Objet du Conseil n. 223 du 3 octobre 1974 - Verbale
OGGETTO N. 223/74 - Disegno di legge regionale concernente: "Concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione di urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni". (Discussione generale)
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione di urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 26 settembre 1974:
Una regione "non citra nec ultra, sed intra montes" e tra i monti più alti e più aspri che natura fece in Europa: ecco un'immagine rude, efficace, realisticamente valida della Valle d'Aosta, guardata al di là delle quinte delle immediate emozioni visive, che tendono a stereotipare la regione valdostana in accattivanti immagini paesistiche.
Nel "Rapport général de synthèse" del "Centre de recherches de haute montagne de l'Institut de géographie alpine de l'Université de Grenoble" - anno 1970 - si legge infatti a pagina 5: "Le Val d'Aoste aie un lourd tribut à l'altitude. Il est d'ailleurs l'une des deux régions italiennes (avec le Trentin-Haut-Adige) qui soit classées entièrement en montagne. Au-dessous de 1.500 m., niveau que les cultures ne dépassent guère, on ne trouve qu'un cinquième de la superficie territoriale (20,2%); entre 1500 et 2700 m., limite supérieure des alpages, les 3/5 (58,8%), et au-delà un cinquième encore (21%). Le pourcentage de la superficie agraire et forestière est de beaucoup le plus bas d'Italie: 66,9% en 1968, tandis qu'il dépasse 80% en Frioul-Vénétie-Julienne, Lombardie, Trentin-Haut-Adige, Vénétie, et 90% dans les autres régions (moyenne nationale 90,9%). L'infériorité du potentiel agricole apparait encore plus manifeste si l'on considère que près des 2/3 du domaine exploitable appartiennent au domaine forestier où l'on englobe, outre les bois, l'inculte productif, de sorte que la surface agraire (terres labourables, vignes, prés naturels et alpages) ne compte guère que pour un tiers. Dans la plupart des vallées piémontaises cette surface agraire est comprise entre 50% et 60%".
E nella pubblicazione SORIS - Torino - anno 1965 - "Situazione attuale e prospettive di sviluppo dell'agricoltura nella Valle d'Aosta", a pagina 5 e seguenti, ancora:
"Appare evidente, in tutti i casi, la generalmente bassa produttività del lavoro nel settore agricolo al confronto con gli altri settori produttivi: ma nella Valle d'Aosta tale fenomeno pare particolarmente accentuato ...".
"Dai dati riportati emerge una piena conferma della minor produttività dell'agricoltura valdostana non solo rispetto al Piemonte, ma anche nei confronti della media nazionale".
"Numerose ragioni possono venire addotte per spiegare la bassa produttività dell'agricoltura valdostana: tra queste, particolare rilevanza hanno quelle_connesse all'ambiente.
Dal punto di vista geo-pedologico la Valle d'Aosta è infatti compresa interamente nella zona altimetrica di montagna e vi prevalgono fattori orografici tipici dell'alta montagna alpina. In tali condizioni, appare veramente rimarcabile come la gente valdostana abbia saputo rendere utilizzabile economicamente una parte considerevole della superficie territoriale, dove notevole rilievo hanno i terreni rocciosi e quelli stabilmente occupati da nevai o ghiacciai".
Ora, in un ambiente geo-pedologico quale sopra descritto, reso economicamente utilizzabile dall'opera del popolo valdostano, che vi ha costruito attraverso i secoli la sua sede umana, non è pensabile poter calare dall'alto un provvedimento espropriativo della proprietà terriera come quello contenuto nelle norme sotto il titolo II della legge statale 865/1971, senza provocare uno sconcertante impatto socio-economico.
La Valle d'Aosta, così com'è, è infatti il risultato dell'opera pervicace dei suoi abitanti, i quali, avendo tutti contribuito alla marcata umanizzazione del territorio, ne sono rimasti tutti, in forma più o meno, ma non mai molto estesa, proprietari. La proprietà terriera in Valle d'Aosta è dunque un singolare fenomeno di massa; ogni azione tendente a modificarne il regime deve quindi tenere conto di questa realtà.
Il disegno di legge unito alla presente mira appunto a conciliare le norme statali di cui sopra, che pur contengono dei giusti principi, alla realtà valdostana, per limitare, nella misura del possibile, le conseguenze negative di quella ingiusta discriminazione nei confronti della montagna derivante dall'aver ancorato un metodo di stima ai fini dell'espropriazione al valore agricolo medio dei terreni, che, in montagna, è notoriamente più basso e più differenziato che non altrove; mentre più bassi non sono né il valore affettivo né il valore sociale, in relazione soprattutto alla grande scarsità di territorio economicamente utilizzabile.
E che ciò sia vero, è provato dalle seguenti constatazioni.
