Objet du Conseil n. 646 du 25 novembre 1982 - Resoconto
OGGETTO N. 646/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "FINANZIAMENTI INTEGRATIVI REGIONALI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA".
PRESIDENTE: Colleghi Consiglieri, dopo la dichiarazione del Consigliere Tonino, di ritiro della proposta di legge regionale n. 437, il Consiglio prende atto del ritiro di questa proposta e passa ad esaminare l'articolato del disegno di legge n. 448.
Do lettura dell'art. 1.
Art. 1
(Istituzione fondo integrativo regionale)
Ad integrazione dei finanziamenti attribuiti alla Regione Autonoma Valle d'Aosta ai sensi della vigente legislazione nazionale nel settore della edilizia residenziale pubblica convenzionata agevolata, è istituito un fondo regionale, destinato a concorrere alla copertura delle quote di ammortamento dei mutui a carico dello Stato, eccedenti le disponibilità assegnate alla Regione. Detto fondo è finalizzato in particolare a far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'aumento del costo del denaro nel periodo intercorrente tra la localizzazione degli interventi e l'entrata in ammortamento dei mutui e alla maggiore onerosità delle rate iniziali dei mutui indicizzati.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in approvazione l'art. 1 nel testo suddetto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2.
Art. 2
(Dotazione del fondo)
La dotazione del fondo di cui al precedente art. 1 è stabilita per l'esercizio 1982 in lire 195.000.000 ed è suscettibile di successive integrazioni in relazione all'ammontare dei contributi pubblici afferenti le rate di ammortamento dei mutui agevolati.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in approvazione l'art. 2 nel testo suddetto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3.
Art. 3
(Programma straordinario per le cooperative)
Atteso che ai maggiori oneri relativi all'edilizia agevolata si fa fronte con il fondo di cui al precedente art. 1, il finanziamento di cui al 4° comma dell'art. 1 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n. 94, attribuito alla Regione Autonoma Valle d'Aosta nella misura di £ 253.000.000 con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 13 aprile 1982, n. 1441/AG, è destinato ad un programma straordinario di edilizia agevolata, finalizzato alla costruzione o al recupero di abitazioni da assegnare ai soci di cooperative edilizie.
La localizzazione degli interventi e la scelta dei soggetti è attuata contestualmente alla approvazione definitiva del progetto biennale 1982-83.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in approvazione l'art. 3 nel testo suddetto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4.
Art. 4
(Mutui individuali agevolati)
Per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui agevolati da concedere a privati singoli o associati è impegnata per l'anno 1982 la somma di £. 2.000.000.000.
Le modalità e le norme regolanti la concessione dei mutui di cui al precedente comma saranno disciplinate da apposite disposizioni legislative da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in approvazione l'art. 4 nel testo suddetto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5.
Art. 5
(Contributo per acquisizione immobili)
Al fine di favorire l'intervento pubblico nel recupero urbanistico del quartiere Cogne di Aosta è concesso al Comune un contributo in conto capitale per l'acquisizione degli immobili, da destinare prevalentemente alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica sia sovvenzionata che convenzionata ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 o degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento presentato dal Consigliere Tonino, concernente l'art. 5 del disegno di legge n. 448.
Sopprimere le parole "...o degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10".
PRESIDENTE: Il Consigliere Tonino mantiene l'emendamento?
La parola al Consigliere Tonino; ne ha facoltà.
TONINO - (P.C.I.): Manteniamo l'emendamento perché le argomentazioni che sono state sollevate ultimamente, anche dall'Assessore ai Lavori Pubblici, non sono assolutamente convincenti.
Il convenzionamento con le imprese è un convenzionamento che si può fare con l'art. 35 della legge n. 865.
Io non conosco un solo convenzionamento fatto in Valle d'Aosta, con la legge n. 10, prima di tutto perché questa maggioranza e questa Giunta non hanno mai fatto la convenzione tipo e poi perché, in genére, il convenzionamento si fa per favorire determinate categorie di cittadini. Per il resto, ci sembra un convenzionamento che, nella realtà, non ha una pratica attuazione se non quella, ripeto, di non pagare la seconda parte degli oneri. Visto allora che il convenzionamento con le imprese è possibile con la convenzione dell'art. 35, non comprendiamo il perché dell'altro convenzionamento, nel quale, anzi, vediamo il pericolo che fondi pubblici, destinati ad acquisire un grosso patrimonio immobiliare, possano essere, con il convenzionamento degli artt. 7 e 8 della legge n. 10, destinati e ceduti a cittadini che non hanno i requisiti necessari, come quei cittadini appunto con redditi elevati e possessori di altre case.
