Objet du Conseil n. 423 du 13 juillet 1982 - Resoconto
OGGETTO N. 423/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "NORME PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Rollandin, ne ha facoltà.
ROLLANDIN - (U.V.): Con questo disegno di legge si viene incontro al completamento della normativa prevista dalla legge 319 e dalla legge 650, che prevedono norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.
Nella discussione che ha preceduto il progetto di legge, si è tenuto conto delle difficoltà esistenti nei vari Comuni della Valle ad adeguarsi alla normativa prevista dalle tabelle allegate alla legge Merli. Questo lavoro è stato fatto in collaborazione fra i tecnici dell'Assessorato alla Sanità e Assessorato ai Lavori Pubblici, con l'apporto di esperti nel campo sanitario, tenendo conto in particolare delle notevoli difficoltà che si hanno nel calcolo della portata dei torrenti delle nostre valli laterali. In relazione a questo, è stata prevista la presente normativa che esamina la possibilità di adeguamento degli insediamenti civili, sia per le costruzioni già esistenti, sia per quelle nuove, che quindi possono essere previste nei relativi piani regolatori dei singoli Comuni che sono interessati. Le tabelle ed i vari articoli tengono conto della necessità di avere una certa disponibilità sulla base del numero di abitanti, dei residenti stabili, della portata dei singoli affluenti, quindi dei singoli corsi d'acqua delle valli laterali, ed in più delle fluttuazioni degli abitanti prevedibili a seconda del risvolto turistico, più o meno accentuato, del Comune in questione. Questi dati sono estremamente importanti ai fini della previsione di particolari impianti di depurazione.
Penso che non sia necessario sottolineare ancora una volta come, per quanto riguarda l'inquinamento, dall'emanazione della legge Merli siano passati diversi anni prima di poter arrivare a provvedimenti concreti che prevedano degli impianti di depurazione in grado di ridurre effettivamente l'inquinamento. E' quindi necessario, a livello regionale, arrivare ad un adeguamento della normativa, che è il riflesso di un'osservazione attenta e scrupolosa delle difficoltà obiettive che si incontrano per poter dare applicazione a determinate tabelle della legge Merli.
In effetti nelle tabelle allegate si vede che per ogni zona è stata calcolata la possibilità di arrivare in termini concreti ad una riduzione dell'inquinamento, tenendo conto dei fattori a cui accennavo prima.
Non sto a leggere in dettaglio i singoli dati che vi sono riportati, sottolineo però come con questo strumento si dia ai Comuni la possibilità di superare le difficoltà attuali nel rilascio di nuove concessioni edilizie, tenuto conto delle pendenze (sovente piuttosto notevoli), verso la parte giudiziaria in relazione al blocco delle concessioni edilizie, poiché in previsione dell'aumento dell'inquinamento portato da nuovi insediamenti, non essendoci al momento attuale nei grossi centri degli impianti di depurazione tali da ridurre questo pericolo, queste erano state bloccate a livello preventivo.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino, ne ha facoltà.
TONINO - (P.C.I.): Innanzitutto voglio riprendere l'affermazione che ha fatto l'Assessore sull'importanza per la nostra Regione di una tutela delle acque dall'inquinamento. Credo che un grosso impulso alla soluzione di questo problema l'abbia data l'interpellanza del Consigliere Maquignaz, che ha avuto quel giusto risalto nella stampa e che ha dato un contributo oggettivo a rimuovere la Giunta rispetto ai ritardi che aveva in questo settore.
