Rédaction informelle du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 223 du 3 octobre 1974 - Resoconto

OGGETTO N. 223/74 - Disegno di legge regionale concernente: "Concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione di urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni". (Discussione generale)

Dolchi (Presidente) - La parola al Presidente della Giunta.

Dujany (DP) - Il Consiglio regionale ebbe già occasione in passato di interessarsi e di prendere decisioni in relazione all'applicazione della legge 865 circa l'espropriazione e l'occupazione di urgenza di terreni destinati a opere di interesse pubblico.

Con questo provvedimento si è ritenuto opportuno di ovviare a una chiara ingiustizia che si sarebbe verificata con l'applicazione della legge nazionale così chiamata 865, questo in modo particolare in Valle d'Aosta dove il problema della proprietà ed è un fenomeno di massa ed è un fenomeno direi quasi di carattere popolare.

E questo disegno di legge tende appunto a conciliare le norme statali contenute nella legge 865 del 1971 alla realtà della Valle d'Aosta per limitare, nel limite del possibile, le conseguenze negative di una discriminazione nei confronti della montagna nel caso che si debba provvedere o prendere iniziative di espropriazione a vantaggio della collettività.

Tecnicamente il disegno di legge si basa su questi concetti: intanto, tutto il territorio della Valle d'Aosta è dichiarato interamente montano agli effetti della concessione dei contributi stabiliti dalla legge oggetto di discussione e di approvazione del Consiglio regionale. Il parametro base per la determinazione di contributi regionali integrativi dell'indennità di espropriazione della 865 viene scelto il giusto prezzo medio dei terreni considerati liberi da vincoli.

I contributi concessi dall'Amministrazione regionale sono determinati come differenza fra il livello dell'indennizzo globale, pari a 7 volte il prezzo medio e il cosiddetto giusto prezzo dei terreni per le aree poste fuori dai centri edificati e 11 volte per le aree poste nei centri edificati, quindi la differenza tra questo e l'indennizzo spettante per le aree stesse previsto dalla 865.

Inoltre è previsto per i coltivatori diretti una maggiorazione per cui l'aumento anziché essere di 7 e di 11 diventa di 8 e di 12 volte; inoltre è stato stabilito un premio per la concessione volontaria delle aree all'Ente espropriante e, in ultimo, la determinazione dei giusti prezzi dei terreni è demandata a organi della Regione, ferme restando le competenze dell'... per quanto riguarda la determinazione dei valori medi dei terreni nell'ambito della regione agraria.

La spesa globale prevista da questa legge a favore gli espropriandi è di circa 200.000.000 all...

Dolchi (Presidente) - È aperta la discussione generale.

Io ricordo che su questo provvedimento è stato già, come allegato agli atti, espresso un parere da parte della Commissione speciale per l'attuazione della legge 865 che, con questo parere, ha terminato i suoi lavori e poi da parte della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali che in data 12 settembre ha espresso parere favorevole con alcuni emendamenti che esamineremo nel corso della votazione articolo per articolo.

La parola al Vice Presidente Fosson.

Fosson (UV) - Moi, je voulais demander seulement pour l'ordre des travaux, pratiquement nous sommes d'accord sur la loi générale et alors je pense qu'il n'y a pas à faire une discussion générale, tandis que nous aimerions analyser article par article parce que sur certains articles il y a des amendements qui ont été présentés; il y a d'autres articles que, par exemple, n'ont pas fait partie de la Commission de la 865 et j'aurais plaisir de demander des renseignements, des éclaircissements pour comprendre bien le fonctionnement de cette loi. Alors je pensais, disant au Président du Conseil s'il retient, au lieu de faire une discussion générale, sauf s'il y a quelqu'un qui est contraire ou qui veut prendre la parole comme discussion générale, sans quoi de s'arrêter un peu et aller lentement dans l'examen de l'article par article, de façon qu'on puisse demander des renseignements du cas et d'examiner les amendements qui ont été présentés parce que, au lieu de faire comme nous faisons tout temps des lois que nous allons à tambour battent après que nous avons fait une discussion générale, après nous approuvons les articles sans plus les lires; c'est une loi, je pense, qui mérite, aussi pour permettre à chaque Conseiller de se rendre compte du fonctionnement de la loi.

Si le Président du Conseil est d'accord dans ce sens, je fais cette proposition.

Dolchi (Presidente) - Io penso che, in linea di massima, possiamo aderire; resta comunque valido il problema della discussione generale come altrettanto valido quello articolo per articolo. Il Consiglio si soffermi, dia anche lettura il Segretario del testo dell'articolo e il Consiglio si pronunci ogni volta sia sugli emendamenti che sulle eventuali ulteriori richieste di chiarimenti.

La parola al Consigliere Caveri.

Caveri (UV) - Con riferimento a quanto è stato detto dalla Consigliera Siggia e dal Consigliere Fosson, volevo soltanto dire molto brevemente che la Commissione Affari Generali ha esaminato molto a lungo questa proposta di legge per alcune ore e ha modificato molti articoli preoccupandosi di una maggiore comprensione di certi articoli che ci sembravano un po' oscuri; l'oscurità d'altra parte viene anche dalla materia, quindi io penso che sia bene di leggere articolo per articolo molto attentamente, come ha detto il Consigliere Fosson, in modo che venga fuori un testo il più comprensibile e più chiaro possibile.

Dolchi (Presidente) - La parola al Consigliere Chincheré.

Chincheré (PCI) - Vorremmo prima fare un intervento di carattere generale, proprio perché ci sembra che non sia possibile passare, non dico sotto silenzio, ma sotto semi silenzio il ruolo che questa legge secondo noi Comunisti dovrebbe assolvere evidentemente partendo, ricordando brevemente come questa legge è nata, a quale legge nazionale fa riferimento, che tipo di uso vogliamo fare di questa legge in campo regionale.

Questo anche per mettere fine una volta per tutte, ci auguriamo almeno una volta per tutte, a tutta una serie di polemiche e di distorsioni volute anche su quello che, sul giudizio che i Comunisti hanno dato e danno per la legge 865 e sul conseguente giudizio che i Comunisti danno a questa legge regionale integrativa alla legge 865.

