Objet du Conseil n. 3202 du 11 novembre 1987 - Resoconto
OGGETTO N. 3202/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "APPLICAZIONE NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA LETTERA C) DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752, CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA".
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola, per mozione d'ordine, il Consigliere Sandri; ne ha facoltà.
SANDRI (N.S.): Vorrei chiedere se sia possibile terminare a questo punto la discussione odierna, innanzitutto perché abbiamo ratificato le deliberazioni di Giunta e poi perché la stragrande maggioranza dei progetti di legge, iscritti all'ordine del giorno della discussione di domani, è accompagnata dall'unanime parere favorevole delle Commissioni competenti, per cui non credo che saremo impegnati a lungo.
Mi era sembrato, poi, che fosse consuetudine - alla quale spesso si richiama il Consigliere Tamone - di questo Consiglio concludere i lavori pomeridiani intorno alle 20,00.
PRESIDENTE: La proposta della Presidenza di effettuare le tre votazioni relative ai tre disegni di legge era giustificata dal fatto che con ciò si sarebbe esaurita la metà dei lavori iscritti all'ordine del giorno. I tre disegni di legge dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale sono accompagnati anche dal parere favorevole delle Commissioni competenti e, quindi, si tratta solo di procedere alla loro votazione.
Mi sembra, pertanto, che li si possano affrontare rapidamente, così, come ho già detto, potremmo raggiungere la metà dell'ordine del giorno. Se questa proposta accomodante e mediatrice sarà accolta, io credo che il Consiglio possa concludere in modo adeguato i suoi lavori pomeridiani.
Il Consiglio è d'accordo? Bene, e allora procediamo con l'esame dell'oggetto n. 32 all'ordine del giorno.
Ha chiesto la parola l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, Perrin; ne ha facoltà.
PERRIN (U.V.): Il s'agit ici de donner application à une loi de l'Etat, la n° 752, qui a fourni pour l'année en cours 472 millions à la Vallée d'Aoste. Pour pouvoir engager cette somme il faut une loi régionale; celle-ci doit se baser sur les directives de la CEE et sur les décrets du Ministère de l'Agriculture, ainsi la loi applique-t-elle et le décret et le règlement communautaire 797.
PRESIDENTE: Colleghi Consiglieri, il Consigliere Sandri ha presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 3 del disegno di legge n. 449, che recita:
"2. Nel caso di ripartizione delle risorse finanziarie hanno la precedenza nella erogazione dei contributi i coltivatori diretti, le cooperative agricole e, subordinatamente, i conduttori agricoli a titolo principale".
Colleghi Consiglieri, siamo sempre in sede di discussione generale. Qualcuno intende chiedere la parola?
Ha chiesto la parola l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, Perrin; ne ha facoltà.
PERRIN (U.V.): Je voudrais fermement repousser cet amendement, car c'est exactement le contraire qu'il faudrait faire: l'agriculteur à plein temps est le premier à avoir droit.
SANDRI (N.S.): È un problema che esiste anche in altri settori dell'agricoltura, dove, di frequente, si vede che una figura importante come l'imprenditore agricolo a titolo principale non sia tenuta nella debita considerazione, pur dedicandosi con particolare impegno a tale attività.
Nello stesso articolo, le imprese che lavorano per conto di terzi, le quali, al limite, possono anche andare a lavorare fuori Valle ed operare in settori diversi da quello agricolo (ne è prova il finanziamento accordato per l'acquisto di macchinari più idonei al giardinaggio, ad esempio, che non all'attività agricola), sono messe sullo stesso piano di coloro che operano nell'attività agricola a titolo principale. Secondo me, questo non è corretto, specie se, come io penso e come è già successo in altre regioni, si effettua una classifica dei tempi di contribuzione.
Non mi sembra che l'emendamento proposto sia particolarmente "terribile". Esso consentirebbe soltanto, nel caso di ripartizioni, di fare delle scelte tra le imprese e coloro che esercitano l'attività agricola a titolo principale.
TAMONE (fuori microfono): Proviamo a rileggerlo tutto.
PRESIDENTE: Do un'ulteriore lettura del secondo comma proposto dal Consigliere Sandri come emendamento aggiuntivo all'articolo 3 del disegno di legge n. 449:
EMENDAMENTO
"2. Nel caso di ripartizione delle risorse finanziarie hanno la precedenza nella erogazione dei contributi i coltivatori diretti, le cooperative agricole e, subordinatamente, i conduttori agricoli a titolo principale".
Passiamo ora all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
ARTICOLO 1
1. La presente legge disciplina, nel territorio della Valle d'Aosta, le modalità di realizzazione delle azioni previste dalla lettera c) del secondo comma dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 29
Favorevoli: 28
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.
ARTICOLO 2
1. È autorizzata la concessione di contributi in conto capitale in caso di acquisto o in conto canoni, in caso di locazione finanziaria di trattrici, motocoltivatori, motoagricole, motozappatrici ed altre macchine semoventi.
2. L'intervento finanziario regionale, rapportato al prezzo di acquisto al netto di I.V.A., avviene contro rottamazione di una macchina della stessa categoria con anzianità di 15 o più anni e non è cumulabile, per la stessa macchina, con altre agevolazioni.