Ora entrando nel merito del provvedimento, ho una domanda da rivolgere all'Assessore, che è sostanzialmente legata ai tempi. Questo progetto, se ho ben capito, disciplina lo scarico per le fognature soprattutto nei Comuni in cui esistono ancora fenomeni di scarichi che non sono convogliati nelle fognature comunali; come dice la relazione, determina i modi ed i tempi per l'adeguamento. Per quanto concerne i modi, credo sia una scelta corretta fare la differenziazione sulla base di alcuni parametri che abbiamo visto anche in Commissione. Per quanto riguarda invece i tempi, ritengo che la legge sia un po' carente. Intanto perché si dice che tutti gli scarichi degli insediamenti civili esistenti che non fossero recapitati in pubblica fognatura devono essere convogliati in una pubblica fognatura nei modi e nei tempi stabiliti dall'autorità comunale. L'unico riferimento successivo esistente è che i titolari di questi scarichi hanno l'obbligo di denunciare al Comune entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli scarichi che non sono stati ancora convogliati nelle pubbliche fognature.
Sarebbe necessario che i Comuni tempestivamente fornissero una documentazione sull'entità di questo fenomeno e poi predisponessero anche dei programmi, in modo che sia ovviato a questo inconveniente, perché è un problema che nei limiti del possibile deve essere risolto in tempi brevi. Ed è questo il quesito che volevo porre all'Assessore, che in Commissione è rimasto invece abbastanza nel vago, anche perché poi si rischia che la deroga alla necessità di adeguarsi alle disposizioni di legge - se non è minimamente fissata - diventi a tempo indeterminato. C'è addirittura un accenno all'art. 4, in cui si dice che tutti gli scarichi dovranno essere compresi nei limiti di accettabilità fissati dalle allegate tabelle, salvo le deroghe previste dalla presente legge. L'unica deroga esistente è quella che rimanda al Comune, non ho trovato altra possibilità di deroga all'interno del disegno di legge.
Un'ultima questione, che è legata a questa tematica, riguarda i finanziamenti per i Comuni e per gli impianti di depurazione: vorrei sapere se i fondi si stanno spendendo, se con i fondi che arrivano riusciamo a realizzare un programma di disinquinamento accettabile, e se la Regione ha intenzione di integrare questi fondi con risorse proprie.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Maquignaz, ne ha facoltà.
MAQUIGNAZ - (D.P.): A parte le battute simpatiche del Consigliere Tonino, vorrei esprimere il parere favorevole del nostro Gruppo all'approvazione del disegno di legge n. 391 che regolamenta la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature. Inoltre colgo l'occasione per ribadire un fatto fondamentale, cioè secondo noi il problema del risanamento delle acque in Valle non potrà essere risolto in modo definitivo se non attraverso la costruzione di quegli impianti di depurazione assolutamente indispensabili in tutti i Comuni della Valle.
Brevemente possiamo anche vedere in quale maniera possiamo arrivare a finanziare questi impianti, perché diversamente non riusciremo mai a risolvere il problema del risanamento delle acque, anche se emaniamo con buona volontà delle leggi che potrebbero in parte risolverlo. Le strade sono essenzialmente due: la prima passa attraverso i finanziamenti regionali e mi pare che la Giunta nella sostanza abbia scartato questa ipotesi ritenendo invece di far riferimento più che altro ai finanziamenti dello Stato.
Questo è un fatto positivo, però fino a questo punto mi risulta che il Governo, attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, abbia finanziato queste opere con una prima tranche che poi è stata ripartita dalla Giunta regionale ai singoli Comuni della Valle, in modo particolare a quelli che avevano i progetti già approvati e predisposti, cioè i Comuni di Valtournenche, Brusson ed Aosta. L'Assessore mi può correggere se sbaglio. Vorrei allora sapere dall'Assessore come intende risolvere in modo definitivo questo problema, se attraverso finanziamenti regionali oppure facendo ricorso a finanziamenti dello Stato. In tal caso, vorrei sapere se lo Stato, dopo la prima tranche già ripartita fra i Comuni, ha erogato nuovi finanziamenti, e se questo si è verificato, in quale modo la Giunta si preoccupa attraverso i suoi organi competenti presso il Governo di Roma, di addivenire a questi finanziamenti, ed inoltre se può dirci come sono stati distribuiti nella Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Rollandin, ne ha facoltà.
