'Aosta, al quale aderisce ai sensi della legge regionale 24 agosto 1982, n. 43, un ulteriore contributo di lire 384 milioni. Tale somma è destinata, per lire 134 milioni, ad integrare il contributo relativo all'anno 1986 e per lire 250 milioni ai finanziamenti relativi all'anno 1987.

2. Il contributo è destinato all'abbattimento del tassa di interesse ai sensi del 1° comma dell'art. 4 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 43, e le somme non utilizzate nell'anno di competenza sono utilizzabili nell'esercizio successivo.

3. Il contributo è condizionato al versamento della quota annuale di iscrizione degli aderenti al Consorzio.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.

ARTICOLO 2

1. L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulla destinazione dei crediti accordati, ai sensi della presente legge, dagli Istituti di credito alle Imprese agricole aderenti al Consorzio.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.

ARTICOLO 3

1. L'onere di lire 384 milioni a carico della Regione per l'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 31405 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987.

2. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di lire 384.000.000 dello stanziamento iscritto al Cap. 32650 del bilancia di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 - L.R. 5.1.1987, n. 2.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4.

ARTICOLO 4

1. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 32650 Contributi per interventi nell'utilizzazione e nella valorizzazione di terreni collinari e montani secondo disposizioni di leggi regionali o deliberazioni di Consiglio abrogate dalla L.R. 6.7.1984, n. 30.

£. 384.000.000=

Variazione in aumento:

Cap. 31405 "Contributi al Consorzio garanzia fidi tra agricoltori della Valle d'Aosta

L.R. 24 agosto 1982, n. 43

L.R. 27 giugno 1986, n. 28

L.R. n.

£. 384.000.000=

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5.

ARTICOLO 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge:

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 28

Votanti: 28

Favorevoli: 26

Contrari: 2

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: I lavori finiscono qui e riprenderanno domani mattina, alle ore 9,30.

La seduta è tolta

La seduta termina alle ore 20,32