Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 2202 du 23 mars 2023 - Resoconto

OGGETTO N. 2202/XVI - Interrogazione: "Notizie in merito al bando di concorso per l'assunzione di un dirigente presso la Soprintendenza per i beni e le attività culturali".

Bertin (Presidente) - Alla presenza di 33 Consiglieri, riprendiamo l'ordine del giorno. Eravamo rimasti alla 25. Adesso passiamo alla 26.

Testolin (UV) - Il Consigliere chiede: "Quali siano i riferimenti della legge regionale 22/2010 che giustificano l'integrazione di requisiti specifici al titolo di studio richiesto, come espressi in dettaglio dall'articolo 3.2 del bando" e "Qual è la ratio di tale scelta selettiva".

I requisiti professionali integrativi previsti dall'articolo 3 comma 2 del bando di concorso rientrano nell'ambito dei requisiti professionali speciali, che - a norma dell'articolo 8 del regolamento regionale n. 1/2013, a cui l'articolo 41 comma 11 della legge regionale 22/2010 rinvia per la determinazione dei requisiti di accesso all'impiego - possono essere stabiliti dal bando della procedura in aggiunta al titolo di studio.

Nell'ambito dell'istruttoria preliminare, alla stesura del bando di concorso, il coordinatore del Dipartimento Soprintendenza per i beni culturali e le attività culturali, ha evidenziato la necessità che il profilo dirigenziale da reclutare, destinato alla struttura di secondo livello patrimonio storico-artistico e gestione dei siti culturali, corrisponda alla figura dello storico dell'arte, con consolidata conoscenza delle problematiche specifiche relative alla conservazione e salvaguardia del patrimonio storico-artistico.

Tale indicazione discende dalla corrispondenza delle principali funzioni assegnate al dirigente dalla deliberazione della Giunta regionale 1335/2020 con le attività che l'articolo 9bis del Decreto legislativo 42/2004, il codice dei beni culturali, e il Decreto ministeriale n. 244/2019 riservano ai professionisti dei beni culturali in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale e per quanto qui occupa agli storici dell'arte di prima fascia.

Tenuto conto dunque che l'esercizio di tali attività è espressamente attribuito dalla legge alla responsabilità dei professionisti dei beni culturali in possesso di specifici requisiti, per la predisposizione del bando di concorso si è tenuto conto dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dall'articolo 7 del Decreto ministeriale n. 244/2019 per l'iscrizione nell'elenco degli storici dell'arte di prima fascia.

"Per quale motivo" - il secondo quesito - "sono state escluse le professionalità dell'architetto e dell'archeologo con i titoli di studio afferenti": la risposta si trova nel fatto che le lauree afferenti al settore dell'architettura e dell'archeologia non costituiscono titoli di studio validi né per l'iscrizione nell'elenco degli storici dell'arte, sulla base di quanto in precedenza rilevato, né per l'attribuzione dell'incarico dirigenziale in questione, atteso che la deliberazione della Giunta regionale 1335/2020 prevede espressamente, quale requisito per il conferimento dell'incarico, il possesso della laurea in conservazione dei beni culturali, indirizzo beni storico artistici o in discipline storico-artistiche.

Il terzo quesito: "Quante domande di adesione al concorso sono pervenute?": alla data della scadenza del bando di concorso sono pervenute otto domande di partecipazione.

Visto che i riferimenti normativi sono numerosi, magari preparo una copia della risposta in modo che possa verificarla con attenzione.

Presidente - Per la replica, consigliere Distort.

Distort (LEGA VDA) - Grazie, presidente Testolin, per l'esposizione. La ringrazio anche per la disponibilità a fornire le indicazioni di cui ho preso nota velocemente, ma effettivamente sono tante, la domanda era complessa e così mi aspettavo fosse la risposta.

Al di là dell'aspetto puramente tecnico, voglio essere sincero: la percezione del fatto che ci siano dei requisiti così selettivi non mi chiarisce i dubbi che avevo, anzi, li rafforza.

Capisco che la professionalità dell'architetto rispetto alla storia dell'arte possa essere una professione con una certa distanza, forse un po' meno la distanza lo è con la laurea in archeologia, in ogni caso io fondamentalmente rimango abbastanza perplesso per un fatto, che nello stesso periodo era uscito un altro bando, un bando più o meno di equivalente livello d'impiego, anche se con altre mansioni, però era legato a un dirigente, a un ruolo dirigenziale, di edilizia di strutture scolastiche, e, andando a confrontare questi due bandi, più o meno nati nello stesso periodo e indirizzati a qualifiche simili, vedo una disparità enorme; mentre in uno i requisiti specifici sono legati al titolo di studio - io mi riferisco al bando per l'edilizia di strutture scolastiche - invece per questo bando di cui ho chiesto approfondimenti, vedo che a questi si aggiungono tutta una serie di ulteriori elementi selettivi.

È questa selettività che mi stupisce, tra l'altro anche di fronte al fatto che è noto che la disponibilità di personale nella pubblica Amministrazione soffre di un sotto organico, e allora rendendo ancora più complessi e ancora più selettivi i requisiti di accesso ai bandi... semplicemente mi incuriosisce.

Quindi a questo punto io continuo a chiedere per quale motivo ci sia questa disparità, soprattutto nell'attività scientifica di confronto, di messa in paragone tra i due bandi, e quindi mi chiedo ancora il motivo di questa selettività.

Anticipo che probabilmente ci saranno ulteriori iniziative di approfondimento e di indagine perché a questo punto le posso dire con tutta sincerità che il mistero si infittisce.