ROLLANDIN - (U.V.): Prendo nota dell'elogio indiretto per il funzionamento della Pretura, perché il fatto che ci siano le sollecitazioni indirette tramite i Sindaci, e che quindi si esaltino questi, può essere un punto di vista. Ne terremo in debito conto, prendendo in considerazione qual è il punto di vista di una certa forza politica.
A parte questo, i Comuni hanno chiaramente una possibilità discrezionale nell'applicazione di questi regolamenti. Da parte della Regione era necessario dare degli indirizzi tecnici oltre che politici, in quanto qui il contenuto è di doppia natura, per poter affrontare il problema delle possibili deroghe.
La Valle d'Aosta è stata la prima Regione a dotarsi di un piano di risanamento delle acque, prima ancora che diventasse obbligatorio in base alla 319; in seguito, per dare una concretizzazione a quanto il piano prevedeva, era necessario che ci fosse l'accordo fra i Comuni. In particolare, era necessario fare un grosso lavoro di indagine per verificare quanto i singoli Comuni avessero previsto per risolvere i propri problemi di inquinamento; a questo proposito penso che uno degli esempi da tenere in considerazione sia quello della previsione, che poi è stata fatta, dell'abbinamento tra Valtournenche e Breuil per unificare le condotte e attuare un procedimento unico di depurazione.
La stessa cosa viene fatta per gli altri Comuni rispetto a progetti iniziali che prevedevano depuratori singoli, in quanto il punto essenziale, al di là della previsione del Consorzio intercomunale con Aosta come punto di riferimento, non è tanto la costruzione del depuratore, quanto il suo funzionamento, perché di depuratori costruiti ce ne sono già, ma hanno delle enormi difficoltà nel funzionare, dovute in particolare al freddo. Ad una certa altitudine determinati impianti di depurazione biologica non funzionano. Quindi si è dato un indirizzo a livello regionale per diversificare il tipo di impianto di depurazione, a cui naturalmente il Comune si adegua per cercare di uniformarsi alle tabelle della legge Merli.
Riteniamo quindi che sia necessario da parte dei Comuni - e questo era quanto sollevava il Consigliere Tonino - prevedere un adeguamento, quindi uno sfruttamento di quello che è il lavoro svolto in collaborazione con gli Assessorati che richiamavo prima, per la concessione del piano di risanamento delle acque che verrà ripresentato in autunno al Consiglio, aggiornato rispetto al primo che ad esempio, per certe frazioni, non prevedeva ancora determinate canalizzazioni per arrivare alla depurazione. Pertanto le deroghe temporali, a cui faceva cenno il Consigliere Tonino, sono legate alle possibilità effettive di costruire impianti fognari, poiché non posso vincolare la ristrutturazione di una casa, che al momento può fruire della fossa settica, fintanto che non ho stabilito come piano comunale di poter costruire quel tratto fognario. Cioè non posso bloccare l'uno, mentre non faccio l'altro.
E' necessario che ci sia una possibilità di deroga a livello comunale che tenga conto di determinate realtà sapendo che c'è lo strumento legislativo per non incorrere nelle sanzioni che la 319, in carenza di questa normativa, prevede; inoltre con questo strumento i Comuni potranno gestire in modo più comodo il discorso dell'inquinamento.
