Objet du Conseil n. 272 du 14 novembre 1974 - Verbale

OGGETTO N. 272/74 - Autorizzazione al Presidente della Giunta Regionale di sottoscrivere il protocollo di accordo tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, il Ministero PP.TT. e la RAI-Radiotelevisione Italiana per la ricezione televisiva in Valle d'Aosta dei programmi provenienti dall'area culturale francese.

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul la seguente proposta relativa all'oggetto: "Autorizzazione al Presidente della Giunta Regionale di sottoscrivere il protocollo di accordo tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, il Ministero PP.TT. e la RAI-Radiotelevisione Italiana per la ricezione televisiva in Valle d'Aosta dei programmi provenienti dall'area culturale francese", proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza odierna:

La Presidenza della Giunta Regionale, allo scopo di assicurare la ricezione e la diffusione in Valle d'Aosta di programmi televisivi in lingua francese e visto che la legge regionale approvata dal Consiglio Regionale nell'adunanza del 14 gennaio 1974 è stata rinviata non vistata dal Presidente della Commissione di Coordinamento, ha stabilito di addivenire ad un accordo con il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e con la RAI-Radiotelevisione Italiana.

Le trattative avviate sin dall'approvazione della Convenzione tra il Ministero delle Poste e la RAI 15 dicembre 1972, prorogata al 30 aprile 1974 per effetto del D.L. 20 dicembre 1973 n. 796, convertita nella legge 14 febbraio 1974 n. 10/ e conclusosi/con la RAI, il 25 ottobre 1974 hanno portato alla definizione di una bozza di accordo.

Detto schema di protocollo è stato approvato dal Consiglio di amministrazione della RAI in data 29 ottobre 1974.

Si rende, pertanto, necessario che il Consiglio Regionale approvi lo schema di protocollo di accordo già approvato dalla RAI e allegato alla presente relazione e autorizzi il Presidente della Giunta Regionale a sottoscriverlo, quale legale rappresentante della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

La bozza di accordo stabilisce al capo I che la RAI dovrà sistemare le proprie reti trasmittenti televisive, nel territorio della Regione, per renderle idonee a ritrasmettere programmi televisivi in lingua francese provenienti dalla Francia e dalla Svizzera. Si tratta della realizzazione di due reti televisive, una idonea ricevere e ritrasmettere il primo o il secondo programma francese, l'altra il programma televisivo della Svizzera Romanda. Le due reti saranno atte a trasmettere anche il sistema di televisione a colori.

La prima rete dovrà essere completata entro 18 mesi dal la data di sottoscrizione dell'accordo.

La seconda rete dovrà essere completata entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

Si precisa, però, che i lavori sono già stati iniziati sin dalla primavera scorsa per cui si ritiene probabile una anticipazione della attivazione degli impianti stessi.

È prevista, in un secondo tempo, anche la possibilità di realizzazione di un programma in lingua tedesca limitatamente alla Valle di Gressoney, proveniente dalla Svizzera.

Si precisa inoltre che nel costruire le due reti sarà assicurata anche la costruzione degli impianti atti a trasmettere il primo e il secondo programma italiani.

Ognuna delle due reti televisive sarà costituita dai seguenti impianti:

a) Aosta - Courmayeur Le Pavillon - Testa d'Arpy Saint-Nicolas - M. Colombo - Saint-Vincent - Col de Courtil - Plateau Rosa.

b) Cogne - Torgnon - Col de Joux - Champoluc - Estoul.

Oltre l'estensione conseguibile con gli impianti sopra-descritti, d'intesa con la Regione, la RAI estenderà le reti in lingua francese contemporaneamente all'estensione delle reti in lingua italiana secondo i programmi decisi dalle Autorità governative.

In particolare, la RAI dovrà ristrutturare e prendere in gestione quegli impianti di terzi esistenti nel territorio della Regione e che potranno servire per garantire una maggiore estensione delle reti.

Le spese di impianto occorrenti per la realizzazione delle due reti televisive verranno sostenute integralmente dalla RAI.