Noi Comunisti siamo stati abbastanza d'accordo, non ripeto qui i rilievi che abbiamo fatto a suo tempo anche in campo nazionale alla legge 865, ma abbiamo reputato questa legge una prima importante legge che poteva dare degli strumenti validi agli Enti locali per operare nei confronti di una politica urbanistica, una politica di assetto del territorio che dicesse una volta basta e mettesse una volta per tutte la parola fine allo spreco delle risorse del territorio nazionale e, di conseguenza, anche agli sprechi del territorio regionale all'uso distorto, speculativo, anti economico del territorio in quanto ci sembrava e ci sembra che un'applicazione corretta, avanzata di questa legge, meglio conosciuta - tra le altre cose - non a caso come la legge sulla casa, desse finalmente agli Enti locali in primo luogo, ai Comuni che sono in condizione finanziaria disastrosa che tutti conosciamo molto bene, degli strumenti rapidi, chiari, inequivocabili per attuare una politica di acquisizione di aree sufficienti a dotare i Comuni di tutti quei servizi, scuole, asili, campi sportivi, parchi, giardini, parcheggi che consentissero un uso a misura d'uomo delle città, dei paesi, dei comuni grandi, del territorio nel suo complesso.

Questo giudizio noi ci teniamo a ribadire in questa sede con estrema chiarezza e se un appunto ci deve essere all'Amministrazione regionale, è stato quello di usare con estremo ritardo questa legge e di essere arrivati - con giustificazioni obiettivamente valide - con un certo ritardo a portare in aula l'approvazione di questo testo di legge integrativo.

Infatti ci sarebbe da chiedersi quanti soldi in più l'Amministrazione regionale ha speso per un'applicazione ritardata di questa legge.

Il problema in quest'aula l'abbiamo sollevato noi Comunisti per primi con una mozione, dicendo anche - e ci teniamo a precisarlo a scanso di ulteriori equivoci - che in Valle d'Aosta l'applicazione di questa legge non poteva essere di tipo burocratico, di tipo strettamente tecnico, ci voleva un uso politico di questa legge, partendo proprio dal principio testé ricordato dal Presidente della Giunta, che in Valle d'Aosta i terreni hanno una connotazione particolare e storicamente in Valle d'Aosta un ettaro di terreno è sempre costato di più che nella Pianura Padana e noi per primi, già in quella sede, abbiamo detto che era necessario arrivare a una legge integrativa per avere un rapporto corretto socialmente rispettoso della realtà, in modo da non infierire in termini ingiustificati nei confronti dei nostri contadini.

E allora noi scopriamo che tutta questa situazione ha portato in Valle d'Aosta questa legge che non è ancora stata usata e speriamo che finalmente con questa legge integrativa si vada verso un'applicazione della legge.

Allora la domanda che noi poniamo finalmente è questa: nel campo nazionale la 865 è stata conosciuta come legge sulla casa, in Valle d'Aosta, per tutta questa serie di situazioni, è diventata la legge sull'esproprio; oggi che questo problema è finalmente risolto e pensiamo che questa legge dia.... positivo questo problema, vogliamo sapere dalla Giunta se con l'applicazione di questo testo particolare si intende mettere in moto fino in fondo la 865, liberando i Comuni da certe situazioni che diventano ormai insostenibili.

Il Comune di Aosta, a esempio, ha il problema di acquisizione di aree che ha già individuato che vuole così appropriarsene per quanto riguarda i servizi sociali e, in concreto, che uso intende fare la Giunta di questa legge se serve soltanto per sanare alcune situazioni o se serve per mettere in modo tutti i meccanismi previsti dalla 865.

Dolchi (Presidente) - La parola al Consigliere Manganoni.

Manganoni (PCI) - A quanto ha detto Chincheré volevo aggiungere solamente alcune considerazioni. Questa legge non è perfetta, d'altronde la perfezione è un'utopia, gli si potranno fare tutte le critiche che si vogliono, comunque se qualcuno ha delle proposte che più si avvicinano alla perfezione, io penso che faccia bene a farle.

Per conto mio questa legge può essere approvata per le ragioni che ha detto Chincheré e particolarmente per un altro fatto che tiene conto della situazione locale, della situazione valdostana e la considerazione che volevo fare è questa: la Commissione è stata nominata nel febbraio del 1973, un anno e mezzo fa, ha giudicato opportuno sentire i lumi di grandi luminari che hanno dei grandi nomi, dei grandi titoli e, dopo un anno, si trovava esattamente al punto di partenza; chi ha concluso questa legge, un modesto funzionario della Regione che non ha dei grandi nomi e dei grandi titoli ma è uno che è nato e che è cresciuto in Valle, che conosce i problemi della Valle, ora vi è stato il contributo della Commissione, delle Commissioni composte da Consiglieri nati, cresciuti, che conoscono il problema della Regione.

Ora, fatti recenti e meno recenti cosa ci dimostrano? La mania della Regione di ricorrere alle grandi teste di uovo per la programmazione, centinaia di miliardi buttati all'aria per sentire grandi nomi che capiscono il problema della Valle d'Aosta come io capisco i problemi dell'Isola di Cufrat situata nel Sahara.

Geriatrico: abbiamo visto che razza di orrore, edifici delle scuole magistrali, no cemento, andate a vedere come è sopra, andate a vedere le cupole: anche lì grandi nomi; poi prendete altri edifici fatti ad Aosta, poi prendete l'Istituto Professionale, per fare un esempio, prendete la scuola media vicino alla maternità i cui progettisti erano delle modeste persone in loco, valdostane, che vi hanno fatto con delle cifre, con un costo inferiore della metà a questi altri di cui vi parlo, tenuto conto dei muri, delle aule e pienamente funzionali che si addicono al paesaggio perché era della gente modesta che conosce i problemi della Valle d'Aosta.

Ora, io vorrei attirare l'attenzione su questo fatto, e anche su quelli che ho citato, dell'Amministrazione regionale.

