Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 648 du 25 novembre 1982 - Resoconto

OGGETTO N. 648/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEI COMPITI ATTRIBUITI ALLA "FEDERACHON DI SPORT DE NOUTRA TERA" DALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1981, N. 53."

PRESIDENTE: La parola all'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Pollicini; ne ha facoltà.

POLLICINI - (D.P.): Ricordo al Consiglio che all'istituzione del capitolo apposito per gli sport popolari valdostani, era stata fissata una percentuale di intervento regionale del 3% in quanto tali sports non fruiscono dei finanziamenti CONI. Con l'avvento del riparto fiscale è stato proposto al Consiglio di elevare questa percentuale dal 3% della quota complessiva assegnata all'assemblea generale sportiva, al 5%.

Il Consiglio ha approvato questa proposta, sennonché il Presidente della Commissione di coordinamento, adducendo a giustificazione una non corretta assicurazione di copertura finanziaria ha rinviato non vistato il disegno di legge.

Noi non abbiamo certamente condiviso la motivazione del Presidente della Commissione di coordinamento e siamo stati costretti ad intervenire. In un primo tempo abbiamo liquidato il 3% ed ora, con questa legge, chiediamo l'aumento del rimanente 2%, nel rispetto di quella che è la volontà del Consiglio espressa nella legge che il Presidente della Commissione non ha voluto vistare.

In effetti, quindi, si tratta di riportare al 5% la richiesta che il Presidente della Commissione di coordinamento ha formulato nel rinviare la proposta stessa.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 1 del disegno di legge n. 445.

Art. 1

La percentuale di intervento regionale prevista all'art. 9, secondo comma, della legge regionale 11 agosto 1981, n. 53, è elevata dal 3% a 5%.

L'onere derivante a carico della Regione per l'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 9 milioni, graverà sul capitolo 37200 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982, che a tal fine viene aumentato da lire 1.200.000.000 a lire 1.209.000.000.

Per l'esercizio 1982 alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 37150 del bilancio medesimo.

Per gli anni 1983 e 1984 la copertura dell'onere di lire 18.000.000 è assicurata dalle risorse disponibili relative al programma 2.2.2.12 (interventi promozionali per il turismo).

Per gli anni successivi gli oneri previsti saranno iscritti con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

PRESIDENTE: Dal punto di vista tecnico il disegno di legge 445 aveva avuto in sede di parere dell'Assessorato alle Finanze, un rilievo che la Commissione, aveva accolto, all'unanimità, il quale prevedeva la soppressione dell'ultimo comma dell'art. 1.

Riconfermo pertanto il parere della Commissione che è stato espresso d'urgenza e che prevede anche la soppressione dell'ultimo comma dell'art. 1, proprio per tenere conto dell'obiezione che era stata formulata sulla validità di tale stesura da parte dell'Assessorato alle Finanze.

La parola al Consigliere Carlassare; ne ha facoltà.

CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin.): Io sono decisamente d'accordo su questo intervento in favore degli sports popolari, vorrei solo alcune delucidazioni da parte dell'Assessore Pollicini, in quanto, se ben ricordo, noi avevamo votato nella prima legge, che poi è stata rinviata, un contributo alla Federachon de sport de noutra Tera che era la Federaxon con la x, di export de Noutra Tera. Mi ricordo che ci fu un certo battibecco sul fatto che occorreva cambiare la dicitura. Vorrei chiedere ora se questa Federazione di sports popolari ha cambiato dicitura, perché altrimenti noi diamo un contributo a degli enti diversi che si chiamano in altro modo.

A quanto mi risulta, se non è stata cambiata la dicitura di questa federazione di sports popolari, questa non si chiama in questo modo.

Che questa sia una trasposizione corretta dal punto di vista letterario, sarà anche vero, resta però il fatto che se questi hanno inteso chiamarsi in un modo scorretto (secondo l'interpretazione di qualcuno) si chiamano in quel modo.

Quindi noi non possiamo fare altro che dare il contributo a quella Federaxon con la x e non a questa Federachon con la ch.

Mi pare che questa cosa andrebbe chiarita, altrimenti rischiamo di dare un contributo ad una federazione che non esiste.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tamone; ne ha facoltà.

TAMONE - (U.V.): Le Conseiller Carlassare est de courte mémoire, car lorsque j'avais fait cette polémique sur la question de comment on devait écrire le mot fédération, je savais d'avoir à mes épaules la certitude du droit. Parce que dans la première loi, dans laquelle on donnait des contributions aux sports populaires, on avait déjà employé cette diction.

Alors, si on mettait la diction proposée par l'Assesseur Pollicini dans l'autre loi, on serait contre la loi.

Parce que dans la première loi - et je l'avais démontré au Conseil au cours de la séance précédente - on avait déjà écrit "Federachon di sport de Noutra Tera". Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on insiste encore à vouloir introduire une faute qui a déjà été éliminée dans l'autre Conseil.

Et tu as assisté à la discussion!

Dans la première loi, nous avons écrit: "Federachon di Sport de Noutra Tera"; nous l'avons répété dans la deuxième et nous le répétons aujourd'hui, à mon avis correctement.

Ecrit en patois valdôtain et non Harpitan, qui est à mon avis une langue qui n'est pas une langue. C'est une invention, je l'ai déjà dit une fois ..... Ce n'est pas du barbare ..... Ce sont des inventions de langue, lesquelles à mon avis, n'ont aucune possibilité d'être acquises par notre patois et choses de ce genre. Je pense de connaître suffisamment le patois pour pou­voir dire ces choses à M. Carlassare, qui, si je voulais m'exprimer en pa­tois, aurait plus de difficultés à me comprendre que lorsque je parle en français.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri che chiedono la parola, passiamo alla lettura dell'articolato.

Do lettura dell'art. 1 nel testo emendato.

Art. 1

La percentuale di intervento regionale prevista all'art. 9, secondo comma, della legge regionale 11 agosto 1981, n. 53, è elevata dal 3% a 5%.

L'onere derivante a carico della Regione per l'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 9 milioni, graverà sul capitolo 37200 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982, che a tal fine viene aumentato da lire 1.200.000.000 a lire 1.209.000.000.

Per l'esercizio 1982 alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 37150 del bilancio medesimo.

Per gli anni 1983 e 1984 la copertura dell'onere di lire 18.000.000 è assicurata dalle risorse disponibili relative al programma 2.2.2.12 (interventi promozionali per il turismo).

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1 nel testo emendato.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2.

Art. 2

A partire dall'esercizio in corso, i contributi di cui all'art. 9 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 53, sono concessi con delibera della Giunta regionale entro i limiti della percentuale di cui all'art. 1 della presente legge.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2 nel testo suddetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3.

Art. 3

Al bilancio preventivo della Regione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione

Cap. 37150 - "Spese per manifestazioni ed iniziative atte a migliorare l'offerta turistica"

£ 9.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 37200 - "Contributi e sussidi ad aziende di soggiorno, pro loco, enti ed altri organismi pubblici e privati per attività nel settore del turismo e del tempo libero"

£ 9.000.000

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3 nel testo suddetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4 nel testo suddetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 23

Votanti: 23

Maggioranza: 18

Favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ad esprimersi sul complesso della legge per votazione segreta.

VOTAZIONE SEGRETA

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 26

Favorevoli: 25

Contrari: 1

Il Consiglio approva