Objet du Conseil n. 2933 du 22 novembre 2023 - Verbale

Oggetto n. 2933/XVI del 22/11/2023

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2022 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 175/2016. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA MANTENERE E DA RAZIONALIZZARE E FISSAZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, EX ARTICOLO 19 DEL MEDESIMO DECRETO.

Il Presidente BERTIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 4 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra il Presidente della Regione TESTOLIN.

Interviene il Consigliere AGGRAVI.

IL CONSIGLIO

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) - di seguito denominato "TUSP" - emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124;

Rilevato che, come previsto dall'articolo 20, comma 1, TUSP, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, TUSP, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Precisato che i detti piani di razionalizzazione sono adottati, come stabilito dall'articolo 20, comma 2, TUSP, ove, in sede di analisi di cui al comma 1 dello stesso articolo, le amministrazioni pubbliche rilevino, i seguenti presupposti:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Visto, con riferimento all'articolo 20, comma 2, lettera d), TUSP, quanto disposto dall'articolo 10, comma 6 bis, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede che, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 TUSP, ovvero ai fini della determinazione della consistenza del fondo vincolato determinato in relazione alle perdite registrate dalle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni;

Considerato il limitato ambito soggettivo di applicazione del TUSP stabilito dall'articolo 1, comma 5, TUSP, per cui le disposizioni del decreto si applicano, solo se espressamente previsto, nei confronti delle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), TUSP, nonché alle società da esse controllate;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera p), TUSP il quale definisce le società quotate come "le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati";

Rilevato che per "mercato regolamentato" debba intendersi, secondo l'Orientamento reso ai sensi dell'articolo 15, comma 2, TUSP dalla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche sottordinata al Dipartimento del Tesoro, individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un "sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III", come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera w-ter) del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52);

Visto l'articolo 52, comma 1-bis, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, il quale dispone che "il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è fissato, per le società del comparto energetico, al 31 dicembre 2021";

Considerato che la società Compagnia Valdostana delle Acque – Compagnie Valdôtaine des Eaux Spa (CVA Spa) è società facente parte del comparto energetico, come specificamente evincibile dall'oggetto sociale della medesima, nonché società che ha emesso uno strumento finanziario diverso dalle azioni, in data antecedente al 31 dicembre 2021, con la conseguenza che per CVA Spa, nonché per le società da essa controllate, in quanto ricomprese nella nuova definizione di "società quotate" di cui al TUSP, trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, TUSP, le disposizioni del decreto solo se espressamente previsto;

Ritenuto, in ogni caso, che la disposizione di cui all'articolo 20 TUSP, trovando applicazione diretta nei confronti dell'amministrazione pubblica, imponga, in generale, che la ricognizione continui ad avere ad oggetto l'intero panorama delle società a partecipazione pubblica di una pubblica amministrazione, anche in un'ottica di trasparenza dell'azione amministrativa, in ragione, altresì, di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, TUSP, il quale prevede che le disposizioni del TUSP sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, il che impone necessariamente una ricognizione totale delle partecipazioni regionali;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, TUSP "le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società";

Considerato, conseguentemente, che la Regione, nei limiti di cui all'articolo 4, comma 1, TUSP, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, TUSP, ovvero:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato, inoltre, eccezionalmente, che ai sensi dell'articolo 4 TUSP:

- comma 3: al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

- comma 7: sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- comma 9: per quanto di interesse, i Presidenti di Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle Province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1;

Ricordato che, con decreto del Presidente della Regione n. 654, in data 29 settembre 2017, è stata disposta l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 TUSP e il contestuale mantenimento delle società Progetto Formazione Scrl e Sima Spa;

Rilevato che, con riguardo alla società Casinò de la Vallée Spa, l'articolo 26, comma 12-sexies, TUSP, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 TUSP, prevede la possibilità di mantenere partecipazioni in società che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente (cfr. legge regionale 30 novembre 2001, n. 36) e che, a tali società, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e) TUSP, mentre le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, TUSP si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018;

Considerato, come detto, che la ricognizione dell'Amministrazione regionale debba riguardare tutte le partecipazioni societarie e che la legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), in particolare all'articolo 32, comma 2, stabilisce che per le partecipazioni superiori al cinquanta per cento è competente il Consiglio regionale;

Richiamato l'Allegato A - "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Individuazione delle partecipazioni da mantenere e da razionalizzare e fissazione degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ex articolo 19 del medesimo decreto", allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 2045/XVI, in data 30 novembre 2022, che ha approvato, con i tempi e modi ivi indicati, le seguenti azioni di razionalizzazione (cfr. tabella 05. azioni di razionalizzazione - 05.05. riepilogo di cui all'Allegato A della citata deliberazione):

Tabella 05.05.

Azione di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione società

% Quota di partecipazione diretta o indiretta Amministrazione

Tempi di realizzazione degli interventi

CESSIONE / ALIENAZIONE QUOTE

Dir_10

ISTITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E L'AMBIENTE SPA - IPLA SPA

2,58

non preventivabili

Considerato che il provvedimento di razionalizzazione periodica deve, in aggiunta, contenere una descrizione delle attività compiute dalla Regione in attuazione dei diversi provvedimenti di revisione straordinaria e razionalizzazione periodica adottati nel tempo, rispettivamente, ai sensi degli articoli 24 e 20 TUSP, con la conseguenza che sia da rilevarsi quanto segue:

IPLA Spa

A seguito della reiterazione, con nota prot. 1090, in data 14 ottobre 2022, da parte della struttura regionale competente in materia di società e enti partecipati, della richiesta di liquidazione in denaro di n. 9279 azioni ordinarie, pari al 2,58% del capitale, entro la fine dell'anno 2022, la Società ha provveduto all'acquisto del titolo azionario della Regione autonoma Valle d'Aosta, con atto stipulato in data 28 dicembre 2022, per una somma pari ad euro 20.901,93. L'Amministrazione regionale ha ottenuto il rimborso della propria quota partecipativa ceduta, pari ad euro 20.901,93, in data 17 gennaio 2023.