Necessità di risolvere i nostri problemi da persone che conoscono i problemi della Valle perché teste d'uovo dai grandi nomi e dai grandi titoli, di grande hanno una cosa, le parcelle, e allora io concludo però da questi fatti dobbiamo trarre un insegnamento: smettiamola di correre appresso ai grandi titoli, alle teste d'uovo che accennavo prima che non capiscono niente della Valle; sarà in certi casi necessario, io non lo metto in dubbio, non dico di escluderlo completamente, no, ma solo in casi di estrema necessità, se no avvaliamoci dell'esperienza dei nostri tecnici, dei nostri politici, dei nostri Amministratori, che conoscono indubbiamente meglio il problema di chiunque, di qualsiasi persona di queste di cui vi ho accennato.

Io penso che questo insegnamento ce lo dobbiamo attaccare all'orecchio e non commettere più gli errori con gli sperperi di denaro come si è fatto.

Dolchi (Presidente) - Altri che chiedono la parola?

Possiamo considerare chiusa la discussione generale? La parola al Vice Presidente Chanu.

Chanu (DP) - Non voglio certamente far perdere tempo in questa fase perché sono d'accordo e concordo con il Vice Presidente Fosson che sia più interessante passare all'esame analitico degli articoli e fornire - come doverosamente devono essere fornite - quelle osservazioni, quei chiarimenti e quelle precisazioni che i Consiglieri, soprattutto quelli che non hanno fatto parte della Commissione che ha elaborato questo disegno di legge, potrebbero avanzare.

Evidentemente concordo con quanto ha detto il Consigliere Manganoni: è necessario che i problemi vengano affrontati e vengano risolti da chi evidentemente si trova, proprio per la sua configurazione di nascita, proprio per le sue origini, nella possibilità di viverli e di conoscerli in tutti quegli aspetti anche meno appariscenti che possono evidentemente sfuggire a coloro i quali sono chiamati a risolvere e a discutere il problema dall'esterno. Non arriverei forse a quelle conclusioni drastiche che sono state riprese dal Consigliere Manganoni. Per quello che riguarda questa legge, io ritengo che questa legge sia stata una sintesi felice di alcuni indirizzi di carattere generale, giuridico, costituzionale di cui avevamo bisogno e che ci sono stati dati e che hanno permesso di muoverci su quella falsa riga che concludiamo, permetterà alla Regione di portare avanti un originale disegno di legge che tocca un problema d'importanza vitale nel futuro della Valle d'Aosta, tenendo conto della particolarità della Valle d'Aosta e, nello stesso tempo, rimanendo per quanto possibile in sintonia con delle disposizioni di legge di carattere generale e vincolanti proprio per dettato costituzionale e per la competenza che ha la Regione in questa materia. Non avrebbero potuto e non possono venire completamente modificate o alterate da quella che è la volontà, sia pure lodevole, del Consiglio regionale e degli Amministratori regionali, dei Consiglieri, di venire incontro con un disegno di legge originale a questa nostra particolare situazione.

Quindi io credo che effettivamente non si possa dire che la Regione abbia fatto male proprio in questo caso a servirsi, nella fase preliminare, dell'intervento di persone preparate dal punto di vista generale giuridico sull'argomento; quello che ha fatto di bene - e qui concordo con il Consigliere Manganoni - è che quando questi binari, diciamo, da cui non era prudente travalicare e ci sono stati tracciati, abbiamo avuto la forza, la possibilità, la competenza, la capacità - e mi associo al Consigliere Manganoni facendo anche il nome del Signor Pramotton che tanto ha dato per la realizzazione tecnica di questo disegno di legge - abbiamo saputo trovare in noi la forza di adeguare le due cose: necessità di mantenere la legge su un pino strettamente di logica giuridica per evitare delle brutte sorprese in seguito e necessità nello stesso tempo di configurare sostanzialmente questa legge in maggiore sintonia possibile con le nostre necessità e con le particolarità della Regione.

Questo credo che sia il dato positivo di questa legge, sia in senso sostanziale, sia anche per il modo in cui la legge è stata portata avanti. Ci è voluto del tempo e si sono spese parecchie sedute di Commissione, io vorrei auspicare che il risultato definitivo che dovrebbe essere sancito oggi da una votazione darà ragione a... modo particolare di affrontare dei problemi importanti e decisivi per la vita della nostra Regione che non si limitano a recepire pappagallescamente quello che viene dall'alto e che viene fatto anche troppo profumatamente pagare, ma che sono riusciti a sintetizzare quanto di positivo ci è stato dato con quello che effettivamente volevamo creare come contenuto per questo nostro disegno di legge.

Dolchi (Presidente) - La parola al Consigliere Parisi.

Parisi (MSI-DN) - Signor Presidente, Signori Consiglieri, la legge oggi in discussione in campo nazionale si è trattato di un furto ai danni della povera gente, non vi è nessuna ombra di sviluppo e non vi è nessuna ombra di sviluppo proprio perché la Giunta regionale, rendendosi conto di questo furto che si commetteva ai danni dei privati, ha voluto, ed è elogiabile, con propria legge, cercare di attutire i disagi dei proprietari terrieri ma in definitiva però questa legge potrebbe creare dei presupposti che potrebbero, appunto perché nelle mani dei politici, creare delle disfunzioni e delle iniquità in campo regionale. Ritenendola quindi sempre un furto nell'interesse del proprietario, io non sono favorevole all'accoglimento. Grazie.

Dolchi (Presidente) - La parola al Consigliere Borbey.

Borbey (DC) - Credo che tutti i componenti della Commissione erano tutti concordi nel ritenere che la 865, in una Regione strettamente montana come la nostra, è una cosa... e quindi, logicamente, non si può forse incolpare un Governo nazionale che ha applicato una legge del genere poiché da territorio a territorio la natura del terreno cambia, logicamente si è pensato bene di variare, di modificare la 865 affinché, diciamo, sia più consona alla natura stessa nei nostri terreni cioè appezzamenti di terreno minimi, molto frazionati, dove in effetti un valore oltre che agricolo, che è già di per sé stesso alto, non la valutazione Ute ma la valutazione, diciamo, nel mercato normale, nel comune commercio, dobbiamo però constatare che la nostra, il nostro territorio strettamente turistico e quindi nel fondovalle abbiamo Città di Aosta, Comune di Saint-Vincent, Pont-Saint-Martin, Verrès strettamente industriali, quindi il terreno, il valore del terreno è venuto alle stelle e dei nostri Comuni montani mano a mano anche diciamo quelli che sono stati sin d'ora arretrati turisticamente quali il Comune di Bionaz, Ayas e via dicendo, di giorno in giorno anche con la svalutazione del denaro, questi terreni aumentano sempre più di valore.

Ora è chiaro che nel fare questa legge, come ha detto bene l'Avvocato Chanu, è stata ottima l'idea della Giunta di sentire un luminare, diciamo, in campo di avvocati, ma bisogna riconoscere che il maggior merito di questa redazione sia proprio al Signor Pramotton, il quale molte volte l'ho visto scervellarsi proprio con il timore che questa legge un domani non possa passare, non possa essere approvata.

Ora quindi noi, con il Gruppo della Democrazia Cristiana, pur dando i meriti che la Giunta in questo e penso che tutto il Consiglio regionale ha dei meriti sulla Commissione e il Signor Pramotton per primo, però, purtroppo, ci sono ancora delle carenze in questa legge e noi appunto siamo favorevoli all'applicazione immediata di questa legge perché riteniamo che proprio con l'applicazione della legge si riscontreranno delle carenze, questo è inevitabile. Una carenza che io ritengo che all'occhio, cioè nell'applicazione della legge, risulterà evidente sarà che, perché siamo Amministratori regionali, quindi non possiamo soltanto fare l'interesse dei nostri amministrati ma dobbiamo fare gli interessi anche dell'Amministrazione regionale, dei Comuni ma qui è l'Amministrazione regionale

che dà i contributi, il Comune paga a valore della 865, cioè questa legge dice: l'Amministrazione regionale darà 7 volte il prezzo che, il prezzo giusto agricolo che verrà stabilito dall'Assessorato all'Agricoltura e Foreste per qualunque tipo di esproprio.

Ora, io proprietario che ho tutto il terreno vincolato in un Piano regolatore e mi portano via l'intero appezzamento di 1.000 o 2.000 metri quadrati che porta un valore di 10.000 lire il metro quadrato, io vengo a prendere 4.000 o 4.500 se è vigneto o frutteto o seminativo o 3.700 se è prato irriguo e via dicendo, dico delle cifre all'incirca, ma quell'espropriato, quel proprietario espropriato che verrà espropriato per l'allargamento di una strada regionale, per la formazione di una strada comunale che forse questo allargamento di strada o l'esecuzione di una nuova strada gli porterebbe il vantaggio al terreno, forse verrà a prendere la stessa cifra di un altro perché sappiamo benissimo che molte strade vengono fatte nuove e portano dei vantaggi a molti appezzamenti di terreno.

Quindi se in un appezzamento di 2.000 metri me ne portano via 500 che prima erano appezzamenti agricoli, poi con questa strada verrà edificabile, a me pagheranno ancora 4.000 lire al metro quadrato quando invece quell'opera pubblica ha valorizzato il mio terreno di molto, quindi ecco che era più giusta la valutazione prima dell'espropriazione perché diceva il valore reale di prima dell'esproprio e valore reale di dopo, quando l'opera sarà eseguita, quindi la differenza di valore, quindi se prima i 2.000 metri valevano 1.000 al metro e dopo i 1.500 me ne pagano 3.000, l'esproprio in 500 metri quadrati espropriati non dovevano essere pagati.

Quindi questa è una deficienza della legge che per l'interesse della Regione, forse nel funzionamento si riscontrerà e si potrà forse modificare.

Un altro punto che ritengo di far sottolineare è questo: che i nostri comuni e poi questo parlo per quanto riguarda dei comuni strettamente turistici e i nostri comuni di medi e alta montagna, i più bei siti sono quelli dove sono i cucuzzoli, dove vanno a ruba e anche nella Città di Aosta vediamo che tutta la zona collinare è stata presa di mira e molti di quei siti dei, sono degli incolti sterili e sono i migliori e sono commercialmente quelli che hanno più valore e noi, con questa legge, questi incolti sterili sono valutati una lira, veniamo a pagarli sette lire al metro quadrato, questi incolti che forse valgono diciamo migliaia e migliaia di lire, quindi sono tutte considerazioni che non mi dilungo poiché ce ne sarebbe, quindi fondamentalmente noi ci dichiariamo favorevoli a questa legge ma, come dico, crediamo, siamo convinti che nell'applicazione - e penso che appunto tutto il Consiglio sarà d'accordo che, e l'Organo esecutivo per primo - che quando si inizierà ad applicarla, quando si riscontreranno queste deficienze di vedere di modificarle, di portarle di nuovo quindi queste modifiche in Consiglio regionale. Grazie.

Dolchi (Presidente) - La parola al Consigliere Pedrini.

Pedrini (PLI) - Velocissimo, mi pare che non ci sia niente da aggiungere in quanto il Consigliere Borbey mi ha portato via l'argomento principe che era appunto quello di queste deficienze, di diversità di terreni che, evidentemente, andando in porto la legge, si dovrà pur trovare una soluzione, quindi ritornerà per i miglioramenti del... aggiunto, annuncio il voto favorevole.

Dolchi (Presidente) - Ci sono altri che chiedono la parola in sede di discussione generale? Io penso che possiamo passare alla discussione articolo per articolo. Vorrei, se fosse possibile, che mi si chiamasse il Consigliere Borbey che ha annunciato... no, quindi non ci sono emendamenti che la Democrazia Cristiana presenta, parla solo in sede di applicazione, non in sede di discussione articolo per articolo, no, perché ricordo che gli emendamenti dovrebbero essere presentanti in questo momento, prima che iniziamo la discussione articolo per articolo.

Allora possiamo procedere all'articolo 1. Mettiamo in discussione l'articolo 1.

Articolo 1. In attuazione delle norme poste dall'articolo 44 della Costituzione allo scopo di aiutare la piccola e media proprietà e di favorire le zone montale, la Regione concede un contributo straordinario a favore dei proprietari di aree site in zone montane soggette a espropriazione ai sensi della legge statale 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni. Analogo contributo straordinario è concesso per l'occupazione di urgenza di aree site in zone montane pronunciate a norma dell'articolo 20 della precitata legge statale. Non sono ammesse a beneficiare della concessione dei predetti contributi le società che svolgono in modo esclusivo o prevalente attività di gestione di immobili e che sono soggetti passivi dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

La Commissione Affari Generali e Finanze propone all'articolo 1 la soppressione - ce l'avete anche scritto nell'allegato - delle parole finali "e che sono soggetti passivi dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili". Quindi l'articolo, secondo la proposta della Commissione Affari Generali e Finanze, dovrebbe terminare con le parole "di gestione di immobili" cioè la terz'ultima riga.

È aperta la discussione, il vecchio testo è emendato.

Ecco, dal punto di vista formale mi precisa il Signor Pramotton che alcune correzioni suggerite dalla Commissione Affari Generali e Finanze sono state già inserite nel testo che è stato letto, salvo l'emendamento.

Vi ricordo che c'è un articolo del Regolamento che attribuisce agli uffici la competenza, a seguito di segnalazioni in sede di Commissione o di Consiglio, di provvedere alle correzioni formali. In questo senso è stato provveduto nel testo che vi è stato distribuito, salvo l'emendamento che invece ha valore sostanziale sul quale deve pronunciarsi il Consiglio.

C'è qualcuno che chiede la parola sull'articolo 1? Se non c'è nessuno che chiede la parola sul complesso dell'articolo 1, io metterei in votazione l'emendamento soppressivo proposto dalla Commissione Affari Generali e Finanze per poi passare alla votazione dell'articolo.

Scusate un attimo che suono il campanello per vedere se qualcuno ritiene di venire a votare.

Allora metto in votazione l'articolo, l'emendamento soppressivo proposto dalla Commissione Affari Generali e Finanze. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?

Il Consiglio approva all'unanimità.

Allora scusatemi: 26 presenti, 26 votanti, 25 voti favorevoli 1 voto contrario.

Il Consiglio approva.

Metto quindi in votazione, se non c'è più nessuno che chiede la parola... nessuno chiede la parola, metto in votazione l'articolo 1 così emendato. Chi è d'accordo e pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?

Esito della votazione: 27 presenti e votanti, 26 voti favorevoli, 1 contrario.

Il Consiglio approva.

Articolo 2. Agli effetti della concessione dei contributi previsti dalla presente legge, il territorio della Regione è considerato interamene zona montana e appartenente a un'unica regione agraria.

La parola al Consigliere Caveri.

Caveri (UV) - ...una parola su questo articolo perché il testo attuale non soddisfa molto poiché si dice "Il territorio della Regione, con la R maiuscola, è considerato interamente zona montana e appartenente a un'unica regione, r minuscola, agraria".

Qui si impiega la stessa parola per indicare due cose diverse e quindi il secondo vocabolo "Regione" dovrebbe essere modificato, sostituito con un altro vocabolo che si adatti.

Dolchi (Presidente) - La parola all'Assessore Lustrissy.

Lustrissy (DP) - Regione agraria in terminologia tecnica utilizzata dall'I.S.T.A.D. per la statistica, è un valore tecnico.

Caveri (UV) - Però un articolo redatto in questo modo non è molto soddisfacente.

Lustrissy (DP) - Il territorio della Valle d'Aosta attualmente, in base alle classifiche I.S.T.A.D., è suddiviso in 7 regioni agrarie, cioè il valore non è unitario del territorio, il riferimento è alla regione agraria.

Caveri (UV) - Questo fatto di impiegare lo stesso vocabolo con due significati... si potrebbe dire "Il territorio della Valle è considerato interamente zona montana" invece di "Regione" con la R maiuscola e allora la regione con la r minuscola rimane con il significato tecnico indicato dall'Assessore Lustrissy, altrimenti e un non senso impiegare lo stesso vocabolo con due significati diversi, per cui c'è il cambiamento solo con la R maiuscola e con la r minuscola.

Lustrissy (DP) - Il territorio della Valle d'Aosta è considerato un'unica regione agraria.

Dolchi (Presidente) - Siccome "Regione" con la R maiuscola sta a designare il territorio della Valle d'Aosta, mi sembra che per la chiarezza cui si richiama il Consigliere Caveri, si possa sostituire questa parola.

Ci sono altri che chiedono la parola sull'articolo 2? Allora, senza fare la votazione sulla sostituzione della parola "Regione" con "Valle d'Aosta", considerato che nell'articolo 2 si considera il territorio, si considera nella votazione la sostituzione della parola "Regione" con "Valle d'Aosta".

Metto in votazione l'articolo 2. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?

Esito della votazione: 27 presenti e votanti, 26 voti favorevoli, 1 voto contrario.

Il Consiglio approva.

Articolo 3. Il contributo di cui al primo comma dell'articolo 1 è concesso anche a favore dei proprietari che hanno convenuto la cessione volontaria delle aree all'espropriante nel termine di 30 giorni dalla notificazione dell'avviso del Presidente della Giunta circa l'ammontare dell'indennità provvisoria di espropriazione. Agli effetti della presente legge per cessione volontaria si intende anche la cessazione dell'indennità di espropriazione comunicata per iscritto entro 30 giorni dalla predetta notificazione. Allo scopo di favorire la cessione volontaria delle aree da espropriare, il Presidente della Giunta nei termini e con la procedura previsti dall'articolo 11 della precitata legge statale, comunica ai proprietari espropriandi anche l'ammontare provvisorio del contributo regionale.

C'è qualcuno che chiede la parola sull'articolo 3? La parola al Consigliere Andrione.

Andrione (UV) - È una richiesta di informazioni in materia di interpretazione di questo articolo e cioè: nei casi in cui la procedura di esproprio è già in corso e, di conseguenza, i soggetti di cui al primo comma... l'indennità proposta perché mancante del contributo regionale, interpretando la legge, questa legge quando verrà approvata e definitivamente sanzionata dalla Commissione di Coordinamento, questo articolo potrà essere applicato anche a quelle procedure di esproprio? E cioè: nei termini di 30 giorni dopo la notifica del contributo regionale sarà data facoltà al proprietario di cedere volontariamente a quei nuovi contributi, a quei nuovi parametri il proprio terreno o no? Ecco, questo è un po' un problema di interpretazione perché la legge, intervenendo in un periodo successivo, rischia di creare due categorie di cittadini: quelli che sono stati espropriati prima dell'entrata in vigore di questa legge e quelli che verranno espropriati successivamente.

Dolchi (Presidente) - La parola al Presidente della Giunta.

Dujany (DP) - Mi pare che nessuno fino a oggi è stato espropriato in base alla 865, il Presidente della Giunta non ha ancora firmato nessun decreto di esproprio in base alla 865; ci sono state delle iniziative, in modo particolare da parte del Comune di Aosta, di applicazione della 865, ma si è sempre concluso in base a trattative. Decreti di esproprio, direi, di imposizione, non ne sono avvenuti fino a oggi.

Andrione (UV) -...Presidente della Giunta è esatto, nel senso che la Regione non ha ancora mai proceduto ai propri atti. Faccio un'ipotesi, così, un po' campata per aria: in base alla 865 sarebbe possibile per il Comune di Aosta richiedere il decreto di esproprio direttamente al Ministero dei Lavori Pubblici? Se non sbaglio, è un'ipotesi, dico: ci sono dei terreni che sono già stati scelti a cui è stata comunicata, è già data la comunicazione, ora, la Regione tutti questi casi penso li esaminerà in forza di questo nuovo articolo.

Dolchi (Presidente) - La parola al Vice Presidente Fosson.

Fosson (UV) - Volevo solo chiarire. L'articolo 12 allora prevede che anche gli espropri fatti in precedenza possono avere il contributo, è solo il contributo o anche la parte volontaria, ecco, è questo da fare perché mi pare che l'articolo 12 parla di contributi straordinari di cui ai precedenti articoli sono concessi anche per le espropriazioni per pubblica utilità.

Quindi ai precedenti articoli dovrebbe essere tutto, tutti gli articoli, quindi è anche la questione volontaria, secondo l'interpretazione mia.

Dolchi (Presidente) - Mi sembra che tutti sono concordi su questa interpretazione.

La parola al Consigliere Caveri.

Caveri (UV) - No, io non sono d'accordo, almeno, non sono d'accordo, mi sembra di non poter essere d'accordo perché l'articolo 12 così com'è formulato oggi dice: "I contributi straordinari di cui al precedente articolo sono concessi anche per l'espropriazione per pubblica utilità, effettuate, ecc., antecedente... l'entrata in vigore della presente legge" quindi qualcuno potrebbe cavillare su questo articolo 12 e negare i contributi in caso di cessione volontaria.

Perché qui non si parla di cessione volontaria, si parla di espropriazione, quindi occorrerebbe aggiungere qualche parola che si riferisca al caso di cessione volontaria.

Dolchi (Presidente) - All'articolo 12.

Caveri (UV) - Occorre fare un collegamento tra l'articolo 2 e l'articolo 12, si potrebbe aggiungere un comma, ma solo che le concessioni volontarie forse non sono avvenute prima di questa legge o ci sono dei casi che si siano verificati, questo bisogna vedere.

Dolchi (Presidente) - Vice Presidente Chanu.

Chanu (DP) - Ritengo che forse nell'articolo 12 se studiassimo un comma aggiuntivo nel quale, per le procedure iniziate con il rito della 865 e non esaurite, gli espropriandi saranno in massima ai termini per l'effettuazione, per l'avvalersi della possibilità dei, della cessione volontaria, dei benefici della cessione volontaria.

Dolchi (Presidente) - Allora la proposta sarebbe questa: di pregare il Vice Presidente Chanu di scrivere quanto viene dicendo e di inserirlo all'articolo 12.

Sull'articolo 3, oltre a questo collegamento che mi sembra trovi consenziente tutto il Consiglio e che sarà rivisto in discussione dell'articolo 12.

Allora metto in votazione l'articolo 3. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?

Allora: 26 presenti e votanti, 25 voti favorevoli, 1 contrario.

Il Consiglio approva.

Articolo 4. L'importo del contributo straordinario a favore dei proprietari di aree soggette a espropriazione esterne ai centri edificati è commisurato al prodotto per 7 del giusto prezzo agricolo medio dei terreni, determinato annualmente a norma del successivo articolo 13 corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare, diminuito di importo dell'indennità di espropriazione spettante ai proprietari stessi per detta area ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge statale 22 ottobre 1971 n. 865. Per le aree situate nei centri storici e nei centri edificati, così come delimitate ai sensi della sopracitata legge statale, l'importo del contributo straordinario è commisurato al prodotto per 11 del giusto prezzo agricolo medio della coltura più redditizia fra quelle che nel territorio della Regione coprono una superficie superiore al 5% su quella coltivata, diminuito dell'importo dell'indennità spettante ai proprietari per dette aree ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge stessa. I proprietari appartenenti, ai sensi dell'articolo 49 lettera a) della legge statale 2 giugno 1961 n. 454, alla categoria dei coltivatori diretti è concesso un contributo aggiuntivo pari al giusto prezzo agricolo medio corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare. Se sull'area da espropriare insiste un'azienda agricola condotta da proprietari non appartenenti alla categoria dei coltivatori diretti, al proprietario stesso è concesso un contributo aggiuntivo pari alla somma del giusto prezzo agricolo medio dei terreni di cui al primo comma del presente articolo e del valore agricolo medio dei terreni determinato annualmente dall'ufficio tecnico erariale corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare; se l'Ente espropriante, nel determinare le indennità di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 16 della legge statale 22 ottobre 1971 n. 865, non applica i coefficienti integrativi massimi, l'importo del contributo straordinario regionale a favore dei proprietari espropriandi è ridotto di una somma pari alla differenza tra l'indennità massima prevista e l'indennità determinata dall'Ente stesso.

La parola al Vice Presidente Fosson.

Fosson (UV) - Io desidererei fare qualche chiarimento sui due ultimi commi perché, effettivamente, se uno non ha partecipato all'elaborazione di questa legge, viene un po' difficile a capire il meccanismo di questi due ultimi commi e penso sarebbe bene di avere questo chiarimento in questa sede.

