Objet du Conseil n. 425 du 13 juillet 1982 - Resoconto
OGGETTO N. 425/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "INTERVENTI PER OPERE PUBBLICHE DESTINATE ALL'ASSISTENZA DELLE PERSONE ANZIANE, INABILI ED HANDICAPPATE".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Rollandin, ne ha facoltà.
ROLLANDIN - (U.V.): Le finalità di questo provvedimento, indicate nella relazione allegata, sono integrative di quei provvedimenti che erano già inclusi nella legge n. 47 del 20.6.1978, dove si prevedono interventi per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili ed handicappate.
In più occasioni si è individuato in una carenza di strutture la difficoltà nell'applicazione di norme vigenti; in particolare l'insufficienza di strutture di sostegno ha determinato l'impossibilità nell'attuazione della legge 180 e nell'attuazione della legge 47 per intero, per cui era necessario intervenire con fondi regionali per l'adeguamento delle strutture zona per zona, distretto per distretto, sulla base delle esigenze locali e delle richieste provenienti dai distretti stessi.
Difatti, dopo un'indagine che ormai durava da anni nella sollecitazione dei Comuni che a livello di Associazioni individuassero un punto di riferimento, quindi una struttura che potesse servire agli scopi di cui dicevo prima, si è giunti finalmente alla previsione di un quadro abbastanza dettagliato per l'intervento settore per settore in questa direzione ed in ogni distretto.
Con il provvedimento che viene proposto si intende finanziare queste opere individuando due tipi di azione, una verso strutture che già sono di proprietà regionale, e che devono essere adeguate alla finalità delle presenti legge, ed un altro verso l'acquisto e la identificazione di strutture che pur essendo di proprietà di terzi, possono venire comunque acquistate ed essere sistemate per queste finalità.
Riteniamo che nel 1982 la somma messa a disposizione, che fa riferimento al bilancio regionale, e cioè i due miliardi e mezzo che già erano previsti e che qui trovano le modalità applicative, possono essere impiegati celermente, tenuto conto dell'indagine conoscitiva che è già stata portata avanti d'accordo con il Comitato di zona. Riteniamo che questo progetto sia un ulteriore passo avanti nella realizzazione degli interventi verso gli inabili e le persone anziane.
Va detto che la Commissione che è stata recentemente istituita, ha esaminato favorevolmente questo disegno di legge, per vedere di impostare correttamente l'attività nell'anno in corso e in quelli successivi. Difatti con questo provvedimento non si esaurisce l'attività già in cantiere in questo settore, bensì si programmano le opere che poi devono continuare nel tempo per la realizzazione definitiva, per il completo adempimento dei disposti di legge. Giudichiamo buono il lavoro svolto dalle Commissioni, che hanno esaminato con attenzione i dettati della legge in oggetto; riteniamo che con il piano che verrà sottoposto in autunno e che completerà questo piano di finanziamento, si avrà finalmente il quadro completo della programmazione, che porterà risvolti triennali su quelle che sono le attività da compiere in questo settore, per dare un definitivo assetto alle esigenze delle persone inabili ed handicappate.
Questo provvedimento, insieme a quelli che già sono stati esaminati in questa seduta che riguardano l'inserimento lavorativo ed il superamento delle barriere architettoniche, va nella direzione che ci siamo prefissi, sia nelle dichiarazioni che sono state fatte lo scorso anno con l'anno internazionale dell'handicappato, e soprattutto tenendo nella debita considerazione l'impegno che è stato preso da tutte le forze politiche di non ridurre a quest'anno solare lo sforzo in questa direzione, bensì di prevedere in questo settore - come in quello delle persone anziane - una attività programmatoria, che coinvolga tutte le forze politiche e sociali nell'avvicinare questi tempi con la dovuta correttezza e sollecitudine.
L'impegno finanziario previsto potrà coprire gran parte di quelle che sono le esigenze, tenuto conto delle difficoltà che ci sono ancora in alcuni settori, dovute alla messa in opera dei progetti per le ristrutturazioni degli stabili. Il programma, che è già stato avviato e che tiene conto delle individuazioni portate avanti dai comuni, prevede una serie di interventi che riguardano gran parte dei distretti. Per quanto riguarda i lavori su stabili di proprietà della Regione, si prevedono interventi di ristrutturazione alla Casa de Matteis di Châtillon come centro di emergenza e di sostegno per handicappati, all'ex infermeria di Cogne e di La Thuile, all'ex colonia "Tana del Lupo" di Brusson, ed infine l'acquisto dell'albergo Regina di Gaby e la ristrutturazione del dispensario antitubercolare di Verrès.
Per quanto riguarda invece gli interventi su strutture che sono da acquistare, oppure su proprietà di terzi, abbiamo il progetto di Arvier che è già stato portato avanti da tempo, facendo anche la domanda della Cassa Depositi e Prestiti; Gressoney-Saint-Jean con la micro-comunità per anziani; Gignod con la micro-comunità Pensionato per anziani. Ad Aosta vengono portate avanti varie ristrutturazioni d'accordo con l'Assessorato alla Sanità del Comune che sono ancora in fase di progetto in esame perché sono state modificati i precedenti interventi, soprattutto per quanto riguarda le micro-comunità. Al momento della designazione verrà completato questo programma soprattutto per Aosta, che è un punto importante tenuto conto del numero di abitanti. Abbiamo ancora in programma Torgnon con la micro-comunità per anziani e il progetto che sta per essere ultimato ad Hône; era in previsione un progetto a Nus, ma che, a seguito di sopralluogo, è risultato inattuabile.
