Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 619 du 31 mai 1984 - Resoconto

OGGETTO N. 619/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE".

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Borbey; ne ha facoltà.

BORBEY (D.C.): La legge che disciplina la classificazione alberghiera è in vigore dal 1937, quindi è piuttosto vecchia. La relazione è molto esplicativa anche se lunga e faccio riferimento ad essa nell'indicare le innovazioni più consistenti.

La prima innovazione consiste nell'adozione del nuovo sistema di classificazione a stelle già adottato in numerosi Paesi europei perchè è più pratico. L'attribuzione del numero delle stelle viene effettuata con graduatorie a punteggi che risultano analizzando i requisiti dei singoli esercizi. Il punteggio prende in considerazione quasi esclusivamente dati obiettivi quali: la struttura e l'impianto dell'albergo, la prestazione di servizi, l'aspetto e la posizione dell'immobile stesso.

Aspetto rilevante è anche il riconoscimento formale e la disciplina di una forma di ricettività che è venuta affermandosi negli ultimi anni, innovativa rispetto all'albergo tradizionale e che viene chiamata residenza turistico-alberghiera: si tratta di quelle strutture nelle quali la camera dispone di un posto-cottura.

La terza novità è rappresentata dalla durata della classificazione, che da biennale diventa quinquennale.

La Commissione Consiliare competente ha esaminato a fondo la legge e ai lavori della Commissione ha partecipato anche il Presidente degli albergatori valdostani. In occasione dell'assemblea degli albergatori, a St. Vincent, il disegno di legge è stato dibattuto a fondo, gli albergatori hanno fatto delle osservazioni, per cui numerosi sono stati gli emendamenti proposti, che ora illustrerò brevemente.

Il 1° emendamento all'articolo 10 porta da 5 a 15 i giorni utili per consentire il ricorso (secondo le disposizioni legislative occorrono almeno 30 giorni per fare ricorso, 15 giorni per la pubblicazione e altri 15 dopo la pubblicazione).

Il 2° emendamento modifica il 2° comma come segue: "Nei casi di recidiva delle violazioni di cui sopra la sanzione è raddoppiata; per le violazioni di cui al punto a), b), d), e) può essere altresì disposta dal Comune la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore a un mese". Non viene quindi prevista la soppressione della licenza di esercizio per il punto c) dove si dice: "Utilizza i locali destinati ad alloggio dei clienti con un numero di posti-letto superiore a quello autorizzato ai sensi della presente legge". Le Regioni che hanno già legiferato in materia hanno generalmente previsto sanzioni inferiori alle nostre e non hanno neanche inserito questa clausola che è molto severa verso l'albergatore.

L'emendamento al 5° comma dell'art. n. 14 sopprime la frase: "Cui venga attribuito un livello di classificazione contrassegnato con una o due stelle". L'art. n. 14 dice che le camere con una superficie di 12 mq. possono essere considerate doppie soltanto per gli alberghi di III e IV categoria. Per la I categoria, in effetti, non ci sono problemi, perchè il caso non si presenta. Da una ricerca fatta dall'Assessorato, in alberghi di II categoria di località che si trovano sui 1200 1300 metri di quota, il caso si è presentato. In Val d'Ayas e a Cogne abbiamo riscontrato che ci sono parecchi alberghi di II categoria che hanno camere doppie con superficie inferiore a 14 mq. Per evitare quindi troppe penalizzazioni e perdite di posti letto riteniamo, in considerazione, anche dei problemi di riscaldamento, che si possa autorizzare una deroga ai 14 mq. prescritti.

L'ultimo emendamento corregge nella tabella A la dizione: "Servizi di ricevimento o di portineria..." in "Servizi di ricevimento e di portineria..."

PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha chiesto la parola il Consigliere Pedrini; ne ha facoltà.

PEDRINI (P.L.I.): Io mi rivolgo all'Assessore per chiedere la modifica del quadro dell'art. 6 dove si dice: "di mq. 14 per le camere a due letti". In aula invece viene detto che per gli alberghi di III e IV categoria si possono accettare anche 12 mq. Premesso che una superficie di 12 mq. è più che sufficiente per una camera doppia, non vedo perchè si debba fare questa distinzione tra un albergo di II categoria, che deve avere 14 mq. per camera, e un altro di III al quale si consentono anche 12 mq. per camera. Devono avere tutte 12 mq. allora!

Approvo la variazione al punto c) dell'art 11 sull'utilizzazione dei locali (il terzo letto, per essere chiari) dove viene depennata la possibilità da parte del sindaco di ritirare la licenza, mentre rimane la possibilità di una multa da 500 mila lire a 2 milioni. Io mi permetto di dissentire da questa impostazione perchè quasi tutte le regioni d'Italia, e in modo particolare a quelle a carattere turistico come il Trentino-Alto-Adige, l'Emilia Romagna, la Liguria, non prevedono nemmeno l'ammenda. Soltanto noi in Valle d'Aosta vogliamo fare i primi della classe e stangare la categoria degli albergatori, proprio oggi quando mancano 50 mila posti letto. Durante il fine settimana in certe località sono presenti da 10 a 15 mila persone che non sappiamo dove alloggiare. Secondo me la multa è troppo alta, e, se non vogliamo abolirla, chiedo di portarla dalle 200 alle 500 mila lire. La multa attuale sarebbe una beffa per l'albergatore costretto, in un periodo strettissimo dell'anno (parliamo al massimo di 40 giorni durante 12 mesi) a pagare una multa così alta per aver aggiunto un posto - letto in una camera. Propongo quindi che all'articolo 12 la multa da 500 mila lire a 2 milioni venga o depennata o passata da 200 a 500 mila lire.