Dolchi (Presidente) - Allora, il chiarimento, indipendentemente dal conteggio che è poi frutto di una formula algebrica, il concetto è questo: che siano trattati nella stessa misura il coltivatore diretto a termine, a sensi di legge, e l'operaio contadino, diciamo così, che non è coltivatore diretto ma che, essendo proprietario di un terreno da espropriarsi, non svolge la sua attività in modo preminente come coltivatore diretto, quindi non è iscritto, non è ai sensi di legge riconosciuto tale ma è operai contadino, e anche conduce la sua azienda, è anche il coltivatore diretto perché ne trae i benefici.

L'altra, l'ultimo comma riguardai rapporti Regione-Comune, cioè che il Comune deve applicare nei confronti dell'espropriato il, tutte le agevolazioni diciamo della legge 865 e l'Amministrazione regionale non è quindi costretta, nel caso che il Comune on lo facesse, a pagare in più la differenza. È una clausola cautelativa da parte della Regione affinché il Comune applichi tutti i benefici e quindi la Regione non sia gravata nel caso si volesse creare un'ingiustizia nei confronti dell'avente diritto.

Blanc aveva chiesto di parlare, il Consigliere Blanc.

Blanc (UV) - Se ho capito quello che ha inteso spiegare il Presidente, cioè il coltivatore diretto ha una qualifica ben precisa e quindi non ci sono dubbi; il conduttore può anche essere non coltivatore diretto e svolgere un'altra attività, però qui, il penultimo comma prevede una duplice concessione di una maggiorazione e dice questo "Al proprietario stesso è concesso un contributo aggiuntivo pari alla somma del giusto prezzo agricolo medio di terreni di cui al primo comma del presente articolo e del valore agricolo medio dei terreni determinato annualmente dall'ufficio tecnico e corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare", cioè prenderebbe una volta in più al coefficiente per il valore stabilito dall'Assessorato regionale all'Agricoltura e ancora il valore agricolo medio dei terreni determinato annualmente dall'Ute, cioè prenderebbe due maggiorazioni a quello che è lo standard base.

Dolchi (Presidente) - La parola al Vice Presidente Fosson.

Fosson (UV) - Ecco la necessità di avere dei chiarimenti su questi articoli perché stiamo esaminando questi articoli e diamo delle interpretazioni diverse, perché l'interpretazione che ha dato in questo momento il Consigliere Blanc non credo che corrisponda a quanto è stato detto in questo articolo perché non so, adesso io do la mia interpretazione, desidererei solo sapere se l'interpretazione è esatta o altrimenti mi si corregga e per capire, eventualmente, se si dovrà metterlo in un'altra forma perché è molto complicato.

Io lo interpreto nel senso che per il conduttore per quello che non è coltivatore diretto ma è conduttore del fondo non ci sia una doppia maggiorazione ma ci sia una maggiorazione che è la media tra quel prezzo agricolo, determinato dall'Assessorato all'Agricoltura, e il prezzo terminato dall'ufficio tecnico erariale.

Dolchi (Presidente) - Io farei una proposta giunti a questo punto e, siccome l'articolo 4 è l'articolo che maggiormente nella sua stesura si rifà a dei calcoli che sono di tipo particolare, io farei al Consiglio questa proposta di sospendere i lavori in questo punto, anche perché sono le 12,40, in modo che i colleghi Consiglieri che hanno necessità e volontà di approfondire questi problemi possano, con il Signor Pramotton, vedere quali sono i risvolti pratici concreti dell'articolo 4 così come enunciato e in sede poi, avuti questi chiarimenti di carattere matematico-algebrico, in sede di riapertura dei lavori, poter formulare meglio le eventuali proposte.

La parola al Consigliere Caveri.

Caveri (UV) - Io non sono d'accordo con il Presidente del Consiglio quando dice che sono valutazioni di natura matematica-algebrica; ci possono anche essere ma qui è il significato di questi commi che non si capisce bene, tanto è vero che ci troviamo davanti a interpretazioni diverse.

Intanto il Presidente del Consiglio ha detto che nel penultimo comma si considera l'ipotesi che colui che conduce un'azienda agraria, se nell'area da espropriare insiste un'azienda agricola condotta dal proprietario non appartenente alla categoria dei coltivatori diretti al proprietario stesso ecc. allora, secondo il Presidente del Consiglio qui si considera l'ipotesi che colui che conduce un'azienda agricola sia un operaio agricolo, ma questo non è assolutamente vero perché questo non è assolutamente scritto nel comma; mi piacerebbe sapere da dove ha ricavato il Presidente del Consiglio questa affermazione.

Non esiste l'ipotesi, qui in questo comma, dell'operaio agricolo e, se esiste questa ipotesi, fatemi il piacere di spiegare da dove salta fuori.

Questo dimostra che non è facile fare delle leggi perché vengono fuori dei testi che chi ne capisce qualcosa è bravo, questa è la verità.

Dolchi (Presidente) - Io forse mi sono espresso male nel dire operaio contadino, potrebbe essere anche artigiano contadino ma il concetto è questo: che tutti quelli che non essendo coltivatori diretti cioè non appartenenti alla categoria dei coltivatori diretti, anche se hanno un'altra attività, non è detto ma è esplicito, conducono l'azienda agricola e rientrano in questa categoria.

Cioè se lavorano la loro, se conducono la loro azienda agricola e hanno altre attività, per cui non sono coltivatori diretti, hanno gli stessi benefici.

Caveri (UV) - Ma qui, domando la parola, qui, dalla lettura di questo penultimo comma, si direbbe che in questo caso si dà di più perché c'è una somma rappresentata da un primo addendo, credo che si dica così, matematico - qui dovrebbe parlare la Signorina Viglino con esattezza di termini matematici - ma insomma è una somma del contributo aggiuntivo di cui al primo comma del presente articolo; poi, in più, c'è il valore agricolo medio dei terreni determinato annualmente dall'ufficio tecnico erariale. Allora a me piacerebbe sapere perché per questa categoria, che intanto non si capisce quale categoria sia, perché si dà una somma, cioè si dà di più che al coltivatore diretto, è vero questo o no, può darsi che mi sbagli ma qui dobbiamo intenderci, quindi non è solo questione di termini matematico-algebrici, qui è una, forse è in dubbio l'interpretazione letterale di questi commi di cosa si è voluto dire.

