Objet du Conseil n. 305 du 10 février 2021 - Resoconto
OGGETTO N. 305/XVI - Interrogazione: "Linee guida per lo svolgimento delle misure compensative finalizzate al riconoscimento del titolo professionale per le figure di cui alla legge regionale 1/2003".
Marguerettaz (Presidente) - Punto n. 12 all'ordine del giorno. La parola all'assessore Jean-Pierre Guichardaz.
Guichardaz J. (PCP) - Per rispondere alle domande dell'interrogazione, alla prima domanda la risposta è affermativa, tutti gli elenchi professionali regionali di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 1/2003 sono attivati e risultano iscritti i soggetti che seguono: guide turistiche: 84 iscritti, accompagnatori turistici: 6 iscritti, guide escursionistiche naturalistiche: 142 iscritti, accompagnatori turismo equestre: 20 iscritti e maestri di mountain bike: 44 iscritti.
Anche alla sua seconda domanda la risposta è affermativa, completo dicendo che la figura della guida turistica è normata con legge dello Stato e il decreto legislativo n. 206/2007 in attuazione della direttiva europea n. 2005/36, che disciplina il riconoscimento delle qualifiche già acquisite in uno e più Stati membri dell'Unione europea. Una guida straniera presenta istanza al Ministero competente in materia, il Ministero, a seguito di valutazione, emette un decreto che riconosce la qualifica professionale quale titolo abilitante per l'accesso all'esercizio in Italia della professione di guida turistica nazionale. Il riconoscimento del titolo è però subordinato al superamento di una misura compensativa in quanto la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia. Tale misura compensativa è organizzata nell'ambito territoriale prescelto dall'interessato.
La Giunta regionale, quindi, con la DGR n. 1410 del 30 dicembre 2020, che lei cita in premessa, ha pertanto approvato le linee guida per lo svolgimento delle misure compensative disposte dallo Stato finalizzate al riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale acquisito in altri Paesi dell'Unione europea in regime di stabilimento ai sensi del decreto legislativo n. 206/2007. L'effettuazione delle prove compensative è demandata alle Regioni prescelte dal richiedente ed è frutto dell'accordo di collaborazione siglato tra il MiBACT e le Regioni, di cui alla nota dell'ex Direzione generale turismo del 18 novembre 2016 alla Commissione turismo e industria alberghiera della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché delle ulteriori determinazioni assunte il 16 marzo 2017 con le Regioni in materia di guide turistiche.
Per quanto concerne le altre figure professionali - le do informazioni che sicuramente le potranno essere di utilità - che non hanno un elenco professionale nazionale ma regionale, la Giunta regionale ha approvato le disposizioni dell'articolo 7, commi 3 e 4 della legge regionale n. 1/2003 con le seguenti DGR: la n. 922 in data 19 giugno 2015 attraverso la quale la Giunta regionale ha approvato le disposizioni applicative ai fini del riconoscimento dei titoli e delle esperienze professionali conseguiti in altre Regioni o Province autonome, o in altri Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia per l'iscrizione negli elenchi regionali delle professioni turistiche di guida escursionistica naturalistica, accompagnatore di turismo equestre e maestro di mountain bike. La DGR ha definito quindi le modalità di presentazione delle domande di verifica dei requisiti professionali previsti dalla disciplina regionale concernente le suddette professioni e le modalità di svolgimento delle eventuali prove compensative. Con la DGR n. 480 del 15 aprile 2016 la Giunta regionale ha approvato le sostituzioni delle disposizioni applicative di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, della legge regionale n. 1/2003 approvate con la DGR di cui sopra, la n. 922/2015 ai fini del riconoscimento dei titoli e delle esperienze professionali conseguite in altre regioni o province autonome o in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia per l'iscrizione negli elenchi regionali delle professioni turistiche di guida escursionistica naturalistica, accompagnatore di turismo equestre, maestro di mountain bike. In particolare, l'articolo 8 delle disposizioni applicative sopracitate definisce proprio le misure compensative. In ultimo, con la DGR n. 533 del 2 maggio 2018 la Giunta regionale ha approvato le disposizioni applicative dell'articolo 5, comma 5bis, per la figura di guida turistica e dell'articolo 7, commi 3 e 4, per le altre professioni disciplinate dalla legge regionale n. 1/2003 per il riconoscimento dei titoli e delle esperienze professionali conseguite in altre regioni o province autonome o in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia per l'iscrizione negli elenchi regionali delle professioni di guida turistica, guida escursionistica naturalistica, accompagnatore di turismo equestre, maestro di mountain bike e ha revocato con questa delibera le disposizioni approvate appunto dalle due precedenti DGR: la n. 922/2015 e la n. 480/2016 a cui ho fatto riferimento prima. In particolare, l'articolo 8 delle disposizioni applicative sopracitate definisce le misure compensative, che è l'oggetto della sua interrogazione.
Per quanto concerne, infine, l'accompagnatore turistico in Valle, non è stato istituito alcun profilo professionale, infatti le persone iscritte nell'elenco regionale sono già iscritte in altre regioni italiane.
Presidente - Per la replica il collega Aggravi.
Aggravi (LEGA VDA) - Grazie Assessore per la risposta. Mi concentro soprattutto al netto di una segnalazione sulle varie categorie dove molto probabilmente spesso i vari soggetti hanno più problemi a indirizzarsi alle strutture o a quella che è la burocrazia, quindi magari la invito a prendersi a cuore questa tematica per rendere più esplicative le procedure da eseguire per poter avere la possibilità di "condurre" le misure compensative e potersi iscrivere anche agli enti regionali.
Con questa interrogazione porrei l'attenzione sul discorso degli accompagnatori turistici proprio perché in alcuni casi vuoi per una mancata comunicazione soprattutto nel passato, vuoi perché c'è una continua modifica anche necessaria per la normativa delle modalità di compensazione per poter essere iscritti, e oggi, se non erro, ci sono - e lei giustamente me lo ricordava - sei soggetti che spesso sono anche iscritti in altri registri... vorrei porre appunto la sua attenzione su questa categoria per valutare al meglio anche la comunicazione nei confronti di soggetti che sono iscritti in altre Regioni e possono essere interessati a regolarizzare la loro posizione anche in Valle d'Aosta.
Qua quindi c'è una questione tecnica, e le rimanderei l'approfondimento con i suoi uffici, ed eventualmente anche una definizione di linee guida ad hoc per questa categoria, perché lei nel suo compte rendu ha parlato più volte delle guide escursionistiche, di quelle legate al turismo equestre e ai maestri di mountain bike ma l'articolo 7 della legge 2003 cita anche gli accompagnatori turistici e quindi forse è il caso di andare a normare in maniera più puntuale anche questo aspetto per evitare appunto che ci siano delle incomprensioni, o comunque delle inefficienze per chi volesse regolarizzare la sua posizione in Valle d'Aosta al netto della figura della guida turistica che ha una definizione normativa nazionale e regionale direi puntuale. Questa è una categoria che merita forse un approfondimento normativo o comunque regolatorio più approfondito come tutte le altre categorie, perché mi sembra che sia quella meno normata o comunque regolarizzata dal punto di vista dell'attività in Valle.