Objet du Conseil n. 329 du 9 mai 1978 - Verbale
OGGETTO N. 329/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "PROVVIDENZE A FAVORE DELLA COOPERAZIONE".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Provvidenze a favore della Cooperazione", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, con lettera in data 28 aprile 1978 - prot. n. 748:
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Il presente progetto di legge ha lo scopo di favorire l'accesso al credito agevolato da parte delle cooperative di produzione e lavoro.
La cooperazione di lavoro occupa un posto fondamentale nell'attività cooperativistica della nostra Regione e va sempre più delineandosi come mezzo insostituibile per superare certe fasi di crisi economica e di crescente disoccupazione. Spesso, però, i lavoratori che intendono costituirsi in cooperativa non hanno la possibilità di fornire i capitali occorrenti per la realizzazione dei costosi impianti richiesti dalla tecnica moderna.
Con questo progetto di legge si intende dare la possibilità alle cooperative di produzione e di lavoro di usufruire del credito ad un tasso agevolato anche qualora non abbiano sufficienti garanzie reali da prestare agli Istituti di credito.
Il progetto di legge è articolato sostanzialmente in due punti qualificanti:
- Il contributo in conto interessi della Regione è previsto in misura variabile, con la predeterminazione di un tasso d'interesse del 5% a carico delle cooperative. Tale sistema offre alla società beneficiaria il vantaggio di conoscere preventivamente l'onere finanziario che essa deve includere nel programma di investimento.
- L'intervento del tutto particolare costituito dalla garanzia a carattere primario sui mutui concessi.
L'art. 4 prevede infatti la fideiussione diretta da parte della Regione per le cooperative che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie agli Istituti di credito.
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Disegno di legge regionale n. 416
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ................................ n. ...... : PROVVIDENZE A FAVORE DELLA COOPERAZIONE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 1978, un concorso negli interessi su mutui contratti presso Istituti di credito, convenzionati con la Regione, da Cooperative di produzione e lavoro, il cui scopo principale sia quello di procurare lavoro ai propri soci attraverso la produzione di beni o l'esplicazione di servizi o l'assunzione di lavori per conto terzi.
Art. 2
Il concorso negli interessi di cui all'articolo precedente può essere concesso su mutui quindicinali per l'acquisto, costruzione, ampliamento, ammodernamento di opifici situati sul territorio regionale, l'acquisto di aree, l'esecuzione di opere di infrastrutturazione tecnica e servizi, che insistano sulle aree stesse.
Il concorso negli interessi può essere altresì concesso su mutui quinquennali per l'acquisto di nuovi macchinari, automezzi, attrezzature e beni strumentali.
Art. 3
Il tasso annuo di interesse a carico dei mutuatari per le operazioni di credito previste dalla presente legge è stabilito nella misura del 5%.
Art. 4
Per le cooperative che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con Istituti di credito, la Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fidejussoria della Regione fino all'ammontare massimo di complessive lire 300 milioni e con il limite di lire 50 milioni per ogni cooperativa.
La fidejussione regionale può essere concessa per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi, e non potrà in nessun caso eccedere il 75% del mutuo comprensivo di capitale e di interesse.
Art. 5
Le opere realizzate ed i beni acquistati con le agevolazioni previste dalla presente legge, non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti, salvo che il subentrante abbia titolo alla concessione dell'agevolazione e ne assuma gli impegni.
In caso di scioglimento e liquidazione della cooperativa beneficiaria l'erogazione del contributo in conto interessi viene interrotta al momento della dichiarazione di scioglimento della Società.
Il contributo in conto interessi cessa nel caso in cui la cooperativa distolga, senza esplicita autorizzazione, dall'uso previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, i macchinari, automezzi e beni strumentali nei 5 anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato, o destini senza esplicita autorizzazione ad altro uso le opere murarie nei 15 anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato.
Art. 6
Per le provvidenze previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 per l'anno 1978.
Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, valutati in lire 200 milioni, graveranno sul capitolo 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978.
L'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui alla presente legge graverà sul nuovo capitolo 4894 della parte Spesa del bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 1978.
Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede mediante riduzione di pari importo del Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2745 del bilancio stesso (punto n. 11 all'allegato F della legge di bilancio).
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazioni in diminuzione |
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Cap. 2745 |
Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F) |
L. 200.000.000 |
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Variazioni in aumento |
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Cap. 2610 |
Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (Legge regionale 1.4.1975, n. 7) |
L. 20.000.000 |
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Cap. 4894 |
di nuova istituzione "Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese cooperative (legge regionale..............................) |
L. 180.000.000 |
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L. 200.000.000 |
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Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:
legge regionale............................ 197......, n. .......
"Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito a favore delle imprese cooperative".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
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Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra brevemente il disegno di legge.
Il Consigliere FOURNIER, pur riconoscendo la validità dell'intervento regionale volto a favorire la cooperazione, esprime perplessità sul disegno di legge in oggetto che incide su un'attività economica di così vitale importanza per la durata di un anno.
Ritiene inoltre eccessivamente basso l'ammontare massimo delle provvidenze fissato in lire 50 milioni.
Il Consigliere MONAMI, nel dare un giudizio di massima positivo sul disegno di legge, annuncia la presentazione, da parte del Gruppo del Partito Comunista Italiano, di emendamenti agli articoli 1, 2 e 4.
L'Assessore all'Industria e Commercio DI STASI fa presente che nel corso della riunione della Commissione consiliare permanente per l'Industria e il Commercio erano già stati proposti emendamenti agli articoli 4 e 6, tendenti ad ottenere un elevamento, come suggerito dal Consigliere Fournier, degli importi massimi di intervento fideiussorio per ogni cooperativa.
Dichiara inoltre la disponibilità della Giunta ad accogliere eventuali altri emendamenti migliorativi del disegno di legge che potranno essere proposti nel corso del dibattito.
Il Consigliere FOURNIER, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo dei Democratici Popolari con gli emendamenti proposti dal Gruppo Comunista, ritiene debba essere indicato l'importo massimo dei mutui stipulandi dalle singole cooperative.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge in oggetto.
Articolo 1
Si dà atto che all'articolo 1 è stato presentato dal Consigliere Monami il seguente emendamento:
- Al primo comma, aggiungere dopo la parola "mutui" "...e su prestiti di gestione...".
Si dà atto che l'emendamento è approvato con voti favorevoli venticinque e contrari uno (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventisei; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Bondaz e Borbey).
Si dà atto che l'articolo 1, emendato, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Articolo 2
Si dà atto che all'articolo 2 è stato presentato dal Consigliere Monami il seguente emendamento:
- Al secondo comma, ultimo rigo, dopo la parola "attrezzature" sostituire con: "..., beni strumentali e scorte, nonché su prestiti di gestione a breve termine, di durata non superiore a mesi 18, per anticipazioni di capitale di circolazione."
Si dà atto che l'emendamento è approvato con voti favorevoli venticinque e contrari uno (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventisei; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Bondaz e Borbey).
Si dà atto che l'articolo 2, emendato, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Articolo 3
Si dà atto che l'articolo controindicato è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Articolo 4
Si dà atto che all'articolo 4 sono stati presentati i seguenti emendamenti:
a) dal Consigliere Monami:
- Al primo comma, dopo la parola "interessi" aggiungere: "...su mutui,...".
- Al primo comma sostituire le cifre "300" e "50" rispettivamente con "600" e "100".
- Al secondo comma sostituire il "75%" con "90%".
b) dalla Commissione consiliare permanente per l'Industria e il Commercio:
- Primo comma, la frase finale: "...di complessive L. 300.000.000 e con il limite di L. 50.000.000 per ogni cooperativa" è così modificata: "...di complessive Lire 600.000.000 e con il limite di L. 100.000.000 per ogni cooperativa".
