Objet du Conseil n. 328 du 9 mai 1978 - Verbale

OGGETTO N. 328/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "INDENNITÀ INTEGRATIVA DI DISAGIATO SERVIZIO A FAVORE DELLE FARMACIE RURALI, APERTE AL PUBBLICO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA, PER L'ANNO 1978".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Indennità integrativa di disagiato servizio a favore delle farmacie rurali, aperte al pubblico nel territorio della Regione Valle d'Aosta, per l'anno 1978", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, con lettera in data 28 aprile 1978 - prot. n. 748:

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L'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, inerente le provvidenze a favore dei farmacisti rurali, stabilisce che ai titolari delle farmacie stesse l'indennità di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è fissata in relazione alla popolazione nella misura che segue:

L. 850.000 annue per popolazione fino a 1000 abitanti;

L. 650.000 annue per popolazione da 1001 a 2000 abitanti;

L. 500.000 annue per popolazione da 2001 a 3000 abitanti;

L. 300.000 annue per popolazione da 3001 a 5000 abitanti.

Non avendo lo Stato riportato, in competenza, per l'anno 1976 e seguenti il capitolo di spesa ("Indennità di residenza a favore dei titolari di farmacie rurali nei territori delle Regioni a Statuto Speciale"), non si è potuto finora procedere alla determinazione dell'indennità ordinaria ai farmacisti rurali della Valle d'Aosta per il biennio 1976/1977 e per il biennio in corso.

L'Associazione dei titolari di farmacie e l'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta hanno, nel frattempo, inoltrato richiesta alla Regione tendente ad ottenere la concessione di un'indennità integrativa di disagiato servizio a favore delle farmacie rurali, aperte al pubblico nel territorio della Regione, per l'anno 1978.

La richiesta appare giustificata, oltre che da un ritardato finanziamento da parte dello Stato degli oneri per la concessione dell'indennità di residenza, anche per un giusto riconoscimento a favore dei titolari delle farmacie suddette e per evitare difficoltà eccessive ad un servizio essenziale e del tutto particolare per la continua disponibilità richiesta nei piccoli centri, configurabile come servizio di "guardia" continuato.

Per l'applicazione del disegno di legge regionale proposto è previsto un finanziamento per il corrente esercizio finanziario di lire 27.000.000 che viene prelevato dal Capitolo 2175 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E)").

Tale operazione è possibile in quanto il provvedimento legislativo, inserito al punto 18 dell'allegato E del bilancio regionale e concernente: "Interventi nel settore dell'assistenza psichiatrica" appare superato dalla recentissima presentazione al Parlamento di un progetto di legge governativo di riforma della materia, permettendo così l'utilizzazione di parte del fondo, per esso previsto, per il finanziamento del disegno di legge in esame.

La Giunta regionale propone, pertanto, l'adozione da parte del Consiglio regionale dell'allegato disegno di legge regionale.

(SEGUE: Testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

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Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra brevemente il disegno di legge.

Il Presidente DOLCHI, dopo avere constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sul disegno di legge in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articoli da 1 a 9

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti, e favorevoli: ventisei).

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i nove articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventisette;

- Voti favorevoli: ventuno;

- Voti contrari: sei.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Indennità integrativa di disagiato servizio a favore delle farmacie rurali, aperte al pubblico nel territorio della Regione Valle d'Aosta, per l'anno 1978".

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Disegno di legge regionale n. 415

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................................ n. ...... : INDENNITÀ INTEGRATIVA DI DISAGIATO SERVIZIO A FAVORE DELLE FARMACIE RURALI, APERTE AL PUBBLICO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA, PER L'ANNO 1978.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione provvede, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, ad integrare per l'anno 1978 l'indennità di residenza ai titolari di farmacie rurali, prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e determinata con legge 8 marzo 1968, n. 221, attraverso la concessione di una indennità di disagiato servizio.

Art. 2

L'indennità integrativa di cui all'articolo precedente, da corrispondere ai titolari di farmacie rurali, aperte al pubblico nel territorio della Regione Valle d'Aosta, è determinata nella misura di complessive lire 27.000.000.

Art. 3

L'indennità integrativa è concessa alle farmacie rurali di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221.

Art. 4

La somma complessiva di lire ventisette milioni viene ripartita fra i titolari di farmacie rurali come segue:

a) due terzi da suddividere in parti uguali;

b) un terzo in misura inversamente proporzionale al volume d'affari risultante dalla dichiarazione presentata all'Ufficio Imposte sul Valore Aggiunto, riferita all'anno 1977.

Art. 5

L'indennità integrativa è concessa in unica soluzione con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale ai titolari delle farmacie rurali.

Art. 6

Per ottenere la concessione dell'indennità integrativa deve essere presentata all'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, a cura dei titolari di farmacie rurali, apposita domanda, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con allegata certificazione dell'ammontare del volume d'affari dichiarato all'Ufficio Imposte sul valore aggiunto, riferito all'anno 1977.

Art. 7

L'indennità sarà devoluta unicamente ai titolari di farmacie rurali, funzionanti per tutto l'anno solare 1977 e che alla data della presentazione della domanda per la concessione dell'indennità siano ancora operanti sul territorio della Regione.

Art. 8

Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 1978, la spesa complessiva di lire 27.000.000.

L'onere derivante a carico della Regione dall'applicazione della presente legge graverà sul nuovo capitolo che viene istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.

Alla copertura dell'onere di lire 27.000.000 a carico del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2175 della parte spesa del bilancio stesso (punto n. 18 dell'allegato E del bilancio medesimo).

Art. 9

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento

Titolo I - Sezione III - Categoria V

Cap. 8090

di nuova istituzione

Indennità integrativa di disagiato servizio alle farmacie rurali

L. 27.000.000

Variazione in diminuzione

Cap. 2175

Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento

L. 27.000.000

Lo stanziamento previsto dal provvedimento legislativo indicato al nr. 18 dell'allegato E alla legge regionale 21 aprile 1978, n. 10, è ridotto di lire 27.000.000=.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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