Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 375 du 30 juin 1982 - Resoconto

OGGETTO N. 375/VII - CRITERI, PRIORITA' E MODALITA' D'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 1980, N. 71, RECANTE GLI INTERVENTI REGIONALI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319, CONCERNENTE LE NORME PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO, INTEGRATA E MODIFICATA DALLA LEGGE 24 DICEMBRE 1979, N. 650.

PRESIDENTE: Do lettura del testo della delibera:

IL CONSIGLIO

- vista la legge 10.6.1976, n. 319, integrata e modificata dalla legge 24.12.1979, n. 650;

- richiamata la legge regionale 29.12.1980, n. 71;

DELIBERA

1°) di approvare i criteri, le priorità e le modalità di attuazione della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 71, contenuti nell'allegato A);

2°) di approvare lo schema di domanda per la richiesta di contributi di cui all'allegato B);

3°) di approvare le note esplicative per la compilazione della domanda di cui all'allegato B1);

4°) di approvare lo schema di relazione informativa da allegare alla domanda di contributo, di cui all'allegato 82);

5°) di approvare le istruzioni per la compilazione della relazione informativa di cui all'allegato B3).

PRESIDENTE: La parola all'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Chabod; ne ha facoltà.

CHABOD - (DC): Questa legge ha già subito dei rinvii. Dopo il parere favorevole degli Assessori dei Lavori Pubblici e della Sanità nel settembre '81, nel gennaio 1982 la legge è stata presentata al Consiglio regionale; il provvedimento fu successivamente rinviato poiché non ammetteva il cumulo tra provvidenze statali e regionali.

Nel febbraio '82 il provvedimento fu ripresentato al Consiglio regionale, sempre in ordine ai dubbi sorti sul problema del cumulo. Poi, nel marzo '82 fu richiesto il parere alla Commissione tecnico -sanitaria, istituita con deliberazione della Giunta regionale in data 28 marzo 1980, previo accordo con l'Assessorato alla Sanità. La Commissione espresse parere favorevole.

La possibilità del cumulo è ammessa dall'art. 3, quinto comma, del Decreto Legge del 21 luglio 1981, n. 814 convertito in modificazione con Legge 2 ottobre 1981. Penso che la reazione sia abbastanza chiara. Si tratta di fondi dello Stato: per il 1981 sono 394 milioni, per il 1982 259 milioni.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione sull'oggetto n. 375. Trattasi di una deliberazione. Il Consiglio è chiamato a pronunciarsi per alzata di mano.

La richiesta è che il Consiglio approvi i 5 punti che compongono il deliberato e i relativi allegati che costituiscono i documenti su cui ha richiamato la vostra attenzione l'Assessore Chabod.

Nessuno ha chiesto la parola. Si passa all'approvazione del provvedimento di cui all'oggetto n. 375: la deliberazione contenente i cinque punti rappresentati dai cinque allegati.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità.