Objet du Conseil n. 217 du 26 septembre 1974 - Verbale

OGGETTO N. 217/74 - Sospensione della discussione sul testo coordinato della proposta di legge regionale n. 34, di iniziativa del Consigliere Di Stasi, concernente: "Concessione ai superstiti titolari in vita di rendita per malattie professionali o infortunio di un vitalizio mensile".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato testo coordinato della proposta di legge regionale n. 34, di iniziativa del Consigliere Michele Di Stasi, concernente: "Concessione ai superstiti titolari in vita di rendita per malattie professionali o infortunio di un vitalizio mensile", testo trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 26 settembre 1974:

La proposta di legge in oggetto indicata è stata presentata in data 10 aprile 1974 e trasmessa ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica e per la Sanità e Assistenza Sociale in data 29 aprile 1974.

Detta proposta, per la quale il proponente aveva richiesto la procedura d'urgenza, venne iscritta d'ufficio all'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio in data 14 e 15 giugno 1974, in quanto le predette Commissioni non avevano provveduto alla espressione del parere entro i termini prescritti.

Nella seduta antimeridiana del 14 giugno il Consiglio rilevava l'opportunità di rinviare la discussione della proposta di legge, al fine di sottoporla all'esame delle Commissioni consiliari competenti. Il presentatore si dichiarava favorevole al rinvio alle Commissioni, a condizione, però, che la proposta stessa fosse riportata in discussione prima della vacanza estiva del Consiglio.

In data 17 e 18 giugno 1974 si riunivano rispettivamente le Commissioni consiliari permanenti per la Sanità ed Assistenza Sociale e per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica per l'esame della proposta di legge. La Commissione Sanità rinviava l'argomento per poter meglio approfondire gli emendamenti presentati dal proponente; lo stesso faceva la Commissione Affari Generali e Finanze, subordinando l'esame della proposta di legge alla conoscenza del parere tecnico sulla medesima della Commissione Sanità.

La proposta di legge, in ossequio alle decisioni del Consiglio regionale, veniva nuovamente iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza consiliare del 11 e 12 luglio 1974, con il parere favorevole alla discussione in aula delle competenti Commissioni espresso il 9 luglio.

Con provvedimento n. 184, in data 11 luglio, il Consiglio approvava la proposta di interruzione della discussione sulla proposta di legge di cui trattasi, con rinvio della medesima alla competente Commissione consiliare per il suo riesame al fine del coordinamento del testo originario con gli emendamenti presentati dal proponente e con l'impegno di iscrivere nuovamente il testo coordinato all'ordine del giorno dell'adunanza consiliare della seconda quindicina del mese di settembre.

In data 23 luglio 1974, la Commissione Sanità ed Assistenza Sociale prendeva in esame il testo originario e gli emendamenti proposti, nonché il testo coordinato dagli Uffici dell'Assessorato della Sanità e Assistenza Sociale; decideva però di richiedere alla sede dell'INAIL di Aosta ulteriori dati conoscitivi e di rinviare la discussione dell'argomento alla riunione della Commissione stessa prevista per i primi del mese di settembre. Quest'ultima riunione non poté aver luogo, a causa della mancanza del numero legale dei presenti.

In ottemperanza a quanto disposto con il sopracitato provvedimento consiliare n. 184, in data 11 luglio 1974, si sottopone pertanto all'esame del Consiglio l'unito testo coordinato della proposta di legge in questione, recante sempre il numero 34.

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Proposta di legge regionale n. 34

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ... N. ...: "CONCESSIONE AI SUPERSTITI DI TITOLARI IN VITA DI RENDITA PER MALATTIE PROFESSIONALI O INFORTUNIO DI UN VITALIZIO MENSILE".