Per quanto riguarda i fondi, argomento toccato da entrambi i Consiglieri che sono intervenuti, quelli già assegnati erano stati ripartiti secondo quanto diceva prima il Consigliere Maquignaz, e la difficoltà nello spenderli è sorta in relazione all'accettazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti dei progetti che erano stati presentati per l'approvazione, perché a seguito dell'assegnazione dei fondi e della suddivisione a livello regionale, doveva essere istruita a pratica che prevedeva da parte della Cassa Depositi e Prestiti, in base a questa suddivisione, l'assegnazione dei fondi. Vale per tutti l'esempio di Valtournenche, dove sono state necessarie diverse sollecitazioni perché da un ufficio all'altro non erano state trasferite le pratiche, per cui si sollecitavano dei documenti e l'adesione al piano regionale, quando invece il tutto era già fermo da mesi a Roma. Ci sono stati dei disguidi per cui effettivamente i fondi sono stati impegnati ma non ancora tutti utilizzati. Adesso sta partendo il discorso di Valtournenche; vi è stato l'assegnamento al consorzio di Aosta e Comuni limitrofi, la stessa cosa vale per Brusson, quindi ci sarà l'utilizzo di questi fondi.
Il discorso del nuovo finanziamento, di cui parlava il Consigliere Maquignaz, è in relazione agli 800 miliardi in base alla prima assegnazione della legge Merli, che erano stati accantonati per una successiva suddivisione. Su proposta del CIPE era stata predisposta una ulteriore assegnazione, che per quanto riguarda la Valle d'Aosta era di 2 Miliardi, che integravano quella quota precedente. La suddivisione sarà portata con un nuovo piano di risanamento delle acque, che verrà portato in Consiglio, e che quindi integrerà quei fondi. Teniamo conto che l'urgenza è relativa ai piani che sono stati presentati.
Concordo con quanto diceva il Consigliere Maquignaz, che il punto fondamentale al di là della canalizzazione, è di avere degli impianti di depurazione efficienti e che a questo livello si possa arrivare a determinare una équipe di persone - in quanto la legge Merli lo prevede - in grado di gestire il tutto, e di dare anche dei consigli ai Comuni che poi avranno in carico questo tipo di problema.
E' estremamente importante seguire nei dettagli le istruzioni tecniche che vengono date a livello di progettazione, perché un altro grosso difetto era che i singoli Comuni affidavano le progettazioni a tecnici che fornivano soluzioni assolutamente fuori dalla realtà, perché non tenevano conto di determinati fattori propri della nostra Valle, come ad esempio le temperature invernali, per cui in teoria il tipo di impianto predisposto funzionava perfettamente, nella pratica poi invece, per quelle condizioni sfavorevoli legate al clima, si dimostrava non idoneo. Pensiamo con questo provvedimento di fare un ulteriore passo avanti nell'indirizzo e nel coordinamento che deve essere fatto a livello regionale per facilitare i compiti propri dei Comuni, come quello della realizzazione di determinate infrastrutture interne, per evitare la possibilità di avere degli insediamenti locali non legati ad impianti fognari.
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'art. l.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità della legge)
La presente legge disciplina le modalità ed i limiti degli scarichi nelle acque, al fine di tutelare dalle contaminazioni le componenti naturali dell'ambiente considerate come beni di interesse collettivo.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino, ne ha facoltà.
TONINO - (P.C_I.): Per esprimere il voto favorevole del nostro Gruppo.
Voglio precisare all'Assessore che non avevo fatto un elogio all'intervento della Magistratura, bensì un elogio all'intervento consiliare del Consigliere Maquignaz, il quale ha presentato l'interpellanza che ha avuto lo spazio giusto.
Per quanto riguarda il disegno di legge resta però il problema che a nostro avviso è opportuno che i Comuni predispongano subito questi programmi comunali. Se possibile, nel momento in cui approviamo il nostro piano, chiedo all'Assessore che fornisca anche ai Consiglieri queste indicazioni che vengono dai Comuni, perché è vero che in questo settore bisogna evitare il blocco dell'attività edificatoria, però è anche vero che questa deve essere comunque regolata sulla base di programmi di investimento per la realizzazione delle fognature e degli impianti ai Comuni, altrimenti rischiamo di cadere nella situazione di disordine che c'era prima.