PRESIDENTE: Consigliere Pedrini dovrebbe presentare l'emendamento alla Presidenza.

Ha chiesto la parola il Consigliere Millet; ne ha facoltà.

MILLET (P.C.I): Noi voteremo a favore di questo disegno di legge. Non voglio accendere una polemica ma, dato che noi ieri siamo stati accusati di non rispettare le decisioni della Commissione, mi permetto di dire che in Commissione, quando avevamo discusso con il rappresentante degli albergatori, erano state espresse posizioni dure anche dalla maggioranza, mentre oggi vengono accolti vari emendamenti ed alcuni sono proposti dalla stessa Giunta. Non mi scandalizzo e ritengo giusto che in Commissione si discuta e poi ognuno faccia ciò che meglio crede. Mentre sul primo emendamento siamo d'accordo sul secondo emendamento, che tratta dell'abolizione della lettera c), ho delle riserve. Mi era sembrato di capire, in Commissione, che in Valle d'Aosta si volesse dare l'esempio, per salvaguardare il turista: e noi siamo d'accordo sul fatto che, se si vuole continuare ad avere una buona affluenza di turisti, occorre che essi abbiano delle garanzie. Tuttavia c'è stata, evidentemente, una certa pressione da parte della categoria e noi ci asterremo sull'emendamento perchè riteniamo che, così com'è formulato ci riporti indietro rispetto allo spirito della legge. Sarebbe stato meglio, quindi, rivedere la materia e non accettare le pressioni esterne. Noi ci asterremo su questo punto mentre gli altri li voteremo perchè riteniamo l'intera legge un fatto importante per la Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Torrione; ne ha facoltà.

TORRIONE (P.S.I.): Noi avevamo già espresso in Commissione il nostro voto favorevole.

Ci sembra un provvedimento importante che tra l'altro, sotto certi aspetti, può anche rilanciare il turismo in Valle d'Aosta in quanto dà un aspetto più ordinato all'intero quadro alberghiero valdostano e risponde a criteri più moderni e più visibili da parte di coloro che devono fruire delle strutture alberghiere. Poichè vogliamo che la gente conosca esattamente il nostro pensiero, noi diciamo che il disegno di legge risponde a certi criteri di rigidità che ci trovano perfettamente consenzienti. Diamo atto alla Giunta di aver fatto uno sforzo in questo senso.

Siamo d'accordo con gli emendamenti presentati dalla Giunta e ci permettiamo di formalizzarne due anche noi. Il 2° comma dell'art. 6 dice: "E' ammessa la possibilità di aggiungere un letto nelle camere, in deroga ai limiti di superficie previsti dal comma precedente, nel caso in cui gli ospiti accompagnino un fanciullo di età inferiore ai 15 anni e nel caso di comitive organizzate dalla scuola dell'obbligo". La possibilità di aggiungere un 3° letto viene limitata a questi due casi. A noi sembra invece (mi riferisco anche a due mozioni che abbiamo presentato sul turismo e che verranno discusse nel prossimo Consiglio) che questa sia una limitazione eccessiva. Io credo che, proprio per l'evoluzione che ha subito il turismo in Valle d'Aosta, vadano anche incentivate certe forme di turismo alternativo rispetto a quello tradizionale per cui saremmo per ampliare questa facoltà aggiungendo l'opportunità del terzo letto in due casi specifici ulteriori: quando le prenotazioni siano state fatte non solo dalla scuola dell'obbligo ma anche "da agenzie di viaggio e turismo e da gruppi di persone organizzate in associazioni a carattere sociale". C'è tutto un turismo che va in questo senso e dobbiamo prenderne atto. Per esempio la nostra regione non è stata ancora sfiorata dal fenomeno massiccio del turismo della terza età. Mi auguro che in futuro si pensi anche a questa opportunità. Credo che un emendamento di questo tipo vada in quel senso e sia un'apertura maggiore perchè il modo di fare turismo è cambiato sostanzialmente e non dobbiamo lasciarci sfuggire questa opportunità.

L'altro emendamento che proponiamo riguarda il 2° comma dell'art. 14 in cui c'è tutta la casistica relativa alle norme transitorie e finali e dove si fotografa la situazione e si dice che gli alberghi dovranno adeguarsi alla nuova normativa entro un certo limite di tempo. L'unica perplessità, che formalizziamo nell'emendamento, è che questa situazione riguardi anche il numero delle camere. Leggo per fare capire meglio il nostro emendamento: "Gli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che non risultassero in possesso dei requisiti minimi previsti per il livello minimo di classificazione di cui alla allegata tabella A, vengono provvisoriamente classificati con una stella, a condizione che si dotino, entro e non oltre il termine di un anno dalla data del provvedimento di classificazione, dei requisiti minimi necessari, fatta eccezione per il requisito concernente il numero delle camere". Stando a questa dizione viene classificato anche un esercizio alberghiero che ha una sola stanza. Non credo che sia sostenibile un caso di questo tipo anche perchè non avrebbe la possibilità di sopravvivere. Ora noi proponiamo che si stabilisca almeno un numero minimo di stanze, che comunque non dovrà essere inferiore a quattro. Occorrono almeno quattro stanze perchè si giustifichi l'esistenza di un albergo.

