Objet du Conseil n. 405 du 12 juillet 1982 - Resoconto
OGGETTO N. 405/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "FONDI PER LE SPESE DI GESTIONE E PER LE SPESE DI INVESTIMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE PER L'ANNO 1982 - ADEGUAMENTO STANZIAMENTO L.R. 5.4.1973, N. 13".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
ANDRIONE - (U.V.): Si tratta del trasferimento, dai fondi globali ai capitoli di spesa, delle previsioni fatte al momento del bilancio regionale per il finanziamento delle Comunità Montane, in aumento su quelle che erano negli anni precedenti le somme stanziate per il finanziamento delle funzioni normali e per le spese di investimento. Le somme in questione erano state concordate con le Comunità Montante.
PRESIDENTE: E' aperta la discussione.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino, ne ha facoltà.
TONINO - (P.C.I.): Più che un intervento è una dichiarazione di voto.
Voteremo a favore di questo provvedimento che finalmente ritocca i fondi a disposizione delle Comunità Montane per gli interventi di ordinaria amministrazione e per quelli in conto capitale per investimento.
Come è fatto rilevare dalla stessa relazione, non possiamo però non constatare che la Giunta ha ancora una volta usato dei criteri diversi fra Comuni e Comunità Montane, nel senso che mentre c'è stato un consistente aumento di fondi a favore dei Comuni per i propri interventi, non si può certo dire che la stessa strada si sia usata per le Comunità Montane. Se teniamo conto che i 100 milioni per gli investimenti erano fermi da anni, si tratta solo di un modesto adeguamento al costo della vita, segno anche questo che vi è della disattenzione da parte di questa maggioranza nei confronti delle Comunità Montane, per non parlare addirittura di ostilità.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parare il Consigliere Carlassare, ne ha facoltà.
CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin.): Il discorso è semplice: o si vuole che le Comunità Montane funzionino, o si vuole che non funzionino - come è avvenuto finora, ed allora questi soldi sono anche troppi; se invece si vuol arrivare a dare finalmente alle Comunità Montane la possibilità di svolgere un ruolo che loro compete e far sì che queste diventino strumento di buona amministrazione e di buona conduzione della Cosa Pubblica, decentrata, risultano dei fondi insufficienti. Il problema, prima che strettamente economico, è di carattere politico; quindi è il caso che questa maggioranza assuma nei confronti delle Comunità Montane una chiara e precisa posizione.
Per quanto riguarda questo provvedimento, il mio voto sarà favorevole perché è un primo passo positivo.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Lustrissy, ne ha facoltà.
LUSTRISSY - (D.P.): Vorrei pregare i Colleghi Consiglieri, quando fanno certe dichiarazioni, di aver presente che all'interno della maggioranza ci sono delle opinioni diverse e divergenti sui problemi del decentramento, per cui il dire "questa maggioranza è insensibile di fronte ai problemi delle Comunità Montane" non è vero come assunto.
Questo provvedimento - e lo abbiamo già detto quando abbiamo approvato l'analogo provvedimento di stanziamento dei fondi nei confronti dei Comuni -è un primo provvedimento che tende a rivalutare delle risorse finanziarie ferme dal '73, per dare la possibilità a questi Enti di continuare ad esercitare quelle poche funzioni che al momento riescono ad esercitare, ed è indubbiamente un chiaro indizio che i problemi delle Comunità Montane sono presi in considerazione. Ci riserviamo poi di rivedere la questione in un secondo momento, quando ci verrà presentato uno studio per la riorganizzazione delle competenze fra i diversi enti; a nostro avviso l'Ente Comunità Montana, poco a poco, dovrebbe assumere certe valenze intermedie fra il Comune e l'Amministrazione regionale.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
ANDRIONE - (U.V.): Il fatto di avere ripetuto tante volte le stesse cose non mi esime dal dirle ancora una volta. In particolare non riuscirò mai a capire perché la Regione sostituisca lo Stato in una legge che è tra l'altro una legge di programmazione, ma questo - come dice bene il Consigliere Lustrissy - potrebbe ancora essere visto sotto particolari profili. Noi facciamo la nostra parte, che è quella fra l'altro prevista dalla legge, e chiediamo - e mi sembrerebbe giusto che fosse richiesto nelle sedi competenti - che la Stato faccia la sua, anche se in materia di tagli alla spesa pubblica si citano sempre gli Enti locali e probabilmente faremo anche noi parte di coloro che tanto o poco saranno tagliati.
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'art. 1.
Art. 1
Per le finalità di cui alla legge regionale 5.4.1973, n. 13, è autorizzata per l'anno 1982 l'ulteriore spesa di lire 650.000.000.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino, ne ha facoltà.
TONINO - (P.C.I.): Per una brevissima dichiarazione di voto. Ribadiamo il voto favorevole a questo provvedimento, prendendo atto dell'affermazione del Consigliere Lustrissy, che questo D.L. va inteso come un primo passo in una politica di rivalutazione del ruolo che devono svolgere le Comunità Montane. Questa è l'opinione nostra che condividiamo e che ci auguriamo sia fatta propria anche dal Consiglio.
Credo potrà essere di dubbia utilità il risultato finale della Commissione di studio, che - se ho letto bene - dovrebbe essere già stata nominata in questi giorni; in quel momento potremo decidere quale ruolo e quale funzione dare alle Comunità Montane, al di là delle prescrizioni della legge dello Stato.
Non mi sembra peraltro che il ragionamento del Presidente della Giunta possa essere accettato tout court, perché si tratterebbe dello stesso comportamento che teniamo con i Comuni.
Anche in quel caso i Comuni sono deficitari perché mancano interventi dello Stato, la stessa cosa vale per le Comunità Montane. Qui si tratta di una questione di sostanza, se si crede opportuno o no, nella nostra Regione, creare un Ente che si colloca fra Comune e Regione per svolgere funzioni non solo di programmazione ma anche di carattere amministrativo.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 1 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2.
Art. 2
La Giunta regionale provvederà all'adozione di provvedimenti deliberativi per l'esecuzione della presente legge.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 2 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3.
Art. 3
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge ammontante a lire 650.000.000 graverà sui capitoli 22710 e 22715 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1982.
Alla copertura dell'onere relativo si provvede:
- per le spese di gestione mediante integrazione dello stanziamento previsto dal capitolo 22710 con prelievo della somma di lire 200. 000.000 dal capitolo 50000: "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982;
-
- per le spese di investimento mediante integrazione dello stanziamento previsto dal capitolo 22715 col prelievo della somma di lire 450.000.000 dal capitolo 50050: "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)" della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982.
-
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 3 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4.
Art. 4
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazioni in diminuzione
Cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)"
£ 200.000.000
Cap. 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) "
£ 450.000.000
Variazioni in aumento
Cap. 22710 "Contributi per la istituzione e la gestione delle Comunità Montane previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 - Legge regionale 5 aprile 1973, n. 13"
£ 200.000.000
Cap. 22715 "Contributi per interventi, iniziative ed opere di interesse delle Comunità Montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 - Legge regionale 5 aprile 1973, n. 13"
£ 450.000.000
PRESIDENTE: Metto in approvazione
l'art. 4 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione
l'art. 5 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 30
Votanti: 30 Maggioranza:18 Favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione per votazione a scrutinio segreto a legge nel suo complesso.
VOTATION A SCRUTIN SECRET
RESULTAT DU VOTE
Présents: 31
Votants: 31 Avis favorables: 27 Avis contraires: 4
Le Conseil approuve