E' stata esaminata la costruzione di una struttura in Comune di Perloz; ma i problemi sono ancora irrisolti, nel senso che la proprietà, dagli atti che ci sono stati consegnati a seguito delle riunioni che sono state fatte con i rappresentanti locali, è ancora riconosciuta come IPAB. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato con cui si ridava alla IPAB la potestà iniziale con la ristrutturazione del Consiglio di Amministrazione, rimane ancora in piedi il discorso legale per cui sono stati interessati gli uffici regionali per cercare di superare questo scoglio e per addivenire o all'acquisto o comunque all'utilizzo dell'area.
Con questi progetti a cui adesso ho fatto cenno per sommi capi, ma che saranno portati in Consiglio con le osservazioni di merito circa a possibilità di posti letto per ognuna di queste micro-comunità e con i costi di ogni ristrutturazione, pensiamo di poter programmare per un triennio e quindi dare un assetto definitivo alle strutture di appoggio in tutta la Regione per anziani, inabili ed handicappati.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Carlassare, ne ha facoltà.
CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin.): Premetto che in linea di massima sono d'accordo con questo disegno di legge, nel senso che si costruiscano in Valle tutta una serie di punti di appoggio e di strutture per micro-comunità, dove possano trovare assistenza e collocazione persone inabili, handicappate e anziane. Vorrei però sottolineare un aspetto che non è necessariamente contraddittorio con questa politica d'intervento, ma che dovrebbe essere complementare e, in ogni caso, tenuto presente. Normalmente anche per le persone anziane, inabili ed handicappate, il luogo dove si sta meglio è la propria casa, per cui una politica che tende a risolvere i problemi di queste categorie di persone deve badare innanzitutto a creare del personale qualificato capace di intervenire dando un'adeguata assistenza dove queste persone normalmente risiedono, in modo da non sradicarle dalla loro sede naturale e da consentire loro di mantenere in continuazione quei rapporti umani ed esistenziali, con le persone "normali", evitando così di costruire dei piccoli ghetti, magari dorati. Ribadisco che questa è una raccomandazione che faccio, non sono assolutamente contrario a questo disegno di legge; inviterei però, nella formulazione delle ipotesi d'intervento per assistere queste categorie di persone, a tener conto soprattutto di questa esigenza elementare, per cui gli sforzi dovrebbero essere indirizzati essenzialmente verso la creazione di strutture mobili, in grado di intervenire lì dove sono le persone anziane, inabili, handicappate.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Péaquin, ne ha facoltà.
PEAQUIN - (P.C.I.): Senz'altro gli interventi previsti da questo disegno di legge potranno, se gestiti bene, incidere notevolmente sull'assistenza alle persone anziane, inabili della nostra Regione. Gli interventi proposti sono di 5 miliardi in 3 anni ed è una cifra ragguardevole.
Condivido senz'altro quanto detto prima dal Consigliere Carlassare, sul fatto che gli interventi verso le persone anziane, inabili debbano puntare prima di tutto al loro mantenimento nel proprio ambiente di vita. Credo che qui si tratti di verificare sempre più come ci si sta avvalendo della legge 47, che ha come scopo principale proprio questo tipo di intervento. Bisogna ricordare che la legge 47 non dà delle grosse possibilità di intervento sulle strutture, ma prevede finanziamenti per interventi di assistenza domiciliare, per fornitura di pasti caldi, per soggiorni marini, per altri servizi. Quindi questa legge potrebbe, se gestita correttamente ovviare alle notevoli carenze della legge 47.
Il problema che ho sollevato in altre occasioni ed anche ultimamente nella Commissione per la terza età, è quello che non ci sia solo la preoccupazione da parte dei distretti di avere dei finanziamenti per costruire nuove strutture o per adeguarne altre esistenti, ma soprattutto la sensibilità di operare per il reale inserimento delle persone che hanno bisogno di assistenza. Credo che ci dovrà essere più di un livello di assistenza; il primo senz'altro è l'intervento verso l'anziano o l'inabile nel proprio domicilio. Ma la realtà ormai ci insegna che sono necessari altri tipi di intervento che possono soddisfare queste esigenze, con la micro-comunità, con le comunità alloggio.
La raccomandazione che ancora facciamo oggi con l'approvazione di questa legge è che siano sensibilizzati i distretti sanitari là dove ce ne fosse bisogno, perché il tipo di intervento sia globale e non mirato solo alla costruzione di nuove strutture. Non abbiamo purtroppo una conoscenza precisa perché non ci è possibile avere tutta la documentazione che i distretti sanitari inviano all'Assessorato, per cui vorrei chiedere all'Assessore Rollandin se ci può usare la cortesia di farci avere l'elenco delle richieste fatte dai vari distretti, in modo di permetterci di approfondire il problema e di dare un giudizio più preciso quando ci verrà proposta in Consiglio l'approvazione del piano sanitario regionale.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Rollandin, ne ha facoltà.