In Emilia-Romagna i terreni situati in centri edificati e storici di territori montani vengono espropriati sulla base di 35-110 lire il mq.; in pianura sulla base di 260-730 lire il mq.
In provincia di Palermo gli stessi valori variano da 69-80 lire il mq. a 400-2015 lire il mq.
Con i coefficienti moltiplicatori previsti dalla legge statale 865/1971 per i centri edificati e storici, che possono variare da un minimo di 2,2 ad un massimo di 6, le relative indennità di esproprio vengono ancora ulteriormente differenziate. Talché, in provincia di Palermo, potrebbe verificarsi il caso di un esproprio di orto irriguo a lire 345 il mq: in comune di montagna e a lire 12.090 nella regione agraria di Palermo. Esattamente trentacinque volte di più!
Non sembra questo un risultato molto conseguente alla impostazione data alla legge statale 3 dicembre 1971, n. 1102, istitutiva delle Comunità montane, che fa perno sulla necessità di una "politica generale di riequilibrio economico e sociale" per la valorizzazione delle zone montane; sul doveroso riconoscimento alle popolazioni montane della "funzione di servizio che svolgono a presidio del territorio"; sulla lucida visione che "i problemi dei territori montani sono problemi di civiltà che superano la stessa montagna".
Visione più che mai valida questa, che ha ispirato la soluzione del problema dell'applicazione in Valle d'Aosta della legge statale di cui trattasi in chiave di buon senso civile in difesa di una civiltà che è essenzialmente alpestre.
Tecnicamente, il disegno di legge è così impostato:
1) il territorio della Regione, dichiarato interamente montano agli effetti della concessione dei previsti contributi, viene ricondotto in un'unica regione agraria, allo scopo di superare gli illogici squilibri tra regione e regione conseguenti alla ripartizione ISTAT;
2) quale parametro base per la determinazione dei contributi regionali integrativi dell'indennità di espropriazione ex legge statale 865/1971 viene scelto il giusto prezzo medio dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, nell'ambito dell'intero territorio regionale;
3) i contributi integrativi regionali sono determinati come differenza tra un livello di indennizzo globale pari a sette volte il giusto prezzo medio dei terreni per le aree poste fuori dai centri edificati (undici volte per le aree site nei centri edificati storici) e l'indennizzo spettante per le stesse aree ai sensi della legge statale 865/ 1971;
4) per i coltivatori diretti e per i conduttori diretti di aziende agrarie è prevista una maggiorazione tale da raggiungere in ogni caso il livello globale di indennizzo di otto volte il giusto prezzo medio (dodici volte per le aree poste nei centri edificati e storici);
5) è data facoltà agli espropriandi di scegliere, qualora più conveniente, quale metodo di stima del valore dei terreni, con limitazioni nel livello di contribuzione, un meccanismo analogo a quello della legge di Napoli;
6) è favorita, con la maggiorazione anche del contributo regionale, la cessione volontaria delle aree all'ente espropriante;
7) l'ammontare dei contributi regionali è posto in relazione con i redditi degli espropriandi con un meccanismo scalarmente riduttore, a partire da livelli di reddito superiore a lire cinque milioni;
8) la determinazione dei giusti prezzi medi dei terreni è demandata a organi della Regione, ferme restando le competenze dell'U.T.E. per quanto riguarda la determinazione dei valori agricoli medi dei terreni stessi nell'ambito delle regioni agrarie ISTAT.
Altre particolarità, quale la maggiorazione dei contributi regionali in determinate circostanze, l'indennizzo per l'occupazione d'urgenza dei terreni, la retroattività della concessione dei contributi nei casi di espropriazioni antecedenti all'entrata in vigore della legge, possono essere rilevate dalla lettura del testo della legge stessa.
Al finanziamento della relativa spesa si provvede mediante il prelievo della somma di lire 200 milioni di cui al n. 4 del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento del bilancio della Regione per il corrente anno finanziario (Allegato F).
Illustra il Presidente della Giunta DUJANY.
Intervengono i Consiglieri FOSSON, CAVERI, CHINCHERÉ e MANGANONI.
Prendono la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri CHANU, PARISI (contrario), BORBEY (favorevole) e PEDRINI (favorevole).
Sugli articoli intervengono il Consigliere CAVERI, l'Assessore all'agricoltura e foreste LUSTRISSY, il Consigliere ANDRIONE, il Presidente della Giunta DUJANY, i Consiglieri FOSSON, CHANU, BLANC e MAQUIGNAZ.
Il Presidente DOLCHI, vista la necessità di alcuni chiarimenti e approfondimenti sull'articolo 4, sospende i lavori del Consiglio che riprenderanno nel pomeriggio dopo aver approfondito il problema.
Il Consiglio prende atto.
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Si dà atto che la seduta termina alle ore 12,52.
