Objet du Conseil n. 97 du 27 avril 1974 - Verbale
OGGETTO N. 97/74 - Disegno di legge regionale concernente: "Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino a favore del Consorzio di miglioramento fondiario di Arpy, in Comune di Morgex".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino a favore del Consorzio di miglioramento fondiario di Arpy, in Comune di Morgex", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 26 e 27 aprile 1974:
Il Consorzio di Miglioramento Fondiario di Arpy, in Comune di Morgex, nell'autunno dell'anno 1971 ha richiesto, assistito dall'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste nella documentazione delle pratiche e successivamente nella loro istruttoria, i benefici previsti dalle norme comunitarie (Fondo di orientamento e garanzia del F.E.O.G.A.) e dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la costruzione di un acquedotto destinato all'approvvigionamento idrico delle località e dei nuclei abitati situati sul versante destro orografico del Comune di Morgex. Il costo delle opere, approvato dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, risulta di Lire 215.000.000.
Sono evidenti i vantaggi che derivano dal sistema di finanziamento da parte della CEE e del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste: copertura quasi totale della spesa, senza impegnare troppo gravosamente il bilancio della Regione, e conseguente possibilità di finanziare altre opere che, seppure di minor entità, assumono per gli agricoltori grande importanza ai fini di consentire un regolare esercizio delle loro aziende.
Le pratiche presentate nelle sedi ministeriali e comunitarie hanno avuto esito favorevole.
I finanziamenti concessi sono i seguenti:
- Lire 51.650.994 a titolo di contributo in conto capitale, in base a decisione della Commissione C.E.E.;
- Lire 53.750.000 a titolo di contributo in conto capitale del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
- Lire 109.595.000 quale mutuo integrativo a tasso agevolato del 2% per la durata di anni 20.
La garanzia fideiussoria dovrà comprendere anche gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall'Istituto mutuante e sarà, quindi, prestata fino alla concorrenza massima di Lire 140.000.000.
La concessione del mutuo diverrà esecutiva dopo la stipulazione del relativo contratto, da parte del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Arpy, con l'Istituto Bancario San Paolo di Torino.
Fra l'altro, la concessione del mutuo è subordinata alla prestazione da parte del Consorzio di adeguata garanzia ipotecaria. Sennonché, la iscrizione di ipoteche su una miriade di piccoli appezzamenti interessanti numerosissimi proprietari si presenta gravosa, lunga e macchinosa; inoltre, non incontra il favore dei consortisti per evidenti motivi. Fra l'altro, verrebbe a menomare sensibilmente le già modeste disponibilità degli agricoltori.
Si rende quindi necessario ricorrere alla concessione della garanzia fideiussoria regionale in luogo della garanzia ipotecaria sui terreni.
Il provvedimento legislativo che si propone alla approvazione del Consiglio ha appunto lo scopo di rimuovere queste difficoltà e di porre il Consorzio in condizione di stipulare subito il contratto di mutuo con l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino.
Illustra l'Assessore all'agricoltura e foreste LUSTRISSY.
Intervengono i Consiglieri ANDRIONE, l'Assessore LUSTRISSY, i Consiglieri FOSSON, TONINO e MANGANONI.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i sette articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Jorrioz, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventinove;
- Voti favorevoli: ventiquattro;
- Voti contrari: cinque.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino a favore del Consorzio di miglioramento fondiario di Arpy, in Comune di Morgex".
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 30)
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Disegno di legge regionale n. 30
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ... N...: CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO DI TORINO A FAVORE DEL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI ARPY, IN COMUNE DI MORGEX.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione a favore dell'Istituto Bancario S. Paolo di Torino nell'interesse del Consorzio di miglioramento fondiario di Arpy, in Comune di Morgex, costituito con atto rogito notaio Berton del 23 gennaio 1969, rep. 28313/6833, fino alla concorrenza massima di Lire 140.000.000 (centoquarantamilioni) per l'accensione di un mutuo integrativo dell'importo di Lire 109.595.000 (centonovemilionicinquecentonovantacinquemila), da contrarre con il predetto Istituto di Credito, in conformità dell'articolo 35 - quarto e quinto commi - della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e destinato al finanziamento delle spese per la costruzione di un acquedotto al servizio del comprensorio del consorzio nel territorio del Comune dì Morgex, oltre agli interessi, alle spese, alle imposte e agli altri accessori richiesti dall'Istituto mutuante.
La durata della garanzia fideiussoria è di anni venti, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo da parte del "Consorzio di miglioramento fondiario di Arpy".
Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.
Art. 2
La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:
- all'impegno, da parte del "Consorzio di miglioramento fondiario di Arpy", di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti la costruzione di un acquedotto a periodici controlli disposti dalla Giunta regionale;
- all'impegno, da parte del predetto Consorzio, di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di costruzione dell'acquedotto, come da progetto a suo tempo approvato dalla Regione e dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
- alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino, secondo le norme di legge che regolano l'esercizio del credito agrario, dell'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e del D.M. 21 dicembre 1968;
- all'impegno, da parte dell'Istituto Bancario S. Paolo di Torino di trasmettere all'Amministrazione regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente l'importo e le date di ogni erogazione di somme al "Consorzio di miglioramento fondiario di Arpy".
Art. 3
Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 4
Per il finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti, nonché per i conseguenti recuperi di spese a debito ed a carico del "Consorzio di miglioramento fondiario di Arpy", sono istituiti i seguenti due nuovi capitoli nella Parte Entrate e nella Parte Spese del bilancio di previsione della Regione per il corrente anno finanziario, capitoli da reiscrivere nei bilanci di previsione dei successivi anni finanziari per l'intera durata della garanzia fideiussoria:
- Capitolo 218 della Parte Entrate: "Entrate per riscossioni di crediti verso il "Consorzio di miglioramento fondiario di Arpy", in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria presso l'Istituto Bancario S.Paolo di Torino con la previsione di entrata di Lire 140.000.000.
- Capitolo 250 della Parte Spese: "Spese per il pagamento di somme all'Istituto Bancario di Torino, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria a Favore del "Consorzio di miglioramento fondiario di Arpy", con la previsione e lo stanziamento di spesa di Lire 140.000.000.
Art. 5
La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione del finanziamento e alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato nuovo capitolo 250 della Parte Spese del bilancio di previsione per il corrente anno finanziario ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti.
Art. 6
La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dal "Consorzio di miglioramento fondiario di Arpy", delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione ad eventuali pagamenti di somme per le spese previste al precedente articolo 5, con introito al sopramenzionato nuovo capitolo 218 della Parte Entrate del bilancio preventivo per il corrente anno finanziario ed al corrispondente capitolo di entrata dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.
Art. 7
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
