Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 1114 du 21 novembre 2019 - Resoconto

OGGETTO N. 1114/XV - Interrogazione: "Verifica dell'istruttoria condotta a supporto dei pareri espressi in sede di conferenza dei servizi sulla compatibilità con gli strumenti di pianificazione della discarica per i rifiuti speciali di Pompiod".

Rini (Presidente) - Punto 20 all'ordine del giorno. La parola per la risposta all'assessore Chatrian.

Chatrian (AV) - Ho chiesto alle varie strutture di prepararmi questa risposta, anche perché i colleghi Aggravi, Lucianaz e Luboz mi chiedono in maniera diretta l'istruttoria a supporto delle affermazioni formulate nella conferenza dei servizi del 10 giugno 2010: "se sì, quali ne siano i contenuti ed i razionali di risposta rispetto a quanto affermato nella citata Conferenza dei servizi del giugno 2010".

Questa è la risposta che le varie strutture mi hanno preparato. Nella conferenza dei servizi tenutasi il 10 giugno 2010, nell'ambito della quale veniva riesaminata la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e gestione della discarica in comune di Aymavilles, si è preso atto degli approfondimenti, eseguiti sia da ARPA che dal servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti, in merito all'accettazione o meno di talune categorie di rifiuti in discarica per rifiuti inerti, previa caratterizzazione, sui quali ARPA nella riunione della conferenza dei servizi del 22 aprile 2010 aveva sollevato questioni, sia dal punto di vista tecnico che dalla provenienza di parte dei rifiuti, riconducibili ad attività produttive non presenti in Valle d'Aosta.

Per quanto concerne invece l'obiezione relativa al fatto che una parte di questi non sarebbero provenuti da attività aventi sede in Valle d'Aosta, il dirigente della struttura regionale aveva specificato che non era possibile porre limitazioni all'importazione dei rifiuti da altre regioni, essendo i rifiuti speciali parificati alle merci per le quali vige la libera circolazione nell'ambito dell'Unione Europea, discussione che abbiamo fatto ieri mattina e ieri pomeriggio e che cercheremo di rimodificare da un punto di vista legislativo nel momento in cui affronteremo il bilancio e il suo collegato. A tale proposito infatti veniva ricordato che l'articolo 120 della Costituzione, sotto il profilo dell'introduzione di ostacoli alla libera circolazione di cose tra le regioni, non consente alla Regione di adottare provvedimenti che ostacolino totalmente e in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni, nonché il fatto che il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, norma di riferimento economico sociale.

Veniamo ai due quesiti. Per quanto riguarda il primo, sia la struttura regionale competente che l'ARPA hanno eseguito degli approfondimenti rispetto alla presenza, in autorizzazioni rilasciate da Regioni e/o Province per la gestione di discariche per rifiuti inerti, delle tipologie di rifiuti speciali ammissibili in tale categoria di discarica indicata come non ammissibile dall'ARPA. L'esito di tali approfondimenti ha evidenziato che in quasi tutte le discariche contattate, verificati i CER dichiarati da ARPA non ammissibili, erano in realtà ammessi allo smaltimento.

Per quanto riguarda il secondo quesito, la logica con la quale vengono ammessi in discarica rifiuti derivanti da altre regioni è correlata a quanto indicato in premessa, rispetto al divieto di porre ostacoli alla libera circolazione delle merci, così come indicato all'articolo 120 della Costituzione italiana, nonché dalla Corte di giustizia europea, che ha qualificato i rifiuti come prodotti. Il divieto di esportazione vige solo per i rifiuti urbani, i quali devono essere trattati e smaltiti all'interno dell'ambito territoriale di produzione e comunque all'interno della stessa regione che li produce.

Per quanto concerne gli aspetti di natura tecnica, la puntuale applicazione delle modalità di verifica qualitativa dei rifiuti, così come esplicitato dall'articolo 5 alle tabelle 2, 3 e 4 del decreto 27 settembre 2010, non consentono l'accettazione in discarica per i rifiuti inerti di tipologie non rispondenti a tali requisiti. I rifiuti infatti devono innanzitutto essere analizzati sul tal quale, al fine della verifica dell'eventuale presenza di sostanze pericolose e solo nel caso in cui non vi siano tali sostanze può essere eseguita l'analisi dell'eluato, che deve risultare pienamente conforme alla disposizione specificata. Il rifiuto comunque deve rispettare i criteri generali previsti del decreto legislativo n. 36 del 2003 in merito alla classificazione di rifiuto inerte. Queste sono le memorie e le risposte che le strutture mi hanno preparato a seguito della conferenza del giugno 2010. Spero di essere stato chiaro.

Presidente - Per la replica, la parola al collega Aggravi.

Aggravi (LEGA VDA) - Grazie, Assessore. Vede, come ho cercato di spiegare ieri, il mio approccio è, dopo analisi generali, di cercare di fare dei carotaggi e questo carotaggio - uso questo termine anche appropriato, se vogliamo - mi era necessario. Mi riservo di chiedere copia della risposta, in maniera tale da poterla approfondire. Al di là del secondo quesito, era il primo quello che mi interessava particolarmente. Io do peso alle parole, in quanto oltre ad appassionato di numeri sono anche appassionato di parole, e il quesito ovviamente era posto in questi termini, ovvero se è stata condotta ed è presente agli atti relativa istruttoria a supporto. Giustamente lei nella sua risposta parla di approfondimenti fatti da RAVA e da ARPA. Di ARPA effettivamente c'è il parere ed è uno di quei punti che è stato anche oggetto di discussione sulle tipologie di codici CER: un primo parere negativo successivamente rivisto e approfondimenti fatti.

La mia curiosità vera e propria era sulla parte di RAVA, dove tra l'istruttoria e gli approfondimenti ci sono due passaggi che vanno ulteriormente approfonditi e che io mi riservo di approfondire, nel limite delle possibilità di un consigliere, perché ovviamente ci sono altri organi che stanno facendo il loro percorso e non voglio assolutamente intromettermi in questi aspetti. Ma credo che l'approfondimento vero sia proprio su questo punto, ovvero la prima parte del quesito che era relativo alla presenza agli atti di un'istruttoria a supporto delle affermazioni che sono state fatte, come riporto nelle premesse, ovvero il fatto che non vi erano motivazioni tecniche sufficienti a giustificare il parere formulato sulla non ammissibilità di alcuni codici CER, anche tenuto conto dell'avvenuta verifica eseguita dall'ARPA medesima di accezione impianti similari, che è appunto quella del parere. Mi riservo ancora di approfondire l'esistenza o no di questi approfondimenti.