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1

Ai superstiti e titolari di rendita diretta INAIL per malattia professionale o infortunio a' sensi del D.P.R. numero 1124 del 30 giugno 1965 e successive integrazioni, viene corrisposto, secondo le modalità previste dai seguenti articoli, un assegno mensile, a domanda dei superstiti, qualora seguito del decesso del titolare di rendita, vengano a cessare le prestazioni INAIL.

Art. 2

Sono ammessi al beneficio dell'assegno i superstiti, di cui agli articoli seguenti, di titolari di rendita diretta, corrisposta dalla sede INAIL di Aosta o titolari della rendita di cui alla legge regionale n. 5 del 12 novembre 1959, purché sia il deceduto sia i superstiti siano residenti in Valle d'Aosta ed ivi domiciliati alla data del decesso.

Sono inoltre ammessi al beneficio dell'assegno i superstiti di titolari di rendita da parte di altre sedi INAIL o Istituto straniero a condizione che il titolare di rendita e superstiti possano vantare, alla data del decesso, un periodo di residenza non inferiore ai 10 anni consecutivi.

Sono inoltre ammessi all'indennizzo i superstiti titolari di rendita INAIL a qualunque titolo corrisposta da altre sedi INAIL che pur vantando un periodo di residenza inferiore a quello previsto possano dimostrare che alla data della manifestazione della malattia professionale o dell'infortunio il titolare di rendita e essi stessi fossero già residenti in Valle d'Aosta e ivi domiciliati.

La perdita della residenza farà irrevocabilmente decadere dal diritto alla corresponsione dell'assegno.

Art. 3

Titola ad ottenere l'assegno è che la percentuale di inabilità indennizzata in vita dall'INAIL o dall'Istituto straniero sia pari o superiore al 45%.

Nel caso in cui all'atto del decesso fosse ancora in fase di istruttoria presso l'INAIL l'accertamento inteso ad ottenere il riconoscimento o l'aggravamento del precedente grado di invalidità, si terrà conto per determinare il diritto al beneficio dell'assegno, di quanto accertato al termine dell'istruttoria o della definizione da parte dell'INAIL.

Art. 4

L'assegno verrà rapportato all'importo corrisposto in vita dall'INAIL o dall'Istituto straniero per rendita base al titolare di rendita e sarà soggetto a rivalutazione triennale secondo le modalità previste dalla legge sugli infortuni.

Art. 5

La concessione dell'assegno è subordinata alla comunicazione di mancato indennizzo da parte dell'INAIL o dell'Istituto straniero.

Art. 6

Sono considerati superstiti con diritto all'assegno il coniuge, i figli, gli affiliati, gli affidati, i figli naturali, gli illegittimi riconosciuti o riconoscibili, i nipoti orfani di ambedue i genitori, viventi a carico del titolare di rendita purché di età inferiore agli anni 18.

In mancanza di superstiti di cui al comma precedente il diritto, a domanda dei superstiti, viene riconosciuto agli ascendenti viventi a carico del titolare di rendita. Per determinare la vivenza a carico valgono le disposizioni di legge in vigore sul territorio nazionale.

In mancanza di superstiti di cui ai precedenti commi il diritto viene riconosciuto a domanda degli stessi, ai collaterali minori o inabili al lavoro proficuo nella misura pari o superiore ai 2/3.

Art. 7

Il limite di età per le persone diverse dal coniuge di cui all'art. 6 - primo comma - viene elevato a 21 anni per gli studenti di scuola media di ogni ordine e grado statale o regolarmente riconosciuta e a 26 anni per gli studenti universitari, comunque non oltre la durata normale del corso.

Art. 8

La quota di assegno annuale distribuita in rate mensili anticipate sarà calcolata nella misura del 50% di quanto percepito in vita dal titolare di rendita per il coniuge e del 20% di quanto dovuto in vita per gli altri superstiti di cui all'articolo 6.

L'ammontare complessivo non potrà comunque superare l'ammontare complessivo di quanto percepito in vita dal titolare di rendita.

Art. 9

Per la liquidazione dell'assegno verranno utilizzati dati forniti dall'INAIL.

Art. 10

Qualora il coniuge e le persone di cui al comma 2° e 3° dell'art. 6 godano di reddito annuo a qualunque titolo superiore a Lire 1.200.000 dell'importo eccedente si effettuerà trattenuta sull'ammontare complessivo dell'assegno. Il valore del reddito potrà essere rivisto alla luce degli indici di svalutazione mediante decreto regionale.

Art. 11

L'ammontare dell'assegno spettante agli aventi diritto di cui all'art. 6, verrà elevata alla misura complessiva del 40% qualora trattisi di figli orfani di ambedue i genitori con l'esclusione dei nipoti.

Art. 12

La domanda intesa ad ottenere l'assegno dovrà pervenire presso l'Assessorato alla Sanità dell'Amministrazione Regionale entro e non oltre 90 giorni dalla data di decesso e comunque non oltre 60 dalla data di comunicazione di reiezione della domanda di indennizzo ai superstiti inoltrata all'INAIL.

La corresponsione dell'assegno avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda da parte dei superstiti aventi diritto e per essi dagli Enti di patronato.

Art. 13

I superstiti aventi diritto potranno delegare gli Enti di patrocinio legalmente riconosciuti dallo Stato.

Art. 14

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 5, nelle more dell'istruttoria intentata dai superstiti intesa ad ottenere il riconoscimento da parte dell'INAIL del diritto all'indennizzo in rendita ai superstiti, potrà essere concesso, secondo le modalità previste dall'art. 8, l'assegno agli aventi diritto di cui agli artt. 6 e 7, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Regionale di ripetere quanto corrisposto in caso di liquidazione ai superstiti della rendita ai superstiti da parte dell'INAIL.

Art. 15

Ai fini dell'ammissione alla corresponsione dell'assegno potranno inoltrare domanda entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge i superstiti di titolari di rendita deceduti dalla data del 1° gennaio 1974.

L'assegno avrà comunque decorrenza dalla data del primo giorno del mese successivo alla data della presentazione della domanda.

Per la determinazione dei requisiti di cui all'art. 2 si terrà conto della data della morte del titolare di rendita; per gli altri requisiti varrà la situazione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue Lire 20 milioni, graverà sul capitolo 757, che viene istituito nella parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 della parte SPESA del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 17

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

- Capitolo 757 "Spese per la concessione ai superstiti di titolari in vita di rendita per malattie professionali o infortuni"

£. 20.000.000

Variazioni in diminuzione:

- Capitolo 206 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E)"

£. 20.000.000

Art. 18

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

Illustra il proponente Consigliere DI STASI.

Intervengono i Consiglieri PERRUCHON, CAVERI, VIGLINO, DI STASI, MAPPELLI, ANDRIONE, BORDON, CHANU, PARISI e FOSSON.

Prende la parola il Consigliere PERRUCHON che, ai sensi dell'articolo 64 del Regolamento Interno, pone la questione sospensiva.

Sulla proposta di rinvio intervengono i Consiglieri CAVERI, RAMERA,

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sulla questione sospensiva proposta dal Consigliere Perruchon M. Celeste, invita il Consiglio a procedere alla votazione, per alzata di mano, per respingere la proposta di sospendere la discussione sul progetto di legge di cui si tratta per effettuare ulteriori e più approfonditi accertamenti in ordine all'entità della spesa che l'approvazione del progetto di legge stesso comporterebbe.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti: trentatré;

- Consiglieri votanti: trenta;

- Astenutisi dalla votazione i Consiglieri BENZO, MANGANONI e PEDRINI;

- Voti favorevoli al rigetto della proposta: quattordici;

- Voti contrari al rigetto della proposta: sedici.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, accerta e comunica che il Consiglio non ha approvato la proposta di respingere la questione sospensiva di cui si tratta.

Il Consiglio prende atto.

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Si dà atto che la seduta termina alle ore 12,58.