Objet du Conseil n. 422 du 13 juillet 1982 - Resoconto
OGGETTO N. 422/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONI ALLA NORMATIVA REGIONALE RIGUARDANTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI AGLI ENTI ED ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE OPERANTI IN VALLE D'AOSTA".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Rollandin, ne ha facoltà.
ROLLANDIN - (U.V.): Il 26 giugno è stato emanato il decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro attuativo dell'art. 3 della legge 27 marzo 1980, n. 112, con il quale sono stati emanati i criteri per l'erogazione dei finanziamenti statali agli Enti di patronato ed assistenza sociale.
In base a questo decreto è stata fatta una serie di riunioni con i responsabili dei patronati per modificare la normativa esistente in Regione, che prevedeva un finanziamento per l'attività svolta a livello di patronato.
A seguito di questi incontri si è arrivati alla definizione del progetto di legge che è all'attenzione dei Consiglieri e che prevede il recepimento delle norme previste dal decreto per quanto riguarda i punteggi per l'attività, mentre per quanto riguarda l'organizzazione degli uffici il punteggio è posto in relazione alle difficoltà note da tempo, che sono legate ad un'impostazione precisa che deve essere data, tenuto conto della morfologia della nostra Regione. In conseguenza di questo sono stati modificati, d'accordo con i Patronati, quelli che sono i punteggi relativi. In più si prevede l'aumento da 60 a 80 milioni dei contributi da dividere fra gli Enti interessati.
Penso che questo provvedimento, avendo l'assenso delle parti interessate, non debba suscitare delle grosse perplessità; è sperabile che l'attività dei patronati venga sempre svolta correttamente nell'interesse dell'utenza, cosa che purtroppo sovente non è. Mi riferisco in particolare a quanto si era verificato per le pratiche d'invalidità, per cui c'era stata una richiesta veramente eccessiva dei patronati, i quali davano l'illusione alla gente di poter ottenere a tutti i costi un riconoscimento di invalidità, quando invece si sa bene che le norme sono abbastanza rigide e tengono conto di normative statali sufficientemente rigorose.
Ci auguriamo che nella disponibilità dell'Amministrazione regionale a venire incontro a quelli che sono gli interessi dei patronati sia anche garantita la tutela degli interessi dei singoli utenti.
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'art. l.
Art. 1
La spesa annua prevista dall'articolo 2 della legge regionale 30.11.1976 n. 59, per la concessione di contributi agli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale, operanti nel territorio della Regione, è aumentata da lire sessantamilioni a lire ottantamilioni, a decorrere dal 1.1.1982.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2.
Art. 2
Il fondo di lire ottantamilioni è ripartito tra gli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale sulla base dell'organizzazione e dell'attività relative all'anno precedente, secondo i criteri di cui all'articolo successivo.
Ai fini della ripartizione dei contributi, il valore di ogni punto è determinato dal coefficiente tra il fondo di lire ottantamilioni e la somma dei punteggi accumulati da tutti gli enti interessati.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3.
Art. 3
Per l'organizzazione degli uffici, sono attribuiti i seguenti punteggi:
a) sedi regionali con personale dipendente (che superano 1000 punti di attività l'anno)
punti 2.000
b) sedi regionali (che non raggiungono i 1000 punti di attività l'anno)
punti 1.000
c) sedi di zona (riconosciute come tali dall'Ispettorato del Lavoro) che raggiungono almeno 500 punti di attività all'anno
punti 1.000
d) sedi zonali con presenza di personale dipendente almeno una volta alla settimana (non riconosciuto dall'Ispettorato del Lavoro)
punti 500
e) sedi capillari (quando i recapiti abbiano una frequenza minima quindicinale e vengono effettuati da dipendenti)
punti 100
Per attività di patrocinio, si applicano i criteri fissati dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto interministeriali 26.6.1981 attuativo dell'art. 3 della legge 27.3.1980, n. 112.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4.
Art. 4
Le norme di cui ai precedenti articoli 2 e 3, si applicano dall'1.1.1983 e da tale data è abrogato l'articolo 2 della legge regionale 30.8.1970, n. 21, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 30.11.1976, n. 59.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5.
Art. 5
Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la maggiore spesa di lire ventimilioni, il cui onere graverà sul cap. 41300 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi per gli anni successivi.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente, si provvede mediante riduzione di lire ventimilioni dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 30.8.1972, n. 30 e successive modificazioni.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 5 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6.
Art. 6
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione
Cap. 41400 "Spese per l'estensione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura"
£ 20.000.000
Variazione in aumento
Cap. 41300 "Contributi ad Enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale"
£ 20.000.000
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 6 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo complesso per votazione a scrutinio segreto.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità