Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 937 du 18 septembre 2019 - Resoconto

OGGETTO N. 937/XV - Interpellanza: "Attività svolte dal Comune di Brusson per il riconoscimento delle qualità terapeutiche delle acque minerali e termali denominate "Brusson"".

Rini (Presidente) - Punto n. 46 dell'ordine del giorno. Per l'illustrazione, la parola al collega Luboz.

Luboz (LEGA VDA) - Dopo l'iniziativa sul torrente Messuère e la presa idroelettrica del comune di Brusson, torniamo a Brusson con questa interpellanza con la quale vogliamo chiedere delucidazioni e chiarimenti su una delibera di Giunta approvata lo scorso 14 giugno 2019. Solamente undici giorni dopo la richiesta dell'ufficiale rimborso, così è stato definito, delle spese sostenute per le attività di riconoscimento delle qualità terapeutiche delle acque minerali e termali di Brusson da parte appunto del Comune, efficienza e tempestività, complimenti davvero all'Assessore. Spesso i procedimenti amministrativi sono lunghi e farraginosi, invece in questo caso in solo undici giorni viene approvata la delibera di concessione di questo finanziamento e 21 giorni dopo, il 27 giugno con provvedimento n. 3803, viene disposta la concessione del finanziamento, c'è da rimanere positivamente meravigliati. Ma qualche interrogativo, leggendo il dispositivo, sorge spontaneo. Intanto in più punti delle premesse viene ribadito che lo sfruttamento delle acque minerali e termali è subordinato al riconoscimento delle qualità terapeutiche da parte del Ministero della salute come prescritto da normativa nazionale. Continuo prendendo la delibera e leggo al quinto capoverso dove si dice: "si dà atto che, sempre nell'ottica di promuovere e favorire le attività di cui alla normativa nazionale sopra richiamata, la Regione, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della citata legge 323/2000, ha ritenuto di dover favorire la valorizzazione della risorsa idrica minerale termale presente nel comune di Brusson". Ecco, quello che mi dà perplessità è l'interpretazione della locuzione "ha ritenuto di dover favorire la valorizzazione della risorsa idrica minerale termale". L'articolo 1, comma 4, della legge n. 323 recita: "le Regioni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definiscono con gli enti interessati gli strumenti di valorizzazione, di tutela e di salvaguardia urbanistica ambientale dei territori termali adottati secondo le rispettive competenze". In sostanza, parrebbe di capire che gli strumenti di valorizzazione di cui alla norma nazionale vengono tradotti, secondo questa delibera, in strumento di finanziamento. Non so quanto sia rispondente allo spirito della norma statale ma andiamo oltre.

Nei successivi capoversi pare di capire - e articoli di giornali dell'epoca lo confermano - che già nel 2015 il Ministero della salute aveva riconosciuto le peculiarità termali di tali acque, infatti si legge nella delibera che "in riscontro alla nota del Dipartimento ambiente in data 26 novembre 2018, protocollo 7613, l'utilizzo di tali acque minerali e termali è di interesse pubblico e generale relativamente al fatto che le acque della sorgente minerale ferruginosa di Brusson sono state riconosciute a livello termale e terapeutico". Viene pure citato il decreto direttoriale del Ministero della salute dell'8 gennaio 2015 con il quale viene riconosciuta la proprietà terapeutica dell'acqua in questione. La delibera riporta anche che si ritiene necessario di dover riconoscere al Comune di Brusson tutte le spese sostenute per l'analisi di queste acque, nonché per la predisposizione e presentazione al Ministero della salute dell'istanza per l'ottenimento del riconoscimento delle acque terapeutiche e delle acque minerali e termali oggetto dei permessi, essendo tale fase essenziale al fine della classificazione delle acque stesse. Parrebbe quindi di capire, l'Assessore me lo confermerà certamente, che questo rimborso si riferisce a spese effettuate come minimo 5-6 anni fa.

Alla luce quindi di queste perplessità e di questi dubbi, si domanda all'Assessore competente: quante siano le procedure di ricerca di acque termali attualmente in atto sul territorio regionale; quando e se si sono esaurite le attività svolte dal Comune di Brusson per l'individuazione e la caratterizzazione della risorsa, ivi compresa la fase di richiesta di riconoscimento delle qualità terapeutiche dell'acqua; poi se ritenga che l'attività di ricerca, come stabilito nel comma primo dell'articolo 36, sia equivalente all'azione di salvaguardia e valorizzazione delle acque minerali e termali riconosciute in quanto tali.

Presidente - Per la risposta, la parola all'assessore Chatrian.

Chatrian (AV) - Vorrei chiedere anche una collaborazione ad altri rappresentanti della comunità e della località, collega Luboz, cerco di rispondere nel merito ai quesiti che ci ha posto, anche perché mi sembra che la delibera che è stata approvata metta in evidenza il percorso di natura giuridico-amministrativa con vari pareri dei coordinatori e direttori. Ho ascoltato attentamente le sue riflessioni che ha fatto nella premessa, entro nel merito e cerco di rispondere puntualmente a che cosa l'Amministrazione regionale ha messo in atto. La legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, ha definito chiaramente quali devono essere le priorità dell'acqua termale riconoscendo l'erogazione delle cure termali come un servizio del Sistema sanitario stesso. Innanzitutto la legge stabilisce che il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e la pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario è di esclusiva competenza dello Stato e delega alle Regioni la formulazione di leggi mirate alla promozione, all'integrazione sanitaria e alla qualificazione degli stabilimenti termali sia pubblici che privati, sono inquadramento penso non secondario comunque. Il termalismo italiano, rispondendo alle richieste del mondo medico-scientifico, è entrato a pieno titolo tra gli strumenti ordinari a disposizione della sanità pubblica per il mantenimento e il ripristino dello stato di benessere psicofisico dei cittadini. La legge n. 323 del 2000: "Riordino del settore termale", rappresenta il fondamento dell'attuale legislazione in materia e pone le linee guida sui metodi, sulle regole e sui limiti entro i quali operare. Tale normativa è importante, soprattutto quanto riportato all'articolo 2, che chiarisce qual è l'ambito di utilizzo delle acque termali: "sono acque termali le acque minerali naturali riconosciute dal Regio decreto 28 settembre del 2019 n. 1924 utilizzate a fini terapeutici; sono cure termali le cure che utilizzano acque termali o loro derivati aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie..." riconosciute da apposito decreto. "I termini "terme", "termale", "acqua termale", "fango termale", "idrotermale", "idrominerale", "spa" sono utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1, lettera b)". Chiarito quindi che le acque termali o quantomeno ho cercato di chiarire dal punto di vista normativo tecnico, non da parte del sottoscritto collega, possono essere utilizzate prevalentemente a scopo terapeutico in appositi stabilimenti in cui possono essere utilizzate anche a scopo ricreativo.

Per quanto riguarda i quesiti posti nella interpellanza, risponderò a questo punto invece in maniera puntuale. Al primo rispondo che all'Amministrazione non risulta vi siano attualmente in corso attività di ricerca di acque termali. Per quanto riguarda il secondo quesito, posso riferire che le attività preliminari alla concessione per lo sfruttamento della risorsa termale di Brusson si sono svolte cronologicamente nel modo seguente - adesso le elenco, indubbiamente è una memo che mi è stata fatta dagli uffici e che mi sono trovato, dato che parliamo di qualche mese e qualche anno fa -: il 26 giugno 2009, la delibera è la n. 1778, è stato rilasciato a favore del Comune il permesso di ricerca per acque minerali e termali ferruginose denominate "Brusson" in applicazione della legge regionale n. 5 del 2008. I termini fissati in questo atto sono stati poi prorogati il 25 maggio 2012 con deliberazione di Giunta: la n. 1108. Nel 2009 è stato conferito un incarico allo studio di geologia applicata e ingegneria nella persona dell'ingegnere Filippo Forlani per lo svolgimento di attività di studio e di ricerche di acque minerali e termali di interesse regionale nel comune di Brusson. Le attività eseguite nel corso di validità del permesso di ricerca, la cui scadenza era stata fissata all'8 luglio 2014, sono consistite nell'esecuzione delle attività propedeutiche alla captazione delle acque, esecuzione pozzi, nell'esecuzione della campagna di analisi di caratterizzazione chimico-fisica e microbiologica delle acque termali, nella predisposizione della relazione farmaco-tossicologica sulle proprietà terapeutiche delle acque termali oggetto di permesso di ricerca ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ministeriale e infine nella presentazione al Ministero della salute della documentazione finalizzata all'ottenimento del riconoscimento delle proprietà terapeutiche di dette acque. Nel 2015, con decreto direttoriale 8 gennaio 2015, il Ministero della salute ha concesso il riconoscimento delle proprietà terapeutiche da acqua minerale naturale del pozzo conosciuta storicamente come sorgente ferruginosa in comune di Brusson nel trattamento delle patologie artroreumatiche, traumatologiche e ortopediche e dermatologiche, si sono concluse le fasi di ricerca. A seguito dell'avvenuto riconoscimento, quindi c'è stato quel riconoscimento in quelle date con quegli atti, delle qualità terapeutiche delle acque termali, il Comune di Brusson ha quindi ottenuto la concessione per lo sfruttamento delle acque termali rilasciata per cinque anni con deliberazione della Giunta regionale n. 1241 del 16 settembre 2016.

Vengo all'ultima risposta: "se ritenga equivalente l'attività di ricerca, di coltivazione e di utilizzazione delle acque termali rispetto a quelle di salvaguardia e di valorizzazione delle stesse". Credo che la risposta sia in qualche modo contenuta, come le dicevo prima, nella legge regionale n. 2/2016, che modificava la disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali e naturali di sorgenti e termali in cui è sancito l'interesse pubblico allo sfruttamento delle acque termali ai fini del mantenimento e del ripristino dello stato di benessere psicofisico, stabilendo che l'utilizzo da parte degli enti pubblici nel cui territorio sono presenti tali risorse è prioritario. Le attività di ricerca, di coltivazione e dell'utilizzazione comportano, proprio per la natura pubblicistica delle acque minerali termali, l'obbligo della salvaguardia delle stesse e della valorizzazione secondo le finalità fissate dalla normativa nazionale, il riferimento che facevo nella seconda parte della premessa. L'articolo 36 della legge regionale n. 5/2008 stabilisce al comma 2 che la Regione deve promuovere la salvaguardia e la valorizzazione delle acque minerali naturali di sorgente e termali e delle attività a queste correlate assicurando l'assetto ambientale e idrogeologico dei siti. Al fine di favorire la valorizzazione delle acque termali e rendere quindi operativo l'articolo di legge sopra richiamato, la Regione ha, fra l'altro, istituito un apposito capitolo di spesa nel proprio bilancio: "trasferimenti correnti a Comuni per la realizzazione di interventi a interesse regionale volti alla promozione, la salvaguardia e la valorizzazione delle acque minerali naturali di sorgente e termali". In sintesi, e neanche troppo in sintesi, ho cercato di ricostruire l'iter amministrativo ma soprattutto l'iter giuridico delle domande, delle questioni che ci ha posto, che mi ha posto. Spero di essere stato chiaro e soprattutto utile, cercando di rispondere puntualmente nel merito ai suoi quesiti.

Presidente - La parola per la replica al collega Luboz.

Luboz (LEGA VDA) - Sicuramente lei ha dovuto leggere quanto le hanno scritto i suoi tecnici. Sinceramente non sono molto soddisfatto della risposta, nel senso che permangono ancora tanti dubbi e approfondimenti che vorremmo probabilmente fare con ulteriore accesso atti, anche perché nella premessa, nell'illustrazione dell'interpellanza, le avevo chiesto, ovviamente non nel testo dell'interpellanza ma nell'esposizione, di andare a indicare cronologicamente quando erano state effettuate le spese per le quali andiamo a rimborsare questi 79 mila euro. Non è stato indicato, mi premunirò di richiederlo attraverso un accesso agli atti, a nostro giudizio, chiaramente la disciplina prevista dalla legge... non so se sia finalizzata all'ottenimento di un finanziamento per la ricerca o per la valorizzazione; a mio giudizio, per la ricerca ma saranno comunque dubbi che andremo a cercare di svelarci in un tempo successivo.

Un'altra perplessità è la delibera n. 2453/2009 che è la Regione che affida un incarico a uno studio esterno e poi adesso invece è la Regione che corrisponde questo finanziamento al Comune di Brusson. Permangono quindi ancora alcune perplessità. Speriamo comunque che in ogni caso le acque termali di Brusson rimangano tali e non si trasformino in acque terminali come erroneamente è scritto sia sulla delibera di Giunta che sul PD. Ne approfitto anche per farle presente se casomai può curare una certa tempestività nella trasmissione di atti accessi tramite l'articolo 116, perché io sto ancora aspettando qualcosa dalla data dell'inizio di luglio.