Si dà atto che gli emendamenti a) e b) e l'articolo 4, emendato, sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Articolo 5
Si dà atto che l'articolo controindicato è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Articolo 6
Si dà atto che all'articolo 6 sono stati presentati i seguenti emendamenti:
a) dal Consigliere Monami:
- Nella parte spesa, variazione in aumento, sostituire al Capitolo 2610 la cifra "L. 20.000.000" con "L. 40.000.000", e al Capitolo 4894, la cifra "L. 180.000.000" con "L. 160.000.000".
b) dalla Commissione consiliare permanente per l'Industria e il Commercio:
- Parte Spesa - Capitolo 2610 - la somma di L. 20.000.000 è aumentata a L. 40.000.000.
- Capitolo 4894 - la somma di L. 180.000.000 è ridotta a L. 160.000.000.
Si dà atto che gli emendamenti a) e b) e l'articolo 6, emendato, sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i sei articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventotto;
- Voti favorevoli: ventitré;
- Voti contrari: cinque.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Provvidenze a favore della Cooperazione".
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Disegno di legge regionale n. 416
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ................................ n. ...... : PROVVIDENZE A FAVORE DELLA COOPERAZIONE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 1978, un concorso negli interessi su mutui e su prestiti di gestione contratti presso Istituti di credito, convenzionati con la Regione, da Cooperative di produzione e lavoro, il cui scopo principale sia quello di procurare lavoro ai propri soci attraverso la produzione di beni o la esplicazione di servizi o la assunzione di lavori per conto terzi.
Art. 2
Il concorso negli interessi di cui all'articolo precedente può essere concesso su mutui quindicennali per l'acquisto, costruzione, ampliamento, ammodernamento di opifici situati sul territorio regionale, l'acquisto di aree, l'esecuzione di opere di infrastrutturazione tecnica e servizi, che insistano sulle aree stesse.
Il concorso negli interessi può essere altresì concesso su mutui quinquennali per l'acquisto di nuovi macchinari, automezzi, attrezzature, beni strumentali e scorte, nonché su prestiti di gestione a breve termine, di durata non superiore a mesi 18, per anticipazioni di capitale di circolazione.
Art. 3
Il tasso annuo di interesse a carico dei mutuatari per le operazioni di credito previste dalla presente legge è stabilito nella misura del 5%.
Art. 4
Per le cooperative che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi su mutui, ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con Istituti di credito, la Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fidejussoria della Regione fino all'ammontare massimo di complessive lire 600 milioni e con il limite di lire 100 milioni per ogni cooperativa.
La fidejussione regionale può essere concessa per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi, e non potrà in nessun caso eccedere il 90% del mutuo comprensivo di capitale e di interesse.
Art. 5
Le opere realizzate ed i beni acquistati con le agevolazioni previste dalla presente legge, non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti, salvo che il subentrante abbia titolo alla concessione dell'agevolazione e ne assuma gli impegni.
In caso di scioglimento e liquidazione della cooperativa beneficiaria l'erogazione del contributo in conto interessi viene interrotta al momento della dichiarazione di scioglimento della Società.
Il contributo in conto interessi cessa nel caso in cui la cooperativa distolga, senza esplicita autorizzazione, dall'uso previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, i macchinari, automezzi e beni strumentali nei 5 anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato, o destini senza esplicita autorizzazione ad altro uso le opere murarie nei 15 anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato.
Art. 6
Per le provvidenze previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 per l'anno 1978.
Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, valutati in lire 200 milioni, graveranno sul capitolo 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978.
L'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui alla presente legge graverà sul nuovo capitolo 4894 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.
Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede mediante riduzione di pari importo del Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2745 del bilancio stesso (punto n. 11 all'allegato F della legge di bilancio).
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazioni in diminuzione |
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Cap. 2745 |
Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F) |
L. 200.000.000 |
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Variazioni in aumento |
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Cap. 2610 |
Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (Legge regionale 1.4.1975, n. 7) |
L. 40.000.000 |
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Cap. 4894 |
di nuova istituzione "Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese cooperative (legge regionale.............................) |
L. 160.000.000 |
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L. 200.000.000 |
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Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:
legge regionale........................ 197....., n. .....
"Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito a favore delle imprese cooperative".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Giulio Dolchi)
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Leonardo Tamone)
IL SEGRETARIO ROGANTE
(Costantino Pramotton)
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