Objet du Conseil n. 98 du 27 avril 1974 - Verbale

OGGETTO N. 98/74 - Proposta di legge regionale concernente: "Concessione di una indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti e degli artigiani residenti in Valle d'Aosta".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla sottoriportata proposta di legge regionale, di iniziativa dei Consiglieri Bordon, Mappelli, Ramera, Borbey, Bondaz e Chabod, concernente: "Norme di concessione di una indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura residenti in Valle d'Aosta", proposta di legge trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 26 e 27 aprile 1974:

Relazione dei proponenti

Nel nostro ordinamento assicurativo sono in atto, ancora oggi, gravi discriminazioni ed ingiustizie sociali che appare quanto mai necessario eliminare.

Tra le tante la "esclusione" dei lavoratori autonomi della agricoltura, dal diritto all'indennità giornaliera in caso di ricovero ospedaliero.

È noto che i coltivatori diretti sono tuttora esclusi dal beneficio di qualsiasi indennità giornaliera in caso di malattia e ciò perché in passato si riteneva che la categoria dei lavoratori autonomi si trovasse in condizioni economiche migliori rispetto ad altre categorie e che, nell'ambito delle famiglie coltivatrici, vi fossero altre unità lavorative in grado di sostituire il lavoratore colpito da malattia.

Queste giustificazioni potevano considerarsi valide anni fa, ma oggi sono decisamente da ritenersi superate per le condizioni economico-sociali dell'agricoltura nel contesto della economia nazionale.

I coltivatori, nella stragrande maggioranza, oggi non sono per nulla dei "benestanti" ed il loro reddito, riferito a quello delle altre categorie è macroscopicamente più basso.

Occorre inoltre considerare che, nell'ultimo decennio, si sono manifestati alcuni fenomeni di carattere sociale che hanno via via reso impossibile il ricambio automatico, nel caso di malattia, di un lavoratore autonomo, né è pensabile che ciò possa verificarsi nel prossimo futuro.

Tali fenomeni sono:

- la riduzione delle unità attive, con il conseguente superlavoro di coloro che sono rimasti in agricoltura.

- la rarefazione dei coadiuvanti, per cui gran parte delle aziende, specie montane, conta su di una sola unità attiva.

- l'invecchiamento e la femminizzazione della popolazione agricola.

- la tendenza dei giovani a costituire nuclei familiari autonomi, staccandosi sia dalla famiglia originaria che dal tradizionale lavoro dei campi.

A tutte queste considerazioni di carattere economico e sociale se ne deve aggiungere un'altra di tipo politico-sindacale e, cioè, nel momento in cui - in applicazione dello Statuto dei lavoratori - viene riconosciuto a quanti lavorano nell'industria il diritto al salario completo in caso di malattia, non dovrebbe essere fuori luogo corrispondere anche alle categorie coltivatrici una indennità giornaliera relativa al periodo di assenza certa dal lavoro, cioè a quello di ricovero ospedaliero.

Quanto detto, sia pure molto brevemente, giustifica, a nostro avviso, pienamente la presentazione della proposta di legge regionale allegata, che porrebbe la Val le d'Aosta, ancora una volta, tra le prime Regioni d'Italia che concretamente hanno visto e risolto un grosso problema eliminando una grave ingiustizia sociale.

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Disegno di Legge regionale n. 20

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge Regionale ... N.ro ... CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' GIORNALIERA PER RICOVERO OSPEDALIERO A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI DELL'AGRICOLTURA RESIDENTI IN VALLE D'AOSTA.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione provvede, con le modalità di cui agli articoli seguenti, ad assumere a proprio carico le quote di contribuzione, annualmente determinate dagli organi deliberanti della Cassa Mutua Regionale di Malattia per i Coltivatori Diretti della Valle d'Aosta, per la corresponsione di una indennità giornaliera ai propri assistiti, in caso di ricovero ospedaliero a causa di malattia.

Art. 2

L'indennità giornaliera di degenza è dovuta a decorrere dal 10 gennaio 1974:

- ai coltivatori diretti, unità attive, di cui all'art. 1 della legge 22.11.1954, n. 1136.

- ai coltivatori pensionati di cui all'art. 1 della legge 29.5.1967, n. 369.

Art. 3

La misura della indennità dovuta alle persone di cui all'art. 2 è fissata in Lire 1.500 (millecinquecento) giornaliere.

L'indennità potrà essere corrisposta per un periodo massimo di 180 giornate annue di degenza per ogni ricoverato.

