Objet du Conseil n. 218 du 26 septembre 1974 - Verbale
OGGETTO N. 218/74 - Parere favorevole del Consiglio regionale sulla proposta di schema di decreto delegato di cui all'art. 19 della legge 30 luglio 1973, n. 477, elaborata dal Comitato Tecnico misto Ministero della Pubblica Istruzione - Regione Autonoma Valle d'Aosta, integrata con le proposte dei sindacati e della Conferenza dei Capigruppo del Consiglio regionale.
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul seguente oggetto: "Proposta di schema di decreto delegato di cui all'art. 19 della legge 30 luglio 1973, n. 477, elaborata dal Comitato Tecnico misto Ministero della Pubblica Istruzione Regione Autonoma Valle d'Aosta", proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri con lettera in data 23 settembre 1974 - prot. n. 651:
In relazione alla mancata emanazione da parte del Governo, entro il termine stabilito (31 maggio 1974), del decreto delegato sulle Scuole della Valle d'Aosta previsto dall'art.19 - 3° comma - della legge 30 luglio 1973, n.477, la Presidenza della Giunta Regionale, sin dai primi di giugno, prese contatti con il Ministro della Pubblica Istruzione, On. Malfatti, chiedendo di poter conferire al riguardo al più presto possibile, tenuto conto dell'urgente assoluta necessità di giungere ad una definizione dell'annosa questione.
Il colloquio con il Ministro avvenne il 9 luglio 1971.
Nel corso dell'incontro il Ministro assicurò di aver fatto predisporre un disegno di legge da presentare al Parlamento al fine di ottenere una nuova delega al Governo per l'emanazione del provvedimento sopramenzionato. Nella stessa circostanza venne altresì concordato di affidare ad un Comitato Tecnico misto Ministero della Pubblica Istruzione - Regione Autonoma Valle d'Aosta l'elaborazione di ipotesi di soluzione dei problemi connessi all'emanando decreto delegato.
Il Comitato Tecnico suddetto, insediatosi il 23 luglio 1974, è pervenuto, nel corso di numerose riunioni, a concordare in via di massima sul testo di schema di decreto che si allega.
L'unica questione sulla quale non si è potuta realizzare una piena convergenza in sede tecnica è quella trattata nell'art. 10 (Istituto di ricerca e sperimentazione). Al riguardo il Comitato ha convenuto di rimettere il problema alle competenti sedi politiche.
Nel sottoporre al parere del Consiglio Regionale l'unita proposta di schema di decreto delegato, si fa presente che una copia della proposta stessa è stata trasmessa al Ministro della Pubblica Istruzione, con la richiesta di un nuovo incontro, per l'ulteriore trattazione del problema.
Tale incontro è stato recentemente fissato dal Ministro per il giorno 1° ottobre p.v..
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PROPOSTA DI SCHEMA DI DECRETO DELEGATO DI CUI ALL'ART. 19 DELLA LEGGE 30 LUGLIO 1973, N. 477, ELABORATO DAL COMITATO TECNICO MISTO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA.
Art. 1
Sono istituiti, con decorrenza dal 1° ottobre 1974, appositi ruoli regionali del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta.
La consistenza iniziale dei predetti ruoli è determinata dalla tabella annessa al presente decreto.
Le successive variazioni degli organici di cui al primo comma saranno disposte dalla Regione.
Le norme del presente decreto si applicano anche agli Istituti di istruzione tecnica e professionale di cui alle leggi regionali 30 agosto 1970, n. 23 e 17 novembre 1960, n. 8 e successive modificazioni.
La Regione potrà altresì disporre con legge l'estensione delle norme del presente decreto alla scuola materna ed al relativo personale, di cui alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, apportando i necessari adeguamenti alle norme in materia di organi collegiali di cui al presente decreto.
Art. 2
Salvo quanto stabilito dai successivi articoli, al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente art. 1 si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera, le stesse norme relative al corrispondente personale degli istituti e delle scuole funzionanti nel restante territorio dello Stato.