Una certa importanza noi diamo all'art. 9, là dove si prevede che debba esserci una denuncia degli scarichi non in regola. E' opportuno pubblicizzare nel giusto modo questo articolo, anche perché fra l'altro l'omessa denuncia comporta delle sanzioni amministrative che vanno da £ 20.000 a 2 milioni. Nel momento in cui avremo questo quadro complessivo di riferimento, sarà il momento di discutere se i fondi statali sono o meno sufficienti. La nostra impressione è che probabilmente se vogliamo dare un colpo risolutivo a questa questione, sia importante investire anche delle risorse regionali.
PRESIDENTE: Metto, in approvazione l'articolo 1.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2.
TITOLO II
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
Art. 2
(Ambito di applicazione delle disposizioni)
Ai fini della protezione delle risorse idriche dagli inquinamenti ed a tutela della salute dei cittadini, gli scarichi di qualsiasi natura ed origine pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sia pubbliche che private, nonché in fognatura sul suolo e nel sottosuolo, sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3.
Art. 3
(Insediamenti produttivi e civili, esistenti o nuovi)
Ai sensi e per gli effetti del presente titolo si intende:
a) per "insediamento o complesso produttivo" uno o più edifici od installazioni collegati fra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgono prevalentemente, con carattere di permanenza o stagionalità, attività di produzione di beni;
b) per "insediamento civile" uno o più edifici o installazioni collegati fra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione ed allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazioni di servizio ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui alla precedente lettera a), che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi. Le norme contenute nel presente titolo non trovano applicazione in ordine agli scarichi di insediamenti destinati all'alpeggio.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4.
Art. 4
(Conformità degli scarichi ai limiti)
Tutti gli scarichi dovranno essere compresi nei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla legge n. 319 del 10.5.1976 e successive modificazioni salvo le deroghe previste dalla presente legge.
Il rispetto dei limiti di accettabilità non potrà comunque essere conseguito mediante diluizione degli affluenti con acque impiegate esclusivamente allo scopo.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4 testè letto.
'ESITO) DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5.
Art. 5
(Scarichi dei nuovi insediamenti produttivi)
Gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti norme:
1) nel caso di recapito in corsi d'acqua superficiali, debbono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella A;
2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono essere conformi, sin dall'attivazione, alle prescrizioni regolamentari stabilite dagli enti gestori dell'impianto di depurazione o, in mancanza di questo, dell'impianto fognario;
3) non devono avere recapito sul suolo o nel sottosuolo, ferma restando la facoltà di utilizzare i liquami e le deiezioni degli allevamenti zootecnici per la concimazione organica delle colture, mediante spargimento sul suolo, nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti locali di igiene.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 5 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6.
Art. 6
(Scarichi dei nuovi insediamenti civili)
Gli scarichi dei nuovi insediamenti civili devono di norma essere recapitati in pubblica fognatura secondo le disposizioni stabilite dai regolamenti comunali. Qualora per ragioni tecniche, da valutarsi in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 9, non possono esservi allacciati, i predetti scarichi sono soggetti alle seguenti norme:
1) non devono avere recapito sul suolo o nel sottosuolo, salvo che nel caso previsto dal punto 3) dell'art. 5 e salvo quanto disposto al punto 3) del presente articolo;
2) possono avere recapito in corsi d'acqua superficiali purché i livelli di trattamento non siano inferiori a quelli conseguibili attraverso i trattamenti previsti nelle allegate tabelle D-E-F-G-H-;
3) nell'ipotesi di insediamenti civili di cubatura complessiva non superiore ai 2000 met. cubi, è ammesso il recapito sul suolo o nel sottosuolo degli scarichi provenienti dai soli servizi inerenti alla vita di famiglia o comunità, purché previamente trattati con processi biologici tali da garantire all'uscita il rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla allegata tabella A, e sempre che ciò non comporti danneggiamenti delle falde acquifere o instabilità dei suoli.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 6 testè etto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7.
Art. 7
(Scarichi degli insediamenti civili esistenti)
Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti devono essere recapitati, ove già non lo fossero, in pubblica fognatura nei modi e nei tempi stabiliti dall'autorità comunale.
Qualora si accerti che ciò non sia possibile per ragioni tecniche che comportino costi eccessivi, da valutarsi in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 9, ed ove peraltro gli scarichi predetti possono comportare danneggiamenti delle falde acquifere o instabilità dei suoli, essi devono essere adeguati, nei termini prescritti dal provvedimento di autorizzazione, alle disposizioni contenute nei punti 2 e 3 del precedente art. 6.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 7 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8.
Art. 8
(Scarichi di fognature)
Le acque reflue provenienti dalle fognature dei Comuni, comprensori o consorzi, devono essere recapitate in corso di acqua superficiale previa depurazione in modo da rispettare i limiti di accettabilità di cui alle allegate tabelle D-E-F-G-H- salvo casi particolari di piccole frazioni in cui lo scarico in corso d'acqua superficiale sia tecnicamente impossibile.
Gli impianti di depurazione attualmente esistenti dovranno rientrare nei limiti delle tabelle di cui al comma precedente.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 8 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9.
Art. 9
(Autorizzazione allo scarico)
Tutti i nuovi scarichi sono soggetti ad autorizzazione che sarà rilasciata dal Comune competente, il quale dovrà raccogliere dette autorizzazioni in apposito registro per i controlli di competenza.
La domanda di autorizzazione dovrà contenere la puntuale descrizione delle caratteristiche quali quantitative degli affluenti dello scarico, l'esatta indicazione del recapito del medesimo, delle quantità d'acqua da prelevare nell'arco di un anno con le relative fonti di approvvigionamento nonché delle caratteristiche dell'insediamento, oltre ad ogni altro elemento rilevante ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
Nel provvedimento di autorizzazione sono indicati i limiti di accettabilità da osservare ed il ricettore dello scarico, e possono venire prescritti gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari.
L'autorizzazione si ha per concessa qualora non intervenga pronuncia entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, fermo restando il potere dell'autorità competente di annullarla ove lo scarico non risultasse conforme alle disposizioni in materia, o di confermare l'autorizzazione con espresso provvedimento dettando le eventuali prescrizioni del caso.
I titolari degli scarichi civili esistenti, ancorché già autorizzati, che non hanno recepito in pubblica fognatura ed i titolari degli scarichi produttivi esistenti, ancorché già autorizzati, devono presentare domanda di autorizzazione al Comune competente entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al secondo comma.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 9 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 10.
Art. 10
(Sanzioni amministrative)
Chiunque contravviene:
1) alle disposizioni di cui all'art. 5, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000.
2) alle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 3.000.000.
3) all'obbligo di richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 9, ovvero presenta una richiesta incompleta, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 2.000.000.
4) alle altre prescrizioni di cui alla presente legge, soggiace alle sanzioni amministrative del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 500.000.
L'ammontare delle sanzioni sopra previste è determinato in relazione alla gravità della violazione, valutata con particolare riguardo al pericolo o danno all'ambiente; essa è raddoppiata in caso di recidiva.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 10 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 11.
Art. 11
(Vigilanza)
La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al personale sanitario e di vigilanza tecnica del servizio n. 1 di Igiene Pubblica dell'U.S.L..
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 11 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 12.
Art. 12
(Aggiornamento delle tabelle)
La Giunta regionale potrà apportare modifiche alle tabelle allegate alla presente legge in funzione del progresso tecnologico di depurazione ovvero in relazione allo stato di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 12 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 13.
Art. 13
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 13 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione la tabella A.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione la tabella C.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione la tabella D.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione la tabella E.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione la tabella F.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione a tabella G.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione la tabella H.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo complesso per votazione segreta.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 28
Favorevoli: 27
Contrari: 1
Il Consiglio approva