Air Vallée Spa in fallimento

Così come già specificato nel precedente piano di razionalizzazione, la procedura di fallimento, pendente innanzi al Tribunale di Rimini, non risulta essere conclusa e, pertanto, la società Finaosta Spa risulta ancora iscritta tra gli azionisti della società, con una quota pari allo 0,11% del capitale sociale, corrispondente a nominali euro 5.437,50. Sono, inoltre, sussistenti cause ostative alla chiusura della procedura, che è prevista per il 31 dicembre 2023, come riportato nel rapporto riepilogativo I semestre 2023 (ultima relazione disponibile) a cura del curatore fallimentare, dal quale risulta un importo totale ammesso al passivo superiore al "presumibile" attivo da realizzare.

Alpifidi Sc

Cervino Spa ha comunicato, in data 06 settembre 2023, con propria nota prot. 537, che Alpifidi Sc, in data 20 ottobre 2022, ha provveduto a liquidare la quota ad essa spettante pari ad euro 350,00, corrispondenti alle 14 quote intestate a Cervino Spa a seguito della richiesta di recesso inoltrata ad Alpifidi Sc e accolta con deliberazione del Cda del 27 ottobre 2021.

Occorre, in aggiunta, precisare che, così come riportato da Cervino Spa, Alpifidi Sc deve ancora provvedere alla liquidazione della somma pari ad euro 350,00 relativa alle quote acquisite da Cervino Spa a seguito dell'avvenuta fusione per incorporazione di Chamois Impianti Spa. A tal proposito si precisa che, in data 10 novembre 2022, così come comunicato, Cervino Spa ha provveduto a richiedere il recesso e la liquidazione anche delle quote intestate a Chamois Impianti Spa. Alpifidi Sc ha, conseguentemente, confermato che il rimborso delle suddette ulteriori quote avverrà entro sei mesi dall'approvazione del bilancio di esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale e, quindi, entro il 31 ottobre 2023.

IN.VA. Spa

In continuità rispetto a quanto già comunicato con nota prot. 1096, in data 17 ottobre 2022, la Società ha informato l'Amministrazione regionale, con propria nota prot. 5773, in data 4 settembre 2023, che ad oggi il ricorso al mercato avviene solo nelle situazioni in cui non sia possibile materialmente procedere all'autoproduzione, come in casi di soluzioni e pacchetti software di mercato, licenze Microsoft, VMWare, Redhat o all'acquisto della componentistica hardware di mercato quale server, apparati funzionali alle reti apparati di sicurezza e tutto ciò che è funzionale al core business della società.

Tra le attività che sono state oggetto di ulteriori azioni di internalizzazione, la Società ha segnalato quelle relative alla:

- predisposizione, controllo e invio delle Certificazioni Uniche relative ai professionisti;

- predisposizione, controllo e invio delle liquidazioni periodiche IVA trimestrali;

- gestione delle ritenute d'acconto dei professionisti;

- controllo e elaborazione mensile degli F24;

- conservazione a norma delle fatture elettroniche attive e passive.

A ciò si aggiunga come la Società abbia comunicato che, con le assunzioni in corso di svolgimento, la stessa sarà in grado di gestire internamente anche alcune attività di sviluppo e di assistenza software.

Struttura Valle d'Aosta Srl - Vallée d'Aoste Structure Srl.

Occorre, anzitutto, rammentare come il Consiglio regionale, in data 22 settembre 2021, con deliberazione n. 846/XVI, ha approvato la rivisitazione del piano di risanamento di Struttura VDA Srl. Come noto, il detto piano aveva quale obiettivo il raggiungimento dell'equilibrio economico della Società nel triennio 2020-2022.

Oltre a quanto già riportato nella deliberazione di Consiglio regionale 2045/XVI, in data 30 novembre 2022, è possibile in aggiunta rimarcare che, alla chiusura dell'esercizio 2022, le misure contenute nel piano pluriennale di risanamento abbiano effettivamente contribuito a riportare in equilibrio economico la Società. Invero, Struttura VDA Srl ha chiuso l'esercizio sociale relativo all'annualità 2022 con un utile pari a euro 685.530,00.

Sul punto, Finaosta Spa, in ragione dell'incarico ad essa affidato con la citata deliberazione n. 846/XVI del Consiglio regionale, all'esito del monitoraggio di competenza, in ordine alla realizzazione delle attività facenti parte del piano di risanamento, ha osservato, con nota acquisita al prot. 9307, in data 13 giugno 2023, che per quanto concerne gli adempimenti previsti dal piano pluriennale di risanamento aziendale, anche per l'esercizio 2022, sono state rispettate le condizioni previste e che, pertanto, dai risultati raggiunti dalla Società nei tre esercizi oggetto del detto piano 2020-2021-2022, è emerso come le misure in esso contenute abbiano contribuito a ripotare l'equilibrio economico della Società ed il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati, con risultati economici che hanno anche superato le stime.