Questi sono i due emendamenti che noi presentiamo alla Presidenza e che speriamo trovino accoglimento da parte della Giunta.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Maquignaz; ne ha facoltà.

MAQUIGNAZ (Féd. D.P. - U.V.P.): Il nostro giudizio su questo disegno di legge è assolutamente positivo perchè riteniamo che questa legge sia stata fatta bene sul piano tecnico e intendiamo evidenziarlo e ribadirlo.

Questa legge prevede una parametrazione molto precisa in un settore nel quale si era creato un certo clima di confusione. Riteniamo anche che la classificazione a stella incontrerà certamente il favore dell'albergatore e della clientela, soprattutto straniera, che è abituata a questo tipo di classificazione. Concordiamo sugli emendamenti presentati dall'Assessore, emendamenti che, peraltro, avevamo già segnalato in Commissione.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Baldassarre; ne ha facoltà.

BALDASSARRE (P.S.D.I.): Anche noi diamo il nostro parere favorevole al provvedimento presentato dalla Giunta, ritenendolo un passo importante.

Condivido le perplessità del Consigliere Pedrini sull'art. 12, dove si dice che le sanzioni vanno da £. 500.000 a £. 2.000.000 che mi sembrano eccessive: giustamente il Consigliere Pedrini ha sottolineato che in Valle d'Aosta mancano 50.000 posti-letto e quindi questo provvedimento penalizzerebbe ancora di più questa categoria. Sono perfettamente d'accordo con quanto è stato proposto dal Partito Socialista con gli emendamenti all'articolo 6, che limita eccessivamente la possibilità di aggiungere il 3° letto; inoltre condivido l'allargamento della deroga alle agenzie di viaggio e alle associazioni che hanno carattere sociale.

Con la speranza che siano accolti questi due emendamenti esprimo il mio voto favorevole.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Aloisi; ne ha facoltà.

ALOISI (M.S.I.): Il giudizio del Movimento Sociale Italiano nei confronti di questo disegno di legge è positivo perchè va incontro alle aspirazioni e alle richieste di quella categoria che deve essere aiutata per la particolare vocazione turistica della Valle d'Aosta. Pertanto sono d'accordo con il disegno di legge e con gli emendamenti proposti dall'Assessore.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola chiudo la discussione generale e cedo la parola all'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Borbey.

BORBEY (D.C.): Onestamente do ragione al Consigliere Millet per quanto abbiamo detto in Commissione e per quanto modificato dalla Giunta con gli emendamenti. Questa legge è stata presentata velocemente perchè i tempi tecnici non consentono di superare il 30 novembre per avere la nuova classificazione alberghiera in vigore dal 1° dicembre 1984, altrimenti dovrebbe slittare all'anno successivo. Abbiamo quindi sollecitato l'Associazione degli albergatori per avere al più presto le sue indicazioni.

Debbo dare ragione al Consigliere Pedrini perchè francamente le cifre indicate all'art. 12 sono alte, ribadiamo però che gli albergatori essendo operatori specializzati, debbono dare un esempio di professionalità, debbono dare il buon esempio; quindi devono fare attenzione per non cadere due volte nello stesso errore.

Per quanto riguarda l'emendamento del Consigliere Torrione sull'art. 6 dico che autorizziamo già i due letti nelle camere fino a 12 mq. l'inserimento di un terzo letto per i ragazzi fino ai 15 anni e per il turismo scolastico. Noi non riteniamo, per delle motivazioni che possono essere anche di carattere igienico, di autorizzare i tre letti, in modo indiscriminato, nelle camere che hanno soltanto 12 mq. Quanto al turismo della terza età, noi riteniamo che la persona anziana debba, a maggior ragione, avere almeno una certa quantità di aria da respirare. Inoltre al giorno d'oggi quasi tutto il turismo è organizzato attraverso le agenzie di viaggio o le gite sociali, vi sarebbe una sperequazione nei confronti degli albergatori che non si servono di queste organizzazioni. E' vero che tutti gli alberghi lavorano con le agenzie alle quali danno il 20-25%. Speriamo che in Valle d'Aosta l'associazione albergatori possa organizzarsi per essere autosufficiente. Credo inoltre che si possa anche accettare il limite delle 4 camere per considerare un albergo come tale.

PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

Articolo 1

Attività alberghiere

E' attività ricettiva l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità.

La presente legge definisce l'attività ricettiva alberghiera e ne classifica le aziende, nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione, in base ai requisiti indicati nelle allegate tabelle.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 1.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 30

Favorevoli: 30

Astenuti: 1 (Pedrini)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2:

Articolo 2

Aziende alberghiere

Le aziende alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi accessori in camere ubicate in uno o più stabili o in una porzione di stabile.

Sono considerati aziende alberghiere e vengono assoggettati alla relativa disciplina gli "alberghi" propriamente detti e le "residenze turistico-alberghiere".

Sono "alberghi" le aziende aventi le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo che possiedono i requisiti indicati nell'allegata tabella A.

Sono "residenze turistico-alberghiere" le aziende che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina e che possiedono i requisiti indicati nell'allegata tabella B.

Nelle residenze turistico-alberghiere non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a sette giorni.

Le tabelle A e B di cui ai precedenti commi, nonchè il quadro di classificazione indicante il punteggio complessivo minimo previsto per i singoli livelli di classificazione, formano parte integrante della presente legge.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 2.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32

Votanti: 31

Favorevoli: 31

Astenuti: 1 (Pedrini)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3:

Articolo 3

Classificazione delle aziende alberghiere

Le aziende alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate, in relazione alla classificazione attribuita, rispettivamente con una, due, tre, quattro e cinque stelle per gli alberghi e due, tre e quattro stelle per le residenze turistico-alberghiere.

Gli alberghi contrassegnati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando siano in possesso degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale.

L'attribuzione del livello di classificazione e del conseguente numero di stelle è effettuata sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti singoli requisiti posseduti.

I requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione si distinguono in "requisiti obbligatori", predeterminati e indispensabili per ciascun livello di classificazione, e in "requisiti fungibili", fra loro sostituibili, che concorrono alla formazione del punteggio complessivo in base al quale viene determinata la classificazione.

L'attribuzione della classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio, la quale deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura (stagionale o annuale) e all'ubicazione.

E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'esterno e all'interno di ciascuna azienda alberghiera il segno distintivo corrispondente al numero di stelle assegnate, realizzato in conformità a modello da approvarsi successivamente con decreto del Presidente della Giunta regionale.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 3.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32

Votanti: 31

Favorevoli: 31

Astenuti: 1 (Pedrini)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4:

Articolo 4

Tipologie e definizioni

Le aziende alberghiere che forniscono il servizio di autorimessa, con box o con parcheggio, per tanti posti macchina e/o imbarcazione quante sono le camere per gli ospiti maggiorate del 10%, nonchè i servizi di primo intervento di assistenza meccanica delle autovetture, rifornimento carburante, ristorante o tavola calda, bar, possono assumere la denominazione di "motel".

Le aziende alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in un'unica area possono assumere la denominazione di "villaggio albergo".

Le aziende alberghiere contrassegnate da tre, due e una stella che forniscono alloggio e servizio di ristorante alle sole persone alloggiate possono assumere la denominazione di "pensione".

Per le aziende alberghiere che forniscono il servizio di alloggio e di prima colazione può essere usata in aggiunta l'indicazione "meublé" o "garni".

In alternativa all'indicazione "albergo" può essere usata l'indicazione "hôtel" o, limitatamente agli alberghi contrassegnati da cinque o quattro stelle, "grand hôtel", "grande albergo" o "palace".

(6) E' vietato usare per le aziende alberghiere definizioni diverse da quelle previste dalla presente legge.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 4.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32

Votanti: 31

Favorevoli: 31

Astenuti: 1 (Pedrini)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5:

Articolo 5

Casi consentiti di promiscuità

Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto-cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15% di quella complessiva dell'esercizio.

Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di unità abitative non dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15% di quella complessiva dell'esercizio.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 5.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32

Votanti: 31

Favorevoli: 31

Astenuti: 1 (Pedrini)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6:

Articolo 6

Requisiti tecnici e igienici delle camere e delle unità abitative delle aziende alberghiere

Negli alberghi le camere destinate agli ospiti devono avere una superficie minima, al netto di ogni altro ambiente accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto, di mq. 14 per le camere a due letti e una superficie ulteriormente aumentata di mq. 6 per ogni letto in più. La frazione di superficie superiore a mq. 0,50 è arrotondata all'unità superiore.

E' ammessa la possibilità di aggiungere un letto nelle camere in deroga ai limiti di superficie previsti dal comma precedente nel caso in cui gli ospiti accompagnino un fanciullo di età inferiore ai 15 anni e nel caso di comitive organizzate dalla scuola dell'obbligo.

Le altezze delle camere e dei locali comuni sono quelle previste dalle norme e dai regolamenti per l'edilizia residenziale.

L'unità abitativa delle residenze turistico-alberghiere può essere composta da due vani distinti adibiti rispettivamente a cucina-soggiorno e pernottamento o da un monolocale attrezzato per assolvere ad entrambe le funzioni.

Nel primo caso la superficie minima del vano riservato al pernottamento non può essere inferiore a quella prevista dal primo comma del presente articolo.

Nel secondo caso la superficie del monolocale dovrà essere maggiorata del 25% rispetto a quelle previste dal primo comma del presente articolo.

I servizi igienici annessi a singole camere o unità abitative devono avere aerazione diretta dall'esterno o adeguata aspirazione meccanica.

I predetti servizi, ad eccezione di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono avere una superficie minima di mq. 3.

La frazione di superficie superiore a mq. 0,50 è arrotondata all'unità superiore.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento presentato dal Consigliere Torrione all'articolo 6.

Emendamento

Aggiungere al 2° comma: "... da agenzie viaggi e turismo e da gruppi di persone organizzate in associazioni a carattere sociale"

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Torrione; ne ha facoltà.

TORRIONE (P.S.I.): Io non voglio insistere: ognuno ha le sue idee personali e quindi posso anche capire che l'Assessore non giustifichi l'emendamento che io ho proposto.

Però mi permetto di richiamare l'attenzione della Giunta sul fatto che c'è un calo sensibile nel settore turistico. E' un dato di fatto e lo esamineremo nel quadro di quel congresso organizzato per fare il punto sulla situazione turistica valdostana e per vederne alcune prospettive. Mi permetto di richiamare l'attenzione della Giunta sul fatto che intere località turistiche della riviera parevano tagliate fuori da un certo tipo di turismo a carattere sociale e invece attualmente coprono con questo tipo di turismo proprio quei periodi morti che ora tornano ad allungarsi. Il cercare di fare qualcosa in questo senso mi sembra un dato di fatto importante.

Io credo che la situazione prospettata dall'Assessore dei due adulti e un ragazzo di 15 anni oppure dei tre ragazzi delle gite scolastiche o dei tre adulti per stanza non cambi sostanzialmente niente. O eliminiamo il discorso dei "3 per stanza" oppure, se le condizioni igieniche valgono per tre persone: padre, madre e figlio al di sotto dei quindici anni, valgono anche per tre persone adulte.

Io credo che si debba prendere atto della nuova realtà turistica, in caso contrario gli albergatori non dovranno poi lamentarsi dei lunghi periodi in cui la stagione praticamente non esiste. Allora prendiamo atto che un certo tipo di turismo in Valle d'Aosta deve ancora venire!

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Millet; ne ha facoltà.

MILLET (P.C.I.): Per dichiarare che noi votiamo a favore, soprattutto alla luce dell'emendamento dell'Assessore che toglie, come penalizzazione, la chiusura dell'esercizio per sovrapopolamento.

Dal momento che l'emendamento del P.S.I. dà un diritto all'albergatore, finalizzato anche ad una maggiore promozione turistica, lo riteniamo giusto, togliendo anche dalle sanzioni il punto C).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in approvazione l'emendamento presentato all'articolo 6 dal Partito Socialista Italiano:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 32

Favorevoli: 13

Astenuti: 1 (Pedrini)

Contrari: 19

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in approvazione l'articolo 6 nel testo originario.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 32

Favorevoli: 32

Astenuti: 1 (Pedrini)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 7:

Articolo 7

Dipendenze

Le aziende alberghiere possono svolgere la propria attività, oltrechè nella sede principale, o casa madre, ove sono di regola allogati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze.

Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale, o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad essa si acceda da un diverso ingresso.

Rispetto alla "casa-madre" le dipendenze devono essere di norma ubicate a non più di 50 metri di distanza.

Per le aziende alberghiere con dipendenza la classificazione della "casa madre" e delle singole dipendenze viene effettuata separatamente, tenendo conto dei reciproci rapporti funzionali. Alle dipendenze non può essere attribuita una classificazione superiore a quella della "casa madre".

Il limite di distanza non si applica alle dipendenze esistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in approvazione l'articolo 7.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 32

Favorevoli: 32

Astenuti: 1 (Pedrini)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 8:

Articolo 8

Durata della classifica

La classifica ha validità per un quinquennio con decorrenza 1° dicembre 1984.

Le operazioni relative alla classificazione sono espletate nel secondo semestre dell'anno nel quale scade il quinquennio di validità della classificazione.

Qualora durante il quinquennio, e sempre che manchi almeno un semestre al compimento di esso, si siano verificati cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classifica, può, d'ufficio o a domanda, provvedersi all'assegnazione dell'azienda alla categoria corrispondente alle mutate condizioni. In presenza di soppravvenuta carenza di requisiti per il mantenimento del livello di classifica assegnato, il titolare della licenza d'esercizio è tenuto a farne denuncia all'Assessorato regionale del turismo, per l'adozione del provvedimento di revisione di classifica.

Per le nuove aziende aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

Entro un mese dall'intervenuta variazione della titolarità della licenza di esercizio o dalla intervenuta cessazione dell'attività di azienda alberghiera, il Comune ne dà comunicazione all'Assessorato del turismo per i conseguenti aggiornamenti nella pubblicazione degli elenchi.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in approvazione l'articolo 8.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 32

Favorevoli: 32

Astenuti: 1 (Pedrini)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 9:

Articolo 9

Modalità della classificazione

La classificazione delle aziende alberghiere avviene con decreto dell'Assessore regionale al turismo.

Per le aziende alberghiere in attività la classifica viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'esercizio e degli elementi denunciati secondo le modalità disciplinate dalla presente legge.

Per le aziende alberghiere di nuova apertura la classifica viene assegnata sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati e accertati.

