Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 431 du 14 juillet 1982 - Resoconto

OGGETTO N. 431/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "PROVVEDIMENTI PER LA PROMOZIONE DI FORME ASSOCIATIVE TRA OPERATORI TURISTICI".

PRESIDENTE: Si tratta del disegno di legge n. 388, presentato dalla Giunta regionale in data 8 giugno 1982. Relatore è l'Assessore Pollicini.

Io mi permetto di ricordare che vi sono i pareri della Commissione Affari Generali e della Commissione per lo Sviluppo Economico. Prego l'Assessore e i colleghi Consiglieri di tenere conto dell'emendamento che propone la Commissione per gli Affari Generali e che è trascritto nel parere.

La parola all'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Pollicini per la relazione introduttiva.

POLLICINI - (D.P.): Considero questo disegno di legge presentato dalla Giunta come una delle più importanti proposte nel campo dello sviluppo del nostro turismo. Anche se la legge ha una dimensione molto limitata, ritengo però che i principi contenuti in questo disegno di legge possono rappresentare un notevole sforzo, un incentivo che l'ente pubblico rivolge agli operatori turistici.

Se vi sono dei limiti, e ve ne sono molti, nella organizzazione turistica regionale, uno dei più grandi è proprio lo spiccato individualismo dei nostri operatori turistici. Noi ci rendiamo conto che siamo oggi di fronte ad una società che si è molto evoluta, che sul piano della organizzazione ha fatto dei passi da gigante e noi siamo notevolmente attenti rispetto a questa evoluzione: oggi il turismo è diventato un problema di immagine - noi vendiamo immagini - ed occorre quindi essere presenti laddove l'immagine può avere la capacità di attrarre l'utenza turistica.

In secondo luogo, oggi il turismo, nella maggioranza dei casi, è ormai un fatto organizzativo, campo nel quale prevale l'aspetto dell'organizzazione collettiva; quindi, con una presentazione singola nelle varie sedi dove si vende turismo, si rischia di non essere ascoltati, per la dimensione ristretta dell'offerta stessa. Occorre che cominciamo ad abituare i nostri operatori turistici a lavorare insieme, e questa legge propone, appunto, di incentivare queste forme di associazionismo.

E' necessario, inoltre, quando ci si presenta nei vari mercati turistici, avere delle offerte globali, collettive, non di settore. Già i settori in sè lavorano singolarmente, cioè gli albergatori si muovono per proprio conto; abbiamo due consorzi, ma, di fatto, ne abbiamo uno, la Val d'Hôtel, l'altro è un consorzio-cooperativa nella zona di Champorcher, ma di fatto non più funzionante. Quindi, la forma associativa è totalmente scomparsa. Solo recentemente l'Associazione albergatori ci segue nei vari mercati nazionali ed internazionali, soltanto come presenza, da osservatore, non come operatore che contratta;

Noi dobbiamo tenere presente che l'ente pubblico ha una funzione ben precisa nel campo della promozione turistica, ma l'ente pubblico non può commercializzare il turismo. Noi dobbiamo fare la promozione, la presentazione dell'immagine, l'offerta complessiva della Regione, però a contrattazione e la commercializzazione spettano agli operatori turistici.

Questa legge si propone di incentivare queste forme, di aggregare le varie offerte e, nel contempo, di far sì che i nostri operatori turistici affrontino in prima persona i vari mercati italiani ed internazionali, presentando la loro offerta turistica e stipulando i contratti con le agenzie internazionali, con i tours operators internazionali. La legge, quindi, ha una funzione molto precisa.

Un numero limitato di operatori, parliamo di 10 soggetti per formare questo consorzio, può avere diritto ad ottenere questi contributi. Il numero limitato di operatori può incentivare le piccole località; in tal modo noi possiamo lanciare sempre più la Valle d'Aosta cosiddetta minore che, tutto sommato, è la Valle d'Aosta migliore, cioè quella che conserva ancora le caratteristiche originali.

Questa possibilità è data, quindi, anche alle stazioni turistiche minori che vogliamo lanciare, che sono le più importanti, che sono quelle su cui contiamo per lo sviluppo futuro del nostro turismo.