Ciò posto, sotto ulteriore profilo, occorre rilevare come, sulla base del contenuto di cui alla deliberazione n. 846/XVI, in data 22 settembre 2021, il Consiglio regionale ha determinato di rinviare, alla luce delle conclusioni contenute nella relazione inviata da Finaosta Spa, le decisioni in ordine all'eventuale operazione di fusione delle società Autoporto Valle d'Aosta Spa e Struttura VDA Srl in attesa dell'effettivo raggiungimento da parte di Struttura VDA Srl di quanto previsto nel piano di risanamento. Al riguardo, dunque, corre la necessità di rilevare come nonostante l'effettivo raggiungimento degli obiettivi posti dal piano pluriennale di risanamento aziendale da parte di Struttura VDA Srl, sia necessario rinviare ogni decisione, anche in ragione del breve lasso temporale intercorso dall'approvazione del bilancio di esercizio di Struttura VDA Srl, da cui è stato possibile desumere l'effettivo raggiungimento dell'equilibrio economico anche per l'esercizio 2022.

Società Esercenti Impianti a Fune

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1354, in data 25 ottobre 2021, come da autorizzazione contenuta nell'articolo 40, comma 1, della legge regionale 22/2021, ha conferito un incarico alla società finanziaria regionale Finaosta Spa per uno studio sulla possibile fusione tra le società controllate della Regione esercenti l'attività degli impianti a fune sul territorio regionale con l'obiettivo di ottimizzazione dell'organizzazione e della gestione dei diversi fattori produttivi, del marketing e delle politiche di tariffazione. Nel mese di maggio 2022, a seguito di apposita procedura, l'incarico è stato affidato alla società Deloitte Financial Advisory S.r.l. la quale ha reso, nel corso del mese di ottobre 2022, la versione definitiva dell'elaborato, il quale, prima trasmesso a Finaosta Spa, è stato poi comunicato da quest'ultima all'Amministrazione regionale, da ultimo con nota prot. n. 30, in data 11 gennaio 2023. Dallo stesso è emerso come l'opzione consigliabile, ai fini della razionalizzazione, sarebbe da rinvenirsi nella costituzione di un'unica società, mediante la fusione delle attuali sei società esercenti impianti a fune.

Occorre rimarcare come lo studio reso dai professionisti incaricati presenta elementi di elevata tecnicità, delicatezza e specializzazione, anche a fronte, comunque, dell'elencazione dei fattori negativi da tenere in debito conto, emergenti altresì nel consigliabile degli scenari prospettati, ovvero della fusione societaria, i quali impongono un adeguato grado di approfondimento e analisi di dettaglio da parte di tutti gli attori coinvolti, capaci di fornire gli elementi in fatto e in diritto al fine di poter prospettare una concreta esecuzione dello studio reso dalla società Deloitte Financial Advisory S.r.l..

A tal riguardo, dunque, non può che rinviarsi, all'esito degli approfondimenti strettamente necessari per l'assunzione di una scelta informata, stante anche il rilevante impatto, sotto ogni profilo coinvolto, dell'eventuale operazione, ogni decisione.

Iseco Spa

In ragione dell'incarico affidato, con deliberazione del Consiglio regionale n. 2045/XVI, in data 30 novembre 2022, relativo all'effettuazione di valutazioni circa l'opportunità del mantenimento della partecipazione azionaria detenuta in Iseco Spa, stante la scadenza del contratto sottoscritto dalla Regione con la società per il trattamento del siero del latte, Finaosta Spa ha reso apposito parere, acquisito al numero di prot. 94, in data 3 febbraio 2023, rilevando la mancanza della sussistenza dei presupposti per il mantenimento della partecipazione azionaria salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione regionale, di potersi avvalere del potere riconosciuto dall'articolo 4, comma 9, TUSP (provvedimento adottato dal Presidente della Regione).

Conseguentemente, l'Amministrazione regionale sta valutando l'effettiva sussistenza di ragioni oggettive idonee giustificanti l'opportunità di procedere nel senso suggerito da Finaosta Spa, atteso, comunque, che il detto provvedimento del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 4 TUSP, dovrà essere motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, il quale, come noto, reca il cosiddetto "vincolo di scopo" alla costituzione, acquisizione o mantenimento delle partecipazioni pubbliche, limitando tali facoltà, dell'ente pubblico, ai casi in cui l'oggetto dell'attività sociale - la produzione di beni e servizi - sia strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico.

Orbene, consegue che sia da rinviarsi ogni determinazione in ordine all'eventuale dismissione della partecipazione azionaria in Iseco Spa, all'esito delle valutazioni attualmente in corso di effettuazione.

Rilevato come, con specifico riferimento alla deliberazione del Consiglio regionale n. 2045/XVI, in data 30 novembre 2022, relativamente alle attività compiute dalla Regione in attuazione del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche regionali, sia, inoltre, necessario dare conto dei risultati conseguiti con riferimento alle previsioni di cui alla legge regionale 13 luglio 2021, n. 16 (Disposizioni in materia di funzionamento e limiti ai compensi degli organi societari di Finaosta Spa, nonché di operazioni societarie. Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7), la quale fornisce specifiche disposizioni in materia di riorganizzazione/razionalizzazione delle partecipazioni regionali, occorre all'uopo evidenziare quanto segue:

- Acquisizione delle azioni detenute nella società Autoporto Valle d'Aosta Spa dai Comuni di Brissogne e Pollein.

L'acquisizione da parte di Finaosta Spa, nell'ambito degli interventi della gestione ordinaria di cui all'articolo 5 della l.r. 7/2006, delle azioni detenute nella società Autoporto Valle d'Aosta Spa dai Comuni di Brissogne e Pollein, è stata portata a compimento.

