Objet du Conseil n. 650 du 25 novembre 1982 - Resoconto
OGGETTO N. 650/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "PROROGA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO E AZIENDE BANCARIE, PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI E DI FIDO BANCARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE D'AOSTA".
PRESIDENTE: La parola all'Assessore all'Agricoltura e Foreste Marcoz; ne ha facoltà.
MARCOZ - (U.V.): Anche quest'anno la cooperativa di Saint-Christophe ha chiesto il rinnovo della garanzia fideiussoria per poter anticipare, al momento del conferimento del prodotto, un "quid" agli allevatori.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, possiamo procedere all'esame dell'articolato, pertanto do lettura dell'art. 1.
Art. 1
La Giunta regionale è autorizzata a concedere la proroga, della garanzia fideiussoria della Regione, per la durata di un anno, presso Istituti di credito e Aziende bancarie, nell'interesse ed a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, s.r.l., con sede in Saint-Christophe, per operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa, fino alla concorrenza massima di complessive lire tre miliardi.
La garanzia fideiussoria comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli accessori richiesti dagli Istituti di credito mutuanti.
Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1 nel testo suddetto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2.
Art. 2
La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta regionale, nonché all'impegno di trasmettere alla Regione - Assessorato Agricoltura e Foreste - gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio "Fontina".
La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è altresì subordinata all'impegno da parte degli Istituti di credito agrario e delle aziende bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie contabili della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2 nel testo suddetto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3.
Art. 3
Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza ed impedimento, l'Assessore alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di credito e le Aziende bancarie previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.
La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3 nel testo suddetto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4.
Art. 4
Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7 gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge valutati in £ 3 milioni faranno carico al capitolo 51000 del Bilancio in corso.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione all'importo dello stanziamento iscritto al Cap. 50050 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982.
La previsione di spesa iscritta al settore II - Sviluppo economico dell'allegato n. 8 alla legge regionale 23 maggio 1982, n. 6, relativa al rifinanziamento della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34 è destinata per lire 3.000.000 alla copertura della presente legge.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4 nel testo suddetto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5.
Art. 5
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazioni in diminuzione
Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)
£ 3.000.000
Variazioni in aumento
Cap. 51000 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative
L.R. 1.4.1975, n. 7
£ 3.000.000
Nell'allegato n. 9 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 approvato con legge regionale n. 6 del 23.5.1982 è aggiunto quanto segue:
Legge regionale ............
Garanzia fideiussoria della Regione presso gli Istituti di credito o Aziende bancarie per l'assunzione di un mutuo bancario da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 5 nel testo suddetto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Dato il carattere di urgenza, si propone l'istituzione dell'art 6 relativo all'urgenza stessa; ne do lettura.
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 6 relativo all'urgenza.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 21
Votanti: 21
Maggioranza: 18
Favorevoli: 21
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Se non ci sono dichiarazioni di voto il Consiglio è chiamato a pronunciarsi sul complesso della legge per votazione segreta.
VOTAZIONE SEGRETA
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 27
Favorevoli: 25
Contrari: 2
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Essendo esauriti gli oggetti d'urgenza, passiamo all'esame dell'ordine del giorno con gli ultimi tre punti iscritti. Il Presidente della Giunta si scusa a causa di un importante impegno che ancora deve sbrigare e pertanto richiede che il Consiglio esamini l'oggetto n. 33 prima dell'oggetto n. 32, a cui vorrebbe essere presente.