ROLLANDIN - (U.V.): Concordando con quanto ricordato dai Consiglieri che sono intervenuti, vorrei solo precisare che il presente disegno di legge non è sostitutivo degli intenti della legge 47, quindi non è sostitutivo dell'assistenza domiciliare.
Però è dimostrato che, tenuto conto della orografia della nostra Valle, non dappertutto è possibile attivare un'assistenza domiciliare adeguata, per cui è necessario ricorrere a sistemi di strutture aperte, che possono essere il punto di riferimento adatto per i casi di necessità. Chiaramente l'assistenza domiciliare ha le sue finalità che devono essere perseguite, però nel caso in cui questa non sia più sufficiente, è necessario avere un punto di appoggio. E' proprio questo che è nelle intenzioni di questo provvedimento che è stato sollecitato anche da tutti i Comuni interpellati.
Le richieste che sono state formulate dal Consigliere Péaquin riguardano la conoscenza di quanto viene avanzato da parte dei distretti; al riguardo informo che verrà portato all'attenzione della Commissione per la terza età questo argomento, per discuterlo prima ancora di affrontarlo in sede di programma definitivo.
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'art. l.
Art. 1
(Finalità della legge)
La Regione Valle d'Aosta interviene per la realizzazione di opere pubbliche destinate all'assistenza alle persone anziane, inabili ed handicappate. L'intervento della Regione si attua mediante la diretta assunzione di spese ovvero mediante la concessione di contributi in conto capitale, a fondo perduto, agli enti locali, per la progettazione, l'acquisto, la costruzione, compresa l'acquisizione di aree, la ristrutturazione, l'ampliamento di stabili da adibire a centri diurni e notturni di assistenza, a micro-comunità, di cui agli artt. 7 e 8 della legge regionale 20.6.1978, n. 47, a centri di sostegno per handicappati.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2.
Art. 2
(Programma di intervento)
Per l'attuazione delle finalità della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di cinque miliardi, ripartiti in ragione di lire duemiliardicinquecentomilioni per l'esercizio finanziario 1982, di lire unmiliardocinquecentomilioni per l'esercizio 1983 e di lire unmiliardo per l'esercizio finanziario 1984.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3.
Art. 3
(Contributi agli enti locali)
I contributi agli enti locali, di cui al precedente articolo 1, possono essere concessi fino ad un importo massimo del 90% della spesa ritenuta ammissibile.
I contributi sono cumulabili con quelli previsti dalla L.R. 25.8.1980 n. 38, recante interventi regionali per favorire l'accesso al credito della Cassa Depositi e Prestiti.
Le domande di contributo devono essere presentate all'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, corredate dalla seguente documentazione:
a) domanda in carta legale sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente locale e copia dell'atto autorizzativo alla presentazione della domanda;
b) planimetria e stima delle aree - nel caso di loro acquisizione -, progetto esecutivo dell'opera;
c) documentazione dimostrativa degli oneri con l'indicazione delle modalità con le quali l'ente intende far fronte alla quota di spesa a proprio carico.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4.
Art. :4
(Piano annuale di intervento)
Il piano annuale delle opere da realizzare direttamente dalla Regione e da ammettere ai contributi di cui all'articolo precedente, è approvato, previo parere della Commissione consiliare per la sicurezza sociale, dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
Nel piano annuale sono fissati i criteri, le condizioni e le modalità di erogazione dei contributi agli enti beneficiari.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5.
Art. 5
(Rinvio)
All'esame e all'approvazione dei progetti, all'appalto dei lavori e all'obbligo del rendiconto per le opere di cui alla presente legge, si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui agli arti. 4, 5, 8 e 9 della L.R. 26.5. 1982, n. 10.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 5 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6.
Art. 6
(Norme finanziarie)
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, graveranno sugli istituendi capitoli n. 42560 e 42570 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente, si fa fronte:
- per l'anno 1982 mediante prelievo della somma di lire duemiliardicinquecentomilioni dal cap. 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)" - allegato 8 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1982;
- per gli anni 1983 e 1984 mediante utilizzo per lire duemiliardicinquecentomilioni delle disponibilità relative al programma 2.2.3.04 "Servizi Sociali" del bilancio pluriennale 1982/1984 della Regione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 6 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7.
Art. 7
Le somme stanziate ai sensi della presente legge non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 7 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8.
Art. 8
Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione
Cap. 50050 - "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) ".
£. 2.500_000.000
Variazione in aumento
Cap. 42560 (di nuova istituzione)
- "Spese per la costruzione e ristrutturazione di presidi residenziali socio-assistenziali"
£. 1.250.000.000
Cap. 42570 (Di nuova istituzione)
- "Contributi per la costruzione e ristrutturazione di presidi residenziali socio-assistenziali"
£. 1.250.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 8 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo complesso per votazione segreta.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità