Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 299 du 10 février 2021 - Resoconto

OGGETTO N. 299/XVI - Interrogazione: "Procedure in essere per l'aggiornamento degli elenchi dei rifiuti autorizzati al conferimento nelle discariche valdostane".

Marguerettaz (Presidente) - Punto n. 6 all'ordine del giorno. La parola all'assessora Minelli.

Minelli (PCP) - Per rispondere ai vostri quesiti che riguardano delle questioni prettamente tecniche, ho chiesto alle strutture di ricostruire quali siano i passaggi e le procedure utilizzate e le modifiche che sono occorse nel tempo.

Per il primo quesito: "quali siano i passaggi condotti (con riferimento alle discariche per rifiuti speciali inerti) dalle strutture regionali e relativi enti terzi nel corso delle istruttorie funzionali all'aggiornamento degli elenchi dei rifiuti autorizzati al conferimento nelle discariche valdostane", in riferimento all'aggiornamento degli elenchi di rifiuti autorizzati al conferimento delle discariche, gli uffici precisano che si applica la procedura ex articolo 208 del decreto legislativo n. 152/2006, che consiste nei seguenti punti: presentazione e istanza da parte dell'impresa, verifica da parte della struttura competente della completezza della documentazione allegata, comunicazione dell'avvio del procedimento all'istante alle strutture regionali interessate e agli enti esterni la comunicazione di avvio del procedimento, convocazione della conferenza dei servizi in cui sono coinvolte le strutture regionali competenti nelle varie materie, valutazioni ambientali, emissioni in atmosfera, territorio, aree vincolate per esondazione, frana, valanghe e aspetti urbanistici, vincolo idrogeologico, vincolo paesaggistico, Corpo forestale, altri enti interessati: Arpa, USL, Comuni. Alla conferenza dei servizi possono essere invitate ulteriori strutture regionali o enti esterni in funzione delle eventuali interferenze. Nel corso della conferenza dei servizi si accerta che l'attività che l'istante intende svolgere risulti dai documenti esaminati allegati all'istanza conforme alla legge, fermo restando la necessità di rispetto dell'insieme delle leggi applicabili allo specifico caso, per quanto concerne in particolare la gestione delle discariche, si fa riferimento al decreto legislativo n. 36/2003 e la decisione finale viene assunta collegialmente.

Per quanto concerne l'elenco dei rifiuti ammessi al conferimento nelle discariche per inerti, gli uffici dichiarano che a livello normativo non esiste alcun limite se non quello insito nella definizione stessa di inerte che leggo, poi le farò avere copia perché forse è più comodo: "rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'emotossicità dei percolati devono essere trascurabili e in particolare non danneggiare la qualità delle acque superficiali o sotterranee". L'accettabilità o meno dei rifiuti nelle discariche per inerti è determinata dai risultati delle analisi chimiche che in precedenza erano regolate da apposito decreto ministeriale e ora, dopo le ultime modifiche introdotte nel corso del 2020, direttamente dal decreto legislativo n. 36/2003. Le definizioni di tali analisi comprendono sia i limiti di accettabilità che i metodi per lo svolgimento delle analisi stesse.

Nel secondo quesito si chiede: "se le procedure di cui al punto precedente hanno subito nel corso degli anni delle significative modifiche in termini di strutture ed enti coinvolti, analisi condotte, documentazione da presentare a carico dei gestori, eccetera". Nel corso degli anni l'attività e le valutazioni delle strutture regionali e degli enti coinvolti sono mutate per adattarsi ai cambiamenti normativi relativi: ad esempio, al procedimento amministrativo, al Codice dell'ambiente e alle norme sulla gestione delle discariche ma anche a tutte le materie a qualunque titolo coinvolte nel procedimento del caso specifico. Se da un lato tali modifiche non hanno tuttavia prodotto significativi cambiamenti a livello dei passaggi istruttori, con il passare del tempo è stata richiesta la predisposizione e la presentazione di una documentazione più completa. A quanto esposto nella nota redatta dagli uffici si aggiunge che i rifiuti speciali sono parificati alle merci e che pertanto non esistono limitazioni alla movimentazione degli stessi su tutto il territorio nazionale e che in fase di richiesta di autorizzazione alla gestione delle discariche è possibile che l'impresa interessata preveda una lista dei rifiuti ammissibili che contenga una quantità anche notevole di tipologie di rifiuti fermo restando che le caratteristiche degli stessi rispondano alla definizione di rifiuto inerte. Fino all'introduzione dell'articolo 16bis della legge regionale 3 dicembre 2007 n. 31 ad opera della legge regionale 11 febbraio 2020 n. 3, non esistevano strumenti giuridici che permettessero di negare a priori e sulla base di valutazioni pregiudiziali nei confronti dell'impresa determinate tipologie di rifiuti senza esporre la Regione a ricorsi e a richieste di risarcimento. Si precisa che la modifica delle eventuali prescrizioni nella gestione è espressamente prevista dopo cinque anni nella norma di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 152/2006.

Nel terzo quesito si chiede se vi siano, rispetto alle procedure condotte da altre Regioni, particolari differenze rispetto alla istruttoria e alle valutazioni condotte. Per quanto riguarda le procedure condotte dalle altre Regioni, secondo gli uffici si può facilmente ritenere che esse non possano discostarsi da quanto prescritto dalle norme di settore e applicate nel territorio della Valle d'Aosta. Si fa notare che, a fronte di situazioni territoriali più disparate, gli approcci al procedimento rimangono sempre confrontabili poiché la normativa di riferimento è e rimane nazionale in funzione delle competenze attribuite allo Stato. Sarà cura degli uffici competenti, compatibilmente con le risorse a disposizione, effettuare eventuali verifiche, in particolare sugli aspetti più rilevanti legati a problematiche territoriali simili alle nostre. Dalla descrizione - e questa è la mia conclusione - della situazione attuale e dall'esperienza delle vicende delle discariche di Pompiod e Chalamy, è emerso ed emerge che sono necessari degli interventi amministrativi per migliorare la normativa e le procedure. Il lavoro di miglioramento normativo è già stato avviato lo scorso anno con la legge n. 3/2020, poi ripresa nella legge n. 8/2020, si sta facendo ora con la collaborazione degli uffici e troverà compiuta sistemazione nell'ambito dei provvedimenti del piano dei rifiuti che è in fase di predisposizione.

Presidente - Per la replica, il collega Aggravi.

Aggravi (LEGA VDA) - Vede, questa iniziativa firmata con il collega Planaz è una riproposizione in realtà di un'interrogazione fatta già nel corso della scorsa legislatura. Qual era l'obiettivo? Cerco in poco tempo di fare ordine. Noi abbiamo, come lei giustamente ricorda, una normativa nazionale come tutte le altre Regioni alla quale dobbiamo rifarci. Vi sono poi due momenti, se li vogliamo distinguere: uno è quello dell'autorizzazione all'esercizio delle discariche, che spesso e volentieri si risolve mediaticamente soprattutto all'esterno con un sì e un no e successivamente un proseguo dell'attività che può anche sfociare, com'è accaduto, ad esempio, sul processo di vita della discarica di Pompiod con un aumento di codici e di rifiuti che potevano essere conferiti.

Nella risposta del novembre 2019 c'è un passaggio, che è quello più importante... l'allora Assessore sostanzialmente, riguardo alle conseguenze di quella conferenza dei servizi, disse che gli approfondimenti eseguiti - ripeto: è una conferenza dei servizi che aumentava il novero dei codici di rifiuto che si potevano conferire - vi erano stati degli approfondimenti in particolare da parte di ARPA e Regioni, approfondimenti sostanzialmente di verifica che in altre realtà quei determinati CER venivano comunque conferiti. Cerco di spiegarmi: visto proprio che siamo in una fase, come lei già ha presentato in sede di III Commissione e com'è già stato detto, di evoluzione del piano dei rifiuti, e ha chiamato anche le norme che sono state prese da questo Consiglio e che in parte dovremo vedere come verranno gestite a livello centrale con l'impugnativa... però c'è un passaggio che, secondo me, è fondamentale e che spesso ha generato poi problemi successivi che sono questi aumenti, inserimenti anche di codici CER, che poi aumentano all'interno delle possibilità di conferimento le preoccupazioni non soltanto di comitati ma delle popolazioni tutte. Perché dico questo? Perché io ho un'autorizzazione per determinate categorie di rifiuto che è stata soggetta a determinate verifiche, successivamente mi si consente l'aumento di tipologie di rifiuto da presentare con - mi si perdoni - una valutazione, io cito quella perché mi sembrava rappresentativa della conferenza dei servizi del 10 giugno, che di fatto avveniva per confronto rispetto a quello che veniva conferito in altre discariche.

Forse sarebbe il caso - e lo pongo all'attenzione di tutti i colleghi presenti - di definire anche dei momenti di analisi vera, o comunque che ci sia una tracciatura delle analisi fatte anche nel corso della vita dell'autorizzazione, perché? Perché, come spesso si dice, l'Amministrazione parla per atti e io direi l'Amministrazione risponde per atti. Laddove si fanno approfondimenti, che è un termine che dice tutto e dice nulla, mi sembra che di documentazione a supporto delle analisi ce ne fosse poca, perché, dagli accessi agli atti fatti, forse non ce n'è neanche o un verbale della conferenza di servizi. Cito quella perché quella conferenza dei servizi aumentò il numero di codici CER, è forse il caso di andare a normare lì. Perché dico anche questo? Perché prima di dire "no" o di dire "sì", che è molto più semplice, dovremmo anche capire come poter contemperare la necessità di avere... e non lo dico solo per la discarica, lo dico in generale, perché altrimenti rischiamo poi di essere integralisti da una parte o dall'altra... cioè dire: accettiamo tutto o non accettiamo nulla, ma in realtà ci deve essere, a mio modesto giudizio, una valutazione puntuale caso per caso che possa soprattutto essere supportata da analisi e che soprattutto possa essere supportata da della documentazione che rimane agli atti. Altrimenti all'interno di un processo amministrativo - non devo spiegarlo io - abbiamo un problema notevole, perché scrivere o comunque rendicontare le analisi fatte è una forma anche di difesa, se io non ho nulla, ovviamente rimane generico e sinceramente trovarmi un verbale in cui si dice: "così fanno tutti" non mi sembra una cosa che è degna di un'Amministrazione di tale termine come quella della Regione autonoma Valle d'Aosta.