L'intervento è consentito fino ad un massimo del 40% per l'organizzazione dei servizi collettivi accentrati, per la promozione e la vendita del turismo, per la partecipazione a fiere, esposizioni, borse di turismo, incontri, commercializzazione e simili, e per l'acquisto di beni per realizzare il materiale informativo. Possono accedere associati, con quelle norme che prevede, appunto, l'aggregazione di almeno 10 operatori, ma con un minimo del 60% formato da albergatori (che rappresentano l'anello debole dell'offerta turistica regionale), albergatori, esercenti di parchi, di campeggi, impianti di trasporto a fune, scuole di sci, guide e portatori alpini, imprese di autotrasporti per persone, agenzie di viaggio, ristoratori, affitta-camere, agenti per la locazione di immobili ad uso turistico; inoltre, aggiunto come emendamento, proprietari di appartamenti a locazione temporanea ad uso turistico che, evidentemente, dovranno organizzarsi fra di loro.

Queste iniziative richiedono, perché vengano accettate come forme associative, un atto costitutivo, il programma delle proprie iniziative promozionali e la relazione amministrativa con l'indicazione dei tempi di attuazione.

Questa legge ha quindi come primario obiettivo l'incentivazione a favore dei nostri operatori turistici di una propria autonoma attività e presenza nei vari mercati. Vorremmo, creare i presupposti perché un giorno si possa anche da noi avere quelle forme associative che hanno dato grossi risultati, ad esempio, nella Riviera Romagnola, in maniera che si possano abbassare i costi, accelerare i tempi di intervento nei vari mercati e raggiungere risultati di presenze distribuite possibilmente in tempi più ampi di quelli attuali, che oggi ci costringono a vedere una stagione estiva che dura appena 45 giorni.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione

La parola al Consigliere Tonino, ne ha facoltà.

TONINO - (P.C.I.): Questo disegno di legge incontra il favore del nostro Gruppo perché è importante incentivare qualsiasi forma associativa e qualsiasi forma di cooperazione nel campo degli operatori turistici. Le uniche perplessità che vogliamo sollevare, leggendo l'articolato, riguardano le individuazioni dei soggetti che vengono considerati operatori turistici nell'art. 3.

La nostra opinione è che è abbastanza discutibile l'allargamento agli affitta-camere, alle agenzie per la locazione di immobili e, addirittura, ai singoli proprietari di appartamenti, anche se limitati ad una percentuale che deve essere compresa in quel 40% di operatori turistici che non sono esercenti di alberghi, parchi di campeggio, villaggi turistici.

Mi voglio spiegare meglio. La nostra opinione è che l'aspetto più importante è di avere un fulcro associato formato fondamentalmente da operatori nel senso vero della parola, e cioè gli albergatori, coloro che gestiscono i campeggi, i villaggi turistici, il resto. I restanti operatori possono concorrere, tuttavia l'attività che deve essere favorita è, senza dubbio, quella degli operatori turistici.

Da questo punto di vista, credo che l'esperienza ci potrà dare dei suggerimenti futuri sulla validità, o meno, di quella percentuale del 60%. Vedremo poi nella pratica se è una percentuale che salvaguarda la possibilità di avere soprattutto associati gli esercenti delle strutture ricettive più importanti.

Altra piccola osservazione riguarda una certa genericità dell'art. 4, laddove si parla della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle iniziative. Vorremmo conoscere in che modo e con quali criteri l'Assessorato può determinare la spesa ammissibile. Questo discorso si evidenzia maggiormente se colleghiamo l'art. 4 con l'art. 5, da cui si desume che le domande per ottenere i contributi sono corredate non da consuntivi, ma da preventivi di spesa; cioè il contributo della Regione viene concesso sulla base di un preventivo di spesa e non sulla base di consuntivi che potrebbero, più adeguatamente, documentare l'effettiva spesa sostenuta dal consorzio. Ed anche questo è una riserva che dobbiamo esprimere sull'articolato del disegno di legge.

Fatte queste osservazioni, sul complesso della proposta siamo però d'accordo, poiché crediamo che sia un elemento importante per lo sviluppo del turismo. Ci auguriamo che con questa funzione di stimolo della Regione si arrivi effettivamente ad avere strutture organizzative che si presentino in maniera più razionale e moderna, una condizione, questa, tra l'altro indispensabile per avere quell'allargamento della stagione turistica che tutti ritengono indispensabile.

PRESIDENTE: Altri che chiedono la parola?

Passiamo all'approvazione dell'articolato. Do lettura dell'art. l.

Art. 1

Allo scopo di promuovere lo sviluppo e l'organizzazione di forme associative tra operatori turistici, volte all'attuazione di iniziative promozionali collettive in coerenza con le scelte regionali, è autorizzata la concessione di contributi nei modi e nella misura stabiliti dalla presente legge.

PRESIDENTE: Qualcuno chiede la parola sull'art. 1.

Lo metto in approvazione per alzata di mano.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 19

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2.