L'indennità giornaliera decorrerà a partire dal 4° giorno di ricovero,

Art. 4

Entro il 30 settembre di ogni anno, la Cassa Mutua Regionale di Malattia per i Coltivatori Diretti della Valle d'Aosta presenterà all'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta uno stato di previsione della spesa da sostenere per la erogazione della indennità giornaliera di degenza ospedaliera per l'anno successivo, prendendo come base i dati desunti alla data del 31 agosto di ogni anno.

Entro il 28 febbraio di ogni anno la Cassa Mutua Regionale di Malattia per i Coltivatori Diretti della Valle d'Aosta presenterà all'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta un rendiconto consuntivo relativo alle spese sostenute per la erogazione della predetta indennità.

Art. 5

L'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta verserà, entro il mese di gennaio di ogni anno, alla Cassa Mutua Regionale di Malattia per i Coltivatori Diretti della Valle d'Aosta 1'80% delle somme iscritte nei conti preventivi di cui al precedente art. 4.

Con tali some la Cassa Mutua Regionale di Malattia per i Coltivatori Diretti della Valle d'Aosta provvederà alla erogazione, ai singoli aventi diritto, delle indennità giornaliere di degenza di cui alla presente legge.

Entro il 30 aprile di ogni anno l'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta provvederà, sulla scorta dei dati consuntivi dell'anno precedente, ad effettuare gli eventuali conguagli di somme.

Art. 6

Le deliberazioni ed i rendiconti, sia preventivi che consuntivi, relativi alla erogazione della indennità giornaliera di degenza, dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo della Cassa Mutua Regionale di Malattia per i Coltivatori Diretti della Valle d'Aosta.

Art. 7

Il controllo, da parte dell'Amministrazione Regionale, sugli atti relativi alle predette indennità, sarà esercitato con la collaborazione dei tre rappresentanti della Regione, nominati dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10.11.1966 n.16, i quali fanno parte quali membri di diritto del Consiglio Direttivo della Cassa Mutua Regionale di Malattia per i Coltivatori Diretti della Valle d'Aosta.

Art. 8

Alla Cassa Mutua Regionale di Malattia per i Coltivatori Diretti della Valle d'Aosta sarà riconosciuto, per le spese di gestione e di amministrazione del servizio, un concorso in dette spese definito sulla base degli oneri afferenti al servizio stesso.

Tale concorso non potrà, comunque, superare il 5% della effettiva spesa totale annualmente sostenuta per la erogazione della indennità giornaliera di degenza.

Art. 9

All'accertamento ed alla liquidazione delle spese di cui ai precedenti artt. 5 e 8 si provvederà con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 10

La concessione dell'indennità giornaliera prevista dalla presente legge cesserà dalla data in cui, con legge statale, sarà eventualmente stabilita una analoga indennità giornaliera a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura.

Art. 11

Le spese derivanti a carico della Regione dalla applicazione della presente legge, previste in annue lire 40 milioni (quarantamilioni) saranno approvate e finanziate dalla Giunta Regionale con imputazione al capitolo 746 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1974 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi, capitolo il cui stanziamento annuo aumentato della somma di Lire 40 milioni.

Per il finanziamento e la copertura della spesa annua di Lire 40.000.000 (quarantamilioni) sono approvate le seguenti variazioni alla parte Spesa del Bilancio preventivo della Regione per l'anno 1974: lo stanziamento annuo del capitolo 746, la cui denominazione viene completata con l'aggiunta delle parole finali "e dei lavoratori autonomi del l'agricoltura", è aumentato di lire 40.000.000 (quarantamilioni), mediante prelievo di corrispondente somma dal capitolo 206 (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E).

Art 12

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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Relazione aggiuntiva

La proposta di legge in oggetto indicata, di iniziativa dei Consiglieri BORDON, CHABOD, MAPPELLI, BORBEY, RAMERA e BONDAZ, è stata presentata alla Presidenza del Consiglio in data 5 dicembre 1973 e trasmessa alle Commissioni consiliari permanenti per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica e per la Sanità e Assistenza Sociale in data 7 dicembre 1973.

In data 14 febbraio 1974, il Presidente della Commissione per la Sanità e Assistenza Sociale ha richiesto all'Ente Ospedaliero Regionale i dati relativi ai ricoveri e alle giornate complessive di degenza dei lavoratori autonomi dell'agricoltura.