Il trattamento economico del personale appartenente ai predetti ruoli è a carico del bilancio della Regione, compresi gli oneri contributivi relativi alla previdenza e all'assistenza, previsti per il corrispondente personale della scuola statale.
Art. 3
Nei confronti del personale appartenente ai ruoli di cui al precedente art. 1, nonché nei confronti del personale docente non di ruolo delle scuole ed istituti della Valle d'Aosta, le competenze attribuite dalle vigenti norme agli organi centrali e periferici dell'amministrazione statale, comprese quelle relative al reclutamento, sono esercitate dalla Regione.
Le competenze relative al personale di cui al precedente comma, spettanti nel restante territorio nazionale ai Provveditori agli Studi e ai Sovraintendenti scolastici regionali ed interregionali, sono esercitate dal Sovraintendente agli Studi, funzionario della Regione.
Il personale ispettivo e direttivo, il personale docente di ruolo e non di ruolo di ciascun ordine e grado di scuola, il personale non insegnante di ruolo e non di ruolo della Valle d'Aosta, nonché il personale dell'Amministrazione scolastica della Regione partecipano sul piano nazionale alla formazione delle rappresentanze delle rispettive categorie in seno al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, a norma dell'art. 9 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e del D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., fermo il disposto di cui all'art. 16, quarto comma, del medesimo decreto.
Art. 4
Il Consiglio scolastico regionale esprimerà un unico consiglio di disciplina, avente competenza nei confronti di tutto il personale appartenente ai ruoli di cui all'art. 1, nonché del personale docente non di ruolo.
Il consiglio di disciplina di cui al primo comma è presieduto dal Sovraintendente agli Studi e formato da nove membri effettivi e cinque supplenti scelti come segue:
a) un membro effettivo ed uno supplente tra il personale ispettivo;
b) due membri effettivi ed uno supplente tra il personale direttivo;
c) due membri effettivi ed uno supplente tra il personale docente della scuola elementare;
d) due membri effettivi ed uno supplente tra il personale docente della scuola media;
e) due membri effettivi ed uno supplente tra il personale docente della scuola secondaria superiore ed artistica.
I membri effettivi del consiglio di disciplina devono essere scelti nel seno del Consiglio scolastico regionale.
Nei casi in cui il consiglio di disciplina esercita la propria competenza nei confronti di appartenenti al personale ispettivo o direttivo, esso delibera in composizione ristretta, limitata al Sovraintendente agli Studi, ai membri di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, e a un membro per ciascuna categoria di cui alle lettere c), d) ed e) del comma medesimo, designati dal Consiglio scolastico regionale al momento della loro elezione.
Il Consiglio scolastico regionale elegge nel suo seno un unico consiglio per il contenzioso, composto di cinque membri appartenenti al personale direttivo e docente dei diversi ordini e gradi di scuola, di cui uno con funzione di Presidente.
Il consiglio per il contenzioso, di cui al comma che precede, esercita, nell'ambito della Regione, le funzioni attribuite ai consigli per il contenzioso dalle leggi dello Stato.
Art. 5
Ai concorsi per l'accesso ai ruoli di cui al precedente art. 1 sono ammessi coloro che, oltre ai requisiti previsti dalle vigenti norme, abbiano piena conoscenza della lingua francese.
I concorsi sono indetti dalla Regione in concomitanza, di regola, con i corrispondenti concorsi indetti nel restante territorio nazionale.
Art. 6
Il personale appartenente ai ruoli di cui al precedente art. 1 può essere trasferito, a domanda, ad uffici, istituti e scuole di tutto il territorio nazionale, secondo le norme vigenti.
Il personale ispettivo, direttivo e docente può essere trasferito, a domanda, dal rimanente territorio nazionale ad uffici, istituti e scuole della Valle d'Aosta, secondo le norme vigenti, subordinatamente all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.