Si tratta di un investimento dell'ordine di 800 milioni circa (a costi del 1973).

Con gli impianti che costituiscono ciascuna delle due reti televisive verrà assicurata la ritrasmissione entro 18/24 mesi al1'80% della popolazione e successivamente.al resto della popolazione o, nel caso di presa in gestione diretta degli impianti di terzi, anche entro termini più brevi di quelli sopraindicati.

Nel capo II è previsto che la Regione contribuisca alle spese di gestione

Il contributo è determinato forfettariamente in lire 75 milioni annue ed è riferito alla gestione di tutti gli impianti.

La Regione è tenuta a rimborsare i diritti d'autore nel caso in cui gli organismi francesi e svizzeri lo richiederanno. Questo è però subordinato a trattative che dovranno essere avviate, d'intesa con la Regione, poiché si ritiene che detti organismi rinunceranno alla richiesta dei diritti stessi.

L'estensione delle reti, oltre i limiti conseguibili con gli impianti, determinerà la maggiorazione del contributo in misura proporzionale all'aumento della consistenza degli impianti in funzione alla fine di ogni anno.

Quanto sopra premesso, la Giunta Regionale propone che il Consiglio Regionale

DELIBERI

1°) di approvare il sottoriportato schema di protocollo di accordo da stipulare tra la Regione Valle d'Aosta, il Ministero delle PP.TT. e la Rai-Radiotelevisione Italiana per la ricezione televisiva in Valle d'Aosta di programmi provenienti dall'area culturale francese;

2°) di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a sottoscrivere lo schema del protocollo;

3°) di riservarsi l'adozione delle misure occorrenti affinché le spese previste nello schema di protocollo, nessuna delle quali comporta oneri a carico della Regione nell'esercizio in corso, siano debitamente finanziate a carico dei competenti bilanci degli esercizi futuri.

(SEGUE: allegato schema di protocollo di accordo) (...Omissis...)

Illustra il Presidente della Giunta DUJANY.

Intervengono i Consiglieri PEDRINI, FOSSON, ANDRIONE, MAPPELLI, il Presidente della Giunta DUJANY e il Consigliere CHANU.

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Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 11,27 alle ore 11,40.

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Alla ripresa dei lavori il Presidente DOLCHI annuncia che al termine della seduta il Presidente della Regione e i Capigruppo che hanno aderito riceveranno una delegazione dei minatori di Cogne.

Risponde il Presidente della Giunta DUJANY.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dal Presidente della Giunta, DUJANY;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentatré);

DELIBERA

1°) di approvare il sottoriportato schema di protocollo di accordo da stipulare tra la Regione Valle d'Aosta, il Ministero delle PP.TT. e la RAI-Radiotelevisione Italiana per la ricezione televisiva in Valle d'Aosta di programmi provenienti dall'area culturale francese;

2°) di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a sottoscrivere lo schema del protocollo;

3°) di riservarsi l'adozione delle misure occorrenti affinché le spese previste nello schema di protocollo, nessuna delle quali comporta oneri a carico della Regione nell'esercizio in corso, siano debitamente finanziate a carico dei competenti bilanci degli esercizi futuri.

(SEGUE: allegato schema di protocollo di accordo)

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Ricezione televisiva in Valle d'Aosta di programmi provenienti dall'area culturale francese

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI ACCORDO

Tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, il Ministero delle PP.TT. e la RAI-Radiotelevisione italiana si conviene quanto segue:

In relazione all'esigenza manifestata dalla Regione Autonoma della Valle d'Aosta di ottenere che, nel proprio territorio, sia possibile la ricezione di programmi televisivi provenienti dall'area culturale francese, in considerazione di quanto previsto dal dettato dell'art. 6 della Costituzione in tema di tutela delle minoranze linguistiche, tenuto conto di quanto risulta dalle lettere GM/4296/73 An del 28/1/1974 e GM/ 4296/74 An del 26.2.1974 del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni indirizzate alla RAI e dalla lettera P/A/00384 del 14.2.1974 della RAI-Radiotelevisione italiana indirizzata al Ministero delle Poste, si precisano qui di seguito i tempi, le modalità e le condizioni tutti ai quali la Concessionaria dovrà attenersi.

