Objet du Conseil n. 432 du 14 juillet 1982 - Resoconto
OGGETTO N. 432/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONI ALLA NORMATIVA REGIONALE RIGUARDANTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI AGLI ENTI ED ISTITUTI DI PATRONATO ED ASSISTENZA SOCIALE OPERANTI IN VALLE D'AOSTA" - REVOCA DEL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO N. 422, IN DATA 13 LUGLIO 1982.
PRESIDENTE: Io chiederei scusa all'Assessore Pollicini, e richiamerei l'attenzione del Consiglio sull'oggetto n. 33 per una mera questione di trascrizione: all'art. 3 è scritto: "per l'organizzazione degli uffici sono attribuiti i seguenti punteggi: a) sedi regionali, con personale dipendente, che superano 1.000 punti di attività all'anno, punti 2.000; b) sedi regionali che non raggiungono i 1.000 punti di attività l'anno punti 1.000". E' stata dimenticata nella battitura la frase che si riferisce al punto a) e che dovrebbe essere naturalmente comprensibile, dice l'Assessore, cioè le parole "con personale dipendente" anche per il comma b), però queste tre parole non sono state rimesse.
Il Consiglio ieri ha votato il comma b)senza le parole "con personale dipendente". L'Assessore Rollandin di ce che la dizione è comprensibile, sia per il punto a) che per il punto b); anche se per il punto b) non è stato detto, si intende "con personale dipendente". Noi non possiamo, giunti a questo punto, modificare il verbale della seduta di ieri.
Visto che si tratta di una legge di sei articoli, la Presidenza propone, per la regolarità, che venga revocata la deliberazione adottata ieri e, con la rapidità del caso perché si tratta solo di votare nuovamente l'art. 3 anche se votiamo tutti gli articoli, e che sia riapprovata la legge con l'inserimento della omissione.
Ripeto perché sia chiaro, perché mi guardate con un'aria dubbiosa: nel comma a) c'è scritto "sedi regionali con personale dipendente"; al gruppo b) c'è scritto "sedi regionali ecc." ed è stata dimenticata l'espressione "con personale dipendente" ecc. Bisogna votarla e inserire queste tre parole "con personale dipendente" anche nel gruppo b).
La parola all'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Rollandin.
ROLLANDIN - (U.V.): A seguito degli incontri che ci sono stati con le parti interessate, il testo che era stato concordato portava la dizione: "con personale dipendente". Poi, nella trascrizione del punto b) questa espressione è stata dimenticata, anche se è comprensibile perché si parla di sedi regionali, mentre per le sedi di zona fa riferimento a quelle riconosciute tali dall'Ispettorato del Lavoro e, quindi, alle norme relative; per questo motivo si ritiene che sia meglio, visto che l'accordo era in quei termini, inserire la dizione "con personale dipendente". Per ragioni di regolarità è meglio che venga fatta questa ulteriore votazione.
PRESIDENTE: Ci sono obiezioni?
Allora, leggiamo l'oggetto, per regolarità.
Relatore l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale - Disegno di legge n. 385 presentato dalla Giunta regionale in data 8 giugno 1982 concernente: "Modificazione alla normativa regionale riguardante la concessione di contributi regionali agli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale operanti in Valle d'Aosta".
Allora, colleghi Consiglieri, con una prima votazione palese vi chiedo di volere revocare l'adozione del provvedimento avvenuta ieri. Chi è d'accordo è pregato di alzare una mano.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 21
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Votiamo quindi il provvedimento: Disegno di legge n. 385.
Do lettura dell'art. 1.
Art. 1
La spesa annua prevista dall'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1976, n. 59, per la concessione di contributi agli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale, operanti nel territorio della Regione, è aumentata da lire sessantamilioni a lire ottantamilioni a decorrere dal 1° gennaio 1982.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 21
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2.
Art. 2
Il fondo di lire ottantamilioni è ripartito tra gli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale sulla base della organizzazione e delle attività relative all'anno precedente, secondo i criteri di cui all'articolo successivo.
Ai fini della ripartizione dei contributi, il valore di ogni punto è determinato dal coefficiente tra il fondo di lire ottantamilioni e la somma dei punteggi accumulati da tutti gli enti interessati.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 21
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3.
Art. 3
Per l'organizzazione degli uffici, sono attribuiti i seguenti punteggi:
a) sedi regionali con personale dipendente (che superano 1.000 punti di attività all'anno) punti 2.000;
b) sedi regionali con personale dipendente (che non raggiungono i 1.000 punti di attività all'anno) punti 1.000;
c) sedi di zona (riconosciute come tali dall'Ispettorato del Lavoro) che raggiungono almeno 500 punti di attività all'anno punti 1.000;
d) sedi zonali con presenza di personale dipendente almeno una volta alla settimana (non riconosciute dall'Ispettorato del Lavoro) punti 500;
e) sedi capillari (quando i recapiti abbiano una frequenza minima quindicinale e vengono effettuati da dipendenti) punti 100.
Per l'attività di patrocinio, si applicano i criteri fissati dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto interministeriale 26 giugno 1981, attuativo dell'articolo 3 della legge 27 marzo 1980, n. 112.
PRESIDENTE: Si intende allora che la votazione tiene conto della correzione che viene apportata al punto b).
Metto in votazione l'articolo 3.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 21
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4.
Art. 4
Le norme di cui ai precedenti articoli 2 e 3, si applicano dal 1° gennaio 1983 e da tale data è abrogato l'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1970, n. 21, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1976, n. 59.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 21
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5.
Art. 5
Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la maggiore spesa di lire ventimilioni, il cui onere graverà sul Cap. 41300 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi per gli anni successivi.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente, si provvede mediante riduzione di lire ventimilioni dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 30 agosto 1972, n. 30 e successive modificazioni.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 5.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 21
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6.
Art. 6
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione
Cap. 41400 - "Spese per l'estensione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura"
£ 20.000.000
Variazione in aumento
Cap. 41300 - "Contributi ad Enti ed Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale"
£ 20.000.000
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 6.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 21
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Si passa alla votazione segreta per l'oggetto n. 33. Il s'agit de la loi n° 385.
RÉSULTAT DU VOTE
Présents, votants et avis favorables: 23
Le Conseil approuve à l'unanimité
PRESIDENTE: Si passa alla trattazione dell'oggetto iscritto al punta 41 dell'ordine del giorno.