I titolari della licenza di azienda alberghiera devono, entro il mese di aprile dell'anno nel quale scade il quinquennio di validità della classificazione, inoltrare all'Assessorato regionale del turismo una denuncia, su apposito modulo predisposto e distribuito dall'Assessorato competente, contenente tutti gli elementi relativi alle prestazioni di servizi, alle dotazioni, agli impianti ed attrezzature, nonché all'ubicazione e all'aspetto dell'esercizio, necessari per la classificazione.

Analoga denuncia deve essere presentata in caso di nuova apertura, durante il quinquennio, di azienda alberghiera o di modificazione delle strutture e delle attrezzature di quelle esistenti.

In tal caso alla denuncia dovrà essere allegato il progetto edilizio, la relazione descrittiva dell'arredamento dell'esercizio e l'autorizzazione sanitaria del fabbricato.

I provvedimenti di classificazione alberghiera vengono adottati con decreto dell'Assessore regionale al turismo, entro 40 giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti dell'azienda.

Entro lo stesso termine l'Assessorato può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, ed eventualmente accertare d'ufficio i dati indispensabili per l'attribuzione della classifica.

Entro i 10 giorni successivi il decreto contenente l'elenco delle aziende alberghiere classificate è trasmesso ai Comuni per essere affisso all'albo pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi.

I provvedimenti di classificazione di aziende alberghiere di nuova apertura e quelli contenenti variazioni della classifica precedentemente detenuta vengono altresì notificati direttamente ai titolari degli esercizi interessati.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 9.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32

Votanti: 31

Favorevoli: 31

Astenuti: 1 (Pedrini)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 10, precisando che allo stesso è stata apportata la seguente correzione: al secondo comma la dizione "entro i 5 giorni successivi" è stata corretta in "entro i 15 giorni successivi":

Articolo 10

Ricorsi avverso la classificazione

Avverso i provvedimenti di classificazione i titolari delle aziende alberghiere interessate possono proporre ricorso.

Il ricorso, indirizzato alla Giunta regionale, deve essere presentato all'Assessorato regionale del turismo entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza dell'affissione del decreto di classificazione all'albo pretorio del Comune o dal ricevimento della comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 9.

La Giunta regionale decide in merito ai ricorsi entro i 15 giorni successivi, sentito il parere dell'associazione regionale degli albergatori della Valle d'Aosta maggiormente rappresentativa.

Il provvedimento di decisione del ricorso ha carattere definitivo.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 10, con la correzione tecnica testè menzionata.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32

Votanti: 31

Favorevoli: 31

Astenuti: 1 (Pedrini)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 11:

Articolo 11

Pubblicazione degli elenchi definitivi delle aziende alberghiere classificate

Scaduti i termini utili per la presentazione dei ricorsi e decisi i ricorsi presentati, gli elenchi definitivi delle aziende alberghiere classificate sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 11.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 32

Favorevoli: 32

Astenuti: 1 (Pedrini)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 12:

Articolo 12

Sanzioni amministrative

E' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2.000.000 il titolare di azienda alberghiera che:

omette di inoltrare denuncia ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 9 della legge, ovvero denunci elementi non veritieri o incompleti;

attribuisce al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, una attrezzatura non conforme a quella esistente, ovvero una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;

utilizza i locali destinati ad alloggio dei clienti con un numero di posti-letto superiore a quello autorizzato ai sensi della presente legge;

rifiuta di fornire all'Assessorato le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti dall'Assessorato stesso al medesimo fine;

omette di indicare la classifica o di esporre il segno distintivo della categoria.

Nei casi di recidiva delle violazioni di cui sopra, la sanzione è raddoppiata e può essere disposta dal Comune la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore a 1 mese.

Chiunque attribuisce ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione d'azienda alberghiera, in violazione delle norme della presente legge, è assoggettato alla sanzione amministrazione del pagamento di una somma di lire 3.000.000.

E' altresì disposta la chiusura dell'azienda alberghiera qualora il suo titolare non sia in possesso della prescritta licenza di esercizio.

I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dalla Regione.

PRESIDENTE: Do lettura degli emendamenti presentati dal Consigliere Pedrini all'articolo 12:

Emendamento n. 1

Abolire il punto C) dell'art. 12.

Emendamento n. 2

In alternativa, al punto C sostituire l'attuale dizione con: ... chi utilizza i locali destinati ad alloggio dei clienti con un numero di posti-letto superiore a quello autorizzato ai sensi della presente legge può essere soggetto ad un'ammenda da L. 200.000 a L. 500.000.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento presentato dall'Assessore Borbey all'articolo 12.

Emendamento

Il 2° comma dell'art. 12 è così modificato:

"Nei casi di recidiva delle violazioni di cui sopra la sanzione è raddoppiata; per le violazioni di cui alle lettere a), b), d), e) può essere altresì disposta dal Comune la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore a un mese".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'emendamento n. 1 presentato dal Consigliere Pedrini.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 4

Favorevoli: 4

Astenuti: 29 (Beneforti, Bondaz, Borbey, Breuvé, Chabod, Cout, De Grandis, Dolchi, Faval, Fosson, Lanièce, Lanivi, Mafrica, Maquignaz, Marcoz, Martin, Millet, Pascale, Perrin, Pollicini, Riccarand, Ricco, Rolando, Rollandin, Stévenin, Tamone, Tonino, Torrione, Voyat)

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'emendamento n. 2 del Consigliere Pedrini.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 24

Favorevoli: 4

Contrari: 20

Astenuti: 9 (Breuvé, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Riccarand, Tonino, Torrione)

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'emendamento dell'Assessore Borbey.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 26

Favorevoli: 26

Astenuti: 7 (Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Riccarand, Tonino, Pedrini)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'Articolo 12 nel testo emendato e lo metto in approvazione.

Articolo 12

Sanzioni amministrative

(1) E' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2.000.000 il titolare di azienda alberghiera che:

omette di inoltrare denuncia ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 9 della legge, ovvero denunci elementi non veritieri o incompleti;

attribuisce al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, una attrezzatura non conforme a quella esistente, ovvero una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;

utilizza i locali destinati ad alloggio dei clienti con un numero di posti letto superiore a quello autorizzato ai sensi della presente legge;

rifiuta di fornire all'Assessorato le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti dall'Assessorato stesso al medesimo fine;

omette di indicare la classifica o di esporre il segno distintivo della categoria.

(2) Nei casi di recidiva delle violazioni di cui sopra, la sanzione è raddoppiata: per le violazioni di cui alle lettere a), b), d), e) può essere altresì disposta dal Comune la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore a un mese.

Chiunque attribuisce ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione d'azienda alberghiera, in violazione delle norme della presente legge, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 3.000.000.

E' altresì disposta la chiusura dell'azienda alberghiera qualora il suo titolare non sia in possesso della prescritta licenza di esercizio.

I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dalla Regione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32

Votanti: 31

Favorevoli: 31

Astenuti: 1 (Pedrini)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 13:

Articolo 13

Vigilanza

Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva competenza, la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è esercitata dall'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali - Direzione regionale del turismo -.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 13.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32

Votanti: 31

Favorevoli: 31

Astenuti: 1 (Pedrini)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 14:

Articolo 14

Norme transitorie e finali

Per il biennio 1985-86, gli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che, ai fini del conseguimento del livello di classifica risultante dalla tabella di corrispondenza sotto riportata, difettino di non più di due requisiti obbligatori possono, a richiesta del titolare dell'esercizio, ottenere la nuova classifica corrispondente, a condizione che i requisiti in possesso totalizzino il punteggio minimo previsto per i singoli livelli dell'allegato quadro di classificazione e che si dotino dei requisiti obbligatori mancanti entro e non oltre il 31 dicembre 1986.

Tabella di corrispondenza

Cat. previste legge n. 2651 del 30.12.1937. liv. class. istituiti con la presente legge

albergo di lusso 5 stelle

albergo di 1"cat. 4 stelle

albergo di 2"cat.e pensione di 1"cat. 3 stelle

albergo di 3"cat. e pensione di 2"cat. 2 stelle

albergo di 4"cat., pensione di 3"cat. e locanda 1 stella

Gli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che non risultassero in possesso dei requisiti minimi previsti per il livello minimo di classificazione di cui alla allegata tabella A, vengono provvisoriamente classificati con una stella, a condizione che si dotino, entro e non oltre il termine di un anno dalla data del provvedimento di classificazione, dei requisiti minimi necessari, fatta eccezione per il requisito concernente il numero delle camere.

Agli alberghi che, trascorso tale termine, non dispongano dei requisiti minimi, è revocata la licenza di esercizio.

Negli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cui venga attribuito un livello di classificazione contrassegnato con una o due stelle, le camere a due letti destinate agli ospiti possono avere una superficie minima, al netto di ogni altro ambiente accessorio, di mq. 12, ferma restando la superficie minima di mq. 8 per le camere a un letto e l'aumento di mq. 6 per ogni letto in più oltre il secondo.

La frazione di superficie superiore a mq. 0,50 è arrotondata all'unità superiore.

Negli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che per effetto della medesima vengono classificati residenze turistico-alberghiere, le camere dotate di posto-cottura possono avere una superficie minima, al netto di ogni altro ambiente accessorio, pari a mq. 8 per le camere a un letto, mq. 14 per le camere a due letti e una superficie ulteriormente aumentata di mq. 6 per ogni letto in più.

La frazione di superficie superiore a mq. 0,50 è arrotondata all'unità superiore.

Le modifiche di scritte e di insegne rese necessarie dall'applicazione della presente legge devono essere attuate entro due anni dalla data del provvedimento di classificazione.

Le aziende alberghiere che inizino l'attività successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono classificate secondo le disposizioni della legge stessa.

Per le aziende alberghiere esistenti la classificazione sarà operante dal 1° dicembre 1984.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento presentato dal Consigliere Torrione all'articolo 14.

Emendamento

Aggiungere in calce al 2° comma: "... che comunque non dovrà essere inferiore a quattro"

PRESIDENTE: Do lettura degli emendamenti presentati dall'Assessore Borbey all'articolo 14:

Emendamento n. 1

Al 5° comma la frase: "cui venga attribuito un livello di classificazione contrassegnato con una o due stelle" è soppressa.

