Objet du Conseil n. 185 du 11 juillet 1974 - Verbale
OGGETTO N. 185/74 - Disegno di legge regionale concernente: "Integrazione alla legge regionale 15 maggio 1974, n. 14, sulla concessione di un assegno pensionabile al personale regionale".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Integrazione alla legge regionale 15 maggio 1974, n. 14, sulla concessione di un assegno pensionabile al personale regionale", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza dell'11 e 12 luglio 1974:
La legge regionale 15 maggio 1974, n. 14, riconosce tra l'altro - l'anzianità pregressa a favore del personale appartenente ai ruoli regionali, per quanto concerne:
a) il servizio non di ruolo prestato alle dipendenze della Regione Valle d'Aosta dal personale regionale inquadrato nei ruoli ordinari o soprannumerari (art. 4);
b) il servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici da personale inquadrato nei ruoli ordinari o soprannumerari della Regione Valle d'Aosta (art. 5).
La legge non prevede in modo esplicito il caso degli impiegati e dei salariati i quali, prima di essere assunti dalla Regione, prestavano servizio nella Valle d'Aosta alle dipendenze dello Stato o di altri enti con impiego in servizi quali sono stati successivamente assunti dalla Regione stessa. Tale è, per esempio, il caso del personale amministrativo di varie scuole il quale, pur continuando a prestare servizio nello stesso posto di lavoro, in un certo momento della carriera (essendosi la Regione sostituita allo Stato), è transitato dallo Stato alla Regione. Si tratta di servizi in cui si è realizzata una sostituzione nella persona del datore di lavoro: è quindi evidente il dovere, se non addirittura l'obbligo, del nuovo datore di lavoro - e cioè della Regione - di equiparare i servizi in parola ai servizi prestati presso la stessa Regione.
Per questo motivo la Giunta regionale presenta l'unito disegno di legge e confida nella sua approvazione da parte del Consiglio.
Illustra il Presidente della Giunta DUJANY.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Borbey, Crétier e Maquignaz, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventotto;
- Voti favorevoli: ventisei;
- Voti contrari: due.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Integrazione alla legge regionale 15 maggio 1974, n. 14, sulla concessione di un assegno pensionabile al personale regionale".
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 51)
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Disegno di legge regionale n. 51
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n. ...: INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 1974, N. 14, SULLA CONCESSIONE DI UN ASSEGNO PENSIONABILE AL PERSONALE REGIONALE.
Art. 1
All'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 14, è aggiunto il seguente comma:
"I servizi di ruolo e non di ruolo, prestati nella Valle d'Aosta alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici, quando le relative funzioni siano state assunte dalla Regione, sono equiparati ad ogni effetto ai servizi prestati alle dirette dipendenze della Regione".
Art. 2
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue Lire 15.000.000, graverà sul capito lo 581 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 16 della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974.
Art. 3
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Entrata
Variazione in aumento
Capitolo 16: "Proventi della Casa da gioco di Saint-Vincent" L. 15.000.000
Parte SPESA
Variazione in aumento
Capitolo 581: "Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno delle Scuole secondarie" L. 15.000.000
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
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Si dà atto che la seduta termina alle ore 12,51.