Per i compiti di cui all'art. 4, n. 2, della legge 30 luglio 1973, n. 477 e all'art. 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., l'Amministrazione regionale potrà anche avvalersi, d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione, di ispettori tecnici dipendenti da quest'ultimo.
Art. 7
Il personale direttivo e docente di ruolo, distaccato a prestare servizio negli istituti e nelle scuole della Valle d'Aosta alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nei ruoli di cui al precedente art. 1, conservando la posizione di carriera ed il trattamento economico in godimento, qualora non chieda, con domanda da presentare al competente ufficio della Regione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di essere restituito all'istituto o alla scuola di titolarità.
Negli stessi ruoli è inquadrato altresì il personale docente nominato in ruolo nelle scuole e negli istituti della Valle d'Aosta a norma dell'art. 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477.
Art. 8
Ferme le proporzioni stabilite dall'art. 13 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., la legge regionale determinerà il numero dei rappresentanti delle diverse componenti nel Consiglio scolastico regionale, le modalità di elezione delle rappresentanze della Regione e degli enti locali, e le modalità di nomina del Consiglio scolastico regionale medesimo.
Il Consiglio scolastico regionale è presieduto dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, che presiede altresì la Giunta esecutiva, salvo delega al Sovraintendente agli Studi.
Le competenze attribuite nel restante territorio nazionale ai Consigli scolastici provinciali sono esercitate, in Valle d'Aosta, dal Consiglio scolastico regionale.
Il compito di elaborare il programma annuale di cui all'art. 12, primo comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., potrà essere affidato, dalla legge regionale, al Consiglio scolastico regionale che vi provvederà sulla base delle proposte dei Consigli scolastici distrettuali.
Il Consiglio scolastico regionale della Valle d'Aosta esercita altresì, nei confronti della Regione, e con riguardo alle competenze a questa spettanti nelle materie di cui al presente decreto, a norma dello statuto speciale, le funzioni corrispondenti a quelle del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione.
Art. 9
Con legge regionale, emanata ai sensi e nei limiti dell'art. 3 lettera g) dello statuto speciale, la Regione determinerà la composizione dei consigli di distretto della Valle d'Aosta, secondo le disposizioni dell'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e in armonia con l'art. 11 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., con gli adattamenti resi necessari in vista della peculiare situazione geomorfologica della Valle, della distribuzione geografica delle scuole e degli istituti scolastici esistenti e del numero delle scuole, degli alunni e degli insegnanti.
Le competenze attribuite agli organi centrali e periferici dell'Amministrazione statale in materia di istituzione dei distretti e di funzionamento degli organi collegiali della scuola sono esercitate, nel territorio della Valle d'Aosta, dalla Regione.
Art. 10
Con legge regionale, emanata ai sensi e nei limiti dell'art. 3, lettera g) dello statuto speciale, potrà essere istituito, sentito il Consiglio scolastico regionale, un istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta, secondo le norme dell'art. 4, n. 8, legge 30 luglio 1973, n. 477, e degli articoli 9 e seguenti D.P.R. 31 maggio 1974, n. ....
L'istituto di cui al primo comma svolgerà le funzioni di cui al citato D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., con particolare riguardo alle esigenze connesse all'attuazione degli artt. 39 e 40 dello statuto speciale.
Il consiglio direttivo dell'istituto sarà nominato dalla Regione.
I cinque rappresentanti del personale direttivo e docente di cui al primo alinea dell'art. 11, primo comma, D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., saranno eletti, al di fuori del Consiglio scolastico regionale, da tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie in servizio nella Regione.
I tre membri di cui al terzo alinea dell'art. 11, primo comma, D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., saranno scelti dalla Regione su sei nominativi proposti dal Consiglio scolastico regionale al di fuori dei propri membri.
I quattro membri di cui al quarto alinea dell'art. 11, primo comma, D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., saranno scelti d'intesa fra il Ministro della Pubblica Istruzione e la Regione, su otto nominativi proposti dalla prima sezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
Il Presidente sarà eletto dal consiglio direttivo tra i membri scelti dal Consiglio regionale.
La Regione nominerà il segretario dell'istituto, scegliendolo tra le categorie di cui all'art. 16, primo comma, D.P.R. 31 maggio 1974, n. ....
La Regione provvederà all'espletamento dei concorsi per l'assegnazione di personale comandato presso l'istituto, a norma dell'art. 16, commi secondo e seguenti, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. .... L'assegnazione di tale personale sarà comunque subordinata all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.
Gli stanziamenti di cui all'art. 17, primo comma, lettera a), e terzo comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., nonché gli oneri per il personale comandato, saranno a carico, per quanto attiene all'istituto di cui al primo comma, del bilancio della Regione.
Le competenze amministrative attribuite agli organi centrali e periferici dell'Amministrazione statale in materia di sperimentazione e ricerca educativa e in materia di aggiornamento culturale e professionale del personale della scuola e relativo istituto regionale, sono esercitate, nel territorio della Valle d'Aosta, dalla Regione.
Art. 11
Gli adattamenti dei programmi di insegnamento alle necessità locali, di cui all'art. 40 dello statuto speciale della Valle d'Aosta, vengono approvati e resi esecutivi dalla Regione, sulla base delle proposte del Consiglio scolastico regionale, sentite commissioni miste nominate dal Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministro della Pubblica Istruzione.
Con la stessa procedura si provvede alla determinazione delle materie da insegnare in lingua francese.
Art. 12
Resta ferma la competenza legislativa della Regione Autonoma della Valle d'Aosta in materia di istruzione tecnico-professionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 2, lettera r) dello statuto speciale, nonché la competenza legislativa di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica in materia di istruzione materna, elementare e media, ai sensi e nei limiti dell'art. 3, lettera g) dello statuto medesimo.
Nelle materie di cui al comma che precede, le funzioni amministrative sono esercitate, ai sensi dell'art. 4 dello statuto speciale, dalla Regione che vi provvede con uffici e personale propri.
Le modalità per l'accertamento della conoscenza della lingua francese ai fini di cui agli artt. 5, 6 e 10 sono stabilite dalla Regione.
Intervengono i Consiglieri VIGLINO, JORRIOZ, BONDAZ, il Presidente della Giunta LANIVI, i Consiglieri ANDRIONE, CAVERI e CHINCHERÉ.
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Si dà atto che dalle ore 17,56 assume la presidenza il Vice Presidente FOSSON.
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Interviene il Consigliere RAMERA.
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Si dà atto che dalle ore 18,06 riassume la presidenza il Presidente DOLCHI.
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Intervengono i Consiglieri PEDRINI, PARISI, MARCOZ e FOSSON.
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Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 19,26 alle ore 19,59.
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Alla ripresa dei lavori prende la parola il Presidente della Giunta LANIVI che presenta degli emendamenti.
Prendono la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri RAMERA (contrario), MONAMI (favorevole), PARISI (contrario), CHANU (favorevole), VIGLINO (favorevole) e JORRIOZ (favorevole).
IL CONSIGLIO
con voti favorevoli ventisette e voti contrari sette, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trentaquattro),
DELIBERA
di esprimere parere favorevole sulla proposta di decreto delegato di cui all'art. 19 della legge 30 luglio 1973, n. 477, elaborata dal Comitato Tecnico misto Ministero della Pubblica Istruzione - Regione Autonoma Valle d'Aosta, integrata con le proposte dei Sindacati e della Conferenza dei Capigruppo del Consiglio regionale, e di approvarne i criteri informatori.
(Segue: Proposta di decreto delegato).
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Art. 1
Sono istituiti, con decorrenza dal 1° ottobre 1974, appositi ruoli regionali del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta.
La consistenza iniziale dei predetti ruoli è determinata dalla tabella annessa al presente decreto.
Le successive variazioni degli organici di cui al primo comma saranno disposte dalla Regione.
Le norme del presente decreto si applicano anche agli Istituti di istruzione tecnica e professionale di cui alle leggi regionali 30 agosto 1970, n. 23, e 17 novembre 1960, n. 8, e successive modificazioni.
La Regione potrà altresì disporre con legge l'estensione delle norme del presente decreto alla scuola materna ed al relativo personale, di cui alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, apportando i necessari adeguamenti alle norme in materia di organi collegiali di cui al presente decreto.
Art. 2
Salvo quanto stabilito dai successivi articoli, al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente art. 1 si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera, le stesse norme relative al corrispondente personale degli istituti e delle scuole funzionanti nel restante territorio dello Stato.
Il trattamento economico del personale appartenente ai predetti ruoli è a carico del bilancio della Regione, compresi gli oneri contributivi relativi alla previdenza e all'assistenza, previsti per il corrispondente personale della scuola statale.
Art. 3
Nei confronti del personale appartenente ai ruoli di cui al precedente art. 1, nonché nei confronti del personale docente non di ruolo delle scuole ed istituti della Valle d'Aosta, le competenze attribuite dalle vigenti norme agli organi centrali e periferici dell'amministrazione statale, comprese quelle relative al reclutamento, sono esercitate dalla Regione.
Le competenze relative al personale di cui al precedente comma, spettanti nel restante territorio nazionale ai Provveditori agli Studi e ai Sovraintendenti scolastici regionali ed interregionali, sono esercitate dal Sovraintendente agli Studi, funzionario della Regione.
Il personale ispettivo e direttivo, il personale docente di ruolo e non di ruolo di ciascun ordine e grado di scuola, il personale non insegnante di ruolo e non di ruolo della Valle d'Aosta, nonché il personale dell'Amministrazione scolastica della Regione partecipano sul piano nazionale alla formazione delle rappresentanze delle rispettive categorie in seno al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, a norma dell'art. 9 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e del D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., fermo il disposto di cui all'art. 16, quarto comma, del medesimo decreto.
Art. 4
Il Consiglio scolastico regionale esprimerà un unico consiglio di disciplina, avente competenza nei confronti di tutto il personale appartenente ai ruoli di cui all'art. 1, nonché del personale docente non di ruolo.
Il consiglio di disciplina di cui al primo comma è presieduto dal Sovraintendente agli Studi e formato da nove membri effettivi e cinque supplenti scelti come segue:
a) un membro effettivo ed uno supplente tra il personale ispettivo;
b) due membri effettivi ed uno supplente tra il personale direttivo;
c) due membri effettivi ed uno supplente tra il personale docente della scuola elementare;
d) due membri effettivi ed uno supplente tra il personale docente della scuola media;
e) due membri effettivi ed uno supplente tra il personale docente della scuola secondaria superiore ed artistica.
I membri effettivi del consiglio di disciplina devono essere scelti nel seno del Consiglio scolastico regionale.
Nei casi in cui il consiglio di disciplina esercita la propria competenza nei confronti di appartenenti al personale ispettivo o direttivo, esso delibera in composizione ristretta, limitata al Sovraintendente agli Studi, ai membri di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, e a un membro per ciascuna categoria di cui alle lettere c), d) ed e) del comma medesimo, designati dal Consiglio scolastico regionale al momento della loro elezione.
Il Consiglio scolastico regionale elegge nel suo seno un unico consiglio per il contenzioso, composto di cinque membri appartenenti al personale direttivo e docente dei diversi ordini e gradi di scuola, di cui uno con funzione di Presidente.
Il consiglio per il contenzioso, di cui al comma che precede, esercita, nell'ambito della Regione, le funzioni attribuite ai consigli per il contenzioso dalle leggi dello Stato.
Art. 5
Ai concorsi per l'accesso ai ruoli di cui al precedente art. 1 sono ammessi coloro che, oltre ai requisiti previsti dalle vigenti norme, abbiano piena conoscenza della lingua francese.
I concorsi sono indetti dalla Regione in concomitanza, di regola, con i corrispondenti concorsi indetti nel restante territorio nazionale.