3. In considerazione della particolare situazione economico agraria e della struttura del territorio regionale e tenuto conto dei limiti massimi di cui al reg. CEE n. 797/85, il contributo in conto capitale o in conto canoni, è determinato nella misura del 50% della spesa ammissibile.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2, testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 29
Favorevoli: 28
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.
ARTICOLO 3
1. Possono beneficiare del contributo di cui al precedente articolo 2 i conduttori di aziende agricole singoli od associati, le cooperative agricole, nonché le imprese che lavorano per conto terzi.
PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento aggiuntivo, all'articolo 3, proposto dal Consigliere Sandri:
2. Nel caso di ripartizione delle risorse finanziarie hanno la precedenza nella erogazione dei contributi i coltivatori diretti, le cooperative agricole e, subordinatamente, i conduttori agricoli a titolo principale.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Sandri; ne ha facoltà.
SANDRI (N.S.): Provo ad esprimere il mio concetto in modo diverso, per vedere se riusciamo a comprenderci meglio. Il problema non è tanto in relazione alle aziende agricole, singole o associate, o alle cooperative agricole, le quali sono presenti anche nel mio emendamento, ma è in relazione, soprattutto, alle imprese che lavorano per conto di terzi.
Può darsi che la formulazione del mio emendamento non chiarisca bene questo concetto, ma nel testo proposto dall'Assessore non sembra esistere praticamente nessuna differenza tra le aziende agricole, singole, associate o cooperative, e le imprese che lavorano per conto terzi. Queste ultime, a mio parere, devono essere pesantemente subordinate alle altre, perché c'è una netta differenza tra una cooperativa agricola o un coltivatore diretto e un imprenditore agricolo a titolo principale.
Per questa ragione, a mio parere, l'emendamento dovrebbe essere adottato, se non nella forma, almeno nella sostanza. Potrebbe anche succedere, ad esempio, che le imprese che lavorano per conto terzi e che, normalmente, sono quelle di più grandi dimensioni, perché utilizzano macchine più sofisticate e costose, in grado di effettuare lavorazioni che non possono essere eseguite dai piccoli imprenditori, si "mangino" tutti i contributi previsti dal finanziamento della CEE. Questo è il dubbio che mi ha sollecitato a presentare il mio emendamento. Credo di essermi spiegato un po' meglio.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 19
Favorevoli: 1
Contrari: 18
Astenuti: 10 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino, Torrione)
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 3, nel suo testo originale:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 29
Favorevoli: 28
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4.
ARTICOLO 4
1. Per accedere ai contributi, i richiedenti dovranno dimostrare la proprietà e l'età delle macchine da rottamare mediante consegna del libretto di circolazione e della targa o, in mancanza di questi, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche ai fini successori, nonché consegnare ai competenti uffici dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale le parti del telaio e del motore contenenti i numeri di matrice delle macchine, da conservare per un anno a cura degli uffici stessi.
2. Dalla documentazione esibita dovrà risultare che le macchine da sostituire sono di proprietà del richiedente da almeno tre anni.
3. I beneficiari dovranno impegnarsi con dichiarazione scritta a non rivendere le macchine acquistate o locate per un periodo non inferiore a 5 anni decorrente dalla data di acquisto o locazione finanziaria delle macchine stesse.
4. Il pagamento dei contributi è subordinato all'esibizione di regolare fattura quietanzata, attestante l'avvenuto acquisto della nuova macchina, o del contratto di locazione finanziaria.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4, testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 28
Favorevoli: 28
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5.
ARTICOLO 5
1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le assegnazioni statali di cui alla legge 8.11.1986, n 752,art. 4, comma 2°, lettera c.
2. Sul bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 viene iscritta, al capitolo di nuova istituzione n. 5870, la quota dei fondi 1986 ammontante a £. 472 milioni, ripartita con decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste in data 3 marzo 1987, n. 96.
3. Le relative spese graveranno sul capitolo di nuova istituzione n. 32240 del bilancio stesso.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5, testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 29
Favorevoli: 28
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6.
ARTICOLO 6
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
Variazione in aumento:
Titolo II Entrate derivanti da Contributi ed Assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato.
Categoria 4° Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per funzioni proprie.
Capitolo di nuova istituzione n. 5870 codificazione: 2.3.2.
"Fondi per contributi per la sostituzione di macchine agricole contro rottamazione" L. 8.11.1986, n. 752, art. 4, comma 2°, lettera c.
L.R. n.
£. 472.000.000
PARTE SPESA
Variazione in aumento:
Settore 2 - Sviluppo economico Programma 02
Infrastrutture nell'Agricoltura
Capitolo di nuova istituzione n. 32240 codificazione 2.1.2.4.3.3.10.10.04.
"Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la sostituzione di macchine agricole contro rottamazione" L. 8.11.1986, n 752, art. 4, comma 2°, lettera c.
£. 472.000.000
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6, testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 29
Favorevoli: 28
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 7.
ARTICOLO 7
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7, testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 28
Favorevoli: 28
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge:
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
PRIMA VOTAZIONE - NULLA
ESITO SECONDA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 29
Favorevoli: 28
Contrari: 1
Il Consiglio approva
