Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 3072 du 20 décembre 2023 - Resoconto

OGGETTO N. 3072/XVI - Interpellanza: "Stato di attuazione delle procedure conseguenti all'approvazione della l.r. 9/2023 recante disposizioni urgenti per l'efficientamento organizzativo degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta".

Bertin (Presidente) - Punto n. 22. Ha chiesto la parola il consigliere Aggravi, ne ha facoltà.

Aggravi (RV) - Questa iniziativa è stata in parte annunciata già nel corso della discussione generale del bilancio che abbiamo affrontato nello scorso Consiglio, in particolare prende spunto, o meglio parte da un emendamento che è stato presentato dalla maggioranza a quella che una volta si chiamava legge finanziaria, in particolare prevede l'inserimento all'interno della legge 22/2010, quella che regolamenta l'organizzazione dell'Amministrazione regionale, di un ulteriore comma: il comma 5.1; questo comma inserisce una previsione che sostanzialmente è relativa alla posizione di particolare responsabilità.

All'interno del comma, che poi è stato votato a maggioranza o, meglio, se non erro dalla maggioranza, si prevede appunto che ai dipendenti appartenenti alla categoria D titolare di incarichi di posizione particolare responsabilità di cui al comma 5 spettano, nei limiti delle competenze assegnate all'atto dell'incarico e della durata dello stesso, una serie di funzioni.

La prima domanda dell'interpellanza chiede: "quali motivazioni abbiano portato a inserire la modifica di questo articolo all'interno della legge di stabilità regionale". Sembra una domanda stupida, forse lo è per qualcuno, ma oggettivamente noi abbiamo discusso parecchio precedentemente il disegno di legge 107, che poi è diventato legge regionale, quindi la 9 del 2023, quindi quella del luglio dopo un mese, che era appunto quella che era denominata: "Disposizioni urgenti per l'efficientamento organizzativo degli enti del comparto Valle d'Aosta", in cui c'erano tutte le previsioni relative alle PPR, per semplicità.

Va detto, e ho fatto un esercizio abbastanza semplice, per arrivare poi agli altri due quesiti... ovvero sono andato a vedere rispetto alle funzioni previste all'interno di questo comma, rispetto a quelle previste per la direzione amministrativa, quindi all'articolo 4 della stessa legge 22: ci sono tutta una serie di funzioni che sono alcune similari, alcune cambiano in certi passaggi e per questo si chiede per l'appunto se, a fronte di questa modifica di legge, vi sarà una conseguente revisione del perimetro di competenze e di responsabilità in capo alla Dirigenza e quindi anche della relativa remunerazione in favore degli assegnatari di posizioni di particolare responsabilità. È un elemento che già era stato affrontato, comunque posto in sede di discussione, di analisi in Commissione del disegno di legge 107 e poi legge 9 del 2023 e oggettivamente, se non erro, anche di un'altra mia iniziativa, non c'è stata una chiara risposta. Oggi abbiamo di fatto rappresentate le funzioni, forse potremo averlo, perché comunque i rapporti e soprattutto il perimetro operativo tra la Dirigenza e le PPR, almeno magari è un limite mio, ma non mi sembra proprio chiaro e soprattutto a fronte anche della definizione poi della remunerazione, perché sappiamo che la remunerazione è anche in base, dovrebbe essere, delle funzioni assegnate.

C'è tra l'altro un passaggio... la prima delle funzioni: quella della gestione finanziaria, in cui si dice che questa gestione, e quindi il potere di spesa del PPR, nei limiti delle risorse assegnate alla posizione di particolare responsabilità cui sono preposti; una domanda che, ripeto, potrebbe anche essere banale: nel momento in cui non ci fosse un'assegnazione di risorse, potrebbe accadere, potrebbe succedere? È una domanda che pongo. A fronte di questo, e in maniera più estensiva, al di là di questi due passaggi, si chiede quale sia lo stato di attuazione delle procedure conseguenti all'approvazione del disegno di legge 107; perché questo? Perché sappiamo che sono in corso di definizione, quindi vorremmo capire meglio qual è lo stato oggi di attuazione di queste procedure.

Presidente - Ha chiesto la parola il presidente della Regione, ne ha facoltà.

Testolin (UV) - Primo quesito: "quali motivazioni abbiano portato a inserire la modifica dell'articolo 5 legge 22 del 2010 all'interno della legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026". L'introduzione del comma 5 bis dopo il comma 5 serve a circostanziare i poteri che potranno essere assunti dai funzionari titolari di posizioni di particolare responsabilità limitatamente al periodo delle proprie attribuzioni.