Emendamento n. 2

Il. 6° comma ("La frazione di superficie .....) è soppresso.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Torrione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32

Votanti: 31

Favorevoli: 31

Astenuti: 1 (Pedrini)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in approvazione l'emendamento n. 1 presentato dall'Assessore Borbey.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32

Votanti: 30

Favorevoli: 30

Astenuti: 2 (Pedrini e Riccarand)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in approvazione l'emendamento n. 2 dell'Assessore Borbey.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32

Votanti: 31

Favorevoli: 31

Astenuti: 1 (Pedrini)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 14 nel testo emendato e lo pongo in votazione.

Articolo 14

Norme transitorie e finali

(1) Per il biennio 1985-86, gli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che, ai fini del conseguimento del livello di classifica risultante dalla tabella di corrispondenza sotto riportata, difettino di non più di due requisiti obbligatori possono, a richiesta del titolare dell'esercizio, ottenere la nuova classifica corrispondente, a condizione che i requisiti in possesso totalizzino il punteggio minimo previsto per i singoli livelli dell'allegato quadro di classificazione e che si dotino dei requisiti obbligatori mancanti entro e non oltre il 31 dicembre 1986.

Tabella di corrispondenza

Cat. previste legge n. 2651 del 30.12.1937 liv. class. istituiti con la presente legge

albergo di lusso 5 stelle

albergo di 1^cat. 4 stelle

albergo di 2^cat. e pensione di 1^cat. 3 stelle

albergo di 3^cat. e pensione di 2^cat. 2 stelle

albergo di 4^cat., e pensione di 3^cat. e locanda 1 stella

Gli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che non risultassero in possesso dei requisiti minimi previsti per il livello minimo di classificazione di cui alla allegata tabella A, vengono provvisoriamente classificati con una stella, a condizione che si dotino, entro e non oltre il termine di un anno dalla data del provvedimento di classificazione, dei requisiti minimi necessari, fatta eccezione per il requisito concernente il numero delle camere, che comunque non dovrà essere inferiore a quattro.

Agli alberghi che, trascorso tale termine, non dispongano dei requisiti minimi, è revocata la licenza di esercizio.

Negli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le camere a due letti destinate agli ospiti possono avere una superficie minima, al netto di ogni altro ambiente accessorio, di mq. 12, ferma restando la superficie minima di mq. 8 per le camere a un letto e l'aumento di mq. 6 per ogni letto in più oltre il secondo.

Negli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che per effetto della medesima vengono classificati residenze turistico-alberghiere, le camere dotate di posto-cottura possono avere una superficie minima, al netto di ogni altro ambiente accessorio, pari a mq. 8 per le camere a un letto, mq. 14 per le camere a due letti e una superficie ulteriormente aumentata di mq. 6 per ogni letto in più.

La frazione di superficie superiore a mq. 0,50 è arrotondata all'unità superiore.

Le modifiche di scritte e di insegne rese necessarie dall'applicazione della presente legge devono essere attuate entro due anni dalla data del provvedimento di classificazione.

Le aziende alberghiere che iniziano l'attività successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono classificate secondo le disposizioni della legge stessa.

Per le aziende alberghiere esistenti la classificazione sarà operante dal 1° dicembre 1984.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 32

Favorevoli: 32

Astenuto: 1 (Pedrini)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 15:

Articolo 15

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in approvazione l'articolo 15.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 32

Maggioranza: 18

Favorevoli: 32

Astenuti: 1 (Pedrini)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Metto in approvazione il "Quadro di classificazione delle aziende alberghiere".

...Omissis...

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 32

Favorevoli: 32

Astenuti: 1 (Pedrini)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Metto in approvazione la tabella "A", allegata alla legge, facendo presente che alla voce 1.01 è stata apportata la seguente variazione:

"Servizi di ricevimento o di portineria..." è corretto in "Servizi di ricevimento e di portineria..."

...Omissis...

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 32

Favorevoli: 32

Astenuti: 1 (Pedrini)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Metto in approvazione la Tabella B.

...Omissis...

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 32

Favorevoli: 32

Astenuti: 1 (Pedrini)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora ad esprimersi per votazione segreta sul complesso della legge.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 32

Favorevoli: 31

Contrari: 1

Astenuti: 1 (Pedrini)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Borbey; ne ha facoltà.

BORBEY (D.C.): Chiedo scusa ai Colleghi e ringrazio il Consigliere Millet, che mi ha fatto notare come il testo della Tabella "Quadro di classificazione delle aziende alberghiere", sia errato. Non riesco a capire come mai il Consigliere Millet abbia il testo errato, che era già stato però modificato in Giunta: infatti il punteggio per le residenze turistico alberghiere non è riferito alle 5 stelle, ma solo a 4, 3 e 2 stelle, ed è stata aggiunta la frase "Costituisce requisito obbligatorio... ecc.". Ripeto che si tratta di un disguido tecnico e prego quindi i Consiglieri di voler cortesemente rivotare la tabella, tenendo conto di questa correzione.

PRESIDENTE: Signori Consiglieri, c'è stato un disguido di carattere tecnico e si tratta di procedere alla votazione palese della tabella con le modifiche che ha illustrato l'Assessore Borbey.

Se nessuno chiede la parola pongo in votazione il "Quadro di classificazione delle aziende alberghiere" nel testo corretto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 28

Votanti: 28

Favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.