Art. 2

I benefici di cui alla presente legge sono concessi a favore di cooperative, consorzi e altre forme associative tra operatori turistici, costituite da un minimo di 10 associati e nelle quali almeno il 60% dei partecipanti sia rappresentato da esercenti di alberghi, di parchi di campeggio o di villaggi turistici.

L'intervento regionale può essere concesso per la realizzazione di iniziative promozionali collettive quali:

a) organizzazione di servizi collettivi accentrati per la promozione e la vendita del prodotto turistico offerto dagli associati;

b) partecipazione a fiere, esposizioni, borse di turismo, incontri di commercializzazione e simili;

c) acquisto di beni e realizzazione di materiale informativo per l'attuazione delle iniziative di cui ai precedenti punti a) e b).

PRESIDENTE: Qualcuno chiede la parola?

Lo metto in approvazione per alzata di mano.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 19

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: C'è un emendamento aggiuntivo all'articolo 3, presentato dalla Commissione; l'emendamento prevede di aggiungere una lettera, la lettera m);

il Consiglio è d'accordo?

Allora, do lettura dell'art. 3 nel testo emendato.

Art. 3

Sono considerati operatori turistici ai fini della presente legge i seguenti soggetti, sempre che residenti o aventi sede legale e fiscale in Valle d'Aosta;

a) albergatori;

b) esercenti di parchi di campeggio o villaggi turistici;

c) esercenti di impianti di trasporto a fune;

d) scuole di sci, riconosciute ai sensi della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, e successive modificazioni;

e) società locali di guide e portatori alpini, riconosciute ai sensi della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni;

f) imprese di autotrasporto di persone;

g) agenzie di viaggio;

h) ristoratori;

i) affittacamere;

l) agenzie per la locazione di immobili ad uso turistico;

m) proprietari di appartamenti a locazione temporanea ad uso turistico.

PRESIDENTE: Qualcuno chiede la parola?

Metto in approvazione l'art. 3 così emendato.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 19

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4.

Art. 4

I contributi di cui alla presente legge sono concessi con deliberazione della Giunta regionale nella misura massima del 40% della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente art. 2, lettere a), b) e c).

PRESIDENTE: Qualcuno chiede la parola?

Metto in approvazione l'art. 4 per alzata di mano.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 19

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5.

Art. 5

Le domande per ottenere i contributi previsti dalla presente legge debbono essere presentate all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, corredate dai seguenti documenti:

a) atto costitutivo dell'organismo associativo e, ove previsto da tale atto, copia dello statuto;

b) programma delle iniziative promozionali che si intendono realizzare, con riferimento ad un arco di tempo almeno semestrale;

c) relazione illustrativa delle iniziative, con indicazione di tempi e modi di attuazione;

d) preventivo di spesa e piano di finanziamento.

PRESIDENTE: Qualcuno chiede la parola sull'art. 5?

Lo metto in votazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 19

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6.

Art. 6

(Norme finanziarie)

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa annua di £ 50.000.000 che graverà sul cap. 35730 all'uopo istituito nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi futuri.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l'anno 1982 mediante riduzione di £ 50.000.000 dello stanziamento del cap. 3715O del bilancio di previsione per l'esercizio 1982;

- per gli anni 1983 e 1984 mediante utilizzo per £ 10.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.2.2.08. - Interventi a favore della cooperazione - del bilancio pluriennale 1982/1984.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 6.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 19

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7.

Art. 7

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 37150 - Spese per l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative atte a migliorare l'offerta turistica

£ 50.000.000

Variazione in aumento

Settore 2.2.2. - Sviluppo economico Programma 2.2.2.08 - Interventi a favore della cooperazione

Cap. 35730 - (di nuova istituzione) Concessione di contributi per la promozione di forme associative tra operatori turistici

L.R. n.

£ 50.000.000

PRESIDENTE: Metto in votazione l'articolo 7.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 19

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8.

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 8. Ricordo ai Consiglieri che è richiesta la maggioranza speciale per l'urgenza.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 19

Votanti: 19

Maggioranza: 18

Favorevoli: 19

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Ci sono dichiarazioni di voto?

Il Consiglio è chiamata a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge. Prego il Consigliere Segretario di procedere all'appello nominale.

PRESIDENTE: Proclamo il risultato della votazione per l'oggetto n. 40. Il s'agit de la loi 388.

RÉSULTAT DU VOTE

Présents, votants et avis favorables: 21

Le Conseil approuve à l'unanimité

PRESIDENTE: Passiamo all'oggetto iscritto al n. 33 dell'ordine del giorno.