Sul punto si osserva, invero, che, con nota prot. 231, in data 17 febbraio 2022, Finaosta Spa ha comunicato di aver affidato una consulenza specialistica per la determinazione del valore di acquisto dei pacchetti azionari detenuti dai Comuni di Pollein e Brissogne avendo, in data 10 gennaio 2022, comunicato a questi ultimi l'intenzione di acquistare le partecipazioni in discorso al valore di euro 380.000 ciascuna. A ciò è seguita la nota prot. 594, in data 17 maggio 2022, con cui Finaosta Spa ha comunicato di aver dato corso all'operazione di acquisizione della quota del 2% di Autoporto Valle d'Aosta Spa, detenuta dai Comuni di Brissogne e Pollein nella misura dell'1% ciascuno, con girata dei certificati azionari avvenuta in data 16 maggio 2022;

- Cessione, anche parziale, da parte di Finaosta Spa della partecipazione azionaria in Aosta Factor Spa, detenuta in gestione ordinaria ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 7/2006.

Sul punto si osserva come Finaosta Spa, in prosecuzione della procedura di cessione, in data 27 giugno 2023, ha pubblicato un avviso, sul proprio sito istituzionale, inerente ad un'indagine di mercato per la manifestazione di interesse a partecipare "all'asta preordinata alla cessione parziale della partecipazione azionaria in Aosta Factor S.p.A.".

Dato atto, sotto ulteriore profilo, che, alla data del 31 dicembre 2022, Autoporto Valle d'Aosta Spa, partecipata al 100% per il tramite di Finaosta Spa presenta, nello specifico, una partecipazione pari al 1,786% in gestione ordinaria e 98,214%, in gestione speciale, per un valore totale nominale di euro 35.023.055,00 derivante dalla portata a compimento delle previsioni di cui all'articolo 37 (Conferimento di un immobile regionale destinato ad attività produttive e commerciali alla società Autoporto Valle d'Aosta Spa) della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023), ovvero dell'aumento di capitale sociale per effetto del conferimento di beni di proprietà regionale, con emissione di nuove azioni offerte in sottoscrizione all'Amministrazione e trasferite, in data 27 dicembre 2022, a Finaosta Spa che le ha acquisite al fondo di gestione speciale, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta Spa Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16);

Viste le linee guida adottate dal Dipartimento del Tesoro - Corte dei conti concernenti la "revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, art. 20 d.lgs 175/2016. Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014" in data 21 novembre 2018;

Vista la deliberazione n. 22/SEZAUT/INPR, in data 21 dicembre 2018, con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha adottato le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'articolo 20 TUSP, con la precisazione che le suddette indicazioni sono rivolte anche alle Regioni e agli Enti locali operanti nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, nei limiti della compatibilità con gli specifici ordinamenti;

Visto, in aggiunta, l'allegato 3 delle citate linee guida del Dipartimento del tesoro - Corte dei conti contenente l'esempio di formato del provvedimento di razionalizzazione periodica adottato ai sensi dell'articolo 20, comma 1, TUSP che le pubbliche amministrazioni "possono utilizzare per rendere il citato provvedimento completo e di agevole comprensione", consentendo, di conseguenza, un utilizzo facoltativo del detto formato;

Considerato che, sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro, Portale Tesoro - Servizi Online, sono state pubblicate, in data 8 novembre 2022, le schede di rilevazione della revisione periodica e dello stato di attuazione della razionalizzazione che le amministrazioni possono utilizzare;

Ritenuto di dare continuità all'utilizzo dell'allegato, opportunamente modificato, contenuto nelle predette linee guida Dipartimento del Tesoro - Corte dei conti, al fine di rendere più agevole la compilazione dell'applicativo "partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro e confrontabili i dati relativi ai diversi anni di rilevazione delle partecipazioni;

Vista la deliberazione n. 5, in data 21 aprile 2023, della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta, avente ad oggetto "Relazione sul controllo del piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste al 31 dicembra 2021", con la quale la Sezione regionale ha:

- accertato "in continuità con i precedenti referti sulle revisioni ordinarie, [?] un grado di conformità al TUSP apprezzabile. La coerenza tra la riscontrata sussistenza dei presupposti dell'art. 20 del TUSP e le correlate azioni di razionalizzazione poste in essere consentono di confermare che la situazione è nel complesso positiva, in linea con i rilievi e i suggerimenti forniti, nei referti annuali, dalla Sezione nella propria funzione di organo ausiliario delle pubbliche amministrazioni";

- preso atto della conclusione della cessione delle quote detenute nella società IPLA Spa, della cui operazione, comunque, si è inteso meglio specificare nei termini innanzi esposti;

- riscontrato, con riferimento all'esame in ordine alle spese di personale, "una generale razionalizzazione dei costi sostenuti per i propri apparati amministrativi" da parte delle società partecipate dalla Regione;

- rimarcato "l'attenzione dedicata dal Consiglio regionale al proprio sistema delle partecipazioni societarie che ha permesso, attraverso l'apparato amministrativo, di far fronte in modo efficace agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente e di dar corso, dal punto di vista gestionale, ad azioni di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa";

- rilevato il perdurare di un risultato negativo anche per l'anno 2021 di Le Brasier Srl, pari a euro -43.505,00, pur evidenziando che l'importo del fatturato nei tre anni esaminati supera il milione di euro;

- rilevato che le società partecipate direttamente dalla Regione, che presentavano perdite di esercizio nell'anno 2020, al 31 dicembre 2021 registravano tutte un risultato positivo, salvo per ciò che concerne le società R.A.V. Spa e S.A.V. Spa (rispettivamente euro -5.001.005,00 e euro -1.592.100,00);

- rilevata la sussistenza di un'unica criticità relativamente alla permanenza della presenza di un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti in un'unica società idroelettrica, Valdigne Energie Srl;

Ritenuto, quindi, di riscontrare i sopra riportati rilievi, nonché l'unica criticità sollevata, specificando al riguardo che:

- con riferimento a Le Brasier Srl, la Società ha chiuso in perdita anche l'esercizio sociale 2022, con un risultato negativo pari a euro -102.808,00;

- relativamente a R.A.V. Spa e S.A.V. Spa, le Società hanno chiuso entrambe i propri esercizi in positivo, registrando rispettivamente un utile pari a euro 5.850.226,00 e euro 15.418.785,00. A ciò occorre aggiungere, con specifico riferimento a R.A.V. Spa, che i piani di razionalizzazione non trovano applicazione nei confronti delle società esercenti attività di interesse generale (articolo 20, comma 2, lettera e) TUSP). Nondimeno, non può sottacersi l'efficacia dell'azione della Società, anche rispetto al contenuto dell'invito rivolto dalla Regione con deliberazione di Consiglio regionale n. 1126/XVI, in data 16 dicembre 2021, volto all'adozione, per quanto possibile, di politiche di razionalizzazione dei costi. Invero, R.A.V. Spa ha registrato, come detto, una chiusura in utile dell'esercizio sociale 2022, a fronte, comunque, dei rilevanti investimenti e attività di manutenzione tanto ordinaria quanto straordinaria per investimenti e manutenzione/ripristino delle infrastrutture, nonché dell'impatto subito a causa delle limitazioni agli spostamenti imposte dai governi europei in situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione della pandemia Covid-19 negli anni precedenti;

- con riguardo all'unica criticità rilevata, di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b), TUSP, che la stessa continua a permanere con riferimento a Valdigne Energie Srl (Società che benché amministrata da un amministratore unico non ha in forza dipendenti), nonché relativamente a Cooperativa Forza e Luce di Aosta Sc. Sul punto occorre rimarcare la presenza di compensi riconosciuti all'organo di amministrazione di importo particolarmente ridotto che, così come risulta dai bilanci relativi all'esercizio 2022, rispettivamente, ammontano complessivamente a euro 8.500,00 e euro 24.850,00;

Considerato, relativamente a Le Brasier Srl, Valdigne Energie Srl e Cooperativa Forza e Luce di Aosta Sc, che la Regione, anche alla luce dell'intervenuta modificazione legislativa al TUSP che limita il suo ambito di applicazione nei confronti delle società facenti parte del comparto energetico, nei termini innanzi esposti, ritiene che le diverse Società, che compongono il gruppo CVA, o di cui CVA Spa abbia una partecipazione, così come rimarcato nei precedenti piani di razionalizzazione adottati, rappresentino una leva fondamentale per l'attuazione del programma di legislatura 2020-2025 (nello specifico, realizzazione della transizione energetica - ovvero prosecuzione implementazione di una strategia di decarbonizzazione - quale obiettivo strategico per lo sviluppo del territorio valdostano);

Vista la legge regionale 13 ottobre 2021, n. 26 (Disposizioni in materia di operazioni societarie di Compagnia Valdostana delle Acque - Compagnie Valdôtaine des Eaux Spa (CVA Spa)) con la quale la Regione ha riconosciuto nuovamente la strategicità del Gruppo CVA in ragione del contributo al perseguimento delle finalità istituzionali volto all'attuazione degli orientamenti indirizzati verso una transizione energetica green;

Ritenuto, conseguentemente, nonostante il rilievo e la criticità suesposti inerenti alla reiterata chiusura in perdita e al numero degli amministratori superiore a quello dei dipendenti, di non disporre ulteriori azioni di razionalizzazione in capo al Gruppo CVA, o di società in cui CVA Spa abbia una partecipazione, anche in relazione ai processi di aggregazione effettuati negli anni;

Ritenuto, ugualmente, di non disporre alcuna azione di razionalizzazione nei confronti di R.A.V. Spa per le ragioni innanzi esposte;

Ritenuto che, dalla ricognizione sopra riportata, emerge come devono essere, allo stato attuale, concluse le seguenti operazioni di razionalizzazione, rectius, cessione:

- Air Vallée Spa (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 0,11%, detenuta da Finaosta Spa): in attesa della chiusura della procedura fallimentare - non viene presentata la relativa scheda;

- Alpifidi Sc: il rimborso della quota detenuta da Cervino Spa relativa alle quote acquisite da Cervino Spa a seguito della fusione per incorporazione di Chamois Impianti Spa che avverrà entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, come da disposizioni statutarie. Viene, dunque, presentata la relativa scheda esclusivamente per ciò che concerne la partecipazione detenuta da Aosta Factor Spa;

Rilevato, inoltre, che a seguito di un nuovo monitoraggio delle partecipazioni di 2° e 3° livello, è emerso che CVA Spa ha acquisito 236.250 azioni, per nominali euro 243.337,50, pari al 3% del capitale sociale, in "SOCIETÀ PER LA BONIFICA DEI TERRENI FERRARESI E PER IMPRESE AGRICOLE S.p.A. Società Agricola", anche denominata, nella forma breve, così come emergente dall'articolo 1 del relativo Statuto sociale, "BONIFICHE FERRARESI S.p.A. Società Agricola";

Ritenuto, come detto, di rinviare qualsiasi determinazione in ordine ad un'eventuale operazione di fusione tra le società esercenti impianti a fune alla conclusione delle valutazioni che sono in corso di effettuazione, per le ragioni innanzi menzionate;