Io pregherei la Signora Siggia di dire forte quello che ha detto sottovoce a me.

Dolchi (Presidente) - La parola al Vice Presidente Fosson.

Fosson (UV) - Io concordo che bisognerà sospendere i lavori e vedere in separata sede bene questi due ultimi commi, prima di tutto per il penultimo non sto a ridire perché l'interpretazione può essere diversa ed effettivamente bisogna formulare in qualche altra maniera questo penultimo comma, ma anche l'ultimo, quello che è stato detto che praticamente questo dovrebbe salvaguardare in modo che i Comuni applichino tutte le maggiorazioni, mi sembra che nella formulazione che è stata messa qui non salvaguardiamo questo perché, eventualmente, se il Comune non fa quello, chi ci rimette è direttamente l'espropriando, mentre noi dobbiamo trovare la possibilità di dirlo in un'altra maniera perché se il Comune lo applica, bene, ma altrimenti, come è detto in questo comma, chi ci rimette è direttamente l'espropriando, quindi questi due commi vanno visti, effettivamente.

Dolchi (Presidente) - La parola al Consigliere Maquignaz.

Maquignaz (DP) - Mi pare che non è che ci sia confusione, è solo che non so se siamo d'accordo sul modo in cui viene fatta questa valutazione.

Al primo comma si dice che si paga 7 volte il giusto prezzo se si trovano i terreni.

Dolchi (Presidente) - Scusi un attimo, ecco, io vorrei pregare i tecnici di seguire la discussione perché poi siete voi che dovete dare una risposta. Seguite la discussione perché è a questo che dobbiamo poi giungere, su queste cose che dicono i Consiglieri che dobbiamo giungere a una conclusione.

Maquignaz (DP) - Il testo è abbastanza chiaro; io dicevo: nel primo comma si dice che per i terreni che sono posti fuori dal centro dove si può costruire, 7 volte il giusto prezzo.

Secondo comma: 11 volte il giusto prezzo se si trova invece all'interno di zone dove si può costruire.

Terzo comma: dice che 8 volte se sono coltivatori diretti per il prezzo che si aggiunge a quello precedente del primo comma è concesso un contributo aggiuntivo pari al giusto prezzo agricolo, quindi praticamente, anziché 7, 8 volte se è un coltivatore diretto.

Il quarto comma invece dice: quando si tratta di un conduttore di azienda ma non conduttore agricolo, si dà quello che è previsto nel primo comma e, in più, il valore agricolo dei terreni determinato annualmente dall'ufficio tecnico erariale.

Quindi io penso che questo valore determinato dall'ufficio tecnico erariale era inferiore al giusto prezzo determinato dall'Assessorato all'Agricoltura per cui, se vogliamo rispettare questo concetto, dovremmo dire, a mio avviso, che si può sommare a quello che è previsto nel primo comma: la metà del giusto prezzo determinato dall'Assessorato all'Agricoltura e non più parlare dell'ufficio tecnico erariale per non avere delle differenze di valutazioni.

Quindi mi pare che sia articolato in questo modo.

Il quarto comma prevede, il terzo comma prevede un aumento di una volta il giusto prezzo per il coltivatore diretto, il quarto comma invece l'aggiunta a quello che è previsto nel primo comma e solo quella valutazione fatta dall'ufficio tecnico erariale, su cui io non concordo, dire che, se si vuole fare una differenziazione, si potrebbe dire la metà più oltre a quello del primo comma; si aggiunge la metà del giusto prezzo agricolo cioè 7 volte e mezzo.

Mi pare che sarebbe più chiaro così e abbiamo sempre uno stesso sistema di valutazione.

Dolchi (Presidente) - La parola al Vice Presidente Fosson.

Fosson (UV) - Come è formulato attualmente il penultimo comma non corrisponde a quanto è stato detto da lei perché praticamente è questo che bisogna cambiare, saper quello che si voleva ottenere perché mi sembra che si voglia fare una parificazione con il conduttore diretto, praticamente un po' meno, ma allora non va messo così perché come è formulato qui c'è un aumento rispetto al conduttore diretto.

Come è messo qui - perché parla della somma del prezzo agricolo, del giusto prezzo agricolo più quello considerato al prezzo erariale - o si fa la media, come interpretavo io che pensavo che fosse la media fra i due pezzi, allora resta leggermente inferiore a quello del coltivatore diretto, altrimenti o si mette solo quello dell'ufficio erariale e resta inferiore, altrimenti se si mette con la somma in questo senso ci sono le due cose, quindi adesso penso che forse questo va rivisto in separata sede e per approfondirlo meglio perché altrimenti qui continuiamo una discussione, probabilmente.

Dolchi (Presidente) - Tra l'altro non è proficuo, nel senso che non possiamo avere quegli elementi che si possono avere intorno a un tavolo.

La parola al Consigliere Caveri.

Allora, il Consiglio è con me d'accordo di sospendere a questo punto i lavori e di riprenderli oggi alle ore 16 utilizzando questo tempo anche per il chiarimento sulle differenze di opinione?

Caveri (UV) - Il chiarimento lo si ha in quale sede? Qui in Consiglio non risulterà niente di buono perché si farà una grandissima confusione e non si arriverà a una chiarificazione.

Dolchi (Presidente) - Il Signor Pramotton sarà qui oggi pomeriggio prima dell'inizio della seduta consiliare, vedremo se attorno a un tavolo troviamo il chiarimento che viene richiesto anche perché alcuni lo ritengono sufficiente il testo, poi ne parliamo dopo, Vice Presidente Fosson.

La seduta è tolta, i lavori riprendono non alle ore 16,30, ma alle 16, i Consiglieri che vogliono i chiarimenti e che ritengono di dover approfondire il problema, sono invitati a trovarsi qui, quindi alle 16. Alle 16,30 vedremo di metter a punto i dubbi che ancora esistono.

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La seduta è tolta alle ore 12,52.