Nella riunione in data 20 febbraio 1974 di quest'ultima Commissione, è stata rilevata la opportunità di estendere i benefici contemplati nella proposta di legge anche agli artigiani residenti in Valle d'Aosta; donde, una successiva richiesta di elementi conoscitivi alle rispettive Casse Mutue Regionali in data 20 febbraio 1974.

Per consentire l'acquisizione dei predetti dati conoscitivi, i Consiglieri che avevano assunto l'iniziativa della originaria proposta di legge, in data 28 febbraio 1974 hanno chiesto con lettera al Presidente del Consiglio di differire al 5 aprile 1974 il termine previsto dall'articolo 21 del Regolamento interno del Consiglio per l'iscrizione d'ufficio della loro proposta di legge all'ordine del giorno delle adunanze consiliari.

Nella riunione del 9 aprile 1974, la Commissione consiliare permanente per la Sanità e Assistenza Sociale ha portato a termine l'esame del problema, alla luce degli indispensabili elementi conoscitivi nel frattempo acquisiti, e, in relazione alla concordata estensione dei benefici in questione alla categoria degli artigiani, ha predisposto un testo legislativo che recepisce tutti gli emendamenti che, a tale scopo, si rendevano necessari.

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COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER LA SANITA' ED ASSISTENZA SOCIALE.

Parere

La Commissione consiliare permanente per la Sanità ed Assistenza Sociale, nella riunione in data 9 aprile 1974, presenti il Presidente PERRUCHON Maria Celeste ved. CHANOUX ed i Consiglieri BENZO, PARISI, RAMERA, SIGGIA e TRIPODI e il Consigliere BORDON, che aveva assunto, assieme ad altri, l'iniziativa di proporre il progetto di legge di cui si tratta, ha preso in esame la proposta di legge regionale di iniziativa dei Consiglieri del Gruppo della Democrazia Cristiana, concernente: "Concessione di una indennità giornaliera per il ricovero ospedaliero a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura residenti in Valle d'Aosta.

La Commissione ha espresso unanime parere favorevole all'approvazione della proposta di legge sopraindicata, a condizione che i benefici, previsti nella medesima, siano estesi agli artigiani residenti in Valle d'Aosta.

A tale scopo, la Commissione predisposto l'allegato nuovo testo di legge.

Aosta, lì 9 aprile 1974

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DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 20

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge Regionale ... N. ... "CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' GIORNALIERA PER RICOVERO OSPEDALIE RO A FAVORE DEI COLTIVATORI DIRETTI E DEGLI ARTIGIANI, RESIDENTI IN VALLE D'AOSTA".

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione provvede, con le modalità di cui agli articoli seguenti, alla corresponsione , in caso di ricovero ospedaliero per malattia, di una indennità giornaliera a favore delle unità attive dei coltivatori diretti iscritti negli elenchi anagrafici (modello C.D.4) delle Casse Mutue Comunali di Malattia per i Coltivatori Diretti, residenti nella Regione, nonché a favore degli artigiani, titolari di impresa e rispettivi collaboratori, iscritti alla Cassa Mutua Regionale di Malattia per gli Artigiani e residenti in Valle d'Aosta.

Art. 2

La misura della indennità c parificata all'ammontare dell'indennità dovuta ai lavoratori in agricoltura per inabilità temporanea assoluta, derivante da infortunio sul lavoro, di cui all'art. 213 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni, con adeguamento automatico ogni triennio a norma del - l'art. 234 del Decreto sopracitato.

Art. 3

L'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta provvede, a tale scopo, a sue spese al pagamento dell'indennità giornaliera di cui si tratta dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto il ricovero ospedaliero e per un periodo massimo di 180 giornate di degenza nell'anno solare.

Art. 4

L'indennità giornaliera è concessa in una unica soluzione, con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta del l'Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.

Nei casi in cui il ricovero ospedaliero di protrae oltre il novantesimo giorno, la liquidazione può avvenire a trimestri posticipati.

Art. 5

Per ottenere la concessione dell'indennità giornaliera 1'interessato deve presentare all'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale apposita domanda in carta libera, entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuta dimissione, con allegata dichiarazione rilasciata dalle competenti Casse Mutue di Malattia, da cui risulti che il richiedente è in possesso di tutti i requisiti richiesti per poter beneficiare dell'indennità in causa, nonché di una dichiarazione rilasciata dall'Ospedale o Casa di Cura comprovante il periodo di ricovero e la natura dell'infermità.