Non avendo previsto un sistema di delega di funzioni da parte del dirigente, ma l'attribuzione diretta delle funzioni di firma e di gestione di risorse umane e finanziarie da parte della Giunta regionale all'atto dell'approvazione dell'organizzazione aziendale, mutuando il modello che già è in vigore negli Enti locali con i responsabili dei servizi, si è ritenuto opportuno prevedere chiaramente in legge quali siano i poteri, tra quali i dirigenziali, di cui all'articolo 4, esercitabili da parte dei funzionari titolari delle PPR.

Per quanto riguarda il secondo quesito: "se a fronte della già citata legge ci sarà una conseguente revisione del perimetro di competenze e responsabilità in capo alla dirigenza e quindi anche alla relativa remunerazione in favore degli assegnatari di posizioni di particolare responsabilità", le PPR si inseriscono all'interno delle strutture dirigenziali più articolate e complesse, da dove il carico di lavoro gravante sul dirigente non gli consente oggi di svolgere le funzioni di livello strategico e programmatorio che gli competono, in quanto sopraffatto dal carico delle incombenze gestionali e di tipo quotidiano. Le PPR non nascono per sminuire il dirigente e limitarne quindi le funzioni e responsabilità, ma per sollevarlo dal seguire direttamente tutti i procedimenti di competenza, una parte dei quali viene già presa in carico dal funzionario, al fine di consentirgli di svolgere al meglio le funzioni e il ruolo di dirigente. La PPR quindi non svaluta la struttura dirigenziale nella quale è incardinata, ma al contrario ne attesta la particolare complessità che rende necessario individuare al suo interno un'unità organizzativa autonoma, verso la quale il dirigente mantiene il Governo, ma non la diretta operatività.

Futuri interventi organizzativi potranno anche prevedere la soppressione delle strutture dirigenziali più semplici e meno complesse e la loro sostituzione con un'unità organizzativa autonoma, ciascuna delle quali presieduta da un funzionario all'interno di una struttura organizzativa più ampia, sotto il governo di un unico dirigente, che era un po' quello che ci si auspicava anche nei confronti che si sono avuti.

Per quanto riguarda il terzo quesito: "quale sia lo stato di attuazione delle procedure conseguenti all'approvazione del disegno di legge regionale 107/2016", l'accordo recante alla disciplina giuridica ed economica delle PPR è stato sottoscritto lo scorso 12 dicembre, per cui il Governo approverà entro la fine dell'anno l'istituzione delle PPR regionali unitamente alla disciplina dei criteri per la pesatura delle posizioni e per il conferimento dei relativi incarichi.

Presidente - Replica il consigliere Aggravi.

Aggravi (RV) - Sì, forse non sono stato abbastanza chiaro sulla prima. Era più una domanda che aveva anche un senso ironico, forse più politico, del senso perché lo si è fatto in legge finanziaria e non nella 107, ma è colpa mia, quindi ha vinto Monsieur de Lapalisse ed è giusto che sia così.

Sulla domanda n. 2, invece di fatto, prendendo gli appunti della risposta ricevuta, io la dividerei in due pezzi: da un lato, quindi in poche parole, le PPR, a rigor di logica di quello che è stato detto, sono assegnate laddove le strutture sono più complesse o, meglio, dove oggi il carico di lavoro del dirigente è maggiore, quindi a sostegno del dirigente e soprattutto a sostegno del carico di lavoro complessivo della struttura che, tra virgolette, oggi fatica a riuscire per rendere anche in maniera visuale il discorso e quindi ad avere la possibilità di... rendiamo più complessa una struttura che ha un carico di lavoro maggiore in modo tale da poter assolvere a quelli che sono poi gli obiettivi politici. Dall'altro lato potremo avere delle strutture che ci si rende conto che hanno una complessità minore, un carico di lavoro minore e quindi fare efficienza e riuscire a semplificare la struttura complessiva. Io la battuta che faccio e ripropongo è che non capisco perché prima di fare questo non si è fatto un lavoro di disegno complessivo di quello che è a fronte del carico di lavoro e della complessità delle strutture della macchina, ma lo si fa ongoing, come direbbero i bocconiani, quindi sostanzialmente in corso d'opera. A questo punto mi riservo di vedere, di capire a fronte appunto dei passaggi che il Presidente, se non erro, ha detto avverranno entro fine anno e quindi l'assegnazione e quindi cercare a questo punto di individuare, laddove sono nominate le PPR, quelle che sono oggi le strutture più complesse e che hanno un carico di lavoro maggiore. Poi sui carichi di lavoro la battuta che faccio... già nell'audizione fatta con chi ha seguito il lavoro io avevo cercato, e non solo io, di capire appunto se fosse stata fatta una valutazione complessiva, non è che ho avuto una risposta proprio chiara, ma probabilmente la troverò o si costruirà in corso di evoluzione di questa riforma. Speriamo che si possa fare più efficienza, non sgravare ma semplificare il lavoro delle strutture e soprattutto poter rendere più efficiente la macchina. Si vedrà.