Objet du Conseil n. 603 du 17 avril 2019 - Resoconto
OGGETTO N. 603/XV - Interrogazione: "Rimborso delle spese sostenute dagli insegnanti per il raggiungimento delle sedi dei corsi di formazione".
Rini (Presidente) - Punto n. 15 all'ordine del giorno. La parola all'Assessore Certan per la risposta.
Certan (AV) - Per quanto riguarda questa risposta, dirò che le attività formative rivolte al personale docente sono disciplinate dal contratto collettivo del comparto scuola.
L'articolo 64 - siccome mi ha chiesto i riferimenti sarò un po' noiosa, ma sono obbligata a citare articoli e commi - disciplina, al comma 3, le attività organizzate a livello centrale e periferico dell'Amministrazione e, al comma 5, i giorni a disposizione dei docenti per fruire di formazioni da loro stessi individuati.
Il rimborso delle spese di viaggio trova disciplina nell'articolo 64, comma 3, ovvero: "Le spese di viaggio che il docente sostiene per raggiungere la sede in cui si svolge il corso di formazione organizzato dall'Amministrazione devono essere rimborsate se aventi diritto, ovvero se la sede del corso supera i 10 chilometri dalla sede di servizio o dalla dimora abituale".
Per quanto concerne i giorni a disposizione dei docenti nella misura di 5, la normativa non fa riferimento al rimborso spese, ma il contratto disciplina esclusivamente le modalità di sostituzione di tale personale. Apro una breve parentesi: va ricordato e sottolineato che la formazione in itinere durante l'anno non è mai gratuita, non è mai a costo zero; in Valle d'Aosta si sostituisce l'insegnante in formazione e l'onere è a carico dell'Amministrazione per il supplente.
Per quanto concerne le attività formative per cui è possibile utilizzare l'importo di 500 euro comunemente chiamato "bonus docenti", introdotto in Valle d'Aosta della legge regionale n. 18/2016, le spese di trasferta sono chiaramente escluse, in conformità alle determinazioni nazionali riferite allo stesso importo e introdotte a livello nazionale dalla legge n. 107/2015, quella che comunemente è conosciuta come legge della "Buona Scuola". Vale quindi la pena sottolineare che il diritto del personale alla partecipazione dei corsi di formazione e aggiornamento è disciplinato dai criteri di fruizione stabiliti all'interno di ciascuna istituzione scolastica. In particolare, ogni istituzione scolastica può deliberare e definire i criteri. Tra i criteri di fruizione si può per esempio prevedere la concessione del permesso prioritariamente per attività di formazione previste dal Piano annuale dell'attività di aggiornamento e formazione, coerenti con il contenuto delle attività previste nel Piano dell'offerta formativa (definito POF) e, se per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste di partecipazione in tutto o in parte coincidenti, si darà priorità al docente ad attività di formazione su contenuti disciplinari od area disciplinare, poi a chi deve completare l'attività di formazione iniziata nell'anno scolastico precedente, e poi a chi presenta domanda per la prima volta, e così via. Ogni istituzione si definisce dei criteri.
L'articolo 65 dispone inoltre che alle istituzioni scolastiche singole, in rete o consorziate compete la programmazione delle iniziative di formazione riferite anche ai contenuti disciplinari dell'insegnamento, funzionali al POF e individuate sia direttamente, sia all'interno dell'offerta disponibile sul territorio, fermo restando la possibilità dell'autoaggiornamento. Faccio un richiamo di nuovo all'articolo 64, comma 5, e al bonus docente di 500 euro che viene dato ad ogni insegnante per la legge n. 18/2016.
L'articolo 66, che aggiunge "In ogni istituzione scolastica ed educativa il piano annuale dell'attività di aggiornamento e formazione destinato ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF", è un altro di questi riferimenti per l'aggiornamento.
Appare superfluo rilevare che al personale docente che partecipa alle formazioni di cui agli articoli 65 e 66 predetti spetta il rimborso delle spese di viaggio, ferme restando le determinazioni delle singole istituzioni scolastiche in relazione alle tempistiche di autorizzazione e alla documentazione richiesta quale giustificativo.
In conclusione vorrei farle una precisazione, forse più legata al mio ruolo di insegnante che non a quello che svolgo in questo momento: ritengo che l'aver tolto l'obbligatorietà alla formazione degli insegnanti abbia comunque penalizzato tantissimo la didattica. È vero che stiamo cercando di fare un piano di formazione regionale e devo dire che in Valle d'Aosta è assolutamente di qualità, anche molto partecipato. Se poi si ascoltano pure le esigenze degli insegnanti, che hanno sempre attenzione nel segnalare quali possono essere le formazioni più innovative, o comunque più congrue con il periodo storico e sociale che stanno vivendo nelle scuole, devo dire che è davvero possibile fare un piano di formazione regionale molto coerente. È però anche vero che la formazione non è obbligatoria. Nel 2017 - credo che questo sia stato sempre ripreso, da tutti gli Amministratori - avevamo sostituito gli insegnanti che vanno in formazione, ma è chiaro che se poi devono farsi sostituire dagli insegnanti o della classe o dell'istituzione si crea un cortocircuito all'interno della scuola. Si era quindi cercato di andare incontro almeno a queste sostituzioni per poter permettere volontariamente di fare formazione. A mio avviso questo è un nodo che purtroppo non possiamo risolvere, perché fa parte di una contrattazione sindacale che noi non possiamo risolvere a livello regionale, però a mio parere questa è una criticità che sicuramente influisce molto.
Dalle ore 12:35 assume la presidenza il Vicepresidente Farcoz.
Farcoz (Président) - La parole à la collègue Nasso pour la réplique.
Nasso (M5S) - Assessore, la ringrazio per la risposta e anche per i suoi rimandi che possono essere spunto di riflessione. È vero che la formazione non è obbligatoria, ma quando un insegnante decide di farla è sicuramente un atto lodevole, e tutti dovremmo sostenerlo. È vero che è previsto nel contratto collettivo, però è anche vero che spesso e volentieri il tutto si riduce a una mera questione di soldi, perché poi nei bilanci delle istituzioni scolastiche non si riescono a coprire queste trasferte e l'insegnante paga di tasca propria. Un'idea potrebbe essere quella di attingere, sempre con le pezze giustificative, ad altre casse regionali. Ovviamente deve essere un corso di formazione documentato, rendicontato.
Come ha detto lei, il contratto collettivo lo prevede, c'è una disciplina, l'articolo 64, comma 3 e comma 5; è tutto già presente, è tutto vero, però bisognerebbe anche cercare di applicarla e far lavorare in sintonia tutti questi pezzetti tra di loro. Sarebbe sicuramente un bel segnale da parte dell'Amministrazione sostenere maggiormente queste trasferte che vanno davvero nella volontà di formarsi e autoformarsi da parte degli insegnanti. Continueremo a seguire questo argomento. Intanto la ringrazio.