Art. 6

L'indennità giornaliera prevista dalla presente legge sarà concessa sino a quando, con legge statale, non saranno stabilite analoghe provvidenze a carico dello Stato o di altri Enti.

Art. 7

Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previste in annue lire settanta milioni, saranno imputate all'apposito capitolo di spese annualmente iscritto nei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1974 e per gli anni successivi.

Per la copertura ed il Finanziamento della spesa annua di lire settanta milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, è approvata l'istituzione nella Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974 del seguente nuovo capitolo di spesa 757 ("Spese per la concessione di una indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a Favore dei coltivatori diretti e degli artigiani residenti in Valle d'Aosta") con lo stanziamento annuo di lire set tanta milioni, somma da prelevare dal Capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio stesso: ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfeziona mento - Spese correnti - Capitolo 606").

Art. 8

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle. leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Della promulgazione della presente legge sarà fatto avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Illustra il Consigliere BORDON.

Intervengono il Consigliere VIGLINO e l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale BENZO.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che gli otto articoli della proposta di legge regionale in esame, nel testo rielaborato dalla Commissione consiliare permanente per la Sanità e Assistenza Sociale, sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione della sottoriportata proposta di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Jorrioz, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventinove;

- Voti favorevoli: ventisette;

- Voti contrari: due.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione di una indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti e degli artigiani residenti in Valle d'Aosta".

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 20)

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Disegno di legge regionale n. 20

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge ... n....: "CONCESSIONE DI UNA INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO OSPEDALIERO A FAVORE DEI COLTIVATORI DIRETTI E DEGLI ARTIGIANI, RESIDENTI IN VALLE D'AOSTA".

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione provvede, con le modalità di cui agli articoli seguenti, alla corresponsione, in caso di ricovero ospedaliero per malattia, di una indennità giornaliera a favore delle unità attive dei coltivatori diretti iscritti negli elenchi anagrafici (modello C.D.4) delle Casse Mutue Comunali di Malattia per i Coltivatori Diretti, residenti nella Regione, nonché a favore degli artigiani, titolari di impresa e rispettivi collaboratori, iscritti alla Cassa Mutua Regionale di Malattia per gli Artigiani e residenti in Valle d'Aosta.

Art. 2

La misura della indennità parificata all'ammontare dell'indennità dovuta ai lavoratori in agricoltura per inabilità temporanea assoluta, derivante da infortunio sul lavoro, di cui all'art. 213 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni, con adeguamento automatico ogni triennio a norma dell'art. 234 del Decreto sopracitato.

Art. 3

L'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta provvede, a tale scopo, a sue spese al pagamento dell'indennità giornaliera di cui si tratta dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto il ricovero ospedaliero e per un periodo massimo di 180 giornate di degenza nell'anno solare.

Art. 4

L'indennità giornaliera è concessa in una unica soluzione, con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.

Nei casi in cui il ricovero ospedaliero si protrae oltre il novantesimo giorno, la liquidazione può avvenire a trimestri posticipati.

Art. 5

Per ottenere la concessione dell'indennità giornaliera l'interessato deve presentare all'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale apposita domanda in carta libera, entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuta dimissione, con allegata dichiarazione rilasciata dalle competenti Casse Mutue di Malattia, da cui risulti che il richiedente è in possesso di tutti i requisiti richiesti per poter beneficiare dell'indennità in causa, nonché di una dichiarazione rilasciata dall'Ospedale o Casa di Cura ante il periodo di ricovero e la natura dell'infermità.

Art. 6

L'indennità giornaliera prevista dalla presente legge sarà concessa sino a quando, con legge statale, non saranno stabilite analoghe provvidenze a carico dello Stato o di altri Enti.

Art. 7

Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previste in annue lire settanta milioni, saranno imputate all'apposito capitolo di spese annualmente iscritto nei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1974 e per gli anni successivi.

Per la copertura ed il finanziamento della spesa annua di lire settanta milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, è approvata l'istituzione nella Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974 del seguente nuovo capitolo di spesa 757 ("Spese per la concessione di una indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti e degli artigiani residenti in Valle d'Aosta") con lo stanziamento annuo di lire settanta milioni, somma da prelevare dal Capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio stesso: ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento - Spese correnti - Capitolo 606").

Art. 8

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Della promulgazione della presente legge sarà fatto avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

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Si dà atto che la seduta termina alle ore 12,37.