Ritenuto, inoltre, sulla base delle motivazioni di cui sopra, di rinviare ogni decisione sul procedere o non procedere all'operazione di fusione delle società Autoporto Valle d'Aosta Spa e Struttura VDA Srl;

Ritenuto, ancora, di rinviare ogni determinazione in ordine all'eventuale dismissione della partecipazione azionaria in Iseco Spa, all'esito delle valutazioni attualmente in corso di effettuazione;

Preso atto che, ai fini della predisposizione della presente deliberazione, gli uffici regionali hanno effettuato un confronto con la società Finaosta Spa, in merito alle azioni da porre in essere in tema di razionalizzazione delle partecipazioni detenute in seno alle società da essa partecipate;

Ritenuto, pertanto, di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dalla Regione alla data del 31 dicembre 2022, accertandole così come da Allegato A "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", allegato alla presente deliberazione;

Richiamato l'articolo 19, comma 5, TUSP, ai sensi del quale le amministrazioni socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto, inoltre, di quanto stabilito all'articolo 25, circa le eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera;

Richiamata, altresì, la legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 "Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione" e, in particolare, gli articoli 2, 5 e 8;

Richiamata, in aggiunta, la deliberazione di Giunta regionale n. 1591, in data 14 dicembre 2022, di approvazione delle linee guida recanti la disciplina applicativa della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 e, nello specifico, la Sezione inerente al commento allo "Articolo 5 - Assunzione del personale", disciplinante le linee guida regionali in materia di reclutamento del personale e di procedure di progressione interna, da parte delle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione, volte a favorire pratiche e metodologie, nel concreto rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità, economicità e celerità di espletamento della procedura di selezione, finalizzate al reclutamento dei candidati migliori in relazione alle esigenze delle società a controllo pubblico regionale;

Rilevato che, allo stato, è venuto meno l'obbligo, di cui all'articolo 25 TUSP, per le società a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24 TUSP, con la conseguenza che a partire dal presente piano di razionalizzazione periodica non occorre procedere ad alcun monitoraggio, né comunicazione di eventuale personale eccedente;

Visti, in ogni caso, gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento e su quelle del costo del personale delineati con propria deliberazione n. 1126/XVI, in data 16 dicembre 2021, nei confronti delle società in house e di quelle controllate;

Ritenuto opportuno di dare evidenza, nell'Allegato B della presente deliberazione, dei risultati concretamente realizzati, dalle società in house e da quelle controllate, in ordine all'effettivo raggiungimento degli obiettivi posti con propria deliberazione n. 1126/XVI, in data 16 dicembre 2021, aventi per oggetto l'anno 2022, posto che i relativi bilanci sono stati approvati nel corso dell'anno 2023;

Valutato opportuno, in sede di definizione dei nuovi obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, anche alla luce di quanto sopra delineato, prevedere che i detti obiettivi non trovino applicazione nei confronti di Casinò de la Vallée Spa al fine di non compromettere o rendere difficilmente raggiungibili gli obiettivi di razionalizzazione di diversa natura approvati nella procedura di concordato preventivo (procedura omologata, in data 26 maggio 2021, dal Tribunale di Aosta);

Considerato il protrarsi della peculiare situazione economica caratterizzata, nel complesso, così come chiaramente descritta, anche, nel report inerente alle previsioni economiche dell'estate 2023 della Commissione europea, pubblicate in data 11 settembre 2023, da un rallentamento della crescita che dovrebbe perdurare nel 2024 e dall'impatto della politica monetaria restrittiva che dovrebbe continuare a frenare l'attività economica, ancorché a fronte di un'inflazione in diminuzione;

Considerata, conseguentemente, l'oggettiva difficoltà, da parte delle Società, di poter effettuare previsioni attendibili circa il livello delle spese di funzionamento, che risultano fortemente condizionate dalla situazione economica sopra descritta;

Ritenuto, pertanto, alla luce di tale complesso contesto economico e politico, incidente sulla fiducia dei consumatori e sul mercato dell'offerta di prestiti a famiglie e imprese nell'Eurozona da parte delle banche, di individuare per l'anno 2024 e per il successivo triennio 2024-2026 (rivedibili per gli anni 2025 e 2026 in sede di approvazione del futuro piano di razionalizzazione) nei confronti di tutte le società controllate, nel cui ambito definitorio rientrano anche le società in house, con esclusione delle società Casinò de la Vallée Spa, per le motivazioni anzidette, e CVA Spa e delle sue controllate, stante la non applicabilità ad esse dell'articolo 19 TUSP, i seguenti obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento:

- mantenimento di un livello di spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società che garantisca in ogni caso il rispetto dell'equilibrio economico di bilancio;

- rispetto degli indirizzi delineati con la deliberazione di Giunta regionale n. 1591, in data 14 dicembre 2022, volti a garantire la concreta attuazione dei principi di pubblicità, imparzialità e economicità nelle procedure di reclutamento del personale;

- con riferimento esclusivo alla Società In.Va. Spa, tenuto conto di quanto rappresentato dalla Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta - nella propria deliberazione n. 12, in data 29 giugno 2021: prosecuzione del processo di reinternalizzazione, entro il 31 dicembre 2023, di determinati, ulteriori, servizi attualmente ancora esternalizzati, previamente individuati di concerto con le strutture regionali affidatarie del servizio. La società è, inoltre, incaricata di supportare i soci fornendo loro tutti gli elementi e informazioni utili alla verifica e giustificazione, che deve necessariamente risultare basata su una visione ed una prospettiva integrata di medio-lungo periodo, del ricorso alle procedure di affidamento diretto del servizio. In particolare, gli elementi forniti devono dare conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionalità, così come previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), in coerenza, comunque, con i principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto, anche rispetto all'aderenza dei bisogni dell'Amministrazione regionale;

Ritenuto, inoltre, di stabilire che tutte le società controllate dovranno evidenziare le azioni intraprese e i risultati ottenuti in relazione agli obiettivi assegnati in forza dell'articolo 19, comma 5, TUSP nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio, relativo all'esercizio 2024;

Ritenuto, pertanto, in esito all'istruttoria favorevole dei competenti uffici di approvare la presente deliberazione;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 620, in data 29 maggio 2023, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale di cui alla DGR 481/2023 e attribuzione alle strutture dirigenziali delle quote di bilancio con decorrenza 1° giugno 2023;

Visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta al Consiglio regionale di deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate della Presidenza della Regione- in vacanza del Dirigente della Struttura controllo delle società e degli enti partecipati - ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale);

Vista la proposta adottata dalla Giunta regionale con atto n. 1091 in data 29 settembre 2023, avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica alla data del 31 dicembre 2022 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del d.lgs. 175/2016. Individuazione delle partecipazioni da mantenere e da razionalizzare e fissazione degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ex articolo 19 del medesimo decreto";

Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;

Con voti favorevoli diciotto (presenti: trentaquattro; votanti: diciotto; astenuti: sedici, i Consiglieri AGGRAVI, BACCEGA, BRUNOD, DISTORT, FOUDRAZ, GANIS, GUICHARDAZ Erika, LAVY, LUCIANAZ, MANFRIN, MARQUIS, MINELLI, PERRON, PLANAZ, RESTANO e SAMMARITANI);

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Regione alla data del 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 20 TUSP, accertandole come da Allegato A - "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di approvare, in particolare, il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti partecipazioni avendone verificato il permanere del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come meglio esplicitato nelle singole schede dell'Allegato A:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

DIR. 1

Finaosta Spa (partecipata direttamente al 100%)

DIR. 2

Società di Servizi Valle d'Aosta Spa (partecipata direttamente al 100%)

DIR. 3

Casinò de la Vallée Spa (partecipata direttamente al 99,96%)

DIR. 4

In.Va. Spa (partecipata direttamente al 75,357%)

DIR. 5

Sitrasb Spa – Società Italiana per il Traforo del Gran San Bernardo (partecipata direttamente al 63,50%)

DIR. 6

Avda Spa (partecipata direttamente al 49%)

DIR. 7

R.A.V. Spa – Raccordo Autostradale Valle d'Aosta Spa (partecipata direttamente al 42%);

DIR. 8

S.A.V. Spa – Società Autostrade Valdostane Spa (partecipata direttamente al 28,72%)

DIR. 9

Valeco Srl (partecipata direttamente al 20%)

DIR. 10

Società Italiana per azioni per il Traforo del Monte Bianco - SITMB Spa (partecipata direttamente al 10,63%)

DIR. 11 (+IND. 23)

Consorzio TOPIX – Torino e Piemonte exchange point (partecipata direttamente al 0,31% e indirettamente al 0,31% per il tramite di In.Va. Spa)

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

I Livello

IND. 1

Aosta Factor Spa (partecipata indirettamente al 79,31% per il tramite di Finaosta Spa)

IND. 2

Autoporto Valle d'Aosta Spa (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta Spa)

IND. 3

Cervino Spa (partecipata indirettamente al 86,33% per il tramite di Finaosta Spa)

IND. 4

Compagnia Valdostana delle Acque - CVA Spa (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta Spa)

IND. 5

Courmayeur Mont Blanc Funivie - C.M.B.F. Spa (partecipata indirettamente al 92,47% per il tramite di Finaosta Spa)

IND. 6

Funivie Monte Bianco Spa (partecipata indirettamente al 50,001% per il tramite di Finaosta Spa)

IND. 7

Funivie Piccolo San Bernardo Spa (partecipata indirettamente al 68,72% per il tramite di Finaosta Spa)

IND. 8

Iseco Spa (partecipata indirettamente al 20% per il tramite di Finaosta Spa)

IND. 9

Monterosa Spa (partecipata indirettamente al 94,57% per il tramite di Finaosta Spa, al 0,015% da Cervino Spa, al 0,012% da Courmayeur Mont Blanc Funivie Spa)

IND. 10

Pila Spa (partecipata indirettamente al 84,69% per il tramite di Finaosta Spa, al 1,7035% da Courmayeur Mont Blanc Funivie Spa, al 2,875% da Monterosa Spa, al 4,04% da Cervino Spa, al 2,0733% da Funivie Piccolo San Bernardo Spa, al 0,17% da Funivie Monte Bianco Spa)

IND. 11

Progetto Formazione Scrl (partecipata indirettamente al 91,77% per il tramite di Finaosta Spa) ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del TUSP – decreto del Presidente della Regione n. 654/2017

IND. 12

S.I.V. Société Infrastructures Valdôtaines Srl (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta Spa)

IND. 13

Sima Spa (partecipata indirettamente al 49% per il tramite di Finaosta Spa) ai sensi dell'articolo 4, comma 9, TUSP – decreto del Presidente della Regione n. 654/2017

IND. 14

Struttura Valle d'Aosta – Structure VDA Srl (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta Spa)

IND. 15

S.I.S.E.X. Sa (partecipata indirettamente al 50,00% per il tramite di SITRASB Spa)

II Livello

IND. 16

CVA Energie Srl (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di CVA Spa)

IND. 17

CVA Eos Srl (partecipata indirettamente al 100% per il tramite CVA Spa)

IND. 18

Deval Spa (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di CVA Spa)