Va in particolare chiarito che la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, contribuirà alle spese per la gestione degli impianti secondo le modalità indicate nella presente.

I) - PIANO ESTENSIONE RETI TELEVISIVE

1) La RAI dovrà sistemare le proprie reti trasmittenti televisive, nel territorio della Regione, per renderle idonee a ritrasmettere programmi televisivi in lingua francese provenienti dalla Francia e dalla Svizzera. Per quanto riguarda la ritrasmissione, nella Valle di Gressoney, dei programmi televisivi in lingua tedesca provenienti dalla Svizzera, si prende atto che, allo stato, non essendo stata accertata la possibilità tecnica di realizzazione, la Concessionaria metterà allo studio il problema per valutare le eventuali possibilità di realizzazione in alternativa alla trasmissione di uno dei due programmi in lingua francese.

La Concessionaria dovrà dare quindi immediato corso alla realizzazione di due reti televisive costituite ciascuna dai seguenti impianti:

a) AOSTA - COURMAYEUR LE-PAVILLON - TESTA D'ARPY - SAINT-NICOLAS - MONTE COLOMBO - SAINT-VINCENT - COL DE COURTIL - PLATEAU ROSA

Tali impianti utilizzeranno in parte le infrastrutture ove sono funzionanti o previste ambedue le reti della RAI.

b) COGNE - TORGNON - COL DE JOUX - CHAMPOLUC - ESTOUL Presso tali impianti, che utilizzeranno in parte le infrastrutture dove è funzionante solo una delle reti della RAI, dovranno essere installate anche le apparecchiature per la 2a rete della RAI.

Tali due nuove reti irradieranno con la Norma televisiva G e saranno atte a trasmettere i sistemi di TVC (compatibili con la Norma G).

2) I programmi di lingua francese saranno immessi nelle due nuove reti tramite la stazione francese di Punta Helbronner ove, in aggiunta all'attuale impianto per il primo programma francese, saranno realizzati altri due impianti trasmittenti, conformemente agli accordi che la RAI stipulerà con gli Organismi francese e svizzero interessati.

In tal modo su una delle due reti potrà essere immesso in accordo con la Regione, in alternativa e con adeguate predisposizioni il primo programma o il secondo programma francese purché entrambi siano irradiati dall'ORTF sulla Norma televisiva a 625 linee; sull'altra rete sarà immesso il programma TV della Svizzera Romanda.

3) La realizzazione delle reti televisive di cui sopra dovrà avvenire, per quanto possibile, nel rispetto dei tempi qui descritti:

A) gli impianti elencati al precedente-punto a) dovranno essere completati entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione della presente nota da parte della RAI e della Regione con l'intesa che la RAI anticiperà, ove possibile, tale termine almeno per alcuni degli impianti e subordinatamente all'attivazione degli impianti di Punta Helbronner;

B) gli impianti elencati al precedente punto b) dovranno esser completati entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione della presente nota da parte della RAI e della Regione.

4) Altresì la RAI estenderà le reti in lingua francese, oltre l'estensione conseguibile con gli impianti sopra descritti, parallelamente e contemporaneamente alla estensione delle reti in lingua italiana secondo i tempi e modi che saranno decisi dalle Autorità Governative, d'intesa con la Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

La Concessionaria dovrà ristrutturare e prendere in gestione, in adempimento del disposto dell'art. 3 lettera d) della Convenzione 15 dicembre 1972, anche quegli impianti di terzi già esistenti nel territorio della Regione che saranno dalla stessa RAI ritenuti necessari per realizzare l'eventuale maggiore estensione delle reti dianzi esposta e che saranno affidati alla Rai stessa dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, secondo le priorità e le modalità da concordare tra il Ministero, la Regione e la Rai.

5) La RAI provvederà pertanto alla rielaborazione del Piano Generale di Canalizzazione, necessaria per procedere alla pianificazione degli impianti occorrenti a realizzare quanto previsto, alla progettazione degli impianti indicati ai precedenti punti a) e b), all'approvvigionamento degli apparati e dei materiali necessari e alla loro messa in opera.

6) Le spese di impianto occorrenti per la realizzazione delle due reti televisive verranno sostenute integralmente dalla RAI.

7) La Regione assicurerà la propria collaborazione per consentire la più rapida soluzione dei problemi che si presenteranno in sede locale per la realizzazione delle opere,

II) RIMBORSO COSTI DI GESTIONE

1) Ferma restando la responsabilità esclusiva della RAI, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, della gestione degli impianti indicati nel presente Atto, la Regione contribuirà alle spese che la RAI dovrà sostenere per ammortamenti, l'esercizio, i consumi e la manutenzione degli impianti stessi, comprensivi dei costi per l'impiego delle risorse interne necessarie per la pianificazione delle reti e per la progettazione e installazione degli impianti.

2) La Regione corrisponderà alla RAI, oltre a quanto previsto dal successivo punto 3) e quale partecipazione agli oneri indicati al precedente punto 1), un contributo annuo determinato forfettariamente in L. 75 milioni. Il contributo nella misura indicata, è riferito alla gestione di tutti gli impianti citati ai punti 1a) e 1b) del paragrafo I. Fino al completamento di questi impianti, la Regione corrisponderà annualmente una quota del contributo stesso calcolata proporzionalmente al numero degli impianti in funzione alla fine di ogni anno.

3) La Regione rimborserà le eventuali spese dovute alla RAI agli "aventi diritto", in conseguenza della utilizzazione e diffusione dei programmi originati all'estero ed oggetto del presente Atto. A tal fine saranno presi accordi tra gli Organismi francese e svizzero nonché gli enti di percezione interessati e la RAI, d'intesa con le Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

4) L'estensione delle reti in lingua francese, da realizzarsi d'intesa con la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, oltre i limiti conseguibili con gli impianti di cui ai punti 1a) e 1b) del paragrafo I, secondo quanto previsto al punto 4) dello stesso paragrafo, determinerà la maggiorazione del contributo indicato al punto 2) del presente paragrafo in misura proporzionale all'aumento della consistenza degli impianti in funzione alla fine di ogni anno.

5) Il contributo ed i rimborsi descritti ai punti precedenti saranno liquidati dalla Regione in rate annuali posticipate, da versarsi alla RAI entro due mesi dalla data della richiesta di pagamento da parte della Concessionaria direttamente alla Regione medesima.

6) La misura del contributo indicato al punto 2) del presente paragrafo verrà revisionata dal momento in cui la percentuale di incremento del coefficiente di revisione, calcolato come appresso specificato, avrà superato, in confronto al 1973, la misura del 10%: in questo caso il contributo verrà maggiorato della intera percentuale del coefficiente di revisione.

Il coefficiente di revisione verrà ricavato dalla somma di due addendi così definiti:

a) 2/3 della variazione percentuale fornita dal computo degli indici medi generali annuali dei prezzi all'ingrosso in Italia calcolati dall'ISTAT con quelli risultanti nel 1973.

b) 1/3 della variazione percentuale nei confronti del 1973 del costo medio del personale RAI rilevato dai dati ufficiali di bilancio.

7) II presente Atto, qualora sia presentato alla registrazione, sarà assoggettato al pagamento della tassa di registro in misura fissa secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. 26.10.1972 n. 634. Tutti gli altri eventuali oneri tributari, derivanti dal presente Atto, sono a carico della Regione.

8) Tutte le controversie relative al presente Atto saranno rimesse ad un Collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, uno dalla RAI e uno dalla Regione Autonoma della Valle d'Aosta,

Il Collegio, presieduto dal rappresentante del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, giudicherà secondo le norme di diritto.

9) II presente Atto avrà la stessa scadenza della Convenzione 26.1.1952, prorogata al 30.11.1974, per effetto del D.P.R. 15.12.1972 n. 782, della legge 14.2.1974 n. 10 e del D.L. 30.4.1974 n. 113, e successive proroghe successivi rinnovi.