Noi vorremmo evitare una cosa del genere. Crediamo che facendo così, non sia andare contro il principio dell'autonomia del Comune, ma sia un doveroso indirizzo che noi riteniamo di dovere dare.
PRESIDENTE: Viene messo in approvazione l'emendamento presentato dal Consigliere Tonino.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 25
Astenuti: 1 (Minuzzo)
Favorevoli: 7
Contrari: 18
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 5 nel testo suddetto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6.
Art. 6
(Condizioni per l'erogazione del contributo)
L'ammontare del finanziamento di cui al precedente art. 5 è stabilito per l'anno 1982 in lire 3.000.000.000 e la relativa erogazione è subordinata:
- alla stipula di un accordo, tra il Comune e l'Ente proprietario degli immobili da recuperare, che preveda l'acquisizione, anche graduale, dell'intera parte di quartiere oggetto di recupero;
- alla approvazione, da parte del Comune, di un piano di recupero che quantifichi il costo globale dell'intervento e definisca la quota di volumi a destinazione abitativa;
- alla redazione di un programma generale di intervento recante indicazioni circa il tipo di intervento e le relative modalità di attuazione con particolare riferimento ai tempi e alla sistemazione abitativa provvisoria e definitiva degli attuali abitanti.
La Giunta regionale è autorizzata alla concessione del contributo di cui al primo comma, con facoltà di erogazione diretta al cedente.
PRESIDENTE: Do lettura degli emendamenti presentati dal Consigliere Tonino concernenti l'art. 6.
Em. n. 1 - art. 6
Al primo alinea sostituire le parole "...dell'intera parte del quartiere oggetto di recupero" con "...l'intero quartiere".
Em. n. 2 - art. 6
Sopprimere il secondo alinea.
PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento presentato dai Consiglieri Nebbia, De Grandis e Tamone, concernente l'articolo 6.
Gli ultimi due alinea del primo comma dell'art. 6 sono sostituiti dal seguente unico alinea: "all'approvazione, da parte del Comune, di un programma generale di intervento che ne quantifichi il costo globale, che definisca la quota di volumi a destinazione abitativa e che rechi indicazioni circa il tipo di intervento e le relative modalità di attuazione, con particolare riferimento ai tempi ed alla sistemazione abitativa provvisoria e definitiva degli attuali abitanti."
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tonino; ne ha facoltà.
TONINO - (P.C.I.): Ho già anticipato che per quanto riguarda la seconda parte del nostro emendamento e cioè la soppressione del 2° alinea, il risultato che si ottiene con l'emendamento presentato dal Consigliere Nebbia è analogo per cui ci va bene.
Manteniamo invece la prima parte dell'emendamento, nel senso che quando si parla di intero quartiere, è nostra intenzione dare il senso della dimensione. Questa, ripeto, è un'altra questione di indirizzo che non è pregiudiziale alla conclusione della trattativa.
PRESIDENTE: Viene quindi ritirato il 2° emendamento dell'art. 6 cioè la soppressione del 2° alinea.
La parola all'Assessore ai Lavori Pubblici Borbey; ne ha facoltà.
BORBEY - (D.C.): Come ho già detto abbiamo accettato l'emendamento dei Consiglieri Nebbia, De Grandis e Tamone che letteralmente quando si parla di piano di recupero in base alla 457 si dice piano in dettaglio, ma non era nostra intenzione dire "piano in dettaglio" ma bensì una quantificazione di costo globale di definizione di quota di volumi abitativi.
Anche per questo emendamento del Consigliere Tonino, se noi andiamo a vedere, letteralmente "intero quartiere" vuol dire "intero quartiere", mentre sappiamo benissimo che non è così, perché senz'altro, una piccola parte rimarrà fuori.
Lasciamo quindi al Comune di Aosta ampia disponibilità poiché dicendo "intero quartiere" significa dire al Comune di Aosta che non è autorizzato a prendere l'acconto se in futuro, rimanesse esclusa una volumetria anche minima.