IND. 19

Le Brasier Srl (partecipata indirettamente al 13,70% per il tramite di CVA Spa)

IND. 20

Telcha Srl (partecipata indirettamente al 10,98% per il tramite di CVA Spa)

IND. 21

Valdigne Energie Srl (partecipata indirettamente al 75% per il tramite di CVA Spa)

IND. 22

Società per la Bonifica dei Terreni Ferraresi e per Imprese Agricole Spa Società Agricola - Bonifiche Ferraresi Spa Società Agricola (partecipata indirettamente al 3% per il tramite di CVA Spa)

IND. 23 (+DIR. 11)

Consorzio TOPIX – Torino e Piemonte exchange point (partecipata direttamente al 0,31% e indirettamente al 0,31% per il tramite di In.Va. Spa)

III Livello

IND. 24

Alpifidi Sc (partecipata indirettamente al 0,5% per il tramite di Aosta Factor Spa)

IND. 25

Air Zermatt ag Sa (partecipazione indiretta di 3° livello pari allo 0,434%, detenuta da Cervino Spa)

IND. 26

Cooperativa Forza e Luce di Aosta Sc (partecipazione indiretta di 3° livello pari al 0,014%, detenuta da CVA ENERGIE Srl)

IND. 27

Società Cooperativa Elettrica Gignod Sc (partecipazione indiretta di 3° livello pari al 0,0089%, detenuta da CVA ENERGIE Srl)

3) di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, che devono essere concluse le seguenti operazioni di razionalizzazione, rectius, cessione:

- Air Vallée Spa (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 0,11%, detenuta da Finaosta Spa): in attesa della chiusura della procedura fallimentare - non viene presentata la relativa scheda;

- Alpifidi Sc: il rimborso della quota detenuta da Cervino Spa relativa alle quote acquisite da Cervino Spa a seguito della fusione per incorporazione di Chamois Impianti Spa che avverrà entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, come da disposizioni statutarie. Viene, dunque, presentata la relativa scheda esclusivamente per ciò che concerne la partecipazione detenuta da Aosta Factor Spa;

4) di individuare, nei confronti di tutte le società controllate, nel cui ambito definitorio rientrano anche le società in house, con esclusione delle società Casinò de la Vallée Spa e CVA Spa e sue controllate per le motivazioni di cui in premessa, per l'anno 2024 e per il successivo triennio 2024-2026 (rivedibili per gli anni 2025 e 2026 in sede di approvazione del futuro piano di razionalizzazione) i seguenti obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale:

- mantenimento di un livello di spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società che garantisca in ogni caso il rispetto dell'equilibrio economico di bilancio;

- rispetto degli indirizzi delineati con la deliberazione di Giunta regionale n. 1591, in data 14 dicembre 2022, volti a garantire la concreta attuazione dei principi di pubblicità, imparzialità e economicità nelle procedure di reclutamento del personale;

- con riferimento esclusivo alla Società In.Va. Spa, tenuto conto di quanto rappresentato dalla Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta - nella propria deliberazione n. 12, in data 29 giugno 2021: prosecuzione del processo di reinternalizzazione, entro il 31 dicembre 2023, di determinati, ulteriori, servizi attualmente ancora esternalizzati, previamente individuati di concerto con le strutture regionali affidatarie del servizio. La società è, inoltre, incaricata di supportare i soci fornendo loro tutti gli elementi e informazioni utili alla verifica e giustificazione, che deve necessariamente risultare basata su una visione ed una prospettiva integrata di medio-lungo periodo, del ricorso alle procedure di affidamento diretto del servizio. In particolare, gli elementi forniti devono dare conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionalità, così come previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), in coerenza, comunque, con i principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto, anche rispetto all'aderenza dei bisogni dell'Amministrazione regionale;

5) di rinviare ogni decisione, nonostante l'effettivo raggiungimento degli obiettivi posti dal piano pluriennale di risanamento aziendale da parte di Struttura Valle d'Aosta Srl, anche in ragione del breve lasso temporale intercorso dall'approvazione del bilancio di esercizio di Struttura VDA Srl, da cui è stato possibile desumere l'effettivo raggiungimento dell'equilibrio economico anche per l'esercizio 2022;

6) di rinviare qualsiasi determinazione in ordine a un'eventuale operazione di fusione tra le società esercenti impianti a fune, all'esito degli approfondimenti strettamente necessari per l'assunzione di una scelta informata, stante anche il rilevante impatto, sotto ogni profilo coinvolto, dell'eventuale operazione, così come meglio esplicitato in premessa;

7) di rinviare ogni determinazione in ordine all'eventuale dismissione della partecipazione azionaria in Iseco Spa, all'esito delle valutazioni in corso di effettuazione;

8) di non disporre azioni di razionalizzazione in capo al Gruppo CVA e, in generale, nei confronti delle società partecipate da CVA Spa;

9) di prendere atto, nell'Allegato B alla presente deliberazione, dei risultati concretamente realizzati dalle società in house e controllate in ordine all'effettivo raggiungimento degli obiettivi posti con propria deliberazione n. 1126/XVI, in data 16 dicembre 2021;

10) di stabilire che tutte le società controllate evidenzino le azioni intraprese e i risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di cui al precedente punto 4) assegnati in forza dell'articolo 19, comma 5, TUSP nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio, relativo all'esercizio 2024;

11) di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento, secondo quanto previsto all'articolo 20, commi 3 e 4, TUSP e di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura del MEF di cui all'articolo 15, comma 1, TUSP, nonché a tutte le società partecipate anche i fini del perseguimento degli obiettivi definiti specificamente al punto 4 che precede.

________