Art. 6
Il personale appartenente ai ruoli di cui al precedente art. 1 può essere trasferito, a domanda, ad uffici, istituti e scuole di tutto il territorio nazionale, secondo le norme vigenti. Il servizio prestato in Valle d'Aosta nei ruoli suddetti è valutato a tutti gli effetti.
Il personale ispettivo, direttivo e docente può essere trasferito, a domanda, dal rimanente territorio nazionale ad uffici, istituti e scuole della Valle d'Aosta, secondo le norme vigenti, subordinatamente all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.
Per i compiti di cui all'art. 4, n. 2, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e all'art. 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n ..., l'Amministrazione regionale potrà anche avvalersi, d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione, di ispettori tecnici dipendenti da quest'ultimo.
Art. 7
Il personale direttivo e docente di ruolo, distaccato a prestare servizio negli istituti e nelle scuole della Valle d'Aosta alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nei ruoli di cui al precedente art. 1, conservando la posizione di carriera ed il trattamento economico in godimento, qualora non chieda, con domanda da presentare al competente ufficio della Regione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di essere restituito all'istituto o alla scuola di titolarità.
Negli stessi ruoli è inquadrato altresì il personale in servizio nella Regione alla data di entrata in vigore del presente decreto che ha titolo per l'immissione in ruolo in quanto inserito nelle graduatorie permanenti compilate ai sensi delle leggi: 28 luglio 1961, n. 831; 25 luglio 1966, n. 603; 20 marzo 1968, n. 327; 2 aprile 1968, n. 468; 7 ottobre 1969, n. 748; 6 dicembre 1971, n. 1074; nonché il personale che ne ha titolo a norma dell'art. 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, ferma restando, per quanto concerne l'assegnazione definitiva di sede, la precedenza per il personale nominato a norma delle già citate leggi 28 luglio 1961, n. 831; 25 luglio 1966, n. 603; 20 marzo 1968, n. 327; 2 aprile 1968, n. 468; 7 ottobre 1969, n. 748; 6 dicembre 1971, n. 1074.
Ha diritto, infine, all'inquadramento negli stessi ruoli il personale docente in servizio nelle Scuole della Regione alla data di entrata in vigore del presente decreto, vincitore dei concorsi banditi con D.M. 30 giugno 1970 e con D.M. 5 maggio 1973.
Art. 8
Ferme le proporzioni stabilite dall'art. 13 del D.P.R. 31 maggio 1974, n ..., la legge regionale determinerà il numero dei rappresentanti delle diverse componenti nel Consiglio scolastico regionale, le modalità di elezione delle rappresentanze della Regione e degli enti locali, e le modalità di nomina del Consiglio scolastico regionale medesimo.
Il Consiglio scolastico regionale è presieduto dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, che presiede altresì la Giunta esecutiva, salvo delega al Sovraintendente agli Studi.
Le competenze attribuite nel restante territorio nazionale ai Consigli scolastici provinciali sono esercitate, in Valle d'Aosta, dal Consiglio scolastico regionale.
Il compito di elaborare il programma annuale di cui all'art. 12, primo comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n ..., potrà essere affidato, dalla legge regionale, al Consiglio scolastico regionale che vi provvederà sulla base delle proposte dei Consigli scolastici distrettuali.
Il Consiglio scolastico regionale della Valle d'Aosta esercita altresì, nei confronti della Regione, e con riguardo alle competenze a questa spettanti nelle materie di cui al presente decreto, a norma dello statuto speciale, le funzioni corrispondenti a quelle del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione.
Art. 9
Con legge regionale, emanata ai sensi e nei limiti dell'art. 3 lettera g) dello statuto speciale, la Regione determinerà la composizione dei consigli di distretto della Valle d'Aosta, secondo le disposizioni dell'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e in armonia con l'art. 11 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., con gli adattamenti resi necessari in vista della peculiare situazione geomorfologica della Valle, della distribuzione geografica delle scuole e degli istituti scolastici esistenti e del numero delle scuole, degli alunni e degli insegnanti.
Le competenze attribuite agli organi centrali e periferici dell'Amministrazione statale in materia di istituzione dei distretti e di funzionamento degli organi collegiali della scuola sono esercitate, nel territorio della Valle d'Aosta, dalla Regione.
Art. 10
Con legge regionale, emanata ai sensi e nei limiti dell'art. 3, lettera g) dello statuto speciale, potrà essere istituito, sentito il Consiglio scolastico regionale, un istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta, secondo le norme dell'art. 4, n. 8, legge 30 luglio 1973, n. 477, e degli articoli 9 e seguenti D.P.R. 31 maggio 1974, n. ....
L'istituto di cui al primo comma svolgerà le funzioni di cui al citato D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., con particolare riguardo alle esigenze connesse all'attuazione degli artt. 39 e 40 dello statuto speciale.
Il consiglio direttivo dell'istituto sarà nominato dalla Regione.
I cinque rappresentanti del personale direttivo e docente di cui al primo alinea dell'art. 11, primo comma, D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., saranno eletti, al di fuori del Consiglio scolastico regionale, da tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie in servizio nella Regione.
I tre membri di cui al terzo alinea dell'art. 11, primo comma, D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., saranno scelti dalla Regione su sei nominativi proposti dal Consiglio scolastico regionale al di fuori dei propri membri.
I quattro membri di cui al quarto alinea dell'art. 11, primo comma, D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., saranno scelti d'intesa fra il Ministro della Pubblica Istruzione e la Regione, su otto nominativi proposti dalla prima sezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
Il Presidente sarà eletto dal consiglio direttivo tra i membri scelti dal Consiglio regionale.
La Regione nominerà il segretario dell'istituto, scegliendolo tra le categorie di cui all'art. 16, primo comma, D.P.R. 31 maggio 1974, n. ....
La Regione provvederà all'espletamento dei concorsi per l'assegnazione di personale comandato presso l'istituto, a norma dell'art. 16, commi secondo e seguenti, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. .... L'assegnazione di tale personale sarà comunque subordinata all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.
Gli stanziamenti di cui all'art. 17, primo comma, lettera a), e terzo comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., nonché gli oneri per il personale comandato, saranno a carico, per quanto attiene all'istituto di cui al primo comma, del bilancio della Regione.
Le competenze amministrative attribuite agli organi centrali e periferici dell'Amministrazione statale in materia di sperimentazione e ricerca educativa e in materia di aggiornamento culturale e professionale del personale della scuola e relativo istituto regionale, sono esercitate, nel territorio della Valle d'Aosta, dalla Regione.
Art. 11
Gli adattamenti dei programmi di insegnamento alle necessità locali, di cui all'art. 40 dello statuto speciale della Valle d'Aosta, vengono approvati e resi esecutivi dalla Regione, sulla base delle proposte del Consiglio scolastico regionale, sentite commissioni miste nominate dal Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministro della Pubblica Istruzione.
Con la stessa procedura si provvede alla determinazione delle materie da insegnare in lingua francese.
Art. 12
Resta ferma la competenza legislativa della Regione Autonoma della Valle d'Aosta in materia di istruzione tecnico-professionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 2, lettera r) dello statuto speciale, nonché la competenza legislativa di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica in materia di istruzione materna, elementare e media, ai sensi e nei limiti dell'art. 3, lettera g), dello statuto medesimo.
Restano ferme le competenze delegate alla Regione con il D.L.C.P.S. 11 novembre 1946, n. 365, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561.
Nelle materie di cui ai commi che precedono, le funzioni amministrative sono esercitate, ai sensi dell'art. 4 dello statuto speciale, dalla Regione che vi provvede con uffici e personale propri.
Le modalità per l'accertamento della conoscenza della lingua francese ai fini di cui agli artt. 5, 6 e 10 sono stabilite dalla Regione.