PRESIDENTE: Metto in approvazione il 1° emendamento presentato dal Consigliere Tonino concernente l'art. 6.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 8
Favorevoli: 7
Contrari: 1
Astenuti: 18 (Andrione, Borbey, Bordon, Chabod, Clusaz, Faval, Fosson, Lanièce, Lanivi, Lustrissy, Mappelli, Minuzzo, Nebbia, Ricco, Rolando, Tamone, Viglino e Voyat)
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Essendo stato ritirato il 2° emendamento presentato dal Consigliere Tonino, metto in approvazione l'emendamento presentato dai Consiglieri Nebbia, De Grandis, Tamone.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6 nel testo emendato.
Art. 6
(Condizioni per l'erogazione del contributo)
L'ammontare del finanziamento di cui al precedente art. 5 è stabilito per l'anno 1982 in lire 3.000.000.000 e la relativa erogazione è subordinata:
- alla stipula di un accordo, tra il Comune e l'Ente proprietario degli immobili da recuperare, che preveda l'acquisizione, anche graduale, dell'intera parte di quartiere oggetto di recupero;
- all'approvazione, da parte del Comune, di un programma generale di intervento che ne quantifichi il costo globale, che definisca la quota di volumi a destinazione abitativa e che rechi indicazioni circa il tipo di intervento e le relative modalità di attuazione, con particolare riferimento ai tempi ed alla sistemazione abitativa provvisoria e definitiva degli attuali abitanti.
La Giunta regionale è autorizzata alla concessione del contributo di cui al primo comma, con facoltà di erogazione diretta al cedente.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 6 nel testo emendato.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7.
Art. 7
(Finanziamento)
Gli oneri di complessive lire 5.195.000.000 derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 4 e 6 della presente legge graveranno:
- per lire 195.000.000 sull'istituendo capitolo n. 25620 "Intervento regionale straordinario per la copertura di maggiori oneri di edilizia convenzionata ed agevolata" - Legge 5 agosto 1978, n. 457 - art. 36; Legge 15 febbraio 1980, n. 25 - art. 9; Legge regionale;
- per lire 2.000.000.000 sull'istituendo capitolo n. 25255 "Contributi in conto interessi per mutui nel settore dell'edilizia economica popolare" Legge regionale
- per lire 3.000.000.000 sull'istituendo capitolo n. 22762 "Contributi per l'acquisizione ed il recupero urbanistico ed edilizio nel quartiere Cogne in Comune di Aosta.
Per l'esercizio 1982 alla copertura delle spese di cui al precedente comma si fa fronte:
- per lire 195.000.000 mediante riduzione di pari somma del capitolo 50050 "Fondo globale di spese per l'adempimento di funzioni normali" del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982;
-per lire 5.000.000.000 mediante riduzione di pari somma dal Capitolo 50150 "Fondo globale di spese per ulteriori programmi di sviluppo" del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 7 nel testo suddetto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8.
Art. 8
(Variazioni di bilancio)
Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazioni in diminuzione
Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)
£ 195.000.000
Cap. 50150 - Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)
£ 5.000.000.000
Totale in diminuzione £ 5.195.000.000
Variazioni in aumento
2.1. Interventi a carattere generale
Programma 2.1.1. Finanza locale
Cap. 22762 - (di nuova istituzione) Contributi per l'acquisizione ed il recupero urbanistico ed edilizio del quartiere Cogne in Comune di Aosta
£ 3.000.000.000
Settore 2.2.1. - Assetto del Territorio e Tutela dell'ambiente
Programma 2.2.1.02 Interventi per l'edilizia abitativa
Cap. 25255 - (di nuova istituzione) Contributi in conto interessi per mutui nel settore dell'edilizia economica popolare
Legge regionale
£ 2.000.000.000
Cap. 25620 - (di nuova istituzione) Intervento regionale straordinario per la copertura di maggiori oneri di edilizia convenzionata ed agevolata
Legge 5 agosto 1978, n. 25 - art. 9
Legge regionale
£ 195.000.000
Totale in aumento £ 5.195.000.000
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 8 nel testo suddetto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9 relativo all'urgenza.
Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 9 nel testo suddetto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 28
Maggioranza: 18
Favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Se non ci sono dichiarazioni di voto, il Consiglio è chiamato a pronunciarsi sul complesso della legge per votazione segreta.
VOTAZIONE SEGRETA
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 29
Favorevoli: 28
Contrari